Al bando l’ingerenza diretta su verbali e strumenti di controllo

Le ditte private che assistono la municipale nell’espletamento dei controlli di polizia stradale non possono interferire con i procedimenti sanzionatori e con l’uso degli strumenti elettronici. Ma solo fornire assistenza in attività puramente manuali e complementari.

Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno con il parere n. 300/A/8323/13/144/5/20/3 del 5 novembre 2013. Attività ausiliaria dei privati. La partecipazione dei privati nella gestione delle multe ha creato notevoli problemi specialmente in quei comuni dove in passato sono stati adottati contratti capestro a percentuale sull’accertato. Per questo motivo sono state diramate specifiche istruzioni ministeriali sul delicato argomento, in genere da parte del Ministero dei trasporti. Con il parere in commento il Viminale, organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale, ha riepilogato tutta la disciplina analizzando dettagliatamente fin dove può sporgersi l’attività ausiliaria dei soggetti privati durante la gestione dei procedimenti sanzionatori. Innanzitutto l’accertamento delle infrazioni stradali è un compito esclusivo della polizia, specifica la nota ministeriale. Ne consegue che le apparecchiature per il controllo del traffico devono essere gestite direttamente dagli organi di vigilanza, senza interferenze. Procedure sanzionatorie. Per quanto riguarda le procedure sanzionatorie il ministero specifica che tutte le attività che costituiscono fasi essenziali dell’accertamento non possono essere affidate a terzi. Possono essere privatizzate invece le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti di controllo e tutte le altre attività ausiliarie e complementari. I privati possono inoltre partecipare alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori, nel rispetto della privacy, ed occuparsi anche dello sviluppo dei fotogrammi. Il corrispettivo del servizio di locazione degli strumenti deve esprimersi attraverso un canone fisso rapportabile al solo costo delle apparecchiature e non certo al numero e alla qualità delle sanzioni eventualmente accertate o riscosse. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il verbale stradale è comunque esistente, anche in mancanza di una sottoscrizione autografa dell’agente accertatore, conclude il Viminale.

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