Lo stato di abbandono del minore sussiste anche laddove la mancanza di assistenza morale e materiale da parte del genitore sia intervallata da brevi periodi in cui tali obblighi assistenziali e morali sono assolti.
Così la Corte di Cassazione con ordinanza numero 4493/18, depositata il 23 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Palermo, Sezione Minorenni, in riforma della sentenza del Tribunale per Minorenni, escludeva che un minore potesse considerarsi in stato di abbandono. Avverso la sentenza della Corte distrettuale il P.G. di Palermo e la tutrice del minore ricorrono per cassazione denunciando lo stato di abbandono dello stesso. Lo stato di abbandono. Il Supremo Collegio ripercorrendo il concetto di stato di abbandono, precisa che questo sussiste, ex articolo 8 l. numero 184/1983 Diritto del minore ad una famiglia , laddove vi sia mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori. L’abbandono dei figli, dunque, deve considerarsi quale grave ed irreversibile violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento e istruzione. Tuttavia, tale irreversibilità «va correlata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori, e dunque l’eventuale recupero della inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente non lungo, dovendosi pertanto verificare la concreta possibilità di pregiudizio per il minore dovuto all’incertezza e alla durata del percorso di eventuale recupero genitoriale». La Suprema Corte sottolinea altresì il rilievo di una eventuale «azione di aiuto e sostegno alla famiglia, di cui essa eventualmente non abbia saputo o potuto approfittare». La condotta del genitore. Ciò posto, la Corte rileva che nel caso di specie la madre non solo si allontanò dalla comunità per donne in difficoltà alla quale venne affidata, ma una volta «disposto il ricovero del minore, la madre si mostrò per un breve periodo presente, cominciando poi a diradare le visite, fino ad assentarsi in modo prolungato, per poi nuovamente comparire in modo saltuario». Tali elementi sono, per la Suprema Corte, «indubbiamente negativi e gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo della personalità del bambino». Pertanto, «è appena il caso di precisare che una mera espressione di volontà dei genitori, una speranza di recupero delle capacità genitoriali non è idonea al superamento dell’abbandono». La Corte dunque cassa la sentenza impugnata con rinvio.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 24 ottobre 2017 – 23 febbraio 2018, numero 4493 Presidente/Relatore Dogliotti Fatto e diritto Con sentenza in data 26 aprile 2016, la Corte d'Appello di Palermo, Sezione Minorenni, riformava la sentenza del locale Tribunale per Minorenni, escludendo che il minore Anumero Kr., nato nel omissis , fosse in abbandono. Ricorrono per cassazione il P.G. di Palermo, nonché la tutrice del minore. Non si costituisce la madre, Anumero . Va precisato che l'articolo 1 L. numero 184 del 1983 riconosce il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma l'articolo 8 precisa che sussiste abbandono in caso di mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori. L'abbandono si configura come grave e irreversibile violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli, ai sensi dell'articolo 30 Cost. e 147 315 bis c.c Ma tale irreversibilità va correlata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori, e dunque l'eventuale recupero della inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente non lungo, dovendosi pertanto verificare la concreta possibilità di pregiudizio per il minore dovuto all'incertezza e alla durata del percorso di eventuale recupero genitoriale così la giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte tra le altre Cass.numero l837del 2011 19609 del 2011 . Sostanzialmente in tal senso si configurano i vari documenti internazionali che in genere si richiamavano dalla Convenzione di New York a quella di Strasburgo, alla Carta dell'Unione Europea. Va altresì precisato che non contrasta con tale impostazione la decisione della CEDU dell3/10/2015 S.H.-Italia che sottolinea, del tutto condivisibilmente, la necessità che sia stata predisposta un'azione di aiuto e sostegno alla famiglia, di cui essa eventualmente non abbia saputo o potuto approfittare. E' la stessa sentenza impugnata, nelle sue argomentazioni e più in generale nella sua motivazione, a fornire elementi contrari all'asserito superamento della situazione di abbandono del minore. Va da un lato considerato che una pregressa dichiarazione di adottabilità di un altro figlio non può essere decisiva, ma va comunque valutata dal giudice, insieme ad altri elementi. Nella specie è la stessa sentenza a precisare che l'Anumero , durante la gravidanza di Kr., si allontanò dalla Comunità per donne in difficoltà, dove era inserita, mettendo a rischio la salute del nascituro. Disposto il ricovero del minore, la madre si mostrò per un breve periodo presente, cominciando poi a diradare le visite, fino ad assentarsi in modo prolungato, per poi nuovamente comparire in modo saltuario. Tali elementi, indubbiamente negativi e gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo della personalità del bambino, non sono stati considerati e criticati adeguatamente dalla Corte d'Appello. E' appena il caso di precisare che una mera espressione di volontà dei genitori, una speranza di recupero delle capacità genitoriali non è idonea al superamento dell'abbandono al riguardo, tra le altre, Cass.24febbraio2010 n 4535 . Vanno pertanto accolti i ricorsi cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, che sulla base dei principi di diritto suindicati, dovrà riesaminare la situazione della Anumero , disponendo se del caso C.T.U La Corte di merito si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 D.Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.