Il Garante Privacy pubblica un’infografica per illustrare alle imprese le nuove regole sui trattamenti di dati in vigore dall'1 ottobre 2016

Il Garante per la protezione dei dati personali pubblica un’infografica sui principi e regole previste dal “Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale”.

Il Garante per la protezione dei dati personali in vista dell’entrata in vigore il prossimo 1° ottobre 2016 del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale illustra in un’infografica, in un’ottica divulgativa, le principali novità e adempimenti in materia. Le informazioni commerciali costituiscono un settore strategico per il mercato e per la creazione di nuovi servizi ogni giorno sempre più sovente imprenditori e manager si rivolgono alle società che offrono informazioni sull'affidabilità commerciale. Il sopra citato codice v. delibera del Garante privacy del 17 settembre 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 238 è frutto di un lavoro corale e di una sinergica collaborazione fra l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e le varie associazioni di categoria, imprenditoriali e dei consumatori interessate e ha il pregio di fissare le modalità per il corretto utilizzo di banche dati e strumenti di analisi, nel rispetto della dignità e della riservatezza delle persone. Le imprese del settore devono, a partire dal 1° ottobre 2016 conformare il trattamento dei dati personali a quanto previsto dal sopra citato Codice deontologico. Il Garante richiama l’attenzione degli operatori sull’adempimento dell’informativa privacy ed evidenzia come tutte le società del settore dovranno fornire un’informativa completa sul proprio sito web. Costituzione di un portale unico. Il Garante specifica che società di informazioni commerciali di maggiori dimensioni hanno provveduto alla costituzione di un portale unico https // www.informativaprivacyancic.it nel quale saranno inserite tutte informazioni per verificare i dati relativi agli interessati. Il Garante privacy sottolinea l’obbligo per gli operatori del settore di garantire un riscontro telematico, tempestivo e completo, alle richieste di accesso ai dati personali avanzate dalle persone censite. Il Garante privacy approfondisce il profilo della conservazione dei dati personali e specifica che i dati potranno essere conservati solo per periodi di tempo ben definiti e nei limiti della conoscibilità, dell’utilizzabilità e della pubblicità degli stessi, previsti dalle normative di riferimento. Il Garante rileva che le informazioni relative ai fallimenti e alle altre procedure concorsuali possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura di fallimento. Il Garante si concentra anche sul profilo del consenso al trattamento dei dati e conferma che sono utilizzabili senza il consenso degli interessati i dati provenienti da “fonti pubbliche”, come pubblici registri, elenchi, documenti conoscibili da chiunque bilanci, informazioni contenute nel registro delle imprese presso le Camere di commercio, atti immobiliari e altri atti c.d. pregiudizievoli, come l’iscrizione di ipoteche o la trascrizione di pignoramenti, decreti ingiuntivi o altri atti giudiziari. Possono essere trattati senza consenso degli interessati i dati estratti da “fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque”, come le testate giornalistiche cartacee o digitali, le informazioni attinte da elenchi telefonici, da siti web di enti pubblici o di altre autorità di vigilanza e controllo si tratta di una delle novità più interessanti del Codice deontologico . Il Garante precisa che sono inoltre utilizzabili i dati personali che il soggetto ha liberamente deciso di comunicare al fornitore di informazioni commerciali. Il Garante richiama l’attenzione degli operatori al rigoroso rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati in relazione all’attività di informazione commerciale. Gli operatori devono trattare dati sempre aggiornati e sono tenuti sempre ad annotare la fonte da cui hanno tratto i dati personali sulla persona censita. Il Garante chiarisce che i dati giudiziari della persona censita potranno essere trattati solo se già disponibili in archivi pubblici o in altre fonti pubblicamente accessibili e specifica che se tali informazioni sono tratte da una testata giornalistica, le stesse non possono risalire a più di 6 mesi prima. Il Garante evidenzia l’obbligo delle società di adottare misure per garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni commerciali. La scheda del Garante è di estremo interesse in quanto accompagna in modo semplice ed efficace gli operatori del settore al rispetto delle principali regole introdotte dal Codice di deontologia in materia di dati trattati ai fini di informazione commerciale al quale il documento rimanda per gli adeguati approfondimenti del caso.

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