Stop ai grandi eventi sportivi in esclusiva sulla pay per view

di Giulia Milizia

di Giulia Milizia *Da qualche anno le questioni attinenti alla vendita dei diritti di sfruttamento dei grandi eventi sportivi, trasmessi in televisione o con qualsiasi altro mezzo sviluppato dalla moderna tecnologia, sono vexatae questiones. Numerose le dispute tra società leaders della pay per view ed emittenti locali e nazionali per aver trasmesso in chiaro alcuni goals di gare concesse in esclusiva alle televisioni satellitari. Anche gli utenti hanno manifestato il loro malcontento per non aver potuto vedere alcune importanti partite di calcio ed altre manifestazioni sportive perché criptate, malumori che sono stati maggiori durante i mondiali di calcio e le olimpiadi.Va detto che l'Italia, durante questi eventi, ha garantito una buona copertura in chiaro tramite la rete nazionale.Le tre sentenze, sostanzialmente identiche, T 55/08, T 68/08 e T-385/07 del Tribunale UE, settima sezione, dello scorso 17 febbraio affrontato queste problematiche.Il caso. La UEFA e la FIFA impugnavano la decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive GU L 295, pag. 12 . Lo stesso era fatto relativamente ad un'analoga legge del Belgio.Tali normative nazionali imponevano che alcuni eventi sportivi di grande rilevanza sociale fossero obbligatoriamente trasmessi in chiaro e gratuitamente ed a tale fine aveva stilato un elenco dei medesimi. Tra questi c'erano i mondiali ed il campionato europeo calcistico.Si ricordi che le esclusive sui loro diritti influisce pesantemente sul budget di queste associazioni poiché la vendita dei diritti costituisce il 64% di tutti gli incassi, essendo così il cespite principale del loro reddito.Ricorrevano, quindi, al Tribunale europeo per chiedere l'annullamento della citata decisione e contestavano, in otto motivi, la violazione di alcuni diritti fondamentali quali la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, quella di mercato etc. Eccepivano, soprattutto, che il Belgio ed il Regno Unito non potessero imporre loro tali obblighi con leggi nazionali, in aperta violazione di tali interessi comunitari e che la Commissione, avallando, con un proprio atto normativo, queste leggi avesse commesso un abuso. I due stati citati in causa si costituivano contestando l'irricevibilità dei ricorsi per carenza di legittimazione attiva delle attrici e per la carenza di giurisdizione del Tribunale sui loro ordinamenti nazionali.Altri stati membri intervenivano nel giudizio.Si rinvia alla lettura del testo delle sentenze, molto lineari e chiare, per ogni approfondimento e per la consultazione degli aspetti più tecnici. Per brevità narrativa in questa sede saranno esaminati solo il quadro normativo UE e le ragioni del Tribunale nel rigettare tutti i ricorsi e condannare alle spese di giudizio le suddette società.Le Direttive 89/52/ CE e 97/36/CE. La prima è nota anche col nome di Televisione senza frontiere , perché, nel regolare le nuove tecnologie di diffusione di contenuti audio-visivi, nelle quali rientrano quelle in esame, da un lato liberalizza questo nuovo mercato e dall'altro, però, tutela con una garanzia transfrontaliera che esso non possa incidere sulla pluralità dell'informazione e sulla libertà di opinione e di espressione dei cittadini. In tal senso è stato accettato il rischio che l'Unione, tramite le sue apposite decisioni e risoluzioni, si ingerisse nella legislazione nazionale, avallando le limitazioni al servizio di pay per view al fine di tutelare superiori interessi nazionali e sociali. Normativa UE sul pluralismo dell'informazione. Altri provvedimenti comunitari hanno ribadito la legittimazione di questa limitazione e la compatibilità della stessa con il Trattato di Lisbona articolo 6, 7, 151 TUE . Due risoluzioni del Parlamento UE del 2003 e dell'aprile 2004 2003/2237 INI -A5-0230/2004 hanno, poi, evidenziato la necessità che tutti abbiano accesso alle trasmissioni satellitari o con altri mezzi analoghi, il bilanciamento degli interessi economici delle holding che le gestiscono e di quelli dei singoli paesi, primo tra tutti l'accesso della popolazione anche a tali informazioni, in modo trasparente e gratuito. Alcuni hanno ipotizzato che la facoltà concessa agli organi comunitari, in primis alla Commissione, di ingerirsi negli ordinamenti degli stati membri, avallandone le loro scelte su quali programmi debbano essere visibili o meno gratuitamente, possa essere una violazione del libero mercato e possa indirettamente consentire un abuso di posizione dominante degli stessi v. Craufurd Smith Il controllo dell'Unione sulla protezione negli Stati membri della libertà di espressione e di informazione. . Come chiarisce nelle sue motivazioni il Tribunale, seppur non citando queste ultime disposizioni, le due direttive in esame sono state promulgate proprio per arginare tali rischi e garantire quelle libertà di espressione, pensiero ed opinione che, altrimenti, sarebbero state fortemente lese e per tutelare superiori interessi sociali, data la pacifica forza aggregante dello sport.In Italia questa materia è regolata dalla Legge Gasparri L. 112/04 . Per approfondire ulteriormente tali tematiche ed inquadrarle in modo ancor più completo si segnalano il Libro verde ed il Libro bianco sui servizi di interesse generale, rispettivamente del 21/05/03 e del 12/05/04 v. sito istituzionale UE , nei quali si ribadisce l'obbligo degli stati di vigilare sull'attuazione del pluralismo delle informazioni e per impedire la formazione di cartelli che lo ostacolino e lo limitino. Si riconosce un'ampia garanzia ai consumatori cui è riconosciuto, rectius confermato, il diritto ad avere accesso ad un'ampia gamma di informazioni senza alcun vincolo restrittivo nel pieno rispetto dei principi universali sinora descritti.Libero accesso alle trasmissioni sportive di rilevanza sociale. Come sinora detto le direttive in esame confermano questi oneri. La 97/36/CE, introducendo l'articolo 3 bis nell'altro provvedimento analizzato, inoltre sancisce che ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale. Entro tre mesi deve essere trasmesso alla Commissione per l'approvazione.Il Tribunale, basando la sua decisione su questo assunto e sulle osservazioni sopra evidenziate, ha vietato ogni forma di esclusiva e di trasmissione a pagamento di questi eventi.Si ricordi che tali disposizioni considerano di rilevanza sociale le Olimpiadi sia estive che invernali, i mondiali ed il campionato europeo di calcio e qualsiasi altra manifestazione che attiri un considerevole numero di spettatori al di là se coinvolga la propria squadra nazionale od atleti del loro paese o meno.Legittimazione dell'UEFA, della FIFA e dei paesi ricorrenti a stare in giudizio. Per gli attori la legittimazione all'azione, come sinora esplicato, discende dal Trattato di Lisbona e dalle altre legge citate poiché la tutela dei suddetti interessi legittimi prevale su ogni altro diritto confliggente. Ergo hanno il legittimo potere di agire contro le società convenute.Queste clausole, invero, non sono contrattabili con tali paesi, dato che le direttive in esame impongono oneri unilaterali che esulano dalla loro discrezionalità. Del resto i ricorrenti, però, non possono parimenti invocare ragioni di ordine pubblico per non concedere i diritti di trasmissione di queste gare. Tutte le emittenti devono avere uguali poteri e doveri senza che sia favorito un gestore nazionale piuttosto che un altro avente sede in una diversa nazione UE, perché ciò comporterebbe un'illecita violazione della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.In estrema sintesi la soluzione a tale impasse è risolta nel senso che tutte le emittenti che operano in uno stato, anche se la loro sede è collocata all'estero, sono tenute ad osservare le leggi del paese ospitante e deve essere loro garantito lo stesso trattamento riservato alle reti televisive locali v. amplius punti 148 163 ss T-68/08 . In quest'ottica non c'è stato alcun abuso da parte del Belgio e dell'Inghilterra, poiché la nostra fattispecie rientra nelle facoltà supreme di tutela degli interessi fondamentali riconosciuti e promossi dall'ordinamento comunitario. Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria. Infatti risulta che, quando uno Stato membro fa valere disposizioni quali gli articolo 46 CE e 55 CE per giustificare una normativa idonea ad ostacolare l'esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento, tale giustificazione, contemplata dal diritto comunitario, deve essere interpretata alla luce dei principi generali del diritto e, in particolare, dei diritti fondamentali. Pertanto, la normativa nazionale in questione potrà beneficiare delle eccezioni previste da tali disposizioni unicamente ove sia conforme ai diritti fondamentali il cui rispetto è garantito dai giudici comunitari. In modo analogo, non è ammissibile che una misura nazionale non conforme ai diritti fondamentali, quali il diritto di proprietà, possa beneficiare delle eccezioni riconosciute per il fatto che essa risponde a motivi imperativi di interesse generale, come l'accesso televisivo del grande pubblico agli eventi di particolare rilevanza per la società. Perciò sia la Commissione che i suddetti stati hanno agito correttamente nel pieno rispetto delle loro prerogative.Diritto di proprietà. La FIFA rileva che il diritto di proprietà è garantito dall'ordinamento giuridico comunitario in quanto principio generale dello stesso. Per rispondere ad obiettivi di interesse generale potrebbero apporsi restrizioni all'esercizio di tale diritto, purché esse non siano sproporzionate e non ledano il contenuto stesso di detto diritto. Lo sfruttamento esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale mediante l'uso o la concessione di licenze costituirebbe la sostanza di tali diritti. [ ]Nessun obiettivo di interesse generale sarebbe atto a giustificare una lesione talmente drastica e sproporzionata di tale diritto di proprietà, atteso che l'iscrizione delle sole partite prime nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società sarebbe adeguata ed ampiamente sufficiente a garantire l'accesso del grande pubblico agli eventi in questione. A questo proposito la FIFA aggiunge che la concessione e l'acquisizione di diritti esclusivi per la diffusione di eventi sportivi sono di importanza cruciale e costituiscono una pratica commerciale consolidata e come tale accettata dalla stessa Commissione. Invero, l'esclusiva aumenterebbe in modo significativo il valore dei diritti, consentendo in tal modo alla FIFA di perseguire i propri obiettivi statutari e, pertanto, il divieto di concessione esclusiva di questi inciderebbe sulla loro stessa sostanza. Le stesse argomentazioni sono state utilizzate dalla UEFA.La decisione del Tribunale sul punto ed il diritto all'informazione. Ha rigettato tutte queste deduzioni ed ha evidenziato, anzi, come le stesse avvalorassero le tesi della Commissione e degli altri paesi attori.Infatti le associazioni calcistiche avevano svolto un sondaggio in base al quale, prendendo in considerazione più partite svoltesi in contemporanea, quelle delle proprie nazionali partite prime o principali erano notevolmente più seguite di quelle delle altre squadre partite secondarie o non principali . Orbene il considerevole numero di spettatori che avevano seguito anche questi ultimi eventi, seppur notevolmente inferiore a quello che seguiva la nazionale, dimostra l'ampio interesse del pubblico anche per tali gare minori. Tuttavia, il principio di tutela del diritto fondamentale di proprietà nell'ambito del diritto comunitario non risulta una prerogativa assoluta, ma deve essere preso in considerazione in rapporto alla sua funzione nella società. Conseguentemente, possono essere apportate restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà, a condizione che rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti garantiti. . Perciò, anche sotto questo aspetto, devono essere disattese le richieste delle convenute ed è ribadita la correttezza e la liceità delle scelte adottate dalla Commissione e dagli stati convenuti.Potere di aggregazione sociale riconosciuto allo sport. Le restanti motivazioni del Tribunale discendono direttamente dalle argomentazioni sinora descritte e sono ad esse strettamente connesse.In estrema sintesi lo sport è visto come collante nazionale e sociale, poiché tramite esso il pubblico può esprimere le sue opinioni e le sue idee. Inoltre nel supremo diritto di opinione è compreso quello all'informazione considerato essenziale per lo sviluppo pscico-sociale di ogni persona. Perciò la concessione di un diritto di esclusiva su tali eventi lo limiterebbe e lo lederebbe. Di conseguenza gli stessi devono essere concessi in chiaro e gratuitamente dalle singole emittenti. Naturalmente ciò non viola il libero mercato e le regole sulla concorrenza, anzi è un'attuazione delle stesse ed, in ogni caso, gli interessi appena descritti prevalgono su tutti gli altri contrari.Politica comunitaria e promozione dello sport. Si evidenzi che la UE sta promuovendo numerosi programmi e progetti comunitari sullo sport diffusione tra i giovani, benefici dell'attività fisica, lotta al doping e similia riconoscendo, così, a queste attività un forte potere di aggregazione ed inclusione sociale. Sono anche un ottimo coadiuvante alla lotta alle discriminazioni.Essi e la relativa politica europea dello sport sono considerati come mezzi di attuazione del fondamentale obbiettivo di solidarietà. Ai sensi dell'articolo 165 del Trattato di Lisbona, esso è un privilegiato veicolo di sviluppo, tanto che l'Unione sta facendo ampi sforzi per elaborare una politica unica dello sport v. dossier On. UE Manovrommatis Una politica europea dello sport e Lo sport veicolo di sviluppo del 20/01/11 sul sito istituzionale europeo di informazione ed il dossier Progetti per rafforzare la politica europea dello sport sempre sul sito istituzionale comunitario . Si noti che quest'ultimo documento ha in allegato un elenco dei vari progetti nazionali finanziati con i fondi strutturali UE tra i quali si sottolinea quello per favorire l'integrazione degli immigrati.Anche da ciò discende la correttezza delle scelte effettuate dalla Commissione e ribadite dal Tribunale nel negare ogni esclusiva alle televisioni satellitari nel trasmettere le citate manifestazioni sportive a pagamento e criptate. Automaticamente decadono anche tutte le altre eccezioni.* Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto

Tribunale UE, Settima Sezione, Sentenza 17 febbraio 2011, causa T-55/08 Diffusione radiotelevisiva - articolo 3 bis della direttiva 89/552/CEE - Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro - Campionato europeo di calcio - Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario - Motivazione - articolo 49 CE e 86 CE - Diritto di proprietà SentenzaContesto normativo1 L'articolo 49, primo comma, CE dispone quanto segue Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione di servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione .2 A norma dell'articolo 86, numero 1, CE, [g]li Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 [CE] e da 81 [CE] a 89 [CE] inclusi .3 L'articolo 3 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive GU L 298, pag. 23 , come aggiunto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva [89/552] GU L 202, pag. 60 , così prevede 1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale. 2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, [ ] in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1, gli eventi che lo Stato medesimo ha indicato ai sensi dei paragrafi precedenti .4 I 'considerando' dal diciottesimo al ventiduesimo della direttiva 97/36 hanno il seguente tenore 18 considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l'esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi 19 considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un'eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale 20 considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni relative all'esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette 21 considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di particolare rilevanza per la società devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell'Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi 22 considerando che, ai fini della presente direttiva, per canale liberamente accessibile si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro quali il canone e/o l'abbonamento base ad una rete via cavo . Fatti e decisione impugnata 5 L'Union des associations européennes de football UEFA , ricorrente, è l'organismo di direzione del calcio europeo. Suo obiettivo principale è quello di vigilare sullo sviluppo del calcio europeo e provvede ad organizzare un certo numero di competizioni internazionali di calcio tra cui la fase finale del campionato europeo di calcio in prosieguo l' EURO , nell'ambito del quale ogni quattro anni si affrontano 16 squadre nazionali nel corso di 31 partite complessivamente. Essa sarebbe in grado di promuovere lo sviluppo del calcio europeo grazie ai ricavi derivanti dalla vendita dei diritti commerciali connessi a dette competizioni. In tale ambito, l'UEFA afferma che il 64% dei ricavi provenienti dalla vendita dei diritti commerciali relativi all'EURO derivano dalla cessione dei diritti di trasmissione televisiva delle partite.6 Con decisione 25 giugno 1998 il Ministro della Cultura, dei Mezzi d'informazione e dello Sport del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in prosieguo il Ministro ha redatto, in forza della sezione IV del Broadcasting Act 1996 legge del 1996 sulle trasmissioni televisive , un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, in cui era compreso l'EURO.7 L'adozione di tale elenco è stata preceduta dalla consultazione di 42 organismi diversi avviata dal Ministro nel luglio 1998 in merito ai criteri in base ai quali doveva essere valutata la rilevanza dei vari eventi per la società del Regno Unito. Tale procedura è sfociata nell'adozione di un elenco di criteri contenuto in un documento del Ministero della Cultura, dei Mezzi d'informazione e dello Sport del novembre 1997, che il Ministro avrebbe dovuto applicare ai fini della predisposizione dell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Sulla scorta di tale documento un evento può essere menzionato nell'elenco, segnatamente, quando ha spiccata rilevanza generale a livello nazionale e non soltanto tra coloro che seguono di norma la disciplina sportiva in questione. Ai sensi dello stesso documento, è sussumibile in tale nozione un evento sportivo nazionale o internazionale di carattere preminente o in cui è coinvolta la squadra nazionale o partecipano atleti del Regno Unito. Tra gli eventi conformi a tali requisiti, quelli che attirano numerosi telespettatori o che sono tradizionalmente trasmessi in diretta su canali televisivi gratuiti avrebbero maggiori possibilità di comparire nell'elenco. Inoltre, nella propria valutazione il Ministro dovrebbe altresì tener conto di altri fattori relativi alle conseguenze per lo sport interessato, quali l'opportunità di offrire una trasmissione in diretta di un evento nel suo complesso, l'impatto sui guadagni nel settore sportivo in questione, le conseguenze per il mercato della radiodiffusione e la sussistenza di circostanze che garantiscono l'accesso alla copertura televisiva o radiofonica in differita dell'evento.8 Il Ministro ha quindi avviato, in conformità all'articolo 97 del Broadcasting Act 1996, una procedura di consultazione relativa agli specifici eventi da inserire nell'elenco. Nell'ambito di tale consultazione, il Ministro ha sollecitato il parere di vari organismi e operatori interessati nonché dei titolari dei diritti di trasmissione televisiva quali l'UEFA. Inoltre, un comitato consultivo istituito dal Ministro e denominato Advisory Group on listed events Gruppo consultivo sugli eventi iscritti nell'elenco ha reso il proprio parere sugli eventi da menzionare proponendo, per quanto riguarda l'EURO, l'iscrizione della finale, delle semifinali e delle partite in cui sono coinvolte le squadre nazionali del Regno Unito.9 In forza dell'articolo 98 del Broadcasting Act 1996, nel testo di cui ai Telavision Broadcasting Regulations 2000 Regolamenti del 2000 sulle trasmissioni televisive , gli organismi di diffusione televisiva sono suddivisi in due categorie. La prima categoria include gli organismi che forniscono un servizio gratuito che, per di più, possa essere ricevuto almeno dal 95% della popolazione del Regno Unito. La seconda categoria include gli organismi che non rispondono a tali requisiti.10 Inoltre, in forza dell'articolo 101 del Broadcasting Act 1996, nel testo di cui ai Television Broadcasting Regulations 2000, un fornitore di programmi televisivi appartenente ad una delle suddette categorie può trasmettere in diretta la totalità o parte di un evento inserito nell'elenco solo qualora un fornitore dell'altra categoria abbia acquisito il diritto di trasmettere in diretta l'intero evento o detta parte del medesimo evento nella stessa, o sostanzialmente la stessa, area. Ove tale condizione non sia soddisfatta, l'organismo che desidera trasmettere in diretta l'intero evento o parte dell'evento in questione deve ottenere la previa autorizzazione dell'Office of Communications Ufficio delle comunicazioni 11 Ai sensi dell'articolo 3 del Code on Sports and Other Listed and Designated Events Codice relativo agli eventi sportivi e ad altri eventi inseriti nell'elenco , nella versione in vigore nel 2000, gli eventi iscritti nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società sono suddivisi in due gruppi. Il gruppo A include gli eventi che non possono essere trasmessi in diretta in esclusiva in difetto di talune condizioni. Il gruppo B include gli eventi che possono essere trasmessi in diretta in esclusiva solo se sono state adottate disposizioni per garantirne la trasmissione in differita.12 A norma dell'articolo 13 del Code on Sports and Other Listed and Designated Events, l'Office of Communications può accordare un'autorizzazione per gli eventi appartenenti al gruppo A dell'elenco, del quale fa parte l'EURO, qualora i relativi diritti di trasmissione siano stati pubblicamente offerti secondo condizioni eque e ragionevoli a tutti gli organismi di diffusione radiotelevisiva, senza che un organismo dell'altra categoria abbia manifestato il proprio interesse all'acquisto.13 Con lettera del 25 settembre 1998 il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552, l'elenco degli eventi predisposto dal Ministro. A seguito di uno scambio di comunicazioni tra il Regno Unito e la Commissione e di una nuova notificazione delle misure avvenuta il 5 maggio 2000, il direttore generale della direzione generale DG Educazione e cultura della Commissione ha informato il Regno Unito, con lettera del 28 luglio 2000, che la Commissione non sollevava obiezioni sulle misure adottate da tale Stato membro, che sarebbero state pertanto oggetto di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.14 Con sentenza 15 dicembre 2005, causa T-33/01, Infront WM/Commissione Racc. pag. II-5897 , il Tribunale ha annullato la decisione contenuta nella lettera del 28 luglio 2000, in quanto essa configurava una decisione ai sensi dell'articolo 249 CE, che avrebbe dovuto essere adottata dallo stesso collegio dei membri della Commissione sentenza Infront WM/Commissione, cit., punto 178 .15 In attuazione della sentenza Infront WM/Commissione, punto 14 supra, la Commissione ha adottato la decisione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] GU L 295, pag. 12 in prosieguo la decisione impugnata .16 Il dispositivo della decisione impugnata ha il seguente tenore Articolo 1 Le misure adottate ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] e notificate dal Regno Unito alla Commissione il 5 maggio 2000, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 328 del 18 novembre 2000, sono compatibili con il diritto comunitario.Articolo 2 Le misure, elencate nell'allegato della presente decisione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva [89/552] .17 La decisione impugnata è motivata segnatamente in base ai punti seguenti 4 L'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società incluso nelle misure adottate dal Regno Unito è stato redatto in modo chiaro e trasparente, e [in tale Stato membro] è stata avviata una consultazione di ampio respiro. 