Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla possibilità di ritenere sussistente l’aggravante del porto di strumenti atti ad offendere nel caso in cui siano state provocate lesioni alla parte offesa mediante una stampella reperita ed utilizzata all’interno dell’abitazione dell’imputato.
Se ne è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 41284/15, depositata il 14 ottobre. Il caso. Il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti di una donna in ordine al reato di lesioni ascrittole – esclusa l’aggravante di cui all’articolo 585 c.p. -, essendo il medesimo estinto per remissione di querela. Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’appello, deducendo l’erronea esclusione dell’aggravante. Non va confuso un bastone raccolto fuori casa con una stampella La censura svolta dal ricorrente, secondo gli Ermellini, merita accoglimento, non potendosi condividere la valutazione dei giudici di merito secondo la quale va esclusa nella fattispecie in esame l'aggravante di cui all'articolo 585, numero 2, c.p. per essere stata la stampella per deambulazione, che ha procurato le lesioni alla parte offesa, utilizzata nell'abitazione dell'imputata. Il precedente di legittimità richiamato nella sentenza impugnata, infatti, precisano i Giudici di Piazza Cavour, non è pertinente, dal momento che lo stesso si riferisce al porto senza giustificato motivo disciplinato dall'articolo 4, comma 2, l. numero 110/1975 di strumenti non considerati espressamente come arma da punta e taglio purché utilizzabili, per le circostanze di tempo e luogo, per l'offesa alla persona, come un bastone di legno, atto a cagionare contusioni. Con riguardo a tale fattispecie, in particolare, dal Palazzaccio ricordano che il Supremo Collegio ha precisato che «il reato non sussiste qualora, nel corso del diverbio, il bastone sia stato raccolto estemporaneamente sul luogo e immediatamente utilizzato per ledere, essendo necessario che la condotta di porto dello strumento fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, abbia una durata apprezzabile, oltre il tempo occorrente per cagionare le lesioni, non ravvisandosi altrimenti una diversa ed autonoma situazione dì pericolo, che il reato, c.d. di sbarramento, mira ad evitare rispetto all'evento lesivo in concreto cagionato». Nel caso dell'aggravante per cui è causa, invece, non rileva il porto fuori dalla propria abitazione e sussiste l'aggravante anche qualora le lesioni siano procurate con l'uso di uno strumento atto ad offendere, considerato che devono ritenersi armi improprie tutti gli strumenti anche se non da punta o da taglio che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona. Né può riconoscersi rilievo al fatto che si tratti di un uso momentaneo ed occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della stessa aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all’articolo 4 l. numero 110/1975. Non si può escludere l’aggravante. Nel caso di specie, secondo la Corte l'oggetto utilizzato dall'imputata si è dimostrato in concreto idoneo ad offendere, come dimostrato dal fatto che il suo impiego nell'aggressione alla persona offesa ha causato alla medesima delle lesioni, di talché non può essere esclusa l'aggravante di cui all'articolo 585 c.p. e conseguentemente dichiarato estinto il reato per intervenuta remissione di querela, essendo, invece, il reato di lesioni procedibile di ufficio, in dipendenza dell'aggravante suddetta.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 aprile – 14 ottobre 2015, numero 41284 Presidente Vessichelli – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 26.3.2014 il Giudice Unico dei Tribunale di Bergamo dichiarava non doversi procedere nei confronti A.A. in ordine al reato di lesioni ascrittole esclusa l'aggravante di articolo 585 c.p. essendo il medesimo estinto per remissione di querela. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il P.G. della Corte d'Appello di Brescia, deducendo la ricorrenza del vizio di cui all'articolo 606, primo comma, lett. b c.p.p. per l'erronea esclusione dell'aggravante prevista dall'articolo 585 c.p., atteso che il Tribunale ha escluso l'aggravante contestata, cioè l'uso di uno strumento atto ad offendere nella specie una stampella per la deambulazione , in relazione alle lesioni inferte a M.E., poiché il fatto è avvenuto all'interno dell'abitazione dell'imputata tuttavia, contrariamente all'assunto del Tribunale, è principio consolidato che la eventuale legittimità del porto dello strumento atto ad offendere non influisce sulla sussistenza dell'aggravante prevista dall'articolo 585 c.p., che fa riferimento ad una categoria di oggetti individuata in astratto e non richiede che l'uso dello strumento atto ad offendere integri anche, in concreto, la contravvenzione di cui all'articolo 4 L. 110/75 è pacifico, inoltre, che l'uso di una stampella per cagionare lesioni integra l'aggravante prevista dall'articolo 585/2 numero 2 c.p., con la conseguenza che il Tribunale non poteva dichiarare non doversi procedere in relazione alle lesioni inferte a M.E., per intervenuta remissione di querela, atteso che il reato di lesioni, quando è aggravato ai sensi dell'articolo 585 c.p., è procedibile d'ufficio. Considerato in diritto Il ricorso va accolto. 1.Ed invero, merita censura innanzitutto la valutazione effettuata nella sentenza impugnata, secondo cui va esclusa nella fattispecie in esame l'aggravante di cui all'articolo 585/2 numero 2 c.p. per essere stata la stampella per deambulazione, che ha procurato le lesioni alla p.o., utilizzata nell'abitazione dell'imputata. Come correttamente rilevato dal P.G., il precedente di legittimità richiamato nella sentenza impugnata Sez. 4, numero 8222 del 27/08/1996, Rv. 205926 non è pertinente, atteso che esso si riferisce al porto senza giustificato motivo, disciplinato dall'articolo 4 comma secondo legge 18 aprile 1975 numero 110, di strumenti non considerati espressamente come arma da punta e taglio purché utilizzabili, per le circostanze di tempo e luogo, per l'offesa alla persona, come un bastone di legno, atto a cagionare contusioni. Con riguardo a tale fattispecie, in particolare, questa Corte ha precisato che il reato non sussiste qualora, nel corso del diverbio, il bastone sia stato raccolto estemporaneamente sul luogo e immediatamente utilizzato per ledere, essendo necessario che la condotta di porto dello strumento fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, abbia una durata apprezzabile, oltre il tempo occorrente per cagionare le lesioni, non ravvisandosi altrimenti una diversa ed autonoma situazione dì pericolo, che il reato, c.d. di sbarramento, mira ad evitare rispetto all'evento lesivo in concreto cagionato. 2. Nel caso dell'aggravante di cui all'articolo 585/2 numero 2 c.p. non rileva, invece, il porto fuori dalla propria abitazione e sussiste l'aggravante in questione anche nel caso in cui le lesioni siano procurate con l'uso di uno strumento atto ad offendere, considerato che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona né rileva il fatto che si tratti di un uso momentaneo ed occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della stessa aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui alla L. numero 110 del 1975, articolo 4 Sez. 5,numero 12151 dei 01/12/2011, Rv.252144 Sez. 5, numero 44864 dei 07/10/2014 . 3. Facendo applicazione dei suddetti principi, nel caso in esame si osserva che l'oggetto utilizzato dall'imputata stampella di deambulazione si è dimostrato in concreto idoneo ad offendere, come dimostrato dal fatto che il suo impiego nell'aggressione alla persona offesa ha causato alla medesima delle lesioni, sicchè erronea si presenta la decisione dei Tribunale di Bergamo di escludere l'aggravante di cui all'articolo 585 c.p. e conseguentemente di dichiarare estinto il reato per intervenuta remissione di querela, essendo, invece, il reato di lesioni procedibile di ufficio, in dipendenza dell'aggravante suddetta. 4.La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata sul punto con rinvio ai sensi dell'articolo 56914 c.p.p. alla Corte di Appello di Brescia per il relativo giudizio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia per il relativo giudizio