Sperona l’auto per mettere a segno la rapina: condanna aggravata dall’uso della violenza

Confermata la pena stabilita in appello quasi tre anni di reclusione. Per i Giudici lo speronamento dell’automobile è un’evidente forma di violenza, anche in danno del conducente.

Misura estrema per mettere a segno la rapina il malvivente ricorre addirittura allo speronamento dell’auto della vittima. Legittima la condanna, resa più grave dalla violenza utilizzata Cassazione, sentenza numero 27388/17, sez. II Penale, depositata il 31 maggio . Conseguenze. Nessun dubbio sulla colpevolezza dell’uomo finito sotto accusa per «rapina». In appello la pena viene comunque mitigata rispetto a quanto deciso in Tribunale e ridotta a «due anni e dieci mesi di reclusione» e «600 euro di multa». Ulteriori ‘sconti’, però, non sono possibili. Vengono respinte in Cassazione, difatti, le nuove obiezioni proposte dal difensore e finalizzate a contestare «l’aggravante speciale del fatto commesso con violenza o minaccia alla persona». Su quest’ultimo fronte i Giudici chiariscono che «il reiterato e strumentale speronamento di un’automobile integra una forma di violenza in danno anche del conducente, in quanto condotta produttiva di conseguenze potenzialmente lesive nei suoi confronti».

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 – 31 maggio 2017, numero 27388 Presidente Diotallevi – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Como, in data 03/11/2015 l’imputato veniva dichiarato colpevole per il reato di rapina impropria aggravata e danneggiamento aggravato e condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa. 2. Con sentenza in data 14/04/2016, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como del 03/11/2015, riduceva l’aumento operato per la circostanza aggravante speciale di cui all’articolo 628 terzo comma numero 3 bis, a mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa, rideterminando la pena complessiva in anni due, mesi dieci di reclusione ed Euro.600,00 di multa. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi con i quali deduce 3.1 Erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all’articolo 628, terzo comma cod.penumero , per avere la Corte erroneamente ritenuto che le circostanze aggravanti ivi previste debbano essere considerate ipotesi autonome e distinte, per ciascuna delle quali il giudice debba applicare un aumento di pena, e non invece che debbano essere unitariamente considerate, con la conseguenza che il giudice debba determinare la pena aggravata entro l’ampio limite minimo e massimo previsto, al fine di adeguarla all’effettiva gravità del fatto 3.2 Erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’articolo 635, comma 2 n 1 cod.penumero Al riguardo si duole che i giudici avrebbero dovuto escludere la sussistenza della circostanza aggravante speciale del fatto commesso con violenza o minaccia alla persona. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo alla invocata esclusione dell’aumento di pena per l’aggravante ex. articolo 628, comma 3 numero 3 bis cod. penumero Infatti, in caso di concorso di più circostanze ad effetto speciale, come nel caso in esame, l’articolo 63, comma 4 cod. pen prevede l’applicazione soltanto della pena stabilita per la circostanza più grave, ferma la facoltà per il giudice di aumentare la pena. A tal proposito, è opportuno considerare che in caso di concorso delle aggravanti speciali previste per la rapina dall’articolo 628 terzo comma cod. penumero e richiamate per l’estorsione dall’articolo 629 secondo comma cod. penumero il giudice, ai sensi dell’articolo 63 quarto comma cod. penumero , nell’esercizio del suo potere discrezionale può, invece di considerare le stesse assorbite nella sanzione autonomamente stabilita per la rapina o l’estorsione aggravata, aumentare la pena edittale prevista per siffatti delitti sino ad un terzo trattasi invero di circostanze che hanno carattere autonomo in quanto si diversificano reciprocamente per il loro contenuto, né si pongono in rapporto tale da consentire di ritenerle l’una comprensiva dell’altra Sez. 5, Sentenza numero 135 del 13/01/2000 Cc. dep. 28/02/2000 Rv. 215485 . 3. Nel caso in esame, del tutto condivisibilmente la Corte territoriale ha determinato la pena per il reato di rapina aggravata nel minimo edittale applicando l’aumento per l’ulteriore ipotesi aggravatrice, stante la significativa gravità del fatto e delle sue modalità esecutive. 4. È inammissibile, infine, il secondo motivo di ricorso in punto di sussistenza dell’aggravante speciale di cui all’articolo 635 cod. penumero perché la censura ripropone la medesima questione già sollevata con i motivi d’appello che la Corte ha rigettato con motivazione congrua e priva di vizi logico giuridici, osservando che il reiterato e strumentale speronamento di un’auto integra indubbiamente una forma di violenza in danno anche del conducente in quanto condotta produttiva di conseguenze potenzialmente lesive nei suoi confronti . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.