5 La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dal Regno Unito rispondono ad almeno due dei criteri indicati qui di seguito, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società i una spiccata rilevanza generale nello Stato membro interessato, e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione ii una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione dello Stato membro, in particolare come evento catalizzatore dell'identità culturale iii la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale iv il fatto che l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori. 6 Numerosi eventi fra quelli elencati nelle misure adottate dal Regno Unito, compresi i [g]iochi olimpici estivi e invernali, nonché le finali dei campionati mondiali ed europei di calcio, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva [97/36]. Questi eventi hanno una spiccata rilevanza generale nel Regno Unito nel loro insieme, essendo particolarmente seguiti dal pubblico in generale indipendentemente dalla nazionalità dei partecipanti , e non solo dal pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi. 18 Gli eventi elencati, compresi quelli da considerare nel loro insieme e non come una serie di singoli eventi, sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori. 19 Le misure adottate dal Regno Unito risultano proporzionate a giustificare una deroga al principio fondamentale, sancito dal trattato CE, della libera prestazione di servizi sulla base di un motivo imperativo di pubblico interesse, che è quello di assicurare l'ampio accesso dei telespettatori alla trasmissione di eventi di particolare importanza per la società. 20 Le misure adottate dal Regno Unito sono compatibili con le regole di concorrenza [del Trattato CE] in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre il numero degli eventi citati non è sproporzionatamente elevato e tale da creare distorsione della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento. 21 A rafforzare la proporzionalità delle misure adottate dal Regno Unito è il fatto che un certo numero di eventi fra quelli elencati richiede soltanto forme adeguate di ritrasmissione. 24 In base alla sentenza [Infront WM/Commissione], la dichiarazione che le misure adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dal Regno Unito sono compatibili con il diritto comunitario. Le misure, elencate nell'allegato della presente decisione, devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva [89/552] . Procedimento e conclusioni delle parti 18 Il 5 febbraio 2008, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale, l'UEFA ha proposto il presente ricorso.19 L'UEFA chiede anche al Tribunale, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, di invitare la Commissione a produrre vari documenti che, a suo avviso, contribuirebbero positivamente ad un efficiente svolgimento della fase scritta del procedimento, al chiarimento delle questioni controverse e al controllo giurisdizionale che il Tribunale è chiamato a esercitare.20 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente l'11 e il 16 giugno 2008, il Regno Unito nonché il Regno del Belgio hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.21 Con ordinanza 29 settembre 2008, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha ammesso tali interventi. Le parti intervenienti hanno depositato le proprie memorie e l'UEFA ha depositato le proprie osservazioni su queste ultime entro i termini impartiti. 22 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha rivolto per iscritto un quesito all'UEFA e due quesiti alla Commissione. Queste hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale entro il termine impartito.23 L'UEFA chiede che il Tribunale voglia - annullare la decisione impugnata là dove dichiara conforme al diritto comunitario l'iscrizione nell'elenco nazionale del Regno Unito dell'EURO nel suo insieme - condannare la Commissione alle spese. 24 La Commissione chiede che il Tribunale voglia - respingere il ricorso - condannare l'UEFA alle spese. 25 Il Regno del Belgio e il Regno Unito chiedono che il Tribunale voglia respingere il ricorso. In diritto Sulla ricevibilità Argomenti delle parti26 Il Regno del Belgio sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto l'UEFA non è né individualmente né direttamente interessata dalla decisione impugnata e in quanto il Tribunale non è competente a valutare la legittimità di misure nazionali. Inoltre, l'UEFA non avrebbe impugnato le misure adottate dal Regno Unito dinanzi ai giudici nazionali, pertanto il suo ricorso dinanzi al Tribunale sarebbe stato presentato oltre i termini, giacché l'eventuale annullamento della decisione impugnata non pregiudica la validità della normativa nazionale in esame.27 L'UEFA ritiene che la decisione impugnata la riguardi direttamente ed individualmente. Giudizio del Tribunale28 I motivi di irricevibilità dedotti dal Regno del Belgio riguardano l'ordine pubblico dato che, nel loro ambito, vengono messe in discussione la legittimazione ad agire dell'UEFA, il rispetto dei termini di ricorso e la competenza del Tribunale. È quindi opportuno che il Tribunale esamini d'ufficio tali motivi di irricevibilità, sebbene il Regno del Belgio, in quanto interveniente, non sia legittimato a sollevarli ai sensi dell'articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell'articolo 116, numero 3, del regolamento di procedura del Tribunale, non avendo la Commissione contestato la ricevibilità del ricorso v., in questo senso e per analogia, sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punti 21-23 .29 Per quanto riguarda l'incidenza diretta nei confronti dell'UEFA, si deve rammentare che, in ossequio a giurisprudenza costante, la condizione secondo cui una persona fisica o giuridica dev'essere direttamente interessata dalla decisione impugnata, di cui all'articolo 230, quarto comma, CE, richiede che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie v. sentenza della Corte 13 marzo 2008, causa C-125/06 P, Commissione/Infront WM, Racc. pag. I-1451, punto 47 e giurisprudenza ivi citata .30 A tale proposito, ai sensi dell'articolo 101 del Broadcasting Act 1996 v. precedente punto 10 , nessun organismo di diffusione radiotelevisiva appartenente ad una delle categorie descritte al precedente punto 9 può procedere alla trasmissione in diretta e in esclusiva di un evento iscritto nell'elenco del Regno Unito. Solo nel caso in cui nessun organismo appartenente all'altra di dette categorie abbia manifestato un interesse all'acquisto dei diritti di trasmissione di detto evento e ricorrano le altre condizioni menzionate al precedente punto 12, l'Office of Communications può autorizzare l'organismo che ha ottenuto i diritti a trasmettere in diretta e in esclusiva l'evento interessato.31 Da tale normativa risulta che la cessione dei diritti di trasmissione dell'EURO, di cui l'UEFA è l'organizzatore ai sensi del ventunesimo 'considerando' della direttiva 97/36, ad organismi di diffusione radiotelevisiva soggetti alla giurisdizione del Regno Unito in modo tale da privare altri organismi soggetti alla giurisdizione dello stesso Stato membro, e che abbiano manifestato interesse all'acquisto da parte loro, della possibilità di trasmettere in tutto o in parte tale evento in detti paesi non produce gli effetti giuridici generati di norma da una simile clausola di esclusiva.32 Sebbene sia vero che le suddette conseguenze giuridiche derivano dalla normativa del Regno Unito e non già dalla decisione impugnata, resta tuttavia il fatto che il meccanismo di mutuo riconoscimento da quest'ultima instaurato, in conformità all'articolo 3 bis, numero 3, della direttiva 89/552, pone a carico degli Stati membri l'obbligo di salvaguardare tali conseguenze. In particolare, gli Stati membri devono garantire il rispetto, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, delle condizioni di trasmissione televisiva nel Regno Unito degli eventi iscritti nell'elenco di tale Stato membro, definiti dal Regno Unito nell'ambito delle sue misure approvate e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Orbene, l'obbligo di conseguire tale risultato lede direttamente la situazione giuridica delle emittenti televisive soggette alla giurisdizione degli Stati membri diversi dal Regno Unito e che desiderino acquistare diritti di trasmissione nel Regno Unito originariamente detenuti dall'UEFA v., in tal senso, sentenza Commissione/Infront WM, punto 29 supra, punti 62 e 63 .33 Pertanto, il meccanismo di mutuo riconoscimento instaurato dalla decisione impugnata obbliga gli Stati membri ad escludere l'attuazione dei diritti come quelli descritti al precedente punto 31 da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, con la conseguenza che l'UEFA vede parimenti pregiudicati i diritti da essa originariamente detenuti quando questi sono offerti pubblicamente ad emittenti non soggette alla giurisdizione del Regno Unito, ma a quella di un altro Stato membro.34 Ne risulta che la decisione impugnata incide direttamente sulla situazione giuridica dell'UEFA per quanto riguarda i diritti originariamente detenuti da quest'ultima e non lascia alcun potere discrezionale agli Stati membri quanto al risultato perseguito, imposto in modo automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria, a prescindere dal contenuto dei meccanismi particolari che le autorità nazionali istituiranno per conseguire tale risultato v., in tal senso, sentenza Commissione/Infront WM, punto 29 supra, punti 60 e 61 .35 L'UEFA è pertanto direttamente interessata dalla decisione impugnata.36 Per quanto riguarda la questione se l'UEFA sia interessata individualmente dalla decisione impugnata, va rammentato che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro specifiche o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari di una simile decisione v. sentenza Commissione/Infront WM, punto 29 supra, punto 70 e giurisprudenza ivi citata .37 Nel caso di specie è pacifico che, a prescindere dalla natura giuridica e dalla fonte dei diritti di trasmissione dell'EURO, questo configura un evento ai sensi del ventunesimo 'considerando' della direttiva 97/36, nel senso che viene organizzato in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere tali diritti e che l'UEFA è l'organizzatore in questione. Dal momento che ciò era vero anche al momento dell'adozione della decisione impugnata, in tale momento l'UEFA era perfettamente identificabile.38 L'UEFA è pertanto interessata individualmente dalla decisione impugnata.39 Per quanto riguarda gli argomenti del Regno del Belgio relativi al fatto che il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla legittimità di misure nazionali nell'ambito dell'articolo 230 CE e che l'UEFA non ha impugnato le misure del Regno Unito dinanzi ai giudici nazionali, è sufficiente rilevare che, con il suo ricorso, l'UEFA contesta segnatamente la legittimità dell'articolo 1 della decisione impugnata, con il quale le misure del Regno Unito sono state dichiarate compatibili con il diritto comunitario.40 Ne consegue che il controllo che il Tribunale è chiamato ad effettuare nel caso di specie verte sulla legittimità di tale dichiarazione, senza che il fatto che le misure del Regno Unito non siano state contestate dinanzi ai giudici nazionali incida in un modo o in un altro sulla ricevibilità del ricorso, oltretutto depositato entro il termine previsto dall'articolo 230 CE v., in tal senso, sentenza Infront WM/Commissione, punto 14 supra, punto 109 .41 Gli argomenti concernenti l'irricevibilità del ricorso addotti dal Regno del Belgio devono essere pertanto respinti. Nel merito 42 L'UEFA deduce otto motivi, relativi, in primo luogo, alla violazione dell'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552, in secondo luogo, ad un difetto di motivazione, in terzo luogo, alla violazione dell'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552, in quarto luogo, alla violazione delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza, in quinto luogo, alla violazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione di servizi, in sesto luogo, alla violazione del suo diritto di proprietà, in settimo luogo, alla violazione del principio di proporzionalità e, in ottavo luogo, alla violazione del principio di parità di trattamento.43 Prima di dare inizio alla disamina dei motivi dedotti dall'UEFA, è d'uopo esporre talune considerazioni di ordine generale di cui occorre tener conto ai fini della valutazione della loro fondatezza.44 Si deve anzitutto rilevare che l'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552 ha concretizzato la possibilità riconosciuta agli Stati membri di limitare, in base a motivi imperativi di interesse generale, l'esercizio nel settore audiovisivo delle libertà fondamentali stabilite dal diritto comunitario primario.45 Infatti, anche se le misure adottate dagli Stati membri nell'ambito dell'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552 si applicano in modo non discriminatorio tanto alle imprese stabilite nel territorio nazionale quanto alle imprese stabilite in altri Stati membri, è sufficiente che dette misure avvantaggino talune imprese stabilite nel territorio nazionale perché esse siano considerate costituire una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 49 CE v., in tal senso, sentenze della Corte 5 giugno 1997, causa C-398/95, SETTG, Racc. pag. I-3091, punto 16, e 13 dicembre 2007, causa C-250/06, United Pan-Europe Communications Belgium e a., Racc. pag. I-11135, punti 37 e 38 .46 Orbene, simili restrizioni a libertà fondamentali garantite dal Trattato possono essere giustificate qualora rispondano a ragioni imperative di interesse pubblico, sempreché siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo v., in tal senso, sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., punto 45 supra, punto 39 e giurisprudenza ivi citata .47 A questo proposito va rammentato che la libertà di espressione, tutelata dall'articolo 10 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, fa parte dei diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento giuridico comunitario e configura un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare simili restrizioni v., in tal senso, sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., punto 45 supra, punto 41 e giurisprudenza ivi citata . Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, numero 1, della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la libertà di espressione include anche la libertà di accedere alle informazioni.48 Nel caso di specie, come rilevato al punto 19 della decisione impugnata, le misure adottate dal Regno Unito configurano un ostacolo alla libera prestazione di servizi. Tuttavia, come risulta dal diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36, le misure previste dall'articolo 3 bis della direttiva 89/552 sono volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società. In base al ventunesimo 'considerando' della direttiva 97/36, un evento è di particolare rilevanza allorché è straordinario, presenta interesse per il grande pubblico nell'Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte significativa di un determinato Stato membro ed è organizzato in anticipo da un organizzatore di eventi legittimato a vendere i diritti relativi a tale evento.49 Ne discende che, quando riguardano eventi di particolare rilevanza per la società, le misure contemplate dall'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552 sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale.50 Come evidenziato al precedente punto 46, poi, le misure in questione devono altresì essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.51 Infine, per quanto riguarda la portata del diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36, va anzitutto rilevato che, come sottolineato dalla Commissione, l'articolo 3 bis della direttiva 89/552, al quale si richiama tale 'considerando', non procede ad un'armonizzazione a livello degli eventi specifici che gli Stati membri possono considerare di particolare rilevanza per la società. Infatti, contrariamente alla versione di tale disposizione contenuta nella decisione del Parlamento europeo in relazione alla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva 97/36 GU 1996, C 362, pag. 56 e facente espresso riferimento ai giochi olimpici estivi e invernali e ai campionati del mondo ed europeo di calcio, tale disposizione non fa riferimento ad eventi specifici atti ad essere iscritti negli elenchi nazionali.52 Ne consegue che il diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36 non può essere letto nel senso chel'iscrizione dell'EURO in un elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza per la società sia automaticamente compatibile con il diritto comunitario. A maggior ragione, tale 'considerando' non può essere inteso nel senso che è valida l'iscrizione dell'EURO nel suo insieme in un simile elenco, indipendentemente dall'interesse che tale competizione susciti nello Stato membro interessato.53 Viceversa, in considerazione dei rilievi di cui ai precedenti punti 44-49, tale 'considerando' comporta che, quando uno Stato membro menziona partite dell'EURO nell'elenco che ha deciso di redigere, non ha l'obbligo di indicare nella sua comunicazione alla Commissione una specifica motivazione inerente al loro carattere di eventi di particolare rilevanza per la società.54 È in base a tali considerazioni che occorre valutare la fondatezza dei motivi dedotti dall'UEFA.55 Da ultimo, per quanto riguarda il difetto di motivazione relativo alla valutazione della Commissione circa la chiarezza e la trasparenza della procedura seguita dal Regno Unito, fatto valere dall'UEFA nell'ambito del secondo motivo, il Tribunale analizzerà tale motivo prima di esaminare il primo motivo che mette in dubbio la fondatezza di tale valutazione. Inoltre, il Tribunale analizzerà il quinto motivo prima del quarto. Sul secondo motivo, relativo a un difetto di motivazione - Argomenti delle parti56 L'UEFA sostiene che la decisione impugnata è insufficientemente motivata e che, perciò, preclude al Tribunale di esercitare il proprio controllo. Dal momento che ha posto restrizioni alla libera prestazione di servizi, alla concorrenza e al diritto di proprietà, la decisione impugnata avrebbe dovuto essere suffragata da una motivazione dettagliata. Orbene, la decisione impugnata non conterrebbe una motivazione sufficiente quanto alla chiarezza e alla trasparenza della procedura seguita dal Regno Unito o alla libera prestazione di servizi ed al diritto della concorrenza. 57 Infatti, dal testo della decisione impugnata discenderebbe che, ai fini della sua adozione, la Commissione non avrebbe tenuto conto di alcuno sviluppo successivo al 2000, cosicché non disponeva degli elementi necessari all'adozione, nel 2007, di una decisione correttamente motivata. Orbene, gli ascolti relativi all'EURO del 2000 e a quello del 2004 dimostrerebbero che le partite cui non partecipava una squadra nazionale del Regno Unito hanno attirato in tale paese soltanto un terzo dei telespettatori delle partite in cui era coinvolta una squadra nazionale di detto paese. Omettendo di raccogliere informazioni relative a ogni mutamento di circostanze seguito alla sentenza Infront WM/Commissione, punto 14 supra, che ha posto la necessità di adottare una decisione relativa all'elenco del Regno Unito, la Commissione avrebbe altresì violato il principio di buona amministrazione. Inoltre, quest'ultima sentenza non avrebbe confermato la valutazione contenuta nella lettera del 28 luglio 2000 v. precedenti punti 13 e 14 circa la compatibilità dell'elenco del Regno Unito con il diritto comunitario.58 Orbene, la Commissione avrebbe semplicemente trasformato la lettera del 28 luglio 2000 in decisione, senza peraltro procedere ad un'analisi più approfondita dell'analisi sommaria da essa effettuata nell'ambito della propria esposizione dinanzi al Tribunale nella causa all'origine della sentenza Infront WM/Commissione, punto 14 supra. Tale violazione dell'obbligo di procedere ad un'inchiesta approfondita avrebbe inevitabilmente comportato la violazione dell'obbligo di motivazione nonché errori manifesti di valutazione relativamente alla libera prestazione di servizi e al diritto della concorrenza. 59 A questo riguardo l'UEFA sostiene che la restrizione alla libera prestazione di servizi sarebbe motivata mediante un mero richiamo all'accesso alla trasmissione televisiva degli eventi di particolare rilevanza per la società, che costituirebbe solo un rinvio all'articolo 3 bis della direttiva 89/552 senza un'esposizione degli elementi di fatto e di diritto atti a giustificare una simile deroga ad una disposizione fondamentale del Trattato. Inoltre, per quanto riguarda il diritto della concorrenza, la decisione impugnata non conterrebbe neppure un tentativo di definizione dei mercati di riferimento. 60 Infine, l'UEFA afferma che la Commissione avrebbe dovuto fornire una motivazione specifica in ordine alla propria scelta di seguire un approccio diverso da quello da essa adottato nei confronti degli Stati membri che nei loro rispettivi elenchi hanno iscritto soltanto alcune partite dell'EURO. 61 La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo.