Reati fiscali: il Giudice di Pace non può far parte del collegio del Tribunale del riesame

Il divieto di destinazione del Giudice di Pace a comporre i collegi del Tribunale del riesame, introdotto dall’articolo 12, d.lgs. numero 116/2017, integra una limitazione alla capacità del giudice ex articolo 33 c.p.p., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179 c.p.p

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza numero 20202/21, depositata il 21 maggio. Il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l’istanza di riesame avanzata da due imputati, colpevoli di aver indicato nelle dichiarazioni fiscali elementi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, disponendo la restituzione del saldo attivo pari a 14.423,04 euro e di tutti i beni. I due imputati ricorrono quindi in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, della partecipazione, quale componente del collegio del Tribunale del riesame, di un Giudice ordinario di Pace. Con la conseguente violazione dell’articolo 12 d.Ivo numero 116/17. Il ricorso è fondato in quanto la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che «il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, introdotto dall’articolo 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n, 116, integra una limitazione alla capacità del giudice ex articolo 33 cod.proc.penumero , la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179 cod.proc.penumero » Cass. numero 9076/20 e numero 9383/21 . Con il d.lgs. numero 116/2017 il legislatore, nel porre un divieto assoluto, ha voluto indicare una limitazione alla capacità del Giudice di Pace allo svolgimento di tali funzioni collegiali. Per questi motivi la Suprema Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia competente ai sensi dell’articolo 324, comma 5, c.p.p

