Il GUP dichiarava la sentenza di non luogo a procedere nei confronti degli imputati. La decisione non è accettata dalle persone offese del reato, secondo le quali dall’omessa notificazione dell’avviso dell’udienza preliminare nei loro confronti consegue, inevitabilmente, la nullità della sentenza di non luogo a procedere.
Sul tema la Suprema Corte di Cassazione con sentenza numero 5187/18, depositata il 2 febbraio. La vicenda. Il GUP del Tribunale di Napoli disponeva non luogo a procedere nei confronti degli imputati per i reati di diffamazione a mezzo stampa, la decisione veniva presa in relazione al rilievo della mancanza di una valida querela. Avverso la decisione di merito ricorrono per cassazione due associazioni in qualità di persone offese del reato. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione di legge per omessa notificazione di fissazione dell’udienza preliminare nei loro confronti. Infatti, rilevano i ricorrenti, la notificazione veniva eseguita presso il legale rappresentante dell’associazione offesa del reato, nel frattempo deceduto, anziché al domicilio eletto presso il difensore d fiducia. Nullità della procedura e della sentenza di non luogo a procedere. La Cassazione, pronunciandosi sulla suddetta censura, ha ribadito il consolidato principio di diritto secondo il quale «l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza preliminare alla persona offesa è causa di nullità della procedura, ai sensi dell’articolo 419, comma 1 e 7, c.p.p. e, per l’effetto, anche dell’eventuale sentenza di non luogo a procedere, perché detta nullità, a differenza dell’ordinario regime delle nullità delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare, non è sanata se non eccepita prima delle conclusione dell’udienza stessa». Ciò posto la S.C. ha evidenziato che, nel caso di specie, emerge dagli atti l’omessa notifica dell’avviso di udienza preliminare che comporta la nullità della notificazione e la conseguente nullità della sentenza di non luogo a procedere impugnata. Detta nullità processuale è insanabile in quanto dalla lettura del verbale di udienza preliminare emerge che le parti offese del reato non erano, in ogni caso, presenti all’udienza. Per le ragioni esposte la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e disposto il trasmettersi degli atti al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 novembre 2017 – 2 febbraio 2018, numero 5187 Presidente Vessichelli – Relatore Amatore Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata il G.u.p. del Tribunale di Napoli ha disposto non luogo a procedere nei confronti dei predetti imputati per i reati di diffamazione a mezzo stampa e per il direttore responsabile della testata giornalistica omissis per l’omesso controllo sul contenuto della pubblicazione. La sentenza impugnata disponeva in tal senso sul rilievo della mancanza di una valida querela. Avverso la predetta sentenza ricorrono le due persone offese ASSOCIAZIONE OPERA DEL GREGGE DEL BAMBINO GESÙ e STELLA MARIS società cooperativa, per mezzo del loro difensore, affidando la loro impugnativa a due motivi di doglianza. 1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge processuale in relazione all’articolo 419, commi 1 e 7, cod. proc. penumero . Si evidenzia che era stata omessa la notificazione della fissazione della udienza preliminare alle due persone offese, e ciò in ragione del fatto che per l’ASSOCIAZIONE OPERA DEL GREGGE DEL BAMBINO GESÙ la predetta notificazione era stata eseguita presso il legale rappresentante della associazione, che, peraltro, medio tempore, era deceduto, anziché al domicilio eletto presso il difensore di fiducia Avv. Napoli e che, inoltre, per la predetta cooperativa, era stata omesso del tutto l’avviso di fissazione della udienza preliminare. Si osserva che ciò aveva determinato una nullità di carattere generale che si era riverberata anche sulla sentenza di non luogo a procedere. 1.2 Con il secondo motivo si denunzia violazione degli articolo 101, 24 disp. Att. cod. proc. penumero e 24 cost Evidenzia la difesa che la decisione del G.u.p. di ritenere invalide tutte le nomine di difensori da parte della persona offesa perché in numero superiore a quella prevista dal detto articolo 101 il cui disposto normativo limita ad uno la possibilità di nomina di difensori da parte della persona offesa , era giuridicamente errata, atteso che, al più, la nomina di più difensori poteva determinare la nullità degli atti commessi dagli ulteriori difensori nominati in sopranumero, e non già di tutti gli attui compiuti da tutti i difensori. Si osserva che, comunque, al di là della valutazione del G.u.p. sul punto, l’elezione di domicilio operata dalla detta associazione presso lo studio dell’avv. Napoli era da considerarsi comunque efficace e dunque invalida la notifica dell’avviso di fissazione della udienza preliminare. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato. 2.1 È fondato già il primo motivo di doglianza il cui accoglimento assorbe l’esame del secondo profilo di censura. Sul punto, occorre ricordare che, per costante giurisprudenza espressa da questa Corte, l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza preliminare alla persona offesa è causa di nullità della procedura, ai sensi dell’articolo 419, commi 1 e 7, cod. proc. penumero , e, per l’effetto, anche dell’eventuale sentenza di non luogo a procedere, perché detta nullità, a differenza dell’ordinario regime delle nullità relative delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare, non è sanata se non eccepita prima della conclusione dell’udienza stessa Sez. 6, Sentenza numero 50384 del 25/11/2014 Cc. dep. 02/12/2014 Rv. 261374 . Orbene, emerge dall’esame dell’incarto processuale, cui anche questa Corte di legittimità può accedere trattandosi - quello denunziato - di un error in procedendo , che la notifica dell’avviso della udienza preliminare non era stata effettuata presso il domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Napoli come risulta dall’atto di querela in atti , ma presso la residenza del legale rappresentante dell’associazione che peraltro era deceduto, con conseguente nullità della notificazione e della susseguente sentenza di non luogo a procedere qui impugnata. Emerge anche dalla lettura del verbale della udienza preliminare che per le persone offese nessuno era presente con impossibilità pertanto di sanatoria della maturata nullità processuale. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al tribunale competente per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.