- Giudizio del Tribunale62 Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall'articolo 253 CE dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L'obbligo di motivazione dev'essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi fatti valere e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia sentenza della Corte 30 marzo 2000, causa C-265/97 P, VBA/Florimex e a., Racc. pag. I-2061, punto 93 .63 Si deve inoltre ricordare che l'obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell'atto controverso sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T-112/05, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. II-5049, punto 94 .64 Per quanto attiene alla questione se la procedura attuata nel Regno Unito sia conforme ai requisiti di chiarezza e trasparenza, al punto 4 della decisione impugnata la Commissione ha affermato che l'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito era stato redatto in modo chiaro e trasparente e che in tale Stato membro era stata avviata una consultazione di ampio respiro v. precedente punto 17 .65 Al riguardo va innanzi tutto rilevato che la stessa UEFA, in qualità di organizzatore dell'EURO, ha partecipato alla procedura in questione esprimendo, tramite lettera del 23 dicembre 1997 indirizzata al Ministro, le proprie osservazioni circa l'eventuale inclusione di tale competizione nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito.66 In secondo luogo, le disposizioni del Broadcasting Act 1996 relative agli eventi di particolare rilevanza per la società figurano in allegato alla decisione impugnata. L'articolo 97 di tale testo normativo prevede che l'elenco di cui trattasi sia predisposto dal Ministro dopo consultazione, tra l'altro, del soggetto dal quale possano essere acquisiti i diritti di trasmissione televisiva di qualunque evento che presenti interesse nazionale, che il Ministro si proponga di inserire o meno nell'elenco.67 In terzo luogo, dal punto 5 della decisione impugnata, letto in combinazione con i punti 6 e 18 della stessa, risulta che l'iscrizione dell'EURO nell'elenco del Regno Unito è stata approvata dalla Commissione in quanto tale competizione ha spiccata rilevanza generale in detto Stato membro non solamente per coloro che abitualmente seguono gli eventi sportivi alla televisione ed essa è stata sempre trasmessa da canali televisivi gratuiti ed ha attirato numerosi telespettatori. Orbene, i criteri in esame figurano tra quelli che il Ministero ha accertato prima della procedura di consultazione sugli specifici eventi da iscrivere nell'elenco del Regno Unito v. precedenti punti 7 e 8 .68 Ne consegue che la decisione impugnata contiene le informazioni necessarie tali da consentire all'UEFA di comprendere i motivi per cui la Commissione ha concluso che la procedura seguita dal Ministro fosse chiara e trasparente per quanto riguarda i criteri adottati per selezionare gli eventi da iscrivere nell'elenco, la consultazione relativa a tale selezione e la definizione dell'autorità competente a questo fine ed al Tribunale di esercitare il proprio controllo sulla fondatezza di tale conclusione.69 Per quanto riguarda l'insufficiente motivazione relativamente alla libera prestazione di servizi e al diritto della concorrenza che l'UEFA farebbe altresì valere in via generale, si deve rammentare che, ai punti 19 e 20 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto i motivi per i quali essa ritiene che le misure del Regno Unito non contravvengano alle disposizioni del diritto comunitario relative a tali ambiti v. precedente punto 17 .70 In proposito la Commissione ha affermato che le misure adottate dal Regno Unito risultano proporzionate e giustificano una deroga alla libera prestazione di servizi sulla base di un motivo imperativo di pubblico interesse, che è quello di assicurare l'ampio accesso dei telespettatori alla trasmissione di eventi di particolare importanza per la società. Dal punto 19 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha esposto i motivi per cui essa ritiene che le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione di servizi non ostino all'iscrizione dell'EURO nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito così da consentire all'UEFA di comprenderli e contestarne la fondatezza e al Tribunale di esercitare il proprio controllo. Infatti, dato che i punti 5, 6 e 18 della decisione impugnata contengono l'esposizione dei motivi in base ai quali la Commissione ha considerato l'EURO un evento di particolare rilevanza per la società, l'UEFA, detentore originario dei diritti di trasmissione dell'EURO, è in grado di valutare se sussistano elementi atti a rimettere in discussione tale valutazione o di dimostrare l'eventuale carattere sproporzionato o altrimenti contrario al diritto comunitario dell'iscrizione di tutte le partite di tale competizione nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito.71 Per quanto attiene al diritto della concorrenza, al punto 20 della decisione impugnata la Commissione ha affermato che i criteri posti per classificare gli organismi di radiodiffusione televisiva sono oggettivi e che le misure adottate dal Regno Unito permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il numero degli eventi citati non sia sproporzionatamente elevato e che, pertanto, la loro iscrizione non crei distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.72 Si deve rilevare che, in tale punto, la Commissione ha indicato i motivi per cui essa ritiene che le misure adottate dal Regno Unito non violino l'articolo 86 CE. Inoltre, dallo stesso punto risulta che la Commissione illustra la propria posizione riferendosi al mercato dell'acquisto dei diritti di trasmissione degli eventi di cui trattasi nonché ai mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento. Occorre peraltro precisare che la decisione impugnata non ha l'obiettivo di analizzare la legittimità del comportamento delle imprese alla luce degli articolo 81 CE e 82 CE e, eventualmente, di adottare misure in base al regolamento CE del Consiglio 16 dicembre 2002, numero 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato GU 2003, L 1, pag. 1 , bensì di valutare la compatibilità delle misure statali con l'articolo 86 CE. In tali circostanze, l'obbligo di motivazione a carico della Commissione in forza dell'articolo 253 CE è assolto quando tale istituzione espone in modo non equivoco i motivi per cui essa ritiene che la normativa nazionale non dia luogo ad una restrizione alla concorrenza incompatibile con le norme rilevanti del Trattato in relazione alle imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi.73 Dato che tali motivi emergono al punto 20 della decisione impugnata, l'UEFA è in grado di comprendere l'iter logico seguito dalla Commissione e di contestarne la fondatezza dinanzi al Tribunale e quest'ultimo può, inoltre, esercitare il proprio controllo a questo riguardo.74 Quanto agli argomenti dell'UEFA secondo cui la Commissione non avrebbe motivato la decisione impugnata in modo giuridicamente valido, giacché avrebbe omesso di tener conto degli elementi successivi al 2000 per controllare la correttezza delle valutazioni del Ministro che hanno condotto all'iscrizione dell'EURO nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, va rilevato che essi non riguardano la motivazione della decisione impugnata, bensì la fondatezza dei suoi motivi. Difatti, dal momento che la Commissione ha esposto, ai punti 5, 6, e 18 della decisione impugnata, i motivi per cui essa ritiene che l'iscrizione dell'EURO nell'elenco in questione fosse valida, il fatto che non abbia tenuto conto degli elementi atti a inficiare la valutazione dell'istituzione a questo riguardo, sempreché ciò sia dimostrato, pregiudicherebbe la legittimità della decisione impugnata nel merito. Tali argomenti saranno dunque esaminati nell'ambito del terzo motivo. 75 Quanto all'argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto motivare specificamente la propria scelta di seguire un approccio diverso da quello adottato nei confronti degli Stati membri che hanno iscritto nei loro rispettivi elenchi solo talune partite dell'EURO, si deve necessariamente rilevare che nel caso di specie la Commissione non aveva alcun obbligo del genere.76 A questo proposito, dato che l'articolo 3 bis della direttiva 89/552 non procede ad un'armonizzazione a livello degli eventi specifici che gli Stati membri possono considerare di particolare rilevanza per la società v. precedenti punti 51 e 52 , possono essere parimenti compatibili con la disposizione in esame più impostazioni concernenti l'iscrizione delle partite dell'EURO in un elenco nazionale. 77 In tali condizioni, se l'iscrizione dell'EURO nel suo complesso in un elenco nazionale è compatibile con il diritto comunitario, niente impedisce che lo sia anche l'iscrizione di alcune partite soltanto di detta competizione. Pertanto, il fatto che la Commissione abbia dichiarato nelle proprie decisioni diversi approcci parimenti compatibili con il diritto comunitario non è in quanto tale espressione di alcuna contraddizione e non richiede alcuna motivazione specifica, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente.78 Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto. Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552- Argomenti delle parti79 L'UEFA rammenta che l'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552 impone agli Stati membri di predisporre l'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società in modo chiaro e trasparente ed in tempo utile. A questo riguardo, al punto 4 la decisione impugnata si limiterebbe a dichiarare che tale condizione è soddisfatta e che nel Regno Unito è stata avviata una consultazione di ampio respiro.80 Orbene, tale consultazione non sarebbe stata completa, dal momento che il Ministro non avrebbe preso correttamente in considerazione le osservazioni presentate dall'UEFA nel suo ambito. Per di più, il Ministro avrebbe ignorato il parere dell'Advisory Group on listed events v. precedente punto 8 , che avrebbe raccomandato l'inclusione delle partite alle quali non partecipano le squadre nazionali del Regno Unito nel gruppo B dell'elenco nonché quello dell'Office of Fair Trading OFT, autorità in materia di concorrenza del Regno Unito , che avrebbe proposto l'iscrizione delle partite nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società soltanto quando lo imponga un imprescindibile interesse pubblico . Nonostante ciò, il Ministro non avrebbe indicato i motivi per cui non si è adeguato a tali pareri né avrebbe chiarito perché dovesse ritenersi che tutte le partite dell'EURO rivestano particolare rilevanza per la società del Regno Unito.81 Inoltre, non avrebbe avuto luogo alcuna consultazione in ordine ai criteri di suddivisione delle emittenti televisive nelle categorie stabilite dall'articolo 98 del Broadcasting Act 1996 v. precedente punto 9 , criteri che aggraverebbero le restrizioni alla concorrenza imposte dalla normativa del Regno Unito e renderebbero praticamente impossibile l'acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva degli eventi iscritti nell'elenco da parte di emittenti non stabilite in tale Stato membro. La suddivisione delle emittenti in categorie, peraltro, inciderebbe sull'ampiezza delle conseguenze derivanti dall'iscrizione di un evento nell'elenco.82 L'UEFA rileva che dal 1998 il Regno Unito non ha modificato l'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società, benché da allora il mercato avrebbe subito profondi mutamenti. Una consultazione condotta nel 1997 e nel 1998, quindi, non può ritenersi adeguata ai fini dell'adozione di una decisione della Commissione nell'ottobre 2007.83 Il Broadcasting Act 1996 non sarebbe conforme ai requisiti ex articolo 3 bis della direttiva 89/552, dato che non imporrebbe al Ministro di verificare se una trasmissione in differita sia sufficiente a salvaguardare l'interesse generale all'accesso alla copertura televisiva di un evento di particolare rilevanza. Inoltre, la procedura in base alla quale verrebbe operata la scelta del gruppo dell'elenco di cui ciascun evento fa parte non sarebbe né chiara né trasparente. In tale contesto, la dichiarazione contenuta al punto 21 della decisione impugnata, secondo cui la proporzionalità delle misure adottate dal Regno Unito è rafforzata dal fatto che un certo numero di eventi fra quelli elencati richiede soltanto forme adeguate di trasmissione, non chiarirebbe perché l'inclusione di tutte le partite dell'EURO nel gruppo A dell'elenco sia ragionevole e proporzionata. 84 L'UEFA sostiene che le misure adottate dal Regno Unito impongono restrizioni ai diritti esclusivi acquisiti a partire dal 1° ottobre 1996, mentre l'EURO sarebbe stato iscritto nell'elenco di tale Stato membro soltanto il 25 giugno 1998. Orbene, la Commissione non avrebbe vagliato la legittimità dell'imposizione di restrizioni retroattive nei confronti dei diritti relativi all'EURO, sebbene tale operazione non parrebbe compatibile né con la normativa del Regno Unito né con l'articolo 3 bis, numero 3, della direttiva 89/552.85 Infine, l'UEFA sottolinea che le sue censure rimettono in discussione la validità della decisione impugnata nella parte in cui la Commissione non ha concluso che la procedura seguita a livello nazionale non era né chiara né trasparente, senza che il fatto di non aver contestato le misure del Regno Unito dinanzi ai giudici nazionali la privi della possibilità di dedurre tale motivo. 86 La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo.- Giudizio del Tribunale87 Va rammentato, in via preliminare, che l'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552 non enuncia gli elementi specifici che devono caratterizzare le procedure poste in essere a livello nazionale ai fini della predisposizione dell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società. Tale disposizione lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità per organizzare tali procedure per quanto attiene alle loro fasi, all'eventuale consultazione dei soggetti interessati e all'attribuzione di competenze amministrative, pur precisando che, nel loro complesso, esse devono essere improntate a chiarezza e trasparenza.88 Infatti, le restrizioni all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato per mezzo di misure nazionali giustificate da motivi imperativi di interesse generale devono comunque essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo v. precedente punto 46 .89 In tal modo, anche quando normative nazionali, come quelle contemplate dall'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552, sono preordinate alla salvaguardia del diritto alla libertà di espressione v. precedenti punti 47-49 , gli obblighi derivanti dai provvedimenti d'attuazione di questa politica debbono in ogni caso essere proporzionati rispetto a tale scopo e le relative modalità d'applicazione non debbono comportare discriminazioni a danno dei cittadini di altri Stati membri v., in tal senso, sentenze della Corte 28 novembre 1989, causa C-379/87, Groener, Racc. pag. 3967, punto 19, e 12 giugno 2003, causa C-112/00, Schmidberger, Racc. pag. I-5659, punto 82 .90 È in tali condizioni che le procedure poste in essere dagli Stati membri per adottare l'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società devono essere chiare e trasparenti, nel senso che esse devono essere fondate su criteri oggettivi noti in anticipo alle persone interessate, così da evitare che il potere discrezionale di cui gli Stati membri dispongono per decidere quali specifici eventi vadano menzionati nei loro elenchi sia esercitato in modo arbitrario v., in tal senso, sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., punto 45 supra, punto 46 . Infatti, sebbene sia vero che l'iscrizione di un evento nell'elenco esige, ai sensi dell'articolo 3 bis della direttiva 89/552, che esso sia di particolare rilevanza per la società, resta tuttavia fatto che la previa determinazione dei criteri specifici in base ai quali viene valutata tale rilevanza costituisce un elemento essenziale affinché le decisioni nazionali siano adottate in modo trasparente ed entro i limiti del margine di discrezionalità di cui dispongono a questo fine le autorità nazionali v. punto 119 qui di seguito .91 Il requisito di chiarezza e trasparenza della procedura implica altresì che le disposizioni corrispondenti indichino l'organo competente a predisporre l'elenco degli eventi nonché le condizioni alle quali i soggetti interessati possano formulare le proprie osservazioni.92 Viceversa, la semplice sussistenza di elementi volti ad inficiare la valutazione operata da un'autorità nazionale in ordine alla rilevanza di un preciso evento per la società non attiene né alla chiarezza né alla trasparenza della procedura seguita, bensì alla fondatezza di detta valutazione. Lo stesso dicasi allorché tali elementi consistono in pareri od osservazioni promananti da organismi consultivi, da servizi dell'autorità competente o da soggetti interessati che abbiano partecipato alla procedura.93 Pertanto, gli argomenti dell'UEFA relativi alla mancata presa in considerazione delle raccomandazioni dell'Advisory Group on listed events, dell'Office of Fair Trading e delle proprie osservazioni non sono atti a rimettere in discussione la valutazione operata dalla Commissione circa la chiarezza o la trasparenza della procedura seguita dal Ministro ai fini dell'adozione dell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito v. precedenti punti 6-8 .94 Inoltre, il requisito di chiarezza e di trasparenza posto dall'articolo 3 bis della direttiva 89/552 non ha né l'obiettivo né l'effetto di porre a carico dell'autorità nazionale competente l'obbligo di esporre i motivi per cui essa non ha seguito pareri od osservazioni sottopostile nel corso della procedura di consultazione. Gli argomenti dell'UEFA relativi alla circostanza che né il Ministro né la Commissione hanno indicato i motivi per cui non è stato seguito il parere dell'Advisory Group on listed events, dunque, non sono idonei a dimostrare che la decisione impugnata è affetta da un errore circa la qualificazione della procedura posta in essere nel Regno Unito come chiara e trasparente.95 Tale valutazione si impone a fortiori per quanto riguarda l'EURO, che è menzionato al diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36 e che può essere ragionevolmente considerato un unico evento piuttosto che una serie di eventi individuali suddivisi in partite di gala , in partite non di gala e in partite cui partecipa la rispettiva squadra nazionale v. seguente punto 103 .96 In tali circostanze, se un soggetto interessato ritiene che i pareri o le osservazioni presentati nel corso della procedura consultiva contengano elementi atti ad invalidare la valutazione finale dell'autorità competente in ordine alla rilevanza dell'evento in questione per la società, esso ha la possibilità, in primo luogo, di rimettere in discussione tale valutazione dinanzi ai giudici nazionali e, in secondo luogo, di contestare dinanzi al Tribunale la fondatezza dell'eventuale decisione della Commissione di approvazione di detta valutazione, come del resto fa l'UEFA nell'ambito del terzo motivo.97 Peraltro, quand'anche fosse dimostrata, la mancanza di consultazione sui criteri di suddivisione delle emittenti non rimetterebbe in discussione la valutazione della Commissione circa la chiarezza o la trasparenza della procedura seguita dal Ministro ai fini dell'adozione dell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Difatti, l'obbligo di chiarezza e di trasparenza attiene, secondo l'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552, alla procedura di redazione dell'elenco in questione e non già alla procedura in base alla quale viene attuato il quadro normativo generale volto a tutelare il diritto all'informazione. Oltretutto, la compatibilità di tale quadro normativo con il diritto comunitario viene valutata dalla Commissione nell'ambito del numero 2 di tale disposizione.98 Anche la questione se la Commissione potesse legittimamente fondarsi sugli elementi riconducibili ad una consultazione che ha avuto luogo prima del 1998 per adottare la decisione impugnata nel 2007 attiene non alla chiarezza né alla trasparenza della procedura attuata a livello nazionale, bensì alla fondatezza della valutazione operata dalla Commissione relativa all'iscrizione dell'EURO nell'elenco del Regno Unito, questione che sarà esaminata nell'ambito del terzo motivo.99 Analogamente, gli argomenti dell'UEFA relativi al fatto che il Broadcasting Act 1996 non imporrebbe al Ministro l'obbligo di verificare anzitutto se l'interesse pubblico possa essere adeguatamente salvaguardato mediante una trasmissione in differita degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito su canali gratuiti non possono essere accolti. Al riguardo è giocoforza rilevare che tale argomentazione si fonda su una lettura errata dell'ultima frase dell'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552. Infatti, tale parte della disposizione in esame non obbliga gli Stati membri ad esaminare se l'obiettivo dell'accesso di una parte importante del pubblico alla trasmissione televisiva di un evento di particolare rilevanza per la società possa essere adeguatamente salvaguardato nel caso in cui questo sia trasmesso in diretta su un canale a pagamento e in differita su un canale liberamente accessibile. Tale frase offre agli Stati membri la facoltà di prevedere che un evento di particolare rilevanza per la società debba essere oggetto di trasmissione televisiva, facoltà di cui il Regno Unito non si è avvalso. Invero, la normativa nazionale in esame non pone a carico delle emittenti un obbligo di trasmissione televisiva, come peraltro indicato dall'articolo 9 del Code on Sports and Other Listed and Designated Events.100 Correlativamente, l'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552 non esige che gli Stati membri prevedano procedure distinte per la determinazione di ciascuna delle categorie in cui essi possano aver ritenuto opportuno suddividere gli eventi di particolare rilevanza per la loro società. Difatti, tale disposizione prescrive che gli eventi menzionati nell'elenco siano effettivamente di particolare rilevanza per la società, senza intervenire sulla valutazione operata da uno Stato membro circa l'opportunità di suddividere detti eventi in più categorie. Pertanto, l'esistenza di un'unica procedura per la predisposizione dell'elenco in questione nel suo complesso non invalida la valutazione della Commissione relativa alla chiarezza e alla trasparenza della procedura adottata nel Regno Unito a tal fine. La censura dell'UEFA non può quindi essere accolta. 101 La Commissione, di conseguenza, non era tenuta ad indicare in modo specifico nella decisione impugnata i motivi per cui fosse opportuno includere tutte le partite dell'EURO nel gruppo A dell'elenco del Regno Unito e, quindi, anche il corrispondente argomento dell'UEFA deve essere respinto. 102 Per quanto riguarda l'argomento relativo al fatto che il Ministro non ha esposto i motivi per cui tutte le partite dell'EURO dovessero essere considerate di particolare rilevanza per la società, occorre anzitutto rammentare che l'EURO è menzionato al diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36 quale esempio di evento di particolare rilevanza per la società. In secondo luogo, nell'ambito del terzo motivo l'UEFA afferma che solo le partite cosiddette di gala , come quella di apertura e la finale, e le partite in cui è coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito sono effettivamente di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro. 103 Orbene, in terzo luogo, sebbene il diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36 non assuma posizione sulla questione relativa all'inclusione di tutte o di parte delle partite dell'EURO in un elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza per la società v. precedente punto 52 , non sussiste alcuna valida considerazione che consenta di concludere che, in linea di principio, solo le partite di gala e le partite in cui sia coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito possano essere così qualificate nei confronti della società di tale Stato membro e, perciò, fare parte di tale elenco. Infatti, l'EURO è una competizione che può essere ragionevolmente considerata come un unico evento piuttosto che come una serie di singoli eventi suddivisi in partite di gala , in partite non di gala e in partite in cui sia coinvolta la rispettiva squadra nazionale. A questo proposito è noto che, nell'ambito dell'EURO, i risultati delle partite non di gala determinano la sorte delle squadre, cosicché può dipenderne la loro partecipazione a partite di gala o a partite cui partecipi la rispettiva squadra nazionale. In tal modo, le partite non di gala definiscono gli avversari della rispettiva squadra nazionale nelle fasi successive della competizione. Inoltre, i risultati delle partite non di gala possono addirittura determinare la presenza o l'assenza di tale squadra nazionale nella fase successiva della competizione.104 In considerazione di tali specifiche circostanze che consentono di considerare l'EURO alla stregua di un evento unico, il Ministro non era tenuto a motivare più dettagliatamente la propria valutazione riguardo a ciascuna partita di tale competizione, vale a dire anche riguardo alle partite non di gala , in particolare quando i pertinenti dati statistici non dimostrano che tali partite attraggono sistematicamente un numero trascurabile di telespettatori v. seguenti punti 126-135 .105 Inoltre, l'argomento relativo al preteso effetto retroattivo della normativa del Regno Unito non riguarda la chiarezza né la trasparenza della procedura seguita per la redazione dell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società in tale Stato membro. Qualora con tale argomento l'UEFA intenda far valere una violazione dell'articolo 3 bis, numero 3, della direttiva 89/552, è sufficiente rilevare che tale disposizione definisce, nell'ambito del meccanismo di mutuo riconoscimento, gli obblighi a carico degli Stati membri diversi da quello che ha adottato un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società. Pertanto, il riferimento ai diritti acquisiti dopo la pubblicazione della direttiva 97/36 concerne la regolamentazione cui devono procedere gli altri Stati membri onde rispettare i propri obblighi di mutuo riconoscimento e non l'azione dello Stato membro che ha adottato l'elenco, nel caso specifico il Regno Unito.106 Gli argomenti dell'UEFA, dunque, non dimostrano che la Commissione abbia commesso un errore ritenendo che la procedura descritta ai precedenti punti 7 e 8 fosse chiara e trasparente.107 Il primo motivo deve di conseguenza essere respinto. Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552- Argomenti delle parti108 L'UEFA afferma che nessuno dei criteri enunciati dalla Commissione al punto 5 della decisione impugnata v. precedente punto 17 è soddisfatto per quanto riguarda le partite dell'EURO nel loro insieme.109 Quanto al primo criterio, l'UEFA sostiene che la valutazione della Commissione esposta al punto 6 della decisione impugnata, secondo cui l'EURO ha nel suo insieme una spiccata rilevanza generale nel Regno Unito, essendo particolarmente seguito dal pubblico in generale, e non solo dai telespettatori che seguono abitualmente gli eventi sportivi in televisione, è affetta da un errore manifesto. Tale errore vizierebbe la qualificazione dell'EURO nel suo insieme quale evento di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, poiché, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l'EURO non risponderebbe al primo criterio enunciato al punto 5 della decisione impugnata. 110 Infatti, da due inchieste relative al Regno Unito, commissionate dall'UEFA presso un istituto specializzato, risulterebbe che, tra le persone che non sono abitualmente interessate o non sono affatto interessate al calcio, solo un'esigua percentuale è interessata alle partite dell'EURO in cui non sia coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito. Infatti, il 20% di coloro che non sono abitualmente interessati al calcio dimostrerebbero un certo interesse per simili partite contro l'1% che vi sarebbe estremamente interessato e il 45% che sarebbe interessato a partite dell'EURO cui partecipa una squadra nazionale del Regno Unito. Inoltre, fra coloro che seguono occasionalmente trasmissioni televisive di partite di calcio, solo il 33% sarebbe interessato a una partita in cui non sia coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito, contro il 56% che manifesta un interesse in caso contrario, laddove, tra coloro che non guardano mai il calcio alla televisione, solo il 4% sarebbe interessato a una partita alla quale non partecipi una squadra nazionale del Regno Unito. 111 Tali risultati sarebbero suffragati dalle cifre di ascolto relative al Regno Unito, secondo cui le partite dell'EURO del 2004 cui non partecipava una squadra nazionale del Regno Unito avrebbero attirato mediamente solo il 32% del pubblico che guardava la televisione nel momento in cui esse si svolgevano, contro il 67% di telespettatori mediamente attirati dalle partite giocate da una squadra nazionale di tale Stato membro. I dati relativi all'EURO del 2000 e a quello del 2008 offrirebbero un quadro analogo, mentre, per quanto riguarda l'EURO del 1996, le partite di girone cui non partecipava una squadra nazionale del Regno Unito avrebbero attratto mediamente la metà dei telespettatori che avevano seguito le partite di girone di una squadra nazionale di tale Stato membro. Ad avviso dell'UEFA, tali elementi dimostrerebbero che le partite dell'EURO in cui non sia coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito non hanno una spiccata rilevanza generale nella società di tale Stato membro, cosicché sarebbe errato concludere che i telespettatori che abitualmente non seguono il calcio siano interessati a tali partite e che queste ultime rivestano particolare rilevanza per la società del Regno Unito. 112 Inoltre, l'UEFA afferma che due partite dell'EURO del 2004 e due partite dell'EURO del 2008 sono state trasmesse, a seguito dell'autorizzazione dell'Office of Communications, da emittenti televisive appartenenti alla seconda delle categorie stabilite dalla normativa del Regno Unito v. precedente punto 9 ed avrebbero attirato tra i 4 000 e i 739 000 telespettatori. Orbene, secondo l'UEFA, se tali partite avessero effettivamente avuto particolare rilevanza per la società del Regno Unito, la BBC e la ITV non avrebbero chiesto l'autorizzazione per trasmetterle sui loro canali secondari e dette partite non avrebbero avuto ascolti così bassi. L'UEFA aggiunge che i canali che hanno trasmesso tali partite coprono una parte importante del pubblico del Regno Unito 31,6 milioni nel 2004 e 50,4 milioni nel 2008 , di modo che le cifre di ascolto di cui sopra non potrebbero essere attribuite ad un limitato tasso di copertura.113 Per quanto concerne il quarto dei suddetti criteri, che la Commissione sembrerebbe aver adottato al punto 18 della decisione impugnata nei riguardi dell'EURO, l'UEFA afferma che esso non è adeguato per misurare la rilevanza di un evento per la società. Infatti, prima dello sviluppo della televisione a pagamento, tale criterio sarebbe stato soddisfatto in relazione a tutti gli eventi sportivi trasmessi in televisione. 114 Inoltre, le partite dell'EURO cui non partecipa una squadra nazionale del Regno Unito attirerebbero, in tale Stato membro, sistematicamente un numero di telespettatori sostanzialmente inferiore a quello dei telespettatori attirati dalle partite in cui è coinvolta una squadra del genere, cosicché, oltre alle partite di gala , solo le partite in cui è coinvolta una simile squadra sono effettivamente rilevanti per la società del Regno Unito nel suo insieme. Tale circostanza sarebbe stata anche ammessa dalla Commissione in una sua decisione in materia di concorrenza nel settore audiovisivo. Del resto, sarebbe rivelatore il fatto che le partite dell'EURO in cui non è coinvolta una squadra nazionale non avrebbero ottenuto gli ascolti dell'ultimo dei dieci eventi sportivi più popolari nel 2007 né quelli dell'ultima delle 100 trasmissioni televisive più popolari del 2006 e del 2007. 115 Il preminente interesse per la squadra nazionale caratterizzerebbe del pari le abitudini dei telespettatori in altri Stati membri, come la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia e i Paesi Bassi, laddove i dati relativi al Regno Unito mostrano una tendenza ancora più marcata in questo senso, anche per quanto riguarda altre discipline sportive. Orbene, ad eccezione del Regno del Belgio e del Regno Unito, quasi tutti gli Stati membri che hanno predisposto elenchi di eventi di particolare rilevanza per la loro società avrebbero menzionato, per quanto riguarda l'EURO, soltanto le partite di gala e le partite in cui è coinvolta la rispettiva squadra nazionale. Tuttavia, nessuna differenza oggettiva giustificherebbe l'approccio adottato dal Regno Unito, circostanza che la Commissione avrebbe potuto constatare ove avesse indagato sulla questione. 116 Di conseguenza, giungendo alla conclusione secondo cui l'EURO riveste, nel suo insieme, una particolare rilevanza per la società nel Regno Unito, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione. Tale errore si tradurrebbe altresì in una discriminazione de facto nei confronti dell'UEFA nell'ambito della cessione dei diritti di trasmissione televisiva dell'EURO nel Regno Unito. Infatti, in violazione dell'obbligo impostole dall'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552, la Commissione non avrebbe verificato correttamente la compatibilità delle misure nazionali con il diritto comunitario. 117 L'UEFA aggiunge che, qualora dovesse interpretarsi il diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36 nel senso che l'EURO riveste, nel suo complesso, una particolare rilevanza per la società, esso sarebbe viziato di un'illegittimità che può essere dichiarata in forza dell'articolo 241 CE.118 La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo e sottolinea che l'UEFA non poteva legittimamente sollevare un'eccezione in forza dell'articolo 241 CE nei confronti della direttiva 97/36. Inoltre, la Commissione conferma che l'EURO, considerato nel suo insieme, soddisfa il primo e il quarto criterio menzionati al punto 5 della decisione impugnata, come del resto risulterebbe dai punti 6 e 18 di quest'ultima. - Giudizio del Tribunale119 Si deve anzitutto rammentare che, disponendo che spetta agli Stati membri stabilire gli eventi di particolare rilevanza per la loro società nel senso enunciato dal ventunesimo 'considerando' della direttiva 97/36, l'articolo 3 bis della direttiva 89/552 riconosce agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità a questo riguardo.120 Poi, nonostante l'articolo 3 bis della direttiva 89/552 non proceda ad un'armonizzazione degli eventi specifici che uno Stato membro può considerare di particolare rilevanza per la società v. precedenti punti 51 e 52 , la menzione dell'EURO al diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36 implica che la Commissione non può considerare l'iscrizione di partite di tale competizione nell'elenco degli eventi come contraria al diritto comunitario a causa del fatto che lo Stato membro interessato non le abbia comunicato i motivi specifici atti a giustificarne la qualità di eventi di particolare rilevanza per la società v. precedente punto 53 . Tuttavia, l'eventuale conclusione della Commissione secondo cui l'iscrizione dell'EURO nel suo complesso in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società di uno Stato membro è compatibile con il diritto comunitario, in quanto tale competizione è, per le sue caratteristiche, considerata validamente un unico evento, può essere rimessa in discussione in base ad elementi specifici che dimostrino che le partite non di gala non rivestono una simile rilevanza per la società di tale Stato.121 Infatti, come illustrato ai precedenti punti 51 e 52, né il diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36 né l'articolo 3 bis della direttiva 89/552 analizzano la questione se l'EURO nel suo insieme possa validamente includersi in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, a prescindere dall'interesse che suscitino le sue partite, in particolare quelle non di gala , nello Stato membro interessato.122 Di conseguenza, qualsiasi dibattito relativo alla legittimità della direttiva 97/36 per quanto riguarda la qualificazione dell'EURO nel suo insieme, piuttosto che delle sole partite di gala e quelle in cui sia coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito, quale evento di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro v. precedente punto 117 è privo di oggetto, dato che il diciottesimo 'considerando' di tale direttiva non affronta tale questione. Perciò, non occorre pronunciarsi sulla questione se nella propria replica l'UEFA potesse legittimamente sollevare un'eccezione a questo proposito in forza dell'articolo 241 CE. 123 Inoltre, come chiarito al precedente punto 103, l'EURO può essere ragionevolmente considerato come un unico evento piuttosto che come una serie di singoli eventi suddivisi in partite di diverso livello di interesse, così che l'approccio del Ministro non è arbitrario, ma rimane entro i limiti del suo margine di discrezionalità.124 La rilevanza delle partite non di gala emerge del resto anche per il semplice fatto che esse fanno parte di tale competizione, al pari di altri sport per i quali l'interesse, di norma limitato, aumenta quando essi si svolgono nel contesto dei giochi olimpici. 125 Ne discende che, non mettendo in discussione la tesi secondo cui, ai fini della valutazione relativa alla rilevanza dell'EURO per la società del Regno Unito, non deve distinguersi fra partite di gala e quelle in cui sia coinvolta una squadra nazionale di tale Stato membro, da un lato, e partite non di gala , dall'altro, ma occorre considerare tale competizione nel suo insieme e non come una serie di singoli eventi punti 6 e 18 della decisione impugnata, v. precedente punto 17 , la Commissione non ha commesso alcun errore. 126 Infine, i risultati delle inchieste commissionate dall'UEFA confermano tale conclusione anziché invalidarla, con la conseguenza che gli argomenti da essa addotti avverso quest'ultima nell'ambito del presente motivo non compromettono le valutazioni espresse ai punti 6 e 18 della decisione impugnata.127 Difatti, in primo luogo, occorre rilevare che ai fini dell'iscrizione delle partite non di gala nell'elenco nazionale degli eventi di particolare rilevanza per la società, non è necessario né che esse attirino lo stesso numero di telespettatori attirati dalle partite di gala e dalle partite in cui sia coinvolta la rispettiva squadra nazionale né che suscitino, tra i non amanti del calcio, un interesse di intensità pari a quello suscitato dalle partite di gala o dalle partite alle quali partecipi la rispettiva squadra nazionale.128 In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato dall'UEFA, il fatto che il 21% degli abitanti del Regno Unito abitualmente non interessati al calcio si dichiarino interessati alle partite dell'EURO in cui non sia coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito, contro il 45% che si dichiara interessato a partite in cui sia coinvolta una simile squadra v. precedente punto 110 , dimostra che la prima di tali categorie di partite suscita, tra i non amanti del calcio, un interesse di gran lunga superiore a quello generato, nello stesso gruppo, da partite che non fanno parte di una rilevante competizione nazionale di calcio a livello di squadre nazionali e in cui non è coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il 7% degli abitanti del Regno Unito totalmente disinteressati al calcio che si dichiarano comunque interessati alle partite dell'EURO in cui non sia coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito, contro il 17% di appartenenti allo stesso gruppo che si dichiarano interessati alle partite di una simile squadra. Infatti, contrariamente a quanto risulta per le partite non di gala dell'EURO, le persone che, secondo la stessa premessa dell'inchiesta in questione, sono abitualmente o totalmente disinteressate al calcio per definizione non dimostrano interesse per partite che non appartengano ad una importante competizione internazionale di calcio a livello delle squadre nazionali e a cui, oltretutto, non partecipi una squadra nazionale del Regno Unito.129 Le suesposte conclusioni sono inoltre suffragate dal fatto che, sulla scorta della stessa inchiesta, il 33% degli abitanti del Regno Unito che seguono occasionalmente il calcio alla televisione s'interessano alle partite dell'EURO in cui non è coinvolta una squadra nazionale di tale Stato membro, contro il 56% che si interessa alle partite alle quali partecipa una simile squadra. Tali percentuali aumentano rispettivamente al 36% e al 55% estendendo il campione così da includervi coloro che non guardano mai il calcio alla televisione e dimostrano che la conclusione della Commissione secondo cui tutte le partite dell'EURO hanno spiccata rilevanza generale nel grande pubblico non è affetta da errore.130 Quanto ai dati relativi alle cifre d'ascolto esibiti dall'UEFA relativamente all'EURO del 2004, occorre osservare che le partite non di gala hanno attratto una percentuale compresa tra il 25,5% e il 44,2% di tutti i telespettatori, con un massimo di 8,8 milioni di telespettatori, mentre le corrispondenti percentuali relative alle partite della squadra nazionale d'Inghilterra si collocano tra il 65,9% e il 72,5%, con un massimo di 20,7 milioni di telespettatori. 131 I dati relativi all'EURO del 2000 offrono un quadro simile, dove le partite non di gala hanno attirato tra il 25,7% e il 49,6% di tutti i telespettatori, con un massimo di 9,7 milioni di telespettatori, mentre le partite della squadra nazionale d'Inghilterra hanno attirato tra il 58,5% e il 74,9% degli stessi, con un massimo di 16,9 milioni di telespettatori. 132 I dati concernenti l'EURO del 1996, espressi in cifre assolute di telespettatori, rivelano che le partite non di gala hanno attirato tra i 2,9 e gli 8,5 milioni di telespettatori, mentre le partite della squadra nazionale d'Inghilterra hanno attirato tra gli 8,7 e i 23,8 milioni di telespettatori.133 Va aggiunto che, in base alla stessa inchiesta, la finale della Football Association Cup del 2007 competizione calcistica per la coppa nazionale aveva attirato circa 10,1 milioni di telespettatori.134 Considerate sia in assoluto che in relazione alle percentuali e cifre d'ascolto ottenute dalle partite in cui era coinvolta la squadra nazionale d'Inghilterra, ma anche alle cifre d'ascolto della finale della Football Association Cup del 2007, le percentuali e le cifre di ascolto relative alle partite non di gala confermano che tali partite attirano nel Regno Unito ascolti eccezionalmente elevati, che si spiegano unicamente in ragione della loro inclusione nel calendario dell'EURO. Tali dati statistici corroborano pertanto le valutazioni di cui ai precedenti punti 103 e 124 e suffragano la tesi esposta al punto 18 della decisione impugnata, secondo cui le partite dell'EURO, comprese quelle non di gala , hanno tradizionalmente attirato numerosi telespettatori. Pertanto, anche supponendo che, come sostenuto dall'UEFA, la Commissione non abbia tenuto conto di dati successivi all'anno 2000, tale circostanza non è in grado di rimettere in discussione le conclusioni da essa adottate in base ad elementi non più attuali.135 Tale analisi non è invalidata dalle cifre d'ascolto asseritamente molto basse fatte valere dall'UEFA relativamente alle due partite dell'EURO del 2004 e alle due partite dell'EURO del 2008 v. precedente punto 112 . Difatti, come sottolineato dall'UEFA, tre delle partite di cui trattasi sono state giocate contemporaneamente ad altre partite in cui non era coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito e che avevano attirato tra i 4,6 e gli 8,8 milioni di telespettatori su emittenti gratuite appartenenti alla prima delle categorie definite dalla normativa di tale Stato membro. Ne consegue che tale argomento non dimostra che le partite in cui non è coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito non attirino, in via generale, numerosi telespettatori. Quanto alla quarta partita, tra la Francia e la Svizzera, questa è stata giocata contemporaneamente ad una partita della squadra nazionale dell'Inghilterra, la quale aveva attirato 18,2 milioni di telespettatori, circostanza che chiarisce ampiamente perché sia stata seguita soltanto da 4000 telespettatori, oltretutto su un canale Internet quale la BBCi.136 Per quanto riguarda l'argomento secondo cui, qualora dette partite non di gala rivestissero una particolare rilevanza per la società, le emittenti radiotelevisive avrebbero dovuto trasmetterle sui loro canali principali, esso non può essere accolto. In proposito occorre rammentare, in primo luogo, che l'inclusione di tali partite nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito è giustificata dal fatto che l'EURO può essere validamente considerato nel suo insieme un evento di tale genere v. precedente punto 103 e, in secondo luogo, perché l'iscrizione delle partite non di gala in tale elenco non esige che esse rivestano un'importanza pari a quella delle partite di gala o delle partite che vedono coinvolta la relativa squadra nazionale v. precedente punto 127 . Inoltre, non tutte le partite non di gala devono necessariamente essere di particolare rilevanza per la società del Regno Unito perché l'EURO possa essere validamente iscritto, nel suo insieme, nell'elenco di siffatti eventi di tale Stato membro. Al contrario, è sufficiente che la caratteristica descritta al precedente punto 103 concerna talune delle partite non di gala , delle quali né il numero né i partecipanti possono essere precisati al momento della predisposizione dell'elenco o dell'acquisizione dei diritti di trasmissione, per giustificare il fatto di non distinguere tra le partite dell'EURO relativamente alla loro rilevanza per la società. In tal modo, alla luce del carattere eccezionale e spiegabile delle cifre di ascolto di tali singole partite v. precedenti punti 134 e 135 , il fatto che la BBC o la ITV non abbiano scelto di trasmetterle su uno dei loro canali principali non inficia la conclusione di cui al precedente punto 125.137 Inoltre, la conclusione esposta al precedente punto 134 non contraddice quella illustrata al punto 40 della decisione della Commissione 10 maggio 2000, 2000/400/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] Caso IV/32.150 - Eurovisione GU L 151, pag. 18 , cui allude l'UEFA v. precedente punto 114 . Ai termini di tale punto, le manifestazioni internazionali esercitano sul pubblico locale un richiamo di solito maggiore delle manifestazioni nazionali, purché vi partecipino la squadra o un campione nazionali, mentre gli avvenimenti internazionali in cui non gareggiano campioni o squadre nazionali suscitano sovente solo scarso interesse. Orbene, nella grande maggioranza dei casi l'EURO si svolge con la partecipazione di una squadra nazionale del Regno Unito. Inoltre, anche nei casi eccezionali in cui ciò non accada, il fatto che nessuna delle squadre nazionali del Regno Unito partecipi all'EURO viene di norma constatato dopo la redazione dell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro, ma anche dopo la cessione dei diritti di trasmissione televisiva relativi all'anno in questione.138 La circostanza che il Regno Unito abbia seguito un approccio diverso rispetto a quello adottato da altri Stati membri, i quali nei loro elenchi hanno principalmente menzionato partite di gala o in cui è coinvolta la loro rispettiva squadra nazionale, non pregiudica le precedenti valutazioni, che hanno consentito di considerare validamente tale competizione nel suo complesso come un evento di particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Difatti, dato che l'articolo 3 bis della direttiva 89/552 non procede ad una armonizzazione a livello degli eventi specifici che gli Stati membri possono considerare di particolare rilevanza per la società v. precedenti punti 51 e 52 , diversi approcci in ordine all'iscrizione delle partite dell'EURO in un elenco nazionale possono essere parimenti compatibili con la disposizione in esame.139 Ne consegue che non possono essere accolti gli argomenti dell'UEFA volti a dimostrare che le valutazioni esposte ai punti 6 e 18 della decisione impugnata, attinenti alla spiccata rilevanza generale dell'EURO nel suo complesso per la società del Regno Unito e al numero di telespettatori che tutte le partite di tale competizione attirano, sono viziate da errore.140 Lo stesso vale per quanto riguarda l'argomento relativo al fatto che, prima che la televisione a pagamento facesse la sua comparsa, tutti gli eventi erano trasmessi su canali gratuiti, di modo che il criterio corrispondente non sarebbe adeguato. A questo riguardo occorre rilevare che, anche se la televisione a pagamento ha fatto la sua comparsa in tempi molto successivi rispetto alla televisione gratuita, il fatto che in precedenza un evento sia stato tradizionalmente trasmesso su un canale gratuito permane un criterio adeguato. Invero, anche prima della comparsa della televisione a pagamento un buon numero di eventi non erano trasmessi sui canali gratuiti dell'epoca e, pertanto, tale criterio non può ora ritenersi automaticamente soddisfatto in ordine a un simile evento. Orbene, da una comunicazione del Regno Unito trasmessa alla Commissione il 24 marzo 1999, il cui contenuto è richiamato in un documento dal titolo Progetto di risposta alla lettera della Commissione del 23 dicembre 1998 , allegato al controricorso, risulta che nel Regno Unito l'EURO è stato tradizionalmente trasmesso su canali gratuiti e che dal 1988 tutte le sue partite sono state trasmesse in diretta. Dato che l'UEFA non ha contestato tali elementi, occorre respingere il suo argomento attinente alla circostanza che tradizionalmente l'EURO è stato trasmesso su canali gratuiti.141 Dal momento che si devono respingere gli argomenti dell'UEFA relativi al fatto che, confermando la valutazione del Ministro secondo cui l'EURO costituisce, nel suo complesso, un evento di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, la Commissione avrebbe commesso un errore, il presente motivo deve essere respinto. Sul quinto motivo, relativo alla violazione delle disposizioni del Trattato afferenti alla libera prestazione di servizi - Argomenti delle parti142 L'UEFA afferma che, come ammesso al punto 19 della decisione impugnata, questa priva le emittenti televisive stabilite in altri Stati membri della possibilità di trasmettere in diretta partite dell'EURO nel Regno Unito e, di conseguenza, configura una restrizione alla libera prestazione di servizi. Orbene, sebbene restrizioni a tale libertà possano essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, esse dovrebbero essere compatibili con gli obiettivi del Trattato, applicarsi in modo non discriminatorio ed essere proporzionate. L'onere della prova a tal fine incomberebbe sul soggetto che fa valere il fatto che la restrizione di cui trattasi è giustificata. 