In caso di divorzio, il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità, o di una quota della stessa, solo se titolare di un assegno divorzile deliberato dal giudice.
Così l’ordinanza della Corte di Cassazione numero 25053/17 depositata il 23 ottobre. Il fatto. La Corte d’Appello di Catania rigettava il gravame proposto dall’appellante avverso la sentenza di prime cure con cui il Tribunale le aveva riconosciuto il diritto di percepire una quota pari al 70% della pensione di reversibilità del defunto coniuge, attribuendo il 30% alla prima moglie divorziata dal de cuius. La vedova ricorre in Cassazione sottolineando come la Corte territoriale abbia errato nel riconoscere alla prima moglie il diritto ad una quota della pensione di reversibilità poichè ella non era titolare di un assegno divorzile e l’importo che il defunto le corrispondeva mensilmente era frutto di un accordo intervenuto tra le parti al momento del divorzio e non di determinazione giudiziale. Pensione di reversibilità e assegno divorzile. La Corte richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’articolo 9 l. numero 898/1970, nel subordinare il diritto alla pensione di reversibilità o ad una quota della stessa alla circostanza che il coniuge superstite sia titolare di un assegno divorzile, presuppone l’accertamento giudiziale dell’assegno medesimo e la relativa liquidazione da parte del giudice ai sensi dell’articolo 5 l. numero 898/1970. In tale contesto interpretativo non può dunque riconoscersi rilevanza alla mera debenza astratta dell’assegno e neppure alla percezione in concreto di un assegno di mantenimento convenuto liberamente tra le parti. La sentenza impugnata non viene dunque condivisa dal Collegio nella parte in cui riconosce alla prima moglie il diritto al 30% della pensione di reversibilità sulla base del richiamo, nella sentenza di divorzio, dell’accordo intervenuto tra le parti avente ad oggetto il versamento mensile di una somma da parte dell’ormai ex marito, versamento di cui non può riconoscerti la natura di assegno divorzile in quanto non richiesto dalla donna al giudice ma frutto appunto di una convenzione tra i due. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara il diritto della ricorrente a percepire per intero l’importo della pensione di reversibilità a seguito del decesso del coniuge.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 26 settembre – 23 ottobre 2017, numero 25053 Presidente Scaldaferri – Relatore Mercolino Fatto e diritto Rilevato che L.R. ha proposto ricorso per cassazione, per cinque motivi, illustrati anche con memoria, avverso la sentenza del 6 maggio 2015, con cui la Corte d’appello di Catania ha rigettato il gravame da lei interposto avverso la sentenza emessa il 12 agosto 2014 dal Tribunale di Catania, che aveva riconosciuto all’appellante il diritto di percepire una quota pari al 70% della pensione di reversibilità del defunto coniuge Le.Ga. , attribuendo il residuo 30% a M.G.A.R. , in qualità di coniuge divorziato del Le. che la M. ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata. Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articolo 5, sesto comma, e 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, numero 898 e dell’articolo 113 cod. proc. civ., sostenendo che, nel riconoscere al coniuge divorziato il diritto alla quota della pensione di reversibilità, la sentenza impugnata ha negato erroneamente rilievo alla circostanza che la M. non era titolare di assegno divorzile, in quanto l’importo corrispostole mensilmente dal Le. non aveva costituito oggetto di determinazione giudiziale, ma di un accordo intervenuto tra i coniugi all’udienza di comparizione personale nel giudizio di divorzio che con il secondo motivo la ricorrente ribadisce la violazione e la falsa applicazione degli articolo 5, sesto comma, e 9, terzo comma, della legge numero 898 del 1970, deducendo inoltre la violazione dell’articolo 291 cod. proc. civ. e degli articolo 2907 e 2909 cod. civ., anche in riferimento all’articolo 360, primo comma, numero 5 cod. proc. civ., osservando che, nel riconoscere efficacia di giudicato alle affermazioni della sentenza di divorzio riguardanti l’assegno, la Corte di merito non ha considerato che nel relativo giudizio, svoltosi in contumacia della M. , non era stata avanzata alcuna domanda in tal senso che le predette censure vanno esaminate congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione che in tema di divorzio, anche alla stregua dell’interpretazione autentica fornita dal legislatore con l’articolo 5 della legge 28 dicembre 2005, numero 263, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il tenore letterale dell’articolo 9 della legge numero 898 del 1970, subordinando il diritto alla pensione di reversibilità, ovvero ad una quota di essa, alla circostanza che il coniuge superstite divorziato sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5 della medesima