Appalti pubblici: tra avvalimento e certificazione ISO

di Marilisa Bombi

di Marilisa BombiL'avvalimento, nei requisiti di qualità, deve essere reale e non formale, nel senso che non è sufficiente prestare la certificazione ISO posseduta. Sul piano letterale, l'articolo 49 del codice dei contratti pubblici, nel disciplinare l'istituto dell'avvalimento, non contiene alcuno specifico divieto in ordine ai requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale strumento, che assume una portata generale. D'altra parte, secondo quanto rilevato dalla Terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza numero 2343, del 18 aprile, è fuori discussione che, nell'ottica dell'ordinamento comunitario, tale istituto miri ad incentivare la concorrenza, nell'interesse delle imprese, agevolando l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti pertanto, deve essere evitata ogni lettura aprioristicamente restrittiva dell'ambito di operatività della nuova disciplina.L'avvalimento non è vietato in maniera assoluta. In questa prospettiva, il Collegio non concorda sull'indirizzo interpretativo espresso dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici peraltro, sulla base di una motivazione piuttosto sintetica e ancora non consolidato , che ha affermato l'esistenza di un divieto assoluto e inderogabile di ricorrere all'avvalimento, per dimostrare la disponibilità dei requisiti soggettivi di qualità .Tuttavia, afferma la decisione, una volta ammessa l'astratta operatività dell'avvalimento, non può essere trascurata l'evidente difficoltà pratica di dimostrare, in concreto, l'effettiva disponibilità di un requisito che, per le sue caratteristiche, è collegato all'intera organizzazione dell'impresa, alle sue procedure interne, al bagaglio delle conoscenze utilizzate nello svolgimento delle attività.In questo contesto, è onere della concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti .La fattispecie. Nel caso in esame, il contratto di avvalimento esibito dalla società ricorrente si è limitato a prevedere la disponibilità generica e astratta della certificazione ISO posseduta dall'impresa ausiliaria, accompagnata dall'assunzione di responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Non emerge, quindi, in alcun modo, che il contratto prodotto in sede di gara stabilisca anche un chiaro impegno dell'impresa ausiliaria di fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità soggettiva concessa . Non può ritenersi, pertanto, che tale impegno comprenda, implicitamente, anche quello relativo alla concreta cessione dei mezzi organizzativi correlati al conseguimento della certificazione.Peraltro, afferma la decisione, la considerazione delle caratteristiche minime necessarie per utilizzare l'istituto dell'avvalimento, allo scopo di dimostrare il possesso della certificazione di qualità, non costituisce una questione giuridica nuova o diversa rispetto alle due tesi giuridiche estreme, espresse dalla giurisprudenza, secondo cui, per tale categoria di requisiti, l'avvalimento è sempre ammesso o sempre escluso. Sicché, il riferimento alla preferibile opinione intermedia , in forza del quale l'avvalimento è ammesso solo in presenza della dimostrazione di una disponibilità concreta degli elementi oggettivi connessi a tale requisito qualitativo, rappresenta il corretto sviluppo delle argomentazioni compiute per vagliarne la fondatezza .