143 Nel caso di specie, l'elenco del Regno Unito conterrebbe eventi come le partite che non coinvolgono una squadra nazionale di tale Stato membro, le quali non possono ragionevolmente considerarsi di particolare rilevanza per la società. La restrizione alla libera prestazione di servizi derivante dall'iscrizione di simili partite nell'elenco del Regno Unito non sarebbe finalizzata ad un interesse generale né sarebbe compatibile con gli obiettivi del Trattato.144 Per di più, le restrizioni in esame condurrebbero, di fatto, ad una discriminazione nei confronti degli organismi di diffusione radiotelevisiva stabiliti negli Stati membri diversi dal Regno Unito, dal momento che solo tre emittenti di tale Stato membro, la BBC, la ITV e la Channel 4, sarebbero riconducibili alla prima categoria. In tal modo, la normativa in esame tutelerebbe i suddetti tre operatori contro qualsiasi concorrenza da parte di emittenti stabilite in altri Stati membri. Orbene, l'esperienza dimostrerebbe che tali emittenti possono penetrare nel mercato del Regno Unito attraverso l'acquisizione dei diritti di trasmissione televisiva delle partite di calcio non indicate nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro.145 L'UEFA mette altresì in dubbio la proporzionalità delle misure adottate dal Regno Unito, per il fatto che varie partite dell'EURO non rivestono particolare rilevanza per la società di tale Stato membro, di modo che la decisione impugnata sarebbe del pari affetta da una violazione di tale principio. Il carattere sproporzionato delle misure adottate dal Regno Unito sarebbe ulteriormente aggravato dai requisiti imposti affinché un'emittente possa appartenere alla prima categoria di emittenti.146 La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo. - Giudizio del Tribunale147 Come riconosciuto al punto 19 della decisione impugnata, il meccanismo di mutuo riconoscimento instaurato con la decisione impugnata in virtù dell'articolo 3 bis della direttiva 89/552 comporta una restrizione alla libera prestazione dei servizi nel mercato comune sancita dall'articolo 49 CE.148 Infatti, come sottolineato dall'UEFA, nonostante la normativa descritta ai precedenti punti 9 e 10 sia applicabile indistintamente agli operatori appartenenti alle due categorie definite dalla normativa del Regno Unito, di fatto è assai meno probabile che nessuna emittente della prima categoria, stabilita con ogni verosimiglianza in tale Stato membro, sia interessata a trasmettere l'EURO offrendo in tal modo ad un concorrente stabilito in un altro Stato membro la possibilità di ottenere dall'Office of Communications l'autorizzazione a trasmettere detto evento praticamente in esclusiva v. precedente punto 12 , piuttosto che il contrario.149 Ciò nonostante, simili restrizioni alla libera prestazione di servizi possono essere giustificate quando sono preordinate alla tutela del diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla trasmissione televisiva di eventi, nazionali o non, di particolare rilevanza per la società, all'ulteriore condizione che esse siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo v. precedenti punti 44-50 .150 A tale proposito occorre ricordare che l'UEFA contesta la legittimità della decisione impugnata con riferimento alle disposizioni del Trattato sulla libera prestazione di servizi, dal momento in cui la Commissione approva l'iscrizione delle partite in cui non è coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro. Secondo l'UEFA, tali partite non risponderebbero a detta qualificazione e, pertanto, la restrizione alla libera prestazione di servizi non sarebbe proporzionata.151 Si deve rilevare che l'argomento dell'UEFA rivela una confusione tra, da un lato, la particolare rilevanza di un evento per la società, prima condizione che deve essere soddisfatta e che costituisce il motivo imperativo di interesse generale a giustificazione della restrizione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato v. precedenti punti 44-49 , e, dall'altro, la proporzionalità della restrizione in esame, che costituisce una seconda condizione cui deve rispondere la normativa nazionale che limita una simile libertà per essere compatibile con il diritto comunitario v. precedente punto 50 .152 In tale contesto si deve sottolineare che, come risulta dai precedenti punti 123-141, l'EURO può essere validamente considerato come un unico evento di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, dato che le cifre di ascolto relative alle partite in cui non sia coinvolta una squadra nazionale di tale Stato membro confermano e non invalidano la valutazione esposta ai punti 6 e 18 della decisione impugnata. Si deve necessariamente rilevare, pertanto, che la censura relativa al fatto che le partite in questione non rivestono una particolare rilevanza per la società, cosicché le misure adottate dal Regno Unito sarebbero sproporzionate, poggia, in ogni caso, su una premessa errata. Di conseguenza, tale censura non inficia la conclusione della Commissione circa il carattere adeguato e proporzionato dell'iscrizione di tutte le partite dell'EURO nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, in considerazione del carattere unitario di tale competizione.153 Il quinto motivo deve pertanto essere respinto. Sul quarto motivo, relativo ad una violazione delle disposizioni del Trattato afferenti alla concorrenza - Argomenti delle parti154 L'UEFA afferma che, in spregio alle indicazioni derivanti dalla sentenza Infront WM/Commissione, punto 14 supra, la Commissione non ha effettuato un'analisi dell'impatto delle misure adottate dal Regno Unito sulla concorrenza. Infatti, dal testo del punto 20 della decisione impugnata v. precedente punto 17 risulterebbe che la Commissione ha perfino omesso di procedere alla definizione del o dei mercati di riferimento. Al riguardo l'UEFA osserva che, come discenderebbe dalla decisione 2000/400, l'acquisizione dei diritti di trasmissione relativi a taluni principali eventi sportivi, quali l'EURO, configura un mercato separato. Orbene, la Commissione non avrebbe indagato sulla questione se l'acquisizione dei diritti di trasmissione in diretta dell'EURO costituisca di per sé un mercato a monte della televisione, nell'ambito del quale varie emittenti sarebbero in concorrenza tra loro.155 Qualora dovesse ammettersi l'esistenza di un simile mercato, la decisione impugnata, e non la direttiva 89/552, comporterebbe una notevole diminuzione e distorsione della concorrenza nell'ambito dello stesso. A questo riguardo l'UEFA sottolinea che la definizione delle emittenti sussumibili nella prima categoria creata dalla normativa del Regno Unito v. precedente punto 9 produce l'effetto pratico di consentire unicamente alla BBC, alla ITV e a Channel 4 di acquisire i diritti di trasmettere in diretta le partite dell'EURO, con la conseguenza che tutti i loro concorrenti che gestiscono canali a pagamento sarebbero esclusi sin da subito da tale mercato.156 Le misure adottate dal Regno Unito avrebbero quindi l'effetto di porre in una posizione privilegiata le tre emittenti suddette, due delle quali se ne sarebbero avvalse a discapito dell'UEFA. Il risultato pratico di tale situazione sarebbe assimilabile alla concessione dei diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 86, numero 1, CE. Infatti, la normativa del Regno Unito riconoscerebbe ad un numero limitato di emittenti, nel caso specifico quelle appartenenti alla prima delle categorie da essa definite, la possibilità di acquisire i diritti di trasmissione in diretta dell'EURO nel Regno Unito ed escluderebbe di fatto da tale procedura i gestori dei canali a pagamento. In tali condizioni vi sarebbe un unico potenziale acquirente dei diritti di trasmissione delle partite dell'EURO nel Regno Unito, giacché la BBC e la ITV, i soli operatori manifestanti un interesse a questo riguardo, procederebbero tradizionalmente alla presentazione di offerte comuni. Pertanto, la definizione restrittiva delle emittenti appartenenti alla prima categoria stabilita dalla normativa del Regno Unito avrebbe l'effetto di rafforzare e incoraggiare, a danno dell'UEFA e dei consumatori di tale Stato membro, la condotta anticoncorrenziale delle emittenti tutelate nei confronti di qualsiasi concorrenza da parte degli operatori stabiliti nel Regno Unito o in altri Stati membri. In ogni caso, le emittenti appartenenti alla prima categoria stabilita dalla normativa del Regno Unito occuperebbero una posizione dominante collettiva nel mercato dell'acquisizione dei diritti di trasmissione dell'EURO in tale Stato membro.157 Orbene, dal punto 20 della decisione impugnata risulterebbe che la Commissione non ha preso in considerazione siffatti effetti sulla concorrenza prima di concludere che le misure adottate dal Regno Unito sono compatibili con le disposizioni del Trattato relative alla concorrenza. La Commissione avrebbe del resto ignorato la tesi sostenuta dal direttore generale dell'Office of Fair Trading, secondo cui la menzione di un evento nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società dovrebbe costituire una misura eccezionale adottata in casi che presentino carattere manifesto, proprio a causa degli effetti anticoncorrenziali ad essa riconducibili.158 La Commissione avrebbe altresì commesso un errore distinguendo, al punto 20 della decisione impugnata, tra un mercato della televisione gratuita e un mercato della televisione a pagamento, mentre gli operatori dei due modelli di gestione sarebbero in concorrenza tra loro per l'acquisizione dei diritti di trasmissione, per gli ascolti e per la pubblicità. Tale circostanza sarebbe stata riconosciuta dal consiglio sulla concorrenza del Regno Unito Competition Commission . 159 Le suddette omissioni diverrebbero ancora più patenti nel presente caso in cui la Commissione non ha preso in considerazione le informazioni relative all'evoluzione del mercato audiovisivo successivamente al 2000. Orbene, qualsiasi analisi in tema di concorrenza dovrebbe tener conto della situazione esistente al momento dell'adozione della decisione della Commissione.160 La Commissione avrebbe, conseguentemente, commesso un errore ritenendo che le misure adottate dal Regno Unito non causino una distorsione significativa e sproporzionata della concorrenza.161 La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo.- Giudizio del Tribunale162 Si deve rilevare che l'argomentazione dell'UEFA nell'ambito del presente motivo si articola in due censure.163 La prima censura riguarda le conseguenze riconducibili al fatto che, considerata la rilevanza del carattere esclusivo della trasmissione televisiva delle partite dell'EURO per le emittenti appartenenti alla seconda categoria definita dalla normativa del Regno Unito, queste ultime non hanno interesse all'acquisto dei diritti di trasmissione non in esclusiva. Ad avviso dell'UEFA, tale circostanza comporta restrizioni alla concorrenza in più mercati, come quello dell'acquisto di detti diritti, il mercato della pubblicità e il mercato della trasmissione degli eventi sportivi da canali a pagamento, a causa della diminuzione delle emittenti che operano su tali mercati. Nello stesso ambito l'UEFA addebita alla Commissione altresì di non aver definito i suddetti mercati e di non aver illustrato la propria valutazione circa le restrizioni in questione.164 A tale proposito occorre osservare che le conseguenze di cui trattasi discendono indirettamente dalle restrizioni alla libera prestazione di servizi derivanti dalle misure adottate dal Regno Unito. Orbene, come si è dichiarato nell'ambito del quinto motivo, le restrizioni alla libera prestazione di servizi conseguenti all'iscrizione di tutte le partite dell'EURO nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale e non sono né inadeguate né sproporzionate. Gli effetti al livello del numero dei concorrenti potenziali, che sorgono quale ineluttabile conseguenza di tali ostacoli alla libera prestazione di servizi, non possono pertanto essere ritenuti contrari alle norme del Trattato relative alla concorrenza. In tali circostanze, la Commissione non era tenuta ad effettuare un'analisi più approfondita rispetto a quella da essa condotta in ordine alle suddette conseguenze.165 La seconda censura riguarda i diritti speciali asseritamente accordati alla BBC e alla ITV aventi l'effetto di autorizzare o rendere possibile l'abuso della posizione dominante di cui beneficierebbero tali emittenti nel mercato di riferimento, vale a dire, secondo l'UEFA, il mercato dei diritti di trasmissione delle partite dell'EURO.166 Difatti, ai sensi dell'articolo 86, numero 1, CE, che è la norma sulla concorrenza applicabile per quanto riguarda i provvedimenti statali sentenza della Corte 16 settembre 1999, causa C-22/98, Becu e a., Racc. pag. I-5665, punto 31 , è vietato agli Stati membri porre, mediante provvedimenti di legge, regolamentari o amministrativi, le imprese pubbliche e le imprese cui concedono diritti speciali o esclusivi in una situazione nella quale dette imprese non potrebbero esse stesse collocarsi con comportamenti autonomi senza trasgredire agli articolo 12 CE e 81 CE - 89 CE v., in tal senso, sentenza della Corte 13 dicembre 1991, causa C-18/88, GB-Inno-BM, Racc. pag. I-5941, punto 20 .167 In proposito, sebbene sia vero che diritti speciali o esclusivi ai sensi della suddetta disposizione sono concessi allorché una tutela viene conferita dallo Stato ad un limitato novero di imprese ed è tale da incidere sostanzialmente sulla capacità delle altre imprese di esercitare l'attività economica di cui trattasi nello stesso territorio, in circostanze sostanzialmente equivalenti sentenza della Corte 25 ottobre 2001, causa C-475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I-8089, punto 24 , tuttavia la normativa del Regno Unito non offre una simile tutela alle emittenti in discorso.168 Infatti, si è in presenza di diritti di questo genere quando i poteri pubblici concedono un monopolio sentenza della Corte 12 febbraio 1998, causa C-163/96, Raso e a., Racc. pag. I-533, punto 23 , quando possono bloccare l'ingresso di un concorrente sul mercato dell'attività del titolare dei diritti o su un mercato vicino per motivi relativi agli effetti negativi che tale ingresso produrrebbe sul funzionamento e la redditività dell'attività di detto titolare sentenza Ambulanz Glöckner, punto 167 supra, punti 7, 23 e 25 o alle necessità di manodopera sentenza Becu e a., punto 23 , o quando il titolare è abilitato, mediante la normativa corrispondente, ad influenzare le condizioni di esercizio dell'attività di cui trattasi da parte dei suoi concorrenti in funzione dei propri interessi o delle conseguenze che la loro attività avrebbe su tale mercato, ovvero su un mercato vicino v., in tal senso, sentenze della Corte 19 marzo 1991, causa C-202/88, Francia/Commissione, Racc. pag. I-1223, punto 51 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT, Racc. pag. I-2925, punto 37 GB-Inno-BM, punto 166 supra, punto 25, e 1° luglio 2008, causa C-49/07, MOTOE, Racc. pag. I-4863, punto 43 .169 Tuttavia, lungi dal vietare essa stessa o dall'autorizzare la BBC, la ITV o Channel 4 a vietare a qualunque emittente di acquistare diritti di trasmissione delle partite dell'EURO o ad influire sulle condizioni di trasmissione di queste, la normativa del Regno Unito si limita a escludere la possibilità della loro trasmissione su base esclusiva nel territorio di tale Stato membro, senza operare a questo riguardo una distinzione tra le due categorie di emittenti v. precedenti punti 9 e 10 . Occorre precisare, a tal fine, che l'UEFA sostiene erroneamente che la BBC e la ITV siano le uniche emittenti alle quali è consentito l'acquisto dei diritti di trasmissione dell'EURO nel Regno Unito. Anzi, in primo luogo, l'articolo 101 del Broadcasting Act 1996 stabilisce, in sostanza, un divieto di trasmissione in esclusiva. Poi, come poc'anzi indicato, tale divieto riguarda allo stesso modo tutte le emittenti delle due categorie definite dalla normativa del Regno Unito. Da ultimo, il divieto in questione si affianca all'articolo 99 del Broadcasting Act 1996, che dichiara invalidi i contratti di trasmissione di un evento menzionato nell'elenco qualora abbiano lo scopo di conferire un diritto esclusivo, a prescindere dell'identità dell'emittente. 170 Ne consegue che la normativa del Regno Unito vieta l'esclusiva riguardo a tutte le emittenti non solo nella fase della trasmissione, ma anche nella fase della conclusione dei contratti di diffusione radiotelevisiva, di modo che nessuna emittente soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro può validamente stipulare un contratto per la trasmissione esclusiva di un evento iscritto nel suo elenco. Viceversa, tale normativa consente allo stesso modo alle emittenti delle due categorie da essa definite di presentare offerte per l'acquisizione dei diritti di diffusione televisiva non esclusiva delle partite dell'EURO.171 In tali condizioni, il fatto che solo talune emittenti della prima categoria, quali la BBC e la ITV, in definitiva trasmettano l'EURO nel Regno Unito a seguito dell'autorizzazione dell'Office of Communications, in quanto i loro concorrenti hanno interesse solo per una trasmissione in esclusiva e, perciò, si astengono dal presentare offerte per acquisirne i relativi diritti v. precedente punto 12 , non equivale a una concessione alle prime dei diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 86, numero 1, CE. Infatti, tale circostanza, quand'anche accertata, dipende dall'importanza riconosciuta all'esclusiva nel contesto del modello di impresa posto in essere dalle emittenti che gestiscono canali a pagamento e non da un qualsivoglia divieto riconducibile alla normativa del Regno Unito, poiché i termini di tale normativa sono indistintamente applicabili alle emittenti delle due categorie. Ne consegue che le misure adottate dal Regno Unito non pregiudicano, in quanto tali, la facoltà dei gestori di canali a pagamento di esercitare, per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti di trasmissione televisiva dell'EURO, la loro attività in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle vigenti per la BBC o la ITV.172 Il quarto motivo deve pertanto essere respinto. Sul sesto motivo, relativo alla violazione del diritto di proprietà dell'UEFA - Argomenti delle parti173 L'UEFA rileva che il diritto di proprietà è garantito dall'ordinamento giuridico comunitario in quanto principio generale dello stesso ed è richiamato dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 GU C 364, pag. 1 . L'UEFA evidenzia che gli Stati membri sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali allorché danno esecuzione ad una disposizione quale l'articolo 3 bis della direttiva 89/552.174 Nel caso di specie, come avrebbero riconosciuto la Commissione e il Tribunale nell'ambito della causa all'origine della sentenza Infront WM/Commissione, punto 14 supra, l'elenco approvato dalla Commissione pregiudicherebbe il diritto di proprietà dell'UEFA, dal momento che escluderebbe la possibilità di cedere i suoi diritti di trasmissione dell'EURO in esclusiva, circostanza che ridurrebbe in modo sostanziale la cerchia dei soggetti interessati ad una simile transazione. Orbene, tale restrizione al diritto di proprietà dell'UEFA, peraltro riconosciuta nel caso di specie dalla Commissione, non sarebbe stata giustificata, dato che la decisione impugnata non contiene un'analisi sotto questo profilo delle misure adottate dal Regno Unito.175 Inoltre, nella fattispecie in esame la Commissione non avrebbe autorizzato l'iscrizione delle sole partite di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, bensì l'iscrizione di tutte le partite dell'EURO e, quindi, le misure in questione non sarebbero le meno restrittive possibili rispetto allo scopo perseguito.176 La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo.- Giudizio del Tribunale177 Si deve ricordare che, come è pacifico tra le parti, l'UEFA è l'organizzatore dell'EURO ai sensi del ventunesimo 'considerando' della direttiva 97/36, di modo che chiunque desideri esercitare diritti di trasmissione televisiva di tale evento deve conseguirli da questa o da un soggetto che li abbia ottenuti dalla stessa. 178 Pertanto, nella misura in cui il valore di tali diritti possa essere pregiudicato dagli effetti giuridici derivanti dalla decisione impugnata v. precedenti punti 30-34 , anche il diritto di proprietà dell'UEFA ne risulta compromesso.179 Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che, quando uno Stato membro fa valere disposizioni quali gli articolo 46 CE e 55 CE per giustificare una normativa idonea ad ostacolare l'esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento, tale giustificazione, contemplata dal diritto comunitario, deve essere interpretata alla luce dei principi generali del diritto e in particolare dei diritti fondamentali. Pertanto, la normativa nazionale in questione potrà beneficiare delle eccezioni previste da tali disposizioni unicamente ove sia conforme ai diritti fondamentali il cui rispetto è garantito dai giudici comunitari v., in tal senso, sentenza ERT, punto 168 supra, punto 43 . In modo analogo, non è ammissibile che una misura nazionale non conforme ai diritti fondamentali, quali il diritto di proprietà v., in tal senso, sentenza della Corte 10 luglio 2003, cause riunite C-20/00 e C-64/00, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, Racc. pag. I-7411, punto 67 , possa beneficiare delle eccezioni riconosciute per il fatto che essa risponde a motivi imperativi di interesse generale, come l'accesso televisivo del grande pubblico agli eventi di particolare rilevanza per la società. 