Spesometro: l’Agenzia lancia il modello di comunicazione polivalente

Il modello definitivo, pubblicato sul Portale delle Entrate, è stato aggiornato con le osservazioni delle associazioni di categoria e degli operatori economici. Per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, è possibile utilizzare le precedenti modalità di comunicazione.

E’ disponibile sul sito internet dell’Agenzia il modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche. La versione definitiva, come previsto dal provvedimento Direttoriale del 2 agosto, è stata aggiornata assumendo le osservazioni delle associazioni di categoria e degli operatori economici. L’art. 21 d.l. n. 78/2010 ha stabilito a partire dal 1° gennaio 2012, relativamente alle operazioni per le quali bisogna emettere fattura, l’obbligo di comunicare per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo. Solo per quelle, per cui non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, invece, la comunicazione è dovuta per operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA compresa. Nell’ambito della prima applicazione delle disposizioni, per le operazioni relative agli anni 2012 e 2013, è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA. Con decorrenza 2014, invece, dovranno essere comunicate senza limiti di importo. Esclusioni oggettive e casi particolari. Per limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione in parola ed in ragione del divieto fissato dall’art. 6 dello Statuto del contribuente, restano escluse dall’obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. Non vanno comunicate quindi le importazioni, le esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a e b D.P.R. n. 633/1972 operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza in Paesi black list . Sono comunicate in separata sezione del modello. Gli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino vanno esclusivamente comunicate utilizzando l’apposito quadro SE. Obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria. Non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ex art. 7 d.p.r. n. 605/1973, del comma 1- bis del citato art. 21 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria rientrano in particolare, tra queste ultime, le operazioni già acquisite tramite i modelli INTRA e le operazioni di importo non inferiore ai 3.600 € effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. Modalità di presentazione della dichiarazione. Il modello di comunicazione deve essere inoltrato esclusivamente in via telematica o direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato. Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. La comunicazione è presentata con riferimento all’anno solare. Per le operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi della black list , è necessario indicare anche il mese o il trimestre T1 T2 T3 T4 . Per gli acquisti effettuati nei confronti di operatori economici residenti nella Repubblica di San Marino, è necessario indicare il mese Gennaio 1 Febbraio 2 Marzo 3 e così via . Ricordiamo infine che, salvo proroghe, per le comunicazioni relative al 2012 i contribuenti che effettuano la liquidazione IVA mensile dovranno provvedere all’invio, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, entro il 12 novembre 2013, i trimestrali entro il 21 novembre 2013. A regime, invece, le scadenze sono rispettivamente il 10 e il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. fonte www.fiscopiu.it

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