Ai fini della configurabilità dell’illecito di cui all’articolo 380 c.p., il patrocinatore deve porre in essere delle condotte irrispettose dei doveri professionali che la legge pone a suo carico per la tutela della parte assistita e determinare una lesione degli interessi del cliente, causando un danno patrimoniale o il mancato raggiungimento dei vantaggi che sarebbero stati soddisfatti con il corretto e leale esercizio del patrocinio.
In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 43467/2015, depositata il 28 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello di Lecce, in riforma della decisione del giudice di prime cure, rideterminava la pena inflitta ad un avvocato, riconosciuto responsabile di patrocinio infedele ai danni della sua assistita e di diffamazione continuata nei confronti di un collega. Il legale proponeva ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge, travisamento del fatto e vizio della motivazione, in quanto l’assistita non aveva patito alcun danno economico in conseguenza delle sue condotte. L’avvocato rilevava, infatti, di aver rilasciato manleva per ogni eventuale conseguenza del giudizio di rivalsa, promosso da una compagnia assicuratrice, cui la sua assistita era stata esposta. Il patrocinio infedele sussiste anche nel caso di mancata realizzazione degli interessi che sarebbero stati soddisfatti con un corretto e leale esercizio dei doveri da parte del legale. La Suprema Corte ha preliminarmente dichiarato l’estinzione del reato di diffamazione, in considerazione dell’avvenuta remissione di querela ad opera della parte offesa. Gli Ermellini hanno precisato che, ai fini della configurabilità dell’illecito di cui all’articolo 380, comma 1, c.p. è necessario il soddisfacimento dii due condizioni in primo luogo, il patrocinatore deve porre in essere delle condotte irrispettose dei doveri professionali che la legge pone a suo carico per la tutela della parte assistita. Inoltre, è fondamentale che il comportamento dell’avvocato abbia determinato una lesione degli interessi del cliente, non con riferimento esclusivo ad un danno patrimoniale, ma anche in relazione al mancato raggiungimento degli interessi che sarebbero stati soddisfatti con il corretto e leale esercizio del patrocinio. La Corte di legittimità ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale per cui la lesione di cui sopra può essere integrata anche nel caso di omissione di notizie o comunicazione di informazioni false o fuorvianti l’evento, hanno precisato gli Ermellini, può consistere anche nel mancato ottenimento di vantaggi oggetto della decisione del giudice. La Suprema Corte ha precisato, infine, come il patrocinio infedele, il cui elemento soggettivo sussiste anche senza la volontà dell’agente di arrecare un danno al cliente, abbia natura plurioffensiva, avendo l’illecito la duplice finalità di garantire il regolare funzionamento dell’attività giurisdizionale e di tutelare gli interessi della parte assistita. Con riferimento al caso di specie, la Corte ha sottolineato che la condotta infedele non è riconducibile alle ragioni dell’assistita, poiché volta al perseguimento di altre spese legali oltre a quelle percepite in sede transattiva dal legale, e che non vi è stato alcun nocumento alle ragioni della cliente. Per quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 – 28 ottobre 2015, numero 43467 Presidente Forte – Relatore Campanile Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12.11.2014 la Corte di appello di Lecce, a seguito di gravame interposto dall'imputato P.G. avverso la sentenza emessa il 27.1.2012 dal locale Tribunale, in riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al predetto, giudicato responsabile dei reati di infedele patrocinio ai danni della assistita A.S. capo A e diffamazione continuata ai danni dell'avv. L.C. capo B . 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce 2.1. Violazione di legge , travisamento dei fatto e vizio della motivazione. La affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'articolo 380 cod. penumero risulterebbe frutto di uno stravolgimento della stessa ipotesi di accusa che ha ipotizzato un nocumento economico ai danni della rappresentata S. A.L. laddove la sentenza ha, invece, ritenuto sufficiente il danno «morale» consistito nella esposizione della stessa rappresentata al giudizio di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice per le somme che, già in via transattiva, aveva corrisposto al P In ogni caso, da un lato, alcun danno economico vi era stato per la S. con conseguente insussistenza del fatto che tale tipo di danno necessariamente presuppone dall'altro, nessuno poteva essercene per la manleva rilasciata dal P. alla S. per ogni eventuale conseguenza di quel giudizio di rivalsa. Del resto solo il P., al quale le somme erano state corrisposte, poteva essere citato in giudizio dalla assicurazione ed irrilevante sarebbe che la citazione fosse stata fatta nei confronti della S., in quanto mancante di legittimazione passiva. Infine, se il nocumento era da individuare nella citazione si sarebbe dovuto conseguentemente individuare il relativo decorso della prescrizione. Quanto al reato di diffamazione si deduce la carenza dell'elemento psicologico ben potendo il ricorrente aver comunicato all'avv. C. in altra occasione la avvenuta transazione, nonchè l'omessa risposta della Corte sulla dedotta mancanza dell'elemento psicologico. Infine, si deduce l'omessa pronuncia sulla subordinata richiesta di concessione delle circostanze attenuanti. 