180 Tuttavia, il principio di tutela del diritto fondamentale di proprietà nell'ambito del diritto comunitario non risulta una prerogativa assoluta, ma deve essere preso in considerazione in rapporto alla sua funzione nella società. Conseguentemente, possono essere apportate restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà, a condizione che rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti garantiti v., in tal senso, sentenze della Corte 12 maggio 2005, causa C-347/03, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA, Racc. pag. I-3785, punto 119, e 12 luglio 2005, cause riunite C-154/04 e C-155/04, Alliance for Natural Health e a., Racc. pag. I-6451, punto 126 .181 A questo proposito va rammentato che, per i motivi indicati ai precedenti punti 123-141 e contrariamente a quanto sostiene l'UEFA, l'EURO può essere validamente considerato un evento unico di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, dal momento che i dati statistici relativi alle partite non di gala confermano, anziché invalidarla, la valutazione esposta ai punti 6 e 18 della decisione impugnata. In tali condizioni, come si è dichiarato al precedente punto 152, il fatto che l'EURO abbia carattere unitario quale evento comporta che la Commissione non abbia commesso errori ritenendo che l'iscrizione di tutte le sue partite nell'elenco del Regno Unito fosse una misura proporzionata. 182 Si deve necessariamente rilevare, dunque, che la censura secondo cui la menzione delle partite non di gala nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito configura un intervento smisurato e inaccettabile sul diritto di proprietà dell'UEFA in quanto dette partite non sarebbero eventi di tale genere poggia su una premessa errata.183 Inoltre, sebbene la normativa in questione sia idonea ad incidere sul prezzo che l'UEFA percepirà per la cessione dei diritti di trasmissione dell'EURO nel Regno Unito, essa non azzera il valore commerciale di tali diritti, posto che, in primo luogo, non obbliga l'UEFA a cederli a qualunque condizione e, in secondo luogo, quest'ultima è tutelata contro eventuali pratiche collusive o abusive da parte dei potenziali acquirenti di tali diritti tanto dal diritto comunitario che dal diritto nazionale in materia di concorrenza. Ne consegue che la Commissione non ha commesso errori concludendo per il carattere proporzionale delle misure adottate dal Regno Unito.184 Il sesto motivo deve pertanto essere respinto. Sul settimo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità - Argomenti delle parti185 Secondo l'UEFA, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, consacrato dall'articolo 5 CE, avendo approvato l'iscrizione di tutte le partite dell'EURO nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, laddove le partite in cui non è coinvolta una squadra nazionale di tale Stato membro non corrisponderebbero a tale qualificazione.186 La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta le affermazioni dell'UEFA a tale riguardo. - Giudizio del Tribunale187 Si deve ricordare che qualunque misura adottata per motivi imperativi di interesse generale e restrittiva dell'esercizio di una libertà fondamentale sancita dal Trattato deve essere proporzionata rispetto allo scopo perseguito v. precedente punto 46 . Inoltre, anche il motivo in esame patisce la confusione rilevata riguardo al quinto motivo v. precedente punto 151 .188 A questo proposito è sufficiente constatare che, per i motivi indicati ai precedenti punti 123-141 e contrariamente a quanto sostenuto dall'UEFA, l'EURO può essere validamente considerato un evento unico di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, dal momento che i dati statistici relativi alle partite non di gala di tale competizione in cui non sia coinvolta una squadra nazionale di detto Stato membro confermano, anziché invalidarla, la valutazione esposta ai punti 6 e 18 della decisione impugnata.189 Pertanto, la censura secondo cui la menzione delle partite non di gala e in cui non sia coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro costituisce un atto sproporzionato, in quanto siffatte partite non corrispondono a detta qualificazione, si fonda, in ogni caso, su una premessa errata.190 Il settimo motivo deve pertanto essere respinto. Sull'ottavo motivo, relativo alla violazione del principio del divieto di discriminazione - Argomenti delle parti191 Nell'ambito del motivo in esame l'UEFA sostiene che la decisione impugnata è foriera di un trattamento diseguale o discriminatorio a suo danno in relazione alla commercializzazione dei diritti di trasmissione televisiva dell'EURO. Infatti, la decisione impugnata non farebbe riferimento a motivi oggettivi tali da giustificare l'iscrizione di tutte le partite dell'EURO nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, laddove altri eventi hanno manifestamente una più spiccata rilevanza in tale Stato membro senza tuttavia essere iscritti in tale elenco. In tal modo, la Commissione non avrebbe agito in modo né coerente né ragionevole e, pertanto, la violazione del principio di non discriminazione da essa commessa condurrebbe ad una distorsione della concorrenza e nuocerebbe al funzionamento del mercato comune.192 La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo.- Giudizio del Tribunale193 Occorre rilevare, anzitutto, che il principio di non discriminazione vieta, da un lato, di trattare in modo diverso situazioni analoghe e, dall'altro, di trattare in modo uguale situazioni differenti, salvo che una differenza di trattamento non sia obiettivamente giustificata [sentenza della Corte 27 gennaio 2005, causa C-422/02 P, Europe Chemi-Con Deutschland /Consiglio, Racc. pag. I-791, punto 33].194 Si deve poi rammentare che l'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552 non impegna gli Stati membri a predisporre un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, né impone loro, qualora sia adottato un simile elenco, di indicarvi un evento anche qualora quest'ultimo possa esservi validamente incluso. Invero, a parte il fatto che tale disposizione stabilisce che ciascuno Stato membro può adottare le misure che conducono agli obiettivi da essa descritti, la stessa concretizza le possibilità di cui gli Stati membri dispongono per derogare a talune norme del Trattato, come quelle che disciplinano la libera circolazione dei servizi. Orbene, per quanto concerne la scelta tra più eventi concreti di particolare rilevanza per la società ai sensi della direttiva 97/36, gli Stati membri non possono essere direttamente o indirettamente obbligati a iscrivere nei loro elenchi eventi diversi rispetto a quelli che essi decidano di includervi e a derogare alle norme del Trattato in misura maggiore rispetto a quanto essi aspirino. Occorre aggiungere a questo riguardo che l'analisi della Commissione nell'ambito dell'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552 circa il carattere degli eventi iscritti quali eventi di particolare rilevanza per la società viene condotta in riferimento alle loro specifiche caratteristiche. 195 Pertanto, quando un evento riveste particolare rilevanza per la società di uno Stato membro, la Commissione non viola il principio di non discriminazione omettendo, nel contesto del controllo da essa esercitato in forza dell'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552, di opporsi alla sua iscrizione nell'elenco redatto dallo Stato membro in questione per il motivo che un altro evento, di rilevanza eventualmente ancora maggiore per tale società, non vi sia incluso.196 Supponendo quindi che sussistano altri eventi, ai sensi del ventunesimo 'considerando' della direttiva 97/36, aventi rilevanza ancora più marcata rispetto all'EURO per la società del Regno Unito, ma che non siano inclusi nell'elenco adottato dal Ministro, la Commissione, autore dell'atto la cui legittimità è oggetto di esame da parte del Tribunale, non ha violato il principio di non discriminazione accettando l'iscrizione dell'EURO in tale elenco.197 Oltretutto, si è già dichiarato che l'EURO può essere validamente considerato un evento unico di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, in quanto i dati statistici relativi alle partite non di gala di tale competizione e in cui non è coinvolta una squadra nazionale di tale Stato membro confermano, anziché invalidarla, la valutazione esposta ai punti 6 e 18 della decisione impugnata v. precedenti punti 123-141 .198 Contrariamente a quanto sostenuto dall'UEFA, quindi, nel caso di specie la Commissione non ha agito in modo incoerente o non ragionevole e non ha violato il principio di non discriminazione.199 L'ottavo motivo deve pertanto essere respinto. Sull'istanza di misure di organizzazione del procedimento introdotta dall'UEFA 200 Dalle valutazioni sviluppate relativamente ai motivi dedotti dall'UEFA consegue che non è necessario adottare le misure di organizzazione del procedimento da essa sollecitate v. precedente punto 19 .201 In proposito si deve osservare che, come si è dichiarato nell'ambito dell'esame dei motivi dedotti dall'UEFA, nessuno degli argomenti a sostegno dei quali quest'ultima desidera far valere elementi che possano essere contenuti nei documenti di cui essa chiede la produzione è atto ad incidere sulla legittimità della decisione impugnata.202 In tali circostanze, si deve respingere l'istanza di adozione di misure di organizzazione del procedimento nonché il ricorso integralmente.Sulle spese 203 Ai sensi dell'articolo 87, numero 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'UEFA, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.204 Il Regno del Belgio e il Regno Unito sopporteranno le proprie spese, conformemente all'articolo 87, numero 4, del regolamento di procedura.Per questi motivi,IL TRIBUNALE Settima Sezione dichiara e statuisce 1 Il ricorso è respinto. 2 L'Union des associations européennes de football UEFA sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea. 3 Il Regno del Belgio e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 febbraio 2011. * Fonte http //curia.europa.eu/

Tribunale UE, Settima Sezione, Sentenza 17 febbraio 2011, causa T-385/07 Trasmissione televisiva articolo 3 bis della direttiva 89/552/CEE Misure adottate dal Regno del Belgio relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società belga Coppa del mondo di calcio Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario Motivazione articolo 43 CE e 49 CE Diritto di proprietà SentenzaContesto normativo1 L'articolo 43 CE è così formulato Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali .2 L'articolo 49, primo comma, CE stabilisce Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione .3 L'articolo 3 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive GU L 298, pag. 23 , come aggiunto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva [89/552] GU L 202, pag. 60 , stabilisce 1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le misure prese e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire, su di un canale liberamente accessibile, in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1, gli eventi che lo Stato medesimo ha indicato ai sensi dei paragrafi precedenti .4 I 'considerando' 18-22 della direttiva 97/36 sono così formulati 18 considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l'esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi 19 considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un'eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale 20 considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni relative all'esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette 21 considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di particolare rilevanza per la società devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell'Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi 22 considerando che, ai fini della presente direttiva, per canale liberamente accessibile si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro quali il canone e/o l'abbonamento base ad una rete via cavo . Fatti e decisione impugnata 5 La Fédération internationale de football association FIFA ,ricorrente, è un'associazione composta da 208 federazione nazionali di calcio e costituisce l'organo esecutivo mondiale del calcio. I suoi obiettivi sono, in particolare, di promuovere globalmente il calcio e di organizzare le sue competizioni internazionali. La vendita dei suoi diritti di trasmissione televisiva della fase finale della Coppa del mondo di calcio in prosieguo la Coppa del mondo , di cui assicura l'organizzazione, costituisce la sua principale fonte di reddito.6 In Belgio, le comunità fiamminga e francese sono competenti ad adottare misure ai sensi dell'articolo 3 bis della direttiva 89/552. Pertanto, le autorità di ciascuna comunità hanno adottato misure distinte, che sono state poi notificate alla Commissione delle Comunità europee da parte delle autorità federali belghe.7 In base all'articolo 76, numero 1, dei decreti relativi alla trasmissione radiofonica e televisiva, coordinati il 25 gennaio 1995, adottati dal Consiglio fiammingo Moniteur belge del 30 maggio 1995, pag. 15092 , [i]l governo fiammingo redige l'elenco degli eventi che considera di particolare rilevanza per il pubblico, i quali per questo motivo non possono essere trasmessi in esclusiva in modo da privare una parte consistente del pubblico della Comunità fiamminga della possibilità di seguirli sulla televisione non a pagamento, né in diretta né in differita .8 Con decreto 28 maggio 2004 Moniteur belge del 19 agosto 2004, pag. 62207 , il governo fiammingo ha indicato gli eventi da considerare di particolare rilevanza per la società, tra cui la Coppa del mondo. Affinché un evento possa far parte dell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società, esso deve soddisfare, secondo questo stesso decreto, almeno due dei criteri seguenti presentare una grande rilevanza e riscuotere ampio interesse presso il pubblico svolgersi nel quadro di un'importante competizione internazionale oppure essere una partita a cui prende parte la squadra nazionale belga, una squadra di un club belga oppure uno o vari sportivi belgi uomini e donne riguardare un'importante disciplina sportiva e rappresentare un importante valore culturale per la comunità fiamminga essere tradizionalmente diffuso dalla televisione non a pagamento e godere di un elevato indice di ascolto nella sua categoria.9 Ai sensi dell'articolo 1 del decreto 28 maggio 2004, taluni eventi inseriti nell'elenco, tra cui la Coppa del mondo, devono essere trasmessi mediante servizi completi in diretta. In forza dell'articolo 2 dello stesso decreto, i diritti esclusivi sugli eventi inseriti nell'elenco non possono essere esercitati in modo da impedire a una parte rilevante della popolazione di seguirli su canali televisivi non a pagamento. Inoltre, in base al secondo comma della stessa disposizione, si ritiene che una parte consistente della popolazione della comunità fiamminga possa seguire un evento di grande rilevanza per la società alla televisione non a pagamento quando l'evento è diffuso da una televisione che emette in lingua olandese e che viene ricevuta da almeno il 90% della popolazione senza altro pagamento oltre al prezzo dell'abbonamento alla teledistribuzione.10 In forza dell'articolo 3 del decreto 28 maggio 2004, le emittenti che non soddisfano il disposto dell'articolo 2 e che acquisiscono diritti di emissione in esclusiva nella regione di lingua olandese e nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale per gli eventi inseriti nell'elenco non possono esercitare tali diritti se non sono in grado di garantire, sulla scorta di contratti stipulati, che una parte consistente della popolazione non sarà privata della possibilità di seguire tali eventi alla televisione non a pagamento. A tal fine, le emittenti di cui trattasi possono concedere sotto-licenze a prezzi di mercato ragionevoli ed entro termini da stabilirsi dalle stesse ad emittenti televisive che soddisfano tali requisiti. Tuttavia, se non vi sono emittenti disposte ad acquistare sotto-licenze alle suddette condizioni, l'emittente in questione può utilizzare i diritti di trasmissione acquisiti.11 In base all'articolo 4, numero 1, del decreto 27 febbraio 2003 Moniteur belge del 17 aprile 2003, pag. 19637 , adottato dal parlamento della comunità francese, il governo della comunità francese può, sentito il parere del Conseil supérieur de l'audiovisuel Consiglio superiore dell'audiovisivo , adottare un elenco di eventi che ritiene di particolare rilevanza per il pubblico di detta comunità. Tali eventi non possono formare oggetto di un esercizio di diritto di esclusiva da parte di un'emittente televisiva o da parte della RTBF [Radiotelevisione belga della comunità francese], in modo da privare una parte rilevante del pubblico di tale comunità dell'accesso a tali eventi attraverso un servizio di radiodiffusione televisiva su canali liberamente accessibili.12 Affinché un evento possa rientrare nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società, esso deve rispondere, secondo l'articolo 4, numero 2, del decreto 27 febbraio 2003, almeno a due dei seguenti criteri avere una risonanza particolare presso il pubblico della comunità francese in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente questo tipo di evento rivestire una particolare importanza culturale, godere di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico della comunità francese e costituire un catalizzatore della sua identità culturale coinvolgere una personalità o una squadra nazionale nell'ambito di una gara o di una manifestazione internazionale di rilievo essere tradizionalmente ritrasmesso in un programma offerto da un servizio di radiodiffusione televisiva liberamente accessibile nella comunità francese e interessare un ampio pubblico.13 Ai sensi dell'articolo 4, numero 3, dello stesso decreto, un servizio di radiodiffusione televisiva è considerato liberamente accessibile quando viene diffuso in lingua francese e può essere captato dal 90% delle famiglie provviste di un impianto di ricezione di servizi di radiodiffusione televisiva, situati nella regione di lingua francese e nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale. Escluse le spese tecniche, la ricezione di tale servizio non può formare oggetto di pagamento diverso dal prezzo eventuale di abbonamento all'offerta di base proposta da un servizio di distribuzione via cavo.14 Ai sensi dell'articolo 2 del decreto 8 giugno 2004 Moniteur belge del 6 settembre 2004, pag. 65247 , adottato dal governo della comunità francese, l'editore di servizi di trasmissione televisiva che fa parte della comunità francese il quale intende esercitare un diritto esclusivo di trasmissione che ha acquisito su un evento di particolare interesse è tenuto a trasmettere tale evento mediante un programma di un servizio di trasmissione televisiva liberamente accessibile e conformemente all'allegato al presente decreto .15 L'allegato del decreto 8 giugno 2004 nonché l'elenco consolidato degli eventi di particolare rilevanza per il Regno del Belgio comprendono la Coppa del mondo di calcio con trasmissione integrale in diretta.16 Con lettere del 15 gennaio 2001 e 16 maggio 2002, la FIFA ha sottoposto al Ministero della comunità fiamminga le sue osservazioni circa l'eventuale inserimento della Coppa del mondo in un elenco di eventi di particolare importanza per la società belga opponendosi all'inserimento della totalità delle partite di questa competizione in un tale elenco.17 Con lettera del 10 dicembre 2003, il Regno del Belgio ha notificato alla Commissione le misure adottate nell'ambito dell'articolo 3 bis della direttiva 89/552.18 Le misure di cui trattasi hanno costituito oggetto della decisione della Commissione 25 giugno 2007, 2007/479/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal [Regno del] Belgio a norma dell'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552 GU L 180, pag. 24 in prosieguo la decisione impugnata .19 Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato Articolo 1Le misure ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552], notificate dal [Regno del] Belgio alla Commissione il 10 dicembre 2003 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 158 del 29 giugno 2005, sono compatibili con il diritto comunitario.Articolo 2Le misure definitive adottate dal [Regno del] Belgio ed elencate nell'allegato della presente decisione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva [89/552] .20 La decisione impugnata è in particolare motivata dai seguenti 'considerando' 4 L'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dal [Regno del] Belgio è stato redatto in modo chiaro e trasparente e in Belgio è stata avviata una consultazione di ampio respiro. 5 La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dal [Regno del] Belgio rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società i una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione ii hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell'identità culturale iii vedono la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale, e iv l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori. 6 Alcuni degli eventi elencati nelle misure adottate dal [Regno del] Belgio, comprese le Olimpiadi estive e invernali, le finali del Campionato del mondo di calcio e del Campionato europeo di calcio uomini , rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel 'considerando' 18 della direttiva [97/36]. Questi eventi hanno un'importanza speciale in Belgio, in quanto hanno una risonanza particolare presso il pubblico in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi. 8 Gli eventi calcistici elencati che vedono la partecipazione delle squadre nazionali hanno un'importanza particolare in Belgio in quanto offrono alle squadre belghe la possibilità di promuovere il calcio belga a livello internazionale. 16 Gli eventi elencati, compresi quelli da considerare nel loro insieme, e non come una serie di singoli eventi, sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori. 17 Le misure adottate dal [Regno del] Belgio appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel Trattato CE, per il motivo imperativo di pubblico interesse di assicurare l'ampio accesso degli spettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società. 