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 16 aprile – 21 maggio 2021, numero 20202 Presidente Di Nicola – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. G.V. e Ga.Gi. hanno proposto, a mezzo del loro difensore, separati ricorsi per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Reggio Emilia che, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame avanzata da Ga. , ha disposto la restituzione del saldo attivo pari a Euro 14.423,04 e di tutti i beni per un valore eccedente Euro 65.853,00 ed ha rigettato l’istanza di riesame avanzata da G.V. , nel procedimento penale nel quale sono imputati per il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, numero 74, articolo 2, come a loro rispettivamente ascritto, per avere indicato nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2012,2013, 2014 e 2015, anche 2016 per G. , elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti. 2. Il difensore di G.V. ha dedotto i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. c in relazione alla nullità assoluta ex articolo 179 c.p.p. e D.Lgs. numero 116 del 2017, articolo 12 per avere partecipato, quale componente del collegio del tribunale del riesame, un giudice onorario in violazione del D.Lgs. numero 116 del 2017, articolo 12. - Violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. c in relazione all’articolo 324 c.p.p. e articolo 128 disp. att. c.p.p. per essere stata, l’ordinanza impugnata, notificata a mezzo pec solamente il 04/01/2021 ben oltre dieci giorni dalla ricezione degli atti, avvenuta in data 21/12/2020, mancata comunicazione del dispositivo in data 31/12/2020, mancata notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio e dell’ordinanza all’imputato. - Violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. c in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, mancanza di motivazione del decreto di sequestro, mancanza di autonoma valutazione dei presupposti del fumus commissi delicti con riguardo alla natura fittizie delle prestazioni indicate nelle fatture. - Violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. c in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, mancanza di motivazione in relazione al vincolo di pertinenzialità tra il reato e le cose sequestrate. 3. Il difensore di Ga.Gi. ha dedotto i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. c in relazione alla nullità assoluta ex articolo 179 c.p.p. e D.Lgs. numero 116 del 2017, articolo 12 per avere partecipato, quale componente del collegio del tribunale del riesame, un giudice onorario in violazione del D.Lgs. numero 116 del 2017, articolo 12. - Violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. c in relazione all’articolo 324 c.p.p. e articolo 309 c.p.p., comma 9 mancanza di autonoma motivazione del decreto di sequestro. Nullità del provvedimento impugnato per assenza di autonoma motivazione. La difesa di Ga. ha depositato memoria scritta con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso evidenziando i precedenti di Questa Corte di legittimità con riferimento al primo motivo di ricorso. Considerato in diritto 4. I ricorsi sono fondati con riguardo al primo comune motivo di ricorso che ha natura assorbente. Dal suo accoglimento consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per nuovo esame. Non è in discussione, come risulta dal provvedimento impugnato, che il collegio del riesame, che ha deciso il ricorso dei ricorrenti, era composto dal GOT Dott. Stefano Catellani. La questione posta dai ricorrenti attiene alla sussistenza o meno di una nullità del provvedimento, ex articolo 179 c.p.p., per difetto delle condizioni di capacità del giudice, nella fattispecie del tribunale del riesame composto con un magistrato onorario. Il Collegio non intende discostarsi dai principi affermati nelle pronunce Sez. 3, numero 9076 del 21/01/2020, Rv. 279942 - 01 e Sez. 6, numero 9383 del 17/02/2021, non mass., secondo cui il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, introdotto dal D.Lgs. 13 luglio 2017, numero 116, articolo 12, integra una limitazione alla capacità del giudice ex articolo 33 c.p.p., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179 c.p.p 5. Come osservato dalla pronuncia numero 9076 del 2020, con il D.Lgs. 13 luglio 2017, numero 116, è stata dettata una disciplina organica della magistratura onoraria che ha delineato uno statuto unico della stessa, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell’ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento, ha, poi, previsto l’intrinseca temporaneità dell’incarico, ed ha provveduto alla riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace e, per quanto qui di rilievo, alla rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari. Nel disciplinare le assegnazioni dei giudici onorari di pace nei procedimenti penali e civili, l’articolo 11 comma 6 cit. prevede 6. Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace a per il settore civile 1 i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dall’articolo 615 c.p.c., comma 2, e dall’articolo 6177 c.p.c., comma 2 nei limiti della fase cautelare 2 i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace 3 i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie 4 i procedimenti in materia societaria e fallimentare 5 i procedimenti in materia di famiglia b per il settore penale 1 i procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 c.p.p. 2 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare 3 i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace 4 i procedimenti di cui all’articolo 558 c.p.p. e il conseguente giudizio. Segue l’articolo 12 Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali che così recita 1. I giudici onorari di pace che sono inseriti nell’ufficio per il processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 9, comma 4, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, quando sussistono le condizioni di cui all’articolo 11 e secondo le modalità di cui al medesimo articolo. I provvedimenti di destinazione devono essere adottati entro la scadenza del termine perentorio di dodici mesi dal verificarsi della condizione di cui all’articolo 11, comma 1, lett. a ovvero, relativamente alle condizioni di cui alle lettere b , c e d del predetto comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 del medesimo articolo. Ai giudici onorari di pace destinati a comporre i collegi possono essere assegnati esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti. Del collegio non può far parte più di un giudice onorario di pace. In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell’articolo 407 c.p.p., comma 2, lett. a . Da quest’ultimo inciso appare chiaro che il legislatore, nel porre un divieto assoluto abbia voluto indicare una limitazione alla capacità del giudice onorario di pace allo svolgimento di quelle funzioni collegiali. Che questa sia l’interpretazione della disposizione di legge si ricava dalla circostanza che nel disciplinare i casi di sostituzione di un membro del collegio e la destinazione in supplenza del giudice onorario di pace, l’articolo 13 del decreto medesimo, consente l’inserimento in supplenza sebbene non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 11, comma 1 , mentre non richiama l’articolo 12, cossiché il divieto posto a comporre i collegi penali individuato da tale ultima norma non può essere derogato con l’assegnazione in supplenza del giudice onorario di pace. Ed ancora, ulteriore conferma della interpretazione qui propugnata, si ricava dall’articolo 30, comma 7 del medesimo decreto, nel disciplinare il regime transitorio, così stabilisce Per i procedimenti di riesame di cui all’articolo 324 c.p.p. il divieto di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applica se la notizia di reato è stata acquisita dall’ufficio di procura prima dell’entrata in vigore del presente decreto , segno evidente che per i casi futuri, qual è quello in decisione in quanto la notizia di reato è del OMISSIS , il divieto di cui all’articolo 12 è operante e non ammette deroghe. Il divieto di comporre i collegi del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell’articolo 407 c.p.p., comma 2, lett. a , da parte del giudice onorario di pace, non derogabile, introduce una limitazione alla capacità del giudice, ai sensi dell’articolo 33 c.p.p. e determina una ipotesi di nullità assoluta prevista dall’articolo 179 c.p.p Nè può ricondursi, in presenza di un esplicito divieto, l’assegnazione nel collegio del riesame del giudice onorario alle disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni che, a mente dell’articolo 33 c.p.p., comma 2, non si considera attinente alla capacità del giudice. In tale ambito, ritiene, infatti, il Collegio che il D.Lgs. numero 116 del 2017, articolo 12, introduca una previsione generale che individua un requisito di legittimazione del giudice onorario, che precede l’assegnazione dello stesso all’ufficio giudiziario e alle sezioni, e che l’espresso divieto, ivi contenuto, ne limiti la capacità a comporre il collegio del riesame e quello che giudica i reati indicati nell’articolo 407 c.p.p., comma 2, lett. a . Il mutato quadro normativo, con l’introduzione di una disciplina organica della magistratura onoraria D.Lgs. 13 luglio 2017, numero 116 Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, numero 57 nelle parti nelle quali ha modificato l’assegnazione dei giudici onorari ed ha disciplinato l’assegnazione di questi nei collegi penali e civili, così come sopra evidenziato, impedisce di richiamare il precedente indirizzo giurisprudenziale, assolutamente maggioritario, secondo cui la trattazione da parte di un giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall’articolo 43-bis, comma 3, lett. b , ossia in relazione a reati non previsti nell’articolo 550 c.p.p., comma 1, non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo dell’assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari ex multis Sez. 4, numero 9323 del 14/12/2005, Iannaco, Rv. 233911. - 01 , indirizzo interpretativo che si fondava sulla disposizione di cui all’articolo 43 bis cit, che individuava le materie di competenza, ma non stabiliva alcun divieto di svolgimento di funzioni specifiche da parte del giudice onorario, come ora è stato espressamente previsto. 6. Si impone, dunque l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia Sezione del riesame per un nuovo giudizio. I motivi di merito restano assorbiti. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia competente ai sensi dell’articolo 324 c.p.p., comma 5.