legge, postula l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale , con la conseguenza che, ai fini del riconoscimento del predetto diritto, non è sufficiente la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, e neppure la percezione in concreto di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, occorrendo invece che l’assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dell’articolo 5 cit., ovvero successivamente, quando si verifichino le condizioni per la sua attribuzione ai sensi dell’articolo 9 cit. cfr. Cass., Sez. lav., 18/11/2010, numero 23300 Cass., Sez. I, 1/08/2008, numero 21002 24/05/2007, numero 12149 che nella specie è pacifico che l’importo mensilmente percepito dalla M. a seguito dello scioglimento del matrimonio contratto con il Le., e fino al decesso di quest’ultimo, non era stato determinato nella sentenza di divorzio, ma costituiva il frutto di un accordo raggiunto dai coniugi all’udienza presidenziale, cui non aveva fatto seguito la proposizione di una domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile, in quanto la M. era rimasta contumace, con la conseguenza che il Tribunale, nel pronunciare il divorzio, si era limitato a dare atto in motivazione del predetto accordo, senza adottare alcuna statuizione al riguardo che non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, premesso che il contenuto della sentenza va determinato integrando quanto riportato nel dispositivo con ciò che è stato dichiarato in parte motiva , ha ritenuto che il richiamo della sentenza di divorzio all’accordo intervenuto tra le parti, posto anche in relazione con le conclusioni rassegnate dall’attore nel predetto giudizio, concretasse un riconoscimento giudiziale del diritto della M. a percepire l’assegno divorzile, tale da giustificare l’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità che infatti, nell’interpretazione del giudicato, pur dovendosi riconoscere la necessità di fare riferimento, in via principale, al tenore letterale del titolo giudiziale, valutato alla stregua del dispositivo e della motivazione che lo sorregge, non può escludersi l’ammissibilità di un’indagine che tenga conto, in via suppletiva, delle domande proposte dalle parti, le quali, pur non essendo utilizzabili per contrastare i risultati interpretativi univocamente ricavabili da altri elementi idonei ad escludere un’obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia, possono senz’altro svolgere una funzione integratrice nella ricerca del suo esatto valore, ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo cfr. Cass., Sez. I, 20/11/2014, numero 24749 23/11/2005, numero 24594 Cass., Sez. III, 20/07/2011, numero 15902 che, in riferimento all’assegno divorzile, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito il principio secondo cui il riconoscimento del relativo diritto, anche nella disciplina introdotta dalla legge 6 marzo 1987 numero 74, non rientra nei poteri d’ufficio del tribunale ma presuppone un’apposita domanda della parte interessata cfr. Cass., Sez. VI, 14/04/2016, numero 7451 Cass., Sez. I, 15/11/2002, numero 16066 7/05/1998, numero 4615 , precisando che la stessa dev’essere formulata nella fase contenziosa successiva all’udienza presidenziale, ed escludendo la possibilità di valorizzare, a tal fine, le istanze formulate in detta udienza, in quanto esclusivamente correlate ai provvedimenti temporanei ed urgenti cfr. Cass., Sez. I, 26/06/1991, numero 7203 che nella specie, essendo pacifica la mancata costituzione della M. nel giudizio di divorzio, può escludersi che nello stesso sia stata avanzata la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile, ai fini della quale non possono considerarsi sufficienti le conclusioni rassegnate dal coniuge all’esito dell’istruttoria, con la conseguenza che il riferimento all’accordo intervenuto tra le parti all’udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, contenuto nella motivazione della pronuncia di divorzio, non avrebbe in alcun modo potuto essere interpretato nel senso risultante dalla sentenza impugnata che la sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti gli altri motivi d’impugnazione, riguardanti i criteri di ripartizione della pensione di reversibilità ed il regolamento delle spese processuali che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la dichiarazione del diritto della L. a percepire l’intero importo della pensione di reversibilità del coniuge defunto che l’oggettiva incertezza in ordine all’interpretazione della sentenza di divorzio giustifica la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti. P.Q.M. accoglie i primi due motivi di ricorso cassa la sentenza impugnata decidendo nel merito, dichiara il diritto di L.R. di percepire per intero l’importo della pensione di reversibilità dovuta dalla Cassa Forense a seguito del decesso del coniuge avv. Le.Ga. . Compensa integralmente le spese dei tre gradi di giudizio.