2.2. E' pervenuto verbale di remissione di querela del 6.10.2015 dichiarata da C. L. ed accettata dal P Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato in ordine alla ipotesi di cui all'articolo 380 cod. penumero , mentre va dichiarata l'estinzione del reato di diffamazione per l'intervenuta remissione di querela. 2. II delitto di cui all'articolo 380 comma primo cod. penumero patrocinio infedele è un reato che richiede per il suo perfezionamento, in primo luogo, una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita ed, in secondo luogo, un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest'ultimo, inteso questo non necessariamente in senso civilistico di danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento dei beni giuridici o dei benefici di ordine anche solo morale che alla stessa parte sarebbero potuti derivare dal corretto e leale esercizio del patrocinio legale. D'altro canto la condotta illecita può consistere anche nell'occultamento di notizie o nella comunicazione di notizie false e fuorvianti nel corso del processo a sua volta l'evento può essere rappresentato anche dal mancato conseguimento di vantaggi formanti oggetto di decisione assunte dal Giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura Sez. 6, numero 2689 del 19/12/1995, Forti, Rv. 204509 ancora, il delitto di patrocinio infedele di cui all'articolo 380 cod. penumero ha natura di reato plurioffensivo in quanto, oltre a ledere l'amministrazione della giustizia e il regolare funzionamento dell'attività giudiziaria, che impone di rispettare i principi minimi di correttezza e lealtà, richiede la realizzazione di un evento implicante un nocumento concreto agli interessi della parte processuale difesa dal patrocinatore che si rende inadempiente ai suoi doveri professionali Sez. 6, numero 45059 del 28/01/2014, Rampellotto e altri, Rv. 260506 infine, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di infedele patrocinio non è necessaria la specifica volontà dell'agente di nuocere alla parte assistita Sez. 6, numero 42913 del 19/11/2010, Sperandii, Rv. 248826 . 3. Nella specie, in relazione alla ipotesi di patrocinio infedele, la Corte di merito ha individuato il comportamento professionalmente scorretto del ricorrente nell'autonoma decisione di proseguire il giudizio nonostante fosse intervenuta transazione con la società assicuratrice con la contestuale rinuncia all'azione civile esercitata ed il nocumento cagionato alla parte rappresentata nell'aver esposto la predetta alle conseguenze negative, anche solo morali, del giudizio di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice. 4. Osserva la Corte che, quanto alla condotta infedele, essa non attiene alle ragioni dell'assistita essendo - invece - diretta al perseguimento dell'ulteriore pagamento al ricorrente imputato delle spese legali, avendole conseguite già una volta in sede transattiva. Quanto al paventato nocumento alla parte assistita, va osservato che non solo non individua la perdita di beni apprezzabili anche solo sotto il profilo morale da parte della S., ma questa solo erroneamente è stata esposta alla pretesa di rimborso delle spese legali pagate per la seconda volta dalla Compagnia assicuratrice, trattandosi di spese legali attribuite direttamente al difensore distrattario, come riconosciuto dalla sentenza di appello del Tribunale di Lecce numero 2297 del 9.7.2012 prodotta nel giudizio di appello, che ha negato la legittimazione passiva della S. rispetto alla domanda formulata dalla società assicuratrice. 5. Pertanto, né sotto il profilo oggettivo né quello soggettivo è ravvisabile il reato contestato al ricorrente e la sentenza va sul punto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. 6. Del pari va annullata senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di diffamazione per la sopravvenuta remissione di querela, accettata dall'imputato, alla quale consegue l'estinzione dei predetto reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al capo A perché il fatto non sussiste ed in ordine al capo B perché il reato di diffamazione è estinto per remissione di querela.