Per la legittimità del provvedimento di revoca del part-time basta l'interesse pubblico

di Alessandro Jazzetti

di Alessandro JazzettiLa vicenda. Un dipendente del Ministero ricorreva al Giudice del Lavoro di Firenze ai sensi dell'articolo 700 cpc per ottenere la sospensione dell'efficacia del provvedimento adottato dal Ministero limitatamente alla parte in cui, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della L. numero 183/2010, aveva disposto nei suoi confronti la revoca della trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con conseguente ricostituzione del rapporto di lavoro. Il giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso, emetteva ordinanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento di revoca, avverso la quale proponeva gravame al collegio il Ministero.La P.A. deve attenersi a criteri di correttezza e buona fede. L'articolo 16 del collegato lavoro vuole consentire alla P.A., nel termine di decadenza previsto dalla norma, di rivalutare i rapporti di part-time anteriori al 2008 e cioè quelli che questa ha subito in base alla vecchia legislazione al fine di verificare se la loro permanenza si ponga o meno in contrasto con la funzionalità del servizio cui è preposta la stessa amministrazione, e nel fare questo è richiesto che debba attenersi a criteri di correttezza e buona fede, il che, appunto, equivale a dire che deve operare non arbitrariamente, trasformando i rapporti solo quando la loro permanenza con un orario ridotto comporti effettivamente un pregiudizio al servizio.Per la legittimità del provvedimento rileva l'interesse pubblico. Secondo il Tribunale fiorentino, ai fini della legittimità del provvedimento di revoca del part-time non rilevano eventuali carenze motivazionali del provvedimento stesso, ma è sufficiente che emerga un effettivo interesse pubblico al ripristino del rapporto di lavoro full-time.In altri termini, una eventuale carenza formale di motivazione del provvedimento impugnato che nella specie il Tribunale ha pur ravvisato , non costituisce ex se una violazione dei principi di correttezza e buona fede surrichiamati, essendo a ciò necessario che, in esito all'accertamento giudiziale, risulti che, nel caso concreto, effettivamente non sussistevano ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare l'adozione del provvedimento di cui si tratta, e che, pertanto, quest'ultimo è il frutto di un mero arbitrio datoriale .Ciò, a maggior ragione considerando che, nei rapporti di lavoro c.d. privatizzato, valgono le regole di diritto privato e gli atti posti in essere dalla P.A. non sono vincolati agli obblighi motivazionali previsti dalla L. 241/90, applicabile solo ai provvedimenti amministrativi in senso tecnico.Nella specie, le difficoltà organizzative dell'ufficio alla quale apparteneva la ricorrente, emergenti dalle relazioni di servizio e dai dati prodotti in giudizio dalla Amministrazione, non erano state contestate dalla dipendente, la cui difesa si era limitata a denunciare l'insufficienza, la genericità della motivazione per relationem del provvedimento di revoca, il difetto procedimentale di una omessa graduatoria, la mancata adozione da parte del Ministero di misure quali ad esempio assunzioni a tempo determinato di altri soggetti atte a coprire le carenze di organico prodotte dal mantenimento del part-time.Pertanto, alla stregua degli elementi prodotti, era da escludere, secondo il Tribunale, una lesione dei principi di correttezza e buona fede da parte della Amministrazione che aveva disposto la revoca.Interessi della P.A. e diritti dei dipendenti riequilibrati dalle leggi. L'evoluzione legislativa del rapporto di lavoro part-time nella pubblica amministrazione - concepito inizialmente dall'articolo 1 comma 58 L. 662/1996 come un diritto soggettivo del dipendente al quale la P.A. non poteva opporre rifiuto - ha segnato un avvicinamento della posizione dei dipendenti pubblici a quella dei dipendenti privati con l'articolo 73 del D.L. 112/08 conv. in L. 133/08 , con l'abolizione dell'automatismo dell'accoglimento della richiesta ed il riconoscimento di un potere discrezionale di concessione a favore della P.A.Un ulteriore passo per il riequilibrio tra interessi della P.A. e diritti del dipendente è stato attuato con il collegato lavoro che, come detto sopra, vuole consentire alla P.A. di verificare che i rapporti di part-time anteriori al 2008 non si pongano in contrasto con la funzionalità del servizio.La decisione del Tribunale fiorentino, in linea con tale evoluzione del quadro normativo, valorizza il dato del pubblico interesse al ripristino del lavoro full-time, comunque emergente pur nella lacunosità della motivazione adottata dall'Amministrazione.I provvedimenti della P.A. quale regime formale? Quanto al regime formale dei provvedimenti adottati dalla P.A. nei rapporti di lavoro c.d. privatizzato, la giurisprudenza ha affermato che si tratta di atti di autonomia privata, espressione della potestà organizzativa e gestionale dei rapporti di lavoro già costituiti, propria del pubblico impiego contrattualizzato, in quanto tali assoggettati ai principi fondamentali del diritto privato e, in primo luogo, alla regola della normale irrilevanza dei motivi, dovendosi escludere la necessità dell'osservanza del procedimento prescritto dalla legge numero 241 del 1990 e l'applicazione dei vizi dell'atto amministrativo Cass. 25761/2008 .