18 Le misure adottate dal [Regno del] Belgio sono compatibili con le regole [comunitarie] della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento. 22 In base alla sentenza del [Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, Infront WM/Commissione, Racc. pag. II-5897], la dichiarazione che le misure adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione ai sensi dell'articolo 249 del Trattato [CE], che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza, è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dal [Regno del] Belgio sono compatibili con il diritto comunitario. È opportuno che le misure definitive adottate dal [Regno del] Belgio ed elencate nell'allegato della presente decisione siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva [89/552] . Procedimento e conclusioni delle parti 21 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 ottobre 2007, la FIFA ha proposto il presente ricorso.22 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 ottobre 2007, la FIFA ha chiesto al Tribunale di invitare la Commissione, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a presentare diversi documenti, a suo parere, essenziali ai fini dell'esercizio dei suoi diritti nonché ai fini del controllo giurisdizionale che il Tribunale è chiamato a svolgere.23 Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 25 e 29 gennaio 2008, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto d'intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza 31 marzo 2008, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha ammesso questi interventi. Gli intervenienti hanno depositato le loro memorie e la FIFA ha depositato le sue osservazioni su queste ultime entro i termini stabiliti.24 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2008, la FIFA ha chiesto al Tribunale d'invitare la Commissione, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a presentare taluni documenti menzionati nel controricorso depositato dalla Commissione. 25 Con decisione 26 maggio 2008, la Settima Sezione del Tribunale ha deciso di non dare seguito, in tale fase, alla domanda di misure di organizzazione del procedimento presentata dalla FIFA.26 Con ordinanza 15 dicembre 2009, la presente causa è stata riunita alla causa T-68/08, FIFA/Commissione, ai fini della fase orale del procedimento.27 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha sottoposto alla FIFA e alla Commissione taluni quesiti. A tali quesiti è stata data risposta entro i termini stabiliti.28 La FIFA conclude che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata in parte o integralmente nella misura in cui essa riguarda la Coppa del mondo condannare la Commissione, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito alle spese.29 La Commissione conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso condannare la FIFA alle spese.30 Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito concludono che il Tribunale voglia respingere il ricorso. Il Regno del Belgio e la Repubblica federale di Germania chiedono anche che la FIFA sia condannata alle spese di causa. In diritto Sulla ricevibilità Argomenti delle parti31 Per quanto riguarda le questioni relative alla ricevibilità del ricorso, la Commissione ha dichiarato all'udienza che, in seguito alla sentenza della Corte 13 marzo 2008 nella causa C-125/06 P, Commissione/Infront WM Racc. pag. I-1451 , essa ritirava gli argomenti relativi all'irricevibilità del ricorso che ha dedotto nell'ambito del controricorso.32 Il Regno del Belgio sostiene che il ricorso è irricevibile, poiché la FIFA non è né individualmente né direttamente interessata dalla decisione impugnata. Inoltre, la FIFA non avrebbe presentato alcun ricorso contro le misure nazionali dinanzi ai giudici belgi, dimodoché il suo ricorso dinanzi al Tribunale sarebbe stato presentato fuori termine, in quanto l'eventuale annullamento della decisione impugnata non inficia la validità della normativa nazionale di cui trattasi. Ne deriverebbe che la FIFA non ha alcun interesse ad agire contro la decisione impugnata.33 La Repubblica federale di Germania fa valere che la FIFA non ha alcun interesse ad agire contro la decisione impugnata, dal momento che, all'atto della sua adozione, la FIFA aveva già ceduto i diritti di trasmissione delle partite delle Coppe del mondo del 2006, del 2010 e del 2014. Pertanto, la posizione della FIFA relativamente alla possibilità di cedere i diritti di trasmissione delle partite di queste competizioni alle emittenti di sua scelta non sarebbe stata pregiudicata dalla decisione impugnata. Inoltre, la FIFA non avrebbe alcun interesse ad agire contro la decisione impugnata per quanto riguarda le competizioni organizzate dopo il 2014, poiché, in primo luogo, i diritti di trasmissione delle partite di queste competizioni non sarebbero stati ancora sfruttati e, in secondo luogo, la Commissione avrebbe proceduto all'esame della compatibilità delle misure belghe con il diritto comunitario in relazione ad eventi particolari e non in relazione a tutte le fasi finali della Coppa del mondo che si svolgeranno in futuro. L'annullamento della decisione impugnata procurerebbe quindi un beneficio unicamente alle emittenti stabilite al di fuori del Belgio, le quali intendono trasmettere partite della Coppa del mondo in tale paese. Inoltre, la FIFA non sarebbe direttamente interessata dalla decisione impugnata.34 La FIFA ritiene che la decisione impugnata produca effetti giuridici e, inoltre, essa la riguarda direttamente ed individualmente. Giudizio del Tribunale35 I motivi d'irricevibilità sollevati dal Regno del Belgio e dalla Repubblica federale di Germania riguardano l'ordine pubblico dato che, nel loro ambito, sono messi in causa l'interesse ad agire e la legittimazione ad agire della FIFA nonché l'osservanza del termine di ricorso. Il Tribunale deve quindi esaminare d'ufficio questi motivi d'irricevibilità, benché gli intervenienti di cui trattasi non siano legittimati a sollevarli ai sensi dell'articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell'articolo 116, numero 3, del regolamento di procedura del Tribunale, dato che la Commissione non contesta più la ricevibilità del ricorso v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punti 21-23 .36 Per quanto riguarda l'interesse diretto della FIFA, occorre ricordare che, conformemente ad una giurisprudenza costante, la condizione di cui all'articolo 230, quarto comma, CE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev'essere direttamente interessata dalla decisione, richiede che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie v. sentenza Commissione/Infront WM, cit. supra al punto 31, punto 47 e la giurisprudenza citata .37 A tal riguardo, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3, numero 1, del decreto 28 maggio 2004 v. punti 9 e 10 supra , nessuna emittente televisiva che non soddisfa le condizioni dell'articolo 2, secondo comma, dello stesso decreto può esercitare diritti di trasmissione esclusivi della Coppa del mondo per la regione di lingua olandese e la regione di Bruxelles-Capitale a meno che non garantisca, sulla scorta di contratti stipulati, che le condizioni di cui trattasi saranno rispettate. Analogamente, dall'articolo 2 e dall'allegato del decreto dell'8 giugno 2004 v. punto 14 supra risulta che le emittenti televisive della comunità francese che intendono esercitare un diritto esclusivo di trasmissione delle partite della Coppa del mondo sono tenute a diffondere tali partite mediante un servizio di trasmissione televisiva che soddisfa le condizioni enunciate supra al punto 13.38 Da questa regolamentazione risulta che la cessione dei diritti di trasmissione esclusivi della Coppa del mondo, di cui la FIFA è l'organizzatore ai sensi del 'considerando' 21 della direttiva 97/36, ad emittenti televisive che rientrano nella competenza del Regno del Belgio e non soddisfano le condizioni enunciate ai punti 9 e 13 supra non produce gli effetti giuridici normalmente causati da una tale esclusività. Infatti, secondo le regole stabilite dalle comunità fiamminga e francese di questo Stato membro nell'ambito delle loro attribuzioni, siffatti emittenti televisive dovranno, ai fini della trasmissione delle partite della Coppa del mondo, far ricorso ai servizi di un'altra emittente che soddisfa tali condizioni, di modo che la clausola di esclusiva che ha stipulato viene privata della sua sostanza.39 Anche se queste conseguenze giuridiche derivano dalla normativa belga e non dalla decisione impugnata, ciò non toglie che il meccanismo di riconoscimento reciproco avviato da quest'ultima, conformemente all'articolo 3 bis, numero 3, della direttiva 89/552, crea per gli Stati membri un obbligo di salvaguardare queste conseguenze. In particolare, devono assicurarsi del rispetto, da parte delle emittenti televisive che rientrano nella loro competenza, delle condizioni di trasmissione televisiva in Belgio degli eventi inseriti nell'elenco consolidato allegato alla decisione impugnata, quali definiti dal Regno del Belgio nelle sue misure approvate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Orbene, l'obbligo di raggiungere questo risultato pregiudica direttamente la situazione giuridica delle emittenti televisive che rientrano nella competenza degli Stati membri diversi dal Regno del Belgio e che intendono acquistare diritti di trasmissione in Belgio detenuti originariamente dalla FIFA v., in tal senso, sentenza Commissione/Infront WM, cit. supra al punto 31, punti 62 e 63 .40 Pertanto, il meccanismo di reciproco riconoscimento avviato dalla decisione impugnata obbliga gli Stati membri ad escludere l'attuazione dei diritti di trasmissione delle partite della Coppa del mondo su una base esclusiva da parte di emittenti televisive che rientrano nella loro competenza e non soddisfano le condizioni enunciate supra ai punti 9 e 13, di modo che la FIFA vede i diritti, che essa detiene originariamente, pregiudicati anche allorché vengono offerti pubblicamente ad emittenti che non rientrano nella competenza del Regno del Belgio, ma in quella di un altro Stato membro.41 Ne deriva che la decisione impugnata produce direttamente effetti sulla situazione giuridica della FIFA per quanto riguarda i diritti detenuti originariamente da quest'ultima e non lascia alcun potere discrezionale agli Stati membri per quanto riguarda il risultato perseguito, imposto in maniera automatica e derivante dalla sola normativa comunitaria, indipendentemente dal contenuto dei meccanismi che le autorità nazionali metteranno in essere per raggiungere tale risultato v., in tal senso, sentenza Commissione/Infront WM, cit. supra al punto 31, punti 60 e 61 .42 La FIFA è quindi direttamente interessata dalla decisione impugnata.43 Per quanto riguarda la questione se la FIFA sia individualmente interessata dalla decisione impugnata, occorre ricordare che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e che, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari v. sentenza Commissione/Infront WM, cit. supra al punto 31, punto 70 e la giurisprudenza citata .44 Nella fattispecie, non è contestato che, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla fonte dei diritti di trasmissione della Coppa del mondo, questa costituisce un evento ai sensi del 'considerando' 21 della direttiva 97/36, nel senso che è organizzata in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere questi diritti e la FIFA è l'organizzatore in questione. Poiché questa situazione era valida anche al momento dell'adozione della decisione impugnata, la FIFA era perfettamente identificabile in tale momento.45 Pertanto, la FIFA è individualmente interessata dalla decisione impugnata.46 Per quanto riguarda l'argomento del Regno Unito relativo al fatto che la FIFA non ha contestato le misure belghe dinanzi ai giudici nazionali, è sufficiente rilevare che, col suo ricorso, la FIFA contesta in particolare la legittimità dell'articolo 1 della decisione impugnata, in base al quale le misure di cui trattasi sono compatibili con il diritto comunitario.47 Ne deriva che il controllo al quale si chiede al Tribunale di procedere nella fattispecie riguarda la legittimità di questa constatazione, senza che l'assenza di contestazione delle misure belghe dinanzi ai giudici nazionali incida in un modo o nell'altro sulla ricevibilità del ricorso, che del resto è stato depositato entro il termine stabilito dall'articolo 230 CE v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 dicembre 2005, causa T-33/01, Infront WM/Commissione, Racc. pag. II-5897, punto 109 .48 Per quanto riguarda l'argomento dedotto dalla Repubblica federale di Germania, relativo al fatto che, nel momento dell'adozione della decisione impugnata, la FIFA aveva già ceduto i diritti di trasmissione della Coppa del mondo del 2006, del 2010 e del 2014, è sufficiente rilevare che la Commissione ha dichiarato compatibili con il diritto comunitario le misure adottate dal Regno del Belgio, quali riportate nell'allegato della decisione impugnata. Orbene, queste misure si riferiscono alla Coppa del mondo senza delimitazione nel tempo, di modo che esse rientrano nella decisione impugnata finché rimangono in vigore. Pertanto, l'interesse ad agire della FIFA non può essere rimesso in discussione per il motivo dedotto dalla Repubblica federale di Germania.49 Gli argomenti relativi all'irricevibilità del ricorso dedotti dal Regno del Belgio e dalla Repubblica federale di Germania devono, quindi, essere respinti. Nel merito 50 La FIFA deduce sei motivi, relativi, in primo luogo, alla violazione dell'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552 in quanto la Commissione ha erroneamente concluso che le misure belghe erano compatibili con l'articolo 49 CE, in secondo luogo, alla violazione dell'articolo 49 CE, in terzo luogo, alla violazione dell'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552 in quanto la Commissione ha erroneamente concluso che le misure belghe erano compatibili con l'articolo 43 CE, in quarto luogo, alla violazione dell'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552 in quanto la Commissione ha erroneamente concluso che le misure belghe erano compatibili con il diritto di proprietà della FIFA, in quarto luogo, alla violazione dell'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552 in quanto la Commissione ha erroneamente concluso che la procedura a conclusione della quale le misure belghe sono state adottate era chiara e trasparente, e, in sesto luogo, ad un difetto di motivazione.51 Prima di procedere all'esame dei motivi dedotti dalla FIFA, occorre esporre alcune considerazioni di ordine generale che devono essere prese in conto al fine della valutazione della fondatezza di tali motivi.52 Innanzitutto occorre rilevare che l'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552 ha concretizzato la possibilità che hanno gli Stati membri di limitare, sulla base di motivi imperativi di interesse generale, l'esercizio, nel settore dell'audiovisivo, delle libertà fondamentali, stabilite dal diritto comunitario primario.53 Infatti, anche se le misure adottate dagli Stati membri nell'ambito dell'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552 si applicano in maniera non discriminatoria tanto alle imprese stabilite nel territorio nazionale quanto alle imprese stabilite in altri Stati membri, è sufficiente che queste misure favoriscano talune imprese stabilite nel territorio nazionale perché siano considerate nel senso che costituiscono una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'articolo 49 CE v., in tal senso, sentenze della Corte 5 giugno 1997, causa C-398/95, SETTG, Racc. pag. I-3091, punto 16, e 13 dicembre 2007, causa C-250/06, United Pan-Europe Communications Belgium e a., Racc. pag. I-11135, punti 37 e 38 . Analogamente, queste misure possono ostacolare la libertà di stabilimento allorché sono suscettibili di collocare le società di altri Stati membri in una situazione di fatto o di diritto sfavorevole in relazione a quella dello Stato membro che le ha adottate v., in tal senso, sentenza della Corte 11 maggio 1999, causa C-255/97, Pfeiffer, Racc. pag. I-2835, punto 19 .54 Orbene, siffatte restrizioni alle libertà fondamentali garantite dal Trattato possono essere giustificate qualora rispondano a ragioni imperative di interesse pubblico, purché siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre il necessario per il raggiungimento di questo v., in tal senso, sentenze Pfeiffer, cit. supra al punto 53, punto 19, e United Pan-Europe Communications Belgium e a., cit. supra al punto 53, punto 39 e la giurisprudenza citata .55 A questo proposito si deve ricordare che la libertà di espressione, quale tutelata dall'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 in prosieguo la CEDU , fa parte dei diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento giuridico comunitario che costituisce una ragione imperativa di interesse generale idonea a giustificare siffatte restrizioni v., in tal senso, sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., cit. supra al punto 53, punto 41 e la giurisprudenza citata . Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, numero 1, della CEDU, la libertà di espressione comprende anche la libertà di ricevere informazioni.56 Nella fattispecie, come è stato rilevato al 'considerando' 17 della decisione impugnata, le misure adottate dal Regno del Belgio costituiscono ostacoli alla libera prestazione dei servizi. Tuttavia, come risulta dal 'considerando' 18 della direttiva 97/36, le misure previste dall'articolo 3 bis della direttiva 89/552 mirano a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società. Secondo il 'considerando' 21 della direttiva 97/36, un evento è di particolare rilevanza quando è straordinario, presenta un interesse per il pubblico in generale nell'Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di un determinato Stato membro ed è organizzato in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tale evento.57 Ne deriva che le misure previste dall'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552, dal momento che riguardano eventi di particolare rilevanza per la società, sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale, cosa che del resto non è contestata dalla FIFA.58 Inoltre, come è stato rilevato supra al punto 54, le misure di cui trattasi devono anche essere idonee a garantire la realizzazione dell'obiettivo che esse perseguono e non andare oltre quanto è necessario per conseguirlo.59 Infine, per quanto riguarda la portata del 'considerando' 18 della direttiva 97/36, occorre rilevare, in primo luogo, che l'articolo 3 bis dell'articolo 89/552, al quale fa riferimento questo 'considerando', non procede ad un'armonizzazione degli eventi specifici che possono essere considerati dagli Stati membri come eventi di particolare rilevanza per la società. Infatti, contrariamente alla versione di questo articolo che appare nella decisione del Parlamento europeo concernente la posizione comune adottata dal Consiglio al fine dell'adozione della direttiva 97/36 GU 1996, C 362, pag. 56 e in cui si fa riferimento esplicito ai giochi olimpici d'estate e d'inverno e ai campionati del mondo ed europei di calcio, questa disposizione non fa riferimento ad eventi specifici che possono essere inseriti negli elenchi nazionali.60 Ne deriva che, come rileva del resto la Commissione, il 'considerando' 18 della direttiva 97/36 non può essere inteso nel senso che comporta che l'inserimento della Coppa del mondo in un elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza per la società sia automaticamente compatibile con il diritto comunitario. A maggior ragione, questo 'considerando' non può essere inteso nel senso che indica che la Coppa del mondo può in tutti i casi essere validamente inclusa integralmente in un tale elenco indipendentemente dall'interesse che suscitano le partite di questa competizione nello Stato membro interessato.61 Per contro, in relazione alle valutazioni che figurano ai punti 52-57 supra, questo considerando comporta che, allorché uno Stato membro inserisce partite della Coppa del mondo nell'elenco che ha deciso di compilare, non è più necessario che tale Stato faccia figurare nella sua comunicazione alla Commissione una motivazione speciale concernente il loro carattere in quanto evento di particolare rilevanza per la società.62 Sulla base di queste considerazioni occorre valutare la fondatezza dei motivi dedotti dalla FIFA.63 Infine, nella misura in cui la FIFA fa valere, nell'ambito del suo sesto motivo dedotto nella replica, un difetto di motivazione per quanto riguarda la motivazione della Commissione relativa alla rilevanza dell'insieme delle partite della Coppa del mondo per la società belga, il Tribunale tratterà questo motivo prima di esaminare il primo motivo che rimette in discussione la fondatezza di tale valutazione. Sul sesto motivo, relativo ad un difetto di motivazione Argomenti delle parti64 La FIFA sostiene che nel 'considerando' 18 della direttiva 97/36 nulla consente di considerare il riferimento alla Coppa del mondo nel senso che riguarda automaticamente la totalità delle 64 partite di questa competizione in quanto eventi di particolare rilevanza per la società. Al contrario, una ripartizione delle partite di tale competizione, da un lato, in partite prime , comprendenti le semifinali, la finale e le partite della squadra nazionale rispettiva, nella fattispecie la squadra nazionale del Belgio, e, dall'altro, in partite non prime , comprendenti tutte le altre partite, sarebbe infallibile e corrisponderebbe al metodo attuato da altri Stati membri che hanno notificato le loro misure ai sensi dell'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552. La Commissione avrebbe essa stessa ammesso una siffatta categorizzazione delle partite nel suo documento di lavoro CC TVSF 97 relativo all'applicazione dell'articolo 3 bis della direttiva 89/552. Il 'considerando' 18 della direttiva 89/552 non libererebbe quindi la Commissione dal suo dovere di esporre le ragioni per cui essa interina l'inserimento della totalità delle partite della Coppa del mondo nell'elenco belga di eventi di particolare rilevanza per la società di questo Stato membro.65 Orbene, le valutazioni che la Commissione ha formulato nei 'considerando' 6 e 16 della decisione impugnata non sarebbero accompagnate da alcun elemento di prova, di modo che esse non possono essere considerate nel senso che costituiscono una motivazione adeguata relativamente alla definizione di un evento di particolare rilevanza per la società contenuta nel 'considerando' 21 della direttiva 97/36. Infatti, la decisione impugnata non conterrebbe elementi che dimostrano che la totalità delle partite della Coppa del mondo soddisfa i criteri stabiliti dalla Commissione.66 Inoltre, la decisione impugnata non conterrebbe alcuna indicazione sui dati relativi al panorama audiovisivo belga che la Commissione avrebbe preso in considerazione, conformemente al 'considerando' 3 di tale decisione, né sulle altre informazioni che questa istituzione sostiene di aver avuto a sua disposizione, quali i dati di ascolto. Sarebbe, in tale contesto, impossibile per la FIFA esporre il suo punto di vista sulla natura e sulla pertinenza degli elementi che hanno indotto la Commissione a considerare che la totalità delle partite della Coppa del mondo è di rilevanza particolare per la società belga e per il Tribunale esercitare il controllo ad esso affidato, tanto che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata.67 La Commissione, sostenuta dagli intervenienti, contesta la fondatezza di questo motivo. Giudizio del Tribunale68 Occorre ricordare, innanzitutto, che il difetto o l'insufficienza di motivazione rientra nell'inosservanza delle forme sostanziali ai sensi dell'articolo 230 CE e costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d'ufficio dal giudice comunitario v. sentenza della Corte 2 dicembre 2009, causa C-89/08 P, Commissione/Irlanda e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34 e la giurisprudenza citata . Il fatto che questo motivo sia stato sollevato per la prima volta nella replica non impedisce quindi al Tribunale di procedere all'esame della sua fondatezza.69 Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall'articolo 253 CE dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L'obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi fatti valere e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia sentenza della Corte 30 marzo 2000, causa C-265/97 P, VBA/Florimex e a., Racc. pag. I-2061, punto 93 .70 La FIFA addebita alla Commissione di non aver motivato la sua conclusione secondo cui la totalità delle partite della Coppa del mondo deve essere considerata di particolare rilevanza per la società belga. Occorre peraltro sottolineare che, nella sua risposta scritta al quesito posto dal Tribunale nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento v. punto 27 supra , la FIFA ha esplicitamente confermato quanto risultava indirettamente da diversi punti delle sue memorie, ossia che essa ritiene l'inserimento delle partite prime della Coppa del mondo, ossia la finale, le semifinali e le partite della squadra nazionale del Belgio, nell'elenco belga compatibile con il diritto comunitario a condizione che i requisiti di un procedimento chiaro e trasparente siano anch'essi rispettati.71 Orbene, anche se il 'considerando' 18 della direttiva 97/36 non prende posizione sulla questione cruciale relativa all'inserimento della totalità o di una parte delle partite della Coppa del mondo in un elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza per la società, nessuna valida considerazione consente di concludere che in via di principio solo le partite prime possono essere così qualificate e, perciò, far parte di un tale elenco.72 Infatti, la Coppa del mondo è una competizione che può ragionevolmente essere considerata come un evento unico piuttosto che come una compilazione di eventi singoli ripartiti in partite, prime e non prime . A tal riguardo è notorio che, nell'ambito della Coppa del mondo, i risultati delle partite non prime determinano la sorte delle squadre, di modo che la loro partecipazione a partite prime , quali quelle che coinvolgono la relativa squadra nazionale, può dipenderne. Pertanto, le partite non prime definiscono gli avversari nella relativa squadra nazionale nelle fasi successive della competizione. Inoltre, i risultati delle partite non prime possono anche determinare la presenza o l'assenza di tale squadra nazionale nella fase successiva della competizione.73 In considerazione di questo contesto specifico che consente di considerare la Coppa del mondo come un evento unico, come sottolinea il 'considerando' 16 della decisione impugnata, la Commissione non era tenuta a motivare più dettagliatamente la sua valutazione relativamente alle partite non prime , particolarmente allorché gli elementi statistici pertinenti non dimostrano che queste partite attirano sistematicamente un numero trascurabile di telespettatori v. punti 101-109 infra . Queste circostanze hanno consentito alla Commissione di motivare la sua decisione anche con riferimento alla risonanza particolare che la Coppa del mondo trova in Belgio nel senso che si tratta di un evento particolarmente popolare per il pubblico in generale e non solo per gli appassionati di calcio, come enuncia il 'considerando' 6 della decisione impugnata.74 Ne deriva che la motivazione contenuta nei 'considerando' 6 e 16 della decisione impugnata v. punto 20 supra consente alla FIFA di identificare i motivi per cui la Commissione ha ritenuto che la totalità delle partite della Coppa del mondo potesse validamente essere inserita nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga e al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla fondatezza di tale valutazione, di modo che la decisione impugnata soddisfa le condizioni dell'articolo 253 CE al riguardo.75 Il sesto motivo deve quindi essere respinto. Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552 in quanto la Commissione ha erroneamente concluso che le misure belghe erano compatibili con l'articolo 49 CE Argomenti delle parti76 La FIFA sostiene che, come risulterebbe del resto dal 'considerando' 17 della decisione impugnata, l'elenco belga costituisce un ostacolo alla libera prestazione di servizi in quanto limita il numero di emittenti che sarebbero interessate all'acquisto dei diritti di trasmissione delle partite della Coppa del mondo in Belgio. Infatti, data l'importanza che riveste l'esclusiva nell'ambito dell'acquisizione di tale diritto, nessuna emittente stabilita in uno Stato membro diverso dal Belgio e che non soddisfa le condizioni enunciate ai punti 9 e 13 supra sarebbe interessata all'acquisizione dei diritti di trasmissione non esclusivi, nonostante il fatto che le sarebbe possibile offrire i suoi servizi alle comunità interessate di questo paese.77 Pur accettando la possibilità di limitare l'esercizio di una libertà fondamentale stabilita dal Trattato per motivi imperativi di interesse generale, quali l'accesso del pubblico agli eventi di particolare rilevanza per la società ai sensi del 'considerando' 21 della direttiva 97/36, la FIFA fa valere che la Commissione deve effettuare un controllo completo sulla compatibilità delle misure adottate o previste sulla base dell'articolo 3 bis della direttiva 89/552 con il diritto comunitario, in quanto queste misure costituiscono eccezioni che devono essere interpretate restrittivamente. Lo Stato membro interessato dovrebbe provare che le restrizioni di cui trattasi sono giustificate, necessarie e proporzionate e la Commissione sarebbe tenuta a dimostrare, nell'ambito del presente procedimento, che ha ottenuto gli elementi necessari a tal fine.78 A tal riguardo, la FIFA sottolinea che le partite prime possono legittimamente essere considerate di particolare rilevanza per la società ai sensi di tale disposizione, il che corrisponderebbe del resto alla propria politica. Secondo tale politica, le semifinali, la finale, i relativi incontri della squadra nazionale e la partita di apertura della Coppa del mondo dovrebbero essere trasmessi in diretta su una rete in chiaro.79 Orbene, da diversi punti delle memorie della Commissione risulterebbe che quest'ultima non ha effettuato un controllo appropriato circa la compatibilità dell'elenco belga con il diritto comunitario, in quanto tale elenco comprende la totalità degli incontri della Coppa del mondo, col pretesto che il 'considerando' 18 della direttiva 97/36 rende un tale controllo ridondante. Secondo la FIFA, questa circostanza giustifica l'annullamento della decisione impugnata.80 Inoltre, la FIFA sottolinea che le misure controverse non sono coerenti con il loro fine annunciato di assicurare un accesso del pubblico agli eventi di particolare rilevanza per la società belga, in quanto esse avrebbero come conseguenza di impoverire a lungo termine gli eventi sportivi inseriti nell'elenco riducendo gli introiti che essi generano e di nuocere così alla loro preservazione come eventi di particolare rilevanza per la società.81 Per quanto riguarda la rilevanza delle partite non prime per la società belga, la FIFA fa valere, in primo luogo, che queste partite non trovano un'eco particolare salvo tra gli appassionati di calcio e, in secondo luogo, che queste partite non sono state tradizionalmente trasmesse da reti televisive gratuite né avrebbero attirato numerosi telespettatori. Ne risulterebbe che gli incontri non prime non soddisfano i due criteri ammessi dalla Commissione nei 'considerando' 6 e 16 della decisione impugnata, di modo che essa avrebbe commesso un errore a tal riguardo.82 Per quanto riguardo il criterio relativo all'eco che riscontrerebbe la Coppa del mondo nella società belga, la FIFA fa valere che l'inserimento della totalità degli incontri di questa competizione nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società belga sarebbe una misura sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito. Infatti, gli incontri non prime della Coppa del mondo attirerebbero solo una parte del numero di telespettatori attirati dagli incontri prime , ma anche da una serie di altre trasmissioni della televisione belga, di modo che la loro popolarità dovrebbe essere considerata molto limitata. Questo carattere sproporzionato sarebbe inoltre dimostrato dal fatto che le emittenti stesse non trasmettono tutti gli incontri in diretta.83 Queste conclusioni sarebbero conformi alla prassi decisionale della Commissione e della giurisprudenza e sarebbero corroborate dai dati di ascolto particolarmente bassi ottenuti da taluni incontri non prime , che avrebbero attirato tra i 27 000 e i 33 000 telespettatori in Vallonia.84 In particolare, da uno studio fondato sugli elementi della base di dati di una società belga di ricerca risulterebbe che il numero medio di non appassionati di calcio che hanno guardato almeno 30 minuti consecutivi di tutti gli incontri non prime delle Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006 ha rappresentato, rispettivamente, solo il 2,5, lo 0,8 e il 2,5% dell'ascolto totale per la comunità fiamminga e l'1,4, l'1,2 e l'1,4% dell'ascolto totale per la comunità francese. Per contro, il 17, il 6, il 9,5 e il 10% degli appassionati di calcio avrebbero rispettivamente guardato 30 minuti consecutivi di tutti gli incontri prime delle Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006 della comunità fiamminga, dati numerici che ammontano a 10,9, 9 e 12,5% nella comunità francese.85 Pertanto, in assenza di qualsiasi altra prova menzionata nella decisione impugnata circa la particolare eco che troverebbero gli incontri della Coppa del mondo presso il pubblico in generale in Belgio, e a maggior ragione, gli incontri non prime di questa competizione, la Commissione avrebbe commesso un errore concludendo che la totalità delle partite di questa competizione è di particolare importanza per la società belga.86 Inoltre, non si può sostenere che gli incontri non prime abbiano una particolare rilevanza per la società belga quando la normativa belga non impone alle emittenti televisive di trasmetterli, mentre tali obblighi esistono per altri eventi.87 Per quanto riguarda il carattere relativo alla partecipazione della squadra nazionale del Belgio che figura al 'considerando' 8 della decisione impugnata, la FIFA fa valere che questo non è per definizione soddisfatto per gli incontri non prime .88 Per quanto riguarda il criterio relativo alla trasmissione della Coppa del mondo tradizionalmente da parte delle reti televisive gratuite e all' attrazione di numerosi telespettatori, innanzitutto, la FIFA ritiene che esso sia inappropriato, poiché tutta una serie di trasmissioni, quali i film e le commedie, lo soddisfarebbero senza tuttavia che siano inserite nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga. Inoltre, la FIFA sottolinea che il rispetto di questo criterio non costituisce solo un indizio della rilevanza dell'evento che consente di considerare la possibilità di inserirlo nell'elenco. Dato inoltre che il 'considerando' 16 della decisione impugnata non fornisce indizi in senso contrario, la Commissione non potrebbe validamente concludere che questo criterio è soddisfatto e che l'inserimento della totalità degli incontri della Coppa del mondo nell'elenco belga di eventi di particolare rilevanza per le società è una misura proporzionata.89 La FIFA ribadisce che gli incontri non prime della Coppa del mondo suscitano spesso talmente poco interesse che non sono neanche trasmessi in diretta su una televisione in chiaro, e che, in tal caso, non attirano numerosi telespettatori. Pertanto, per quanto riguarda le Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006, 24 incontri in totale non sono stati trasmessi in diretta per una delle comunità o per le due comunità belghe che hanno adottato le misure controverse, mentre 8 di queste partite che sono state trasmesse in differita in Vallonia hanno attirato un numero di telespettatori estremamente limitato. La FIFA sottolinea inoltre che lo svolgimento di due incontri non è una circostanza che giustifica la mancata trasmissione di uno di questi, poiché essi possono essere diffusi da reti diverse, mentre sotto-licenze possono anche essere previste per questo caso specifico.90 Gli incontri non prime della Coppa del mondo del 2006 avrebbero peraltro attirato, in media, solo 326 000 e 279 000 telespettatori rispettivamente in Fiandra e in Vallonia, contro 722 000 e 583 000 telespettatori attirati in media dagli incontri prime della stessa competizione, e tendenze analoghe potrebbero essere osservate relativamente alle Coppe del mondo del 1998 e del 2002. La Commissione avrebbe anche quindi commesso un errore affermando che l'insieme degli incontri della Coppa del mondo ha sempre attirato numerosi telespettatori in Belgio e avrebbe dunque tenuto conto dei requisiti dell'articolo 3 bis della direttiva 89/552.91 Inoltre, la FIFA sottolinea che l'accesso del pubblico agli incontri della Coppa del mondo avrebbe potuto essere ottenuto mediante misure meno restrittive, quali il ricorso ad emittenti a pagamento, i cui servizi potrebbero tuttavia essere captati dal 90% della popolazione belga, in quanto la trasmissione di sintesi o degli incontri interi in differita da parte delle emittenti soddisfa le condizioni enunciate ai punti 9 e 13 supra, ossia la trasmissione radiofonica in diretta o in differita. Pertanto, la trasmissione in diretta dei soli incontri prime potrebbe essere riservata alle emittenti che soddisfano queste condizioni. Orbene, omettendo di esaminare queste possibilità, la Commissione non può concludere validamente che l'inserimento della totalità degli incontri della Coppa del mondo nell'elenco belga di eventi di particolare rilevanza per la società è una misura necessaria e proporzionata rispetto all'obiettivo che essa persegue.92 La FIFA fa valere anche che, se, contrariamente agli argomenti che essa deduce, l'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva dovesse essere inteso nel senso che la Coppa del mondo deve essere considerata, nel suo insieme, un evento di particolare rilevanza per la società a causa della lettera del 'considerando' 18 della direttiva 97/36, si sarebbe dovuto considerare che un'eccezione a titolo dell'articolo 241 CE contro questa disposizione è stata implicitamente sollevata nel ricorso e, in ogni caso, nella replica. Nell'ambito di questa eccezione, la FIFA invoca l'insieme degli argomenti mirante a dimostrare, a suo parere, che nulla giustifica di ritenere la Coppa del mondo, nella sua integralità, un evento unico di particolare rilevanza per la società.93 La Commissione, sostenuta dagli intervenienti, contesta la fondatezza di questo motivo. Giudizio del Tribunale94 Occorre ricordare, in primo luogo, che l'articolo 3 bis della direttiva 89/552, nel disporre che spetta agli Stati membri definire gli eventi di particolare rilevanza per la società nel senso indicato al 'considerando' 21 della direttiva 97/36, riconosce agli Stati membri un ampio potere discrezionale a tal riguardo.95 In secondo luogo, nonostante il fatto che l'articolo 3 bis della direttiva 89/552 non proceda ad un'armonizzazione a livello degli eventi specifici che possono essere considerati da uno Stato membro di particolare rilevanza per la sua società v. punti 59 e 60 supra , la menzione della Coppa del mondo al 'considerando' 18 della direttiva 97/36 comporta che la Commissione non può considerare incompatibile con il diritto comunitario l'inserimento di partite di questa competizione in un elenco di eventi per il fatto che lo Stato membro interessato non le abbia comunicato i motivi specifici che giustificano la loro rilevanza per la società v. punto 61 supra . Tuttavia, l'eventuale conclusione della Commissione, secondo cui l'inserimento della Coppa del mondo nella sua integralità in un elenco di eventi di particolare rilevanza per lo Stato membro è compatibile con il diritto comunitario per il motivo che questa competizione è, per le sue caratteristiche, validamente considerata come un evento unico, può essere rimessa in discussione sulla base di elementi specifici che dimostrano che gli incontri non prime non sono di particolare rilevanza per la società di tale Stato.96 Infatti, come è stato esposto ai punti 59 e 60 supra, né il 'considerando' 18 della direttiva 97/36 né l'articolo 3 bis della direttiva 89/552 affrontano la questione se la Coppa del mondo possa essere validamente inserita nella sua integralità in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società indipendentemente dall'interesse che suscitano i suoi incontri, in particolare gli incontri non prime , nello Stato membro interessato.97 Di conseguenza, qualsiasi discussione relativa alla legittimità della direttiva 97/36 per quanto riguarda la qualifica come evento di particolare rilevanza per la società della Coppa del mondo, nella sua integralità, piuttosto che dei soli incontri prime di quest'ultima v. punto 92 supra , è priva di oggetto, in quanto il 'considerando' 18 di quest'ultima non affronta tale questione. Pertanto, non occorre pronunciarsi sulla questione se la FIFA abbia potuto validamente sollevare un'eccezione a titolo dell'articolo 241 CE a tal riguardo nella replica o se se si debba ritenere che una tale eccezione sia stata sollevata implicitamente nella fase del ricorso.98 In terzo luogo, come è stato chiarito ai punti 71 e 72 supra, la Coppa del mondo può ragionevolmente essere considerata come un evento unico piuttosto che come un insieme di eventi individuali divisi in incontri prime e non prime , di modo che l'approccio delle autorità belghe si colloca nei limiti del loro potere discrezionale.99 L'importanza delle partite non prime risulta peraltro anche dal semplice fatto che esse fanno parte di questa competizione, così come avviene per altri sport per i quali l'interesse, normalmente limitato, cresce quando si svolgono nell'ambito dei Giochi olimpici.100 Ne deriva che, non rimettendo in discussione la posizione secondo cui non occorre distinguere, ai fini della valutazione relativa alla rilevanza della Coppa del mondo per la società belga, tra partite prime e non prime , ma di considerare questa competizione nella sua globalità e non come una serie di eventi singoli 'considerando' 6 e 16 della decisione impugnata, v. punto 20 supra , la Commissione non ha commesso alcun errore.101 Gli argomenti che la FIFA deduce al riguardo nell'ambito del presente motivo non intaccano le valutazioni contenute nei 'considerando' 6 e 16 della decisione impugnata.102 Infatti, la circostanza secondo cui il numero dei non appassionati di calcio che avrebbero guardato 30 minuti consecutivi di tutti gli incontri non prime delle Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006 corrisponde a bassissime percentuali v. punto 84 supra non è concludente, in quanto non è necessario che tutti gli incontri non prime debbano essere di particolare rilevanza per la società belga affinché la Coppa del mondo possa essere validamente inserita, integralmente, nell'elenco belga di tali eventi. Per contro, è sufficiente che la caratteristica descritta al punto 72 supra riguardi taluni incontri non prime , dei quali né il numero né i partecipanti possono essere precisati al momento della redazione dell'elenco o dell'acquisizione dei diritti di trasmissione per giustificare il fatto di non distinguere tra incontri prime e non prime per quanto riguarda la loro rilevanza per la società. Ne deriva che il criterio utilizzato ai fini dei sondaggi operati nell'ambito di questa indagine è stato eccessivamente restrittivo e, pertanto, inadeguato sia alla struttura della Coppa del mondo sia alle caratteristiche che questa competizione deve avere per poter essere qualificata nel suo insieme come evento di particolare rilevanza per la società.103 Questa constatazione annulla anche l'argomento della FIFA relativo al fatto che taluni incontri non prime delle Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006 non sono stati trasmessi in diretta o non sono stati trasmessi affatto, tanto più che esso riguarda, con due eccezioni, incontri che si svolgevano contemporaneamente ad altri incontri anch'essi non prime , che hanno comunque attirato, secondo il documento presentato dalla FIFA e intitolato Dati di ascolto in Belgio per la Coppa del mondo dal 1998 al 2006 , tra i 125 000 e i 697 000 telespettatori nelle Fiandre, e tra i 152 000 e i 381 000 telespettatori in Vallonia. Pertanto, la mancata trasmissione o la trasmissione in differita di un numero limitato di incontri non prime non impongono di considerare che, nonostante le loro caratteristiche v. punti 72 e 99 supra , questi ultimi non hanno, nel loro insieme, una particolare rilevanza per la società belga, in particolare quando tali soluzioni sono adottate per ragioni obiettive, quali lo svolgimento simultaneo dei due incontri. Occorre aggiungere a tal riguardo che, secondo questo stesso documento, l'assenza totale di trasmissione di incontri che si svolgono nello stesso tempo di altri incontri della Coppa del mondo si osserva solo nelle Fiandre. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la FIFA, il 'considerando' 16 della decisione impugnata v. punto 20 supra non si riferisce ad incontri che sono stati sempre trasmessi in diretta, ma ad incontri che sono stati sempre trasmessi da reti televisive in chiaro, il che corrisponde al quarto criterio enunciato al 'considerando' 5 della stessa decisione. Per quanto riguarda l'argomento relativo al fatto che gli incontri non prime non comprendono per definizione la squadra nazionale belga, è sufficiente ricordare, in primo luogo, che, come è già stato esposto, la Coppa del mondo può validamente essere considerata un evento unico di particolare rilevanza per la società belga e, in secondo luogo, che la Commissione ha considerato unicamente che il primo e il quarto criterio enunciati al 'considerando' 5 della decisione impugnata erano soddisfatti senza pronunciarsi specificamente sul terzo criterio.104 Per quanto riguarda gli argomenti relativi ai dati di ascolto relativi agli incontri non prime delle Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006 v. punto 90 supra , nemmeno essi possono aver successo.105 A tal riguardo occorre sottolineare che, contrariamente a quanto sostiene la FIFA, i dati di ascolto relativi agli incontri non prime rispetto a quelli relativi agli incontri prime non dimostrano che i primi non hanno attirato numerosi telespettatori. Infatti, in base al documento intitolato Dati di ascolto in Belgio per la Coppa del mondo dal 1998 al 2006 , gli incontri non prime hanno attirato, in media, il 32% dei telespettatori che hanno guardato gli incontri prime per la Coppa del mondo del 1998, percentuale che ammonta rispettivamente al 31 e al 46% per le Coppe del mondo del 2002 e del 2006. Anche se questi dati sono meno elevati di quelli relativi agli incontri prime , ciò non toglie che l'inserimento degli incontri non prime nell'elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza per la società non richiede che essi attirino il numero di telespettatori che hanno attirato gli incontri prime . Nella fattispecie, questi dati non possono essere intesi nel senso che rappresentano il numero di telespettatori che avrebbero normalmente attirato, in Belgio, incontri che non si svolgono nell'ambito di una competizione internazionale di calcio di maggiore rilievo a livello di squadre nazionali e che, inoltre, non comprendono la squadra nazionale belga.106 Occorre rilevare correlativamente che, in base al documento intitolato Dati di ascolto in Belgio per la Coppa del mondo dal 1998 al 2006 , tra gli incontri non prime della Coppa del mondo del 1998, dodici hanno attirato tra 1 milione e 1,345 milioni di telespettatori, mentre otto hanno attirato tra i 799 000 e i 976 000 telespettatori. Per quanto riguarda la Coppa del mondo del 2002, da questo stesso documento risulta che, tra gli incontri non prime , quindici hanno attirato tra i 624 000 e i 915 000 telespettatori e sette hanno attirato tra i 511 000 e i 589 000 telespettatori. Per quanto riguarda la Coppa del mondo del 2006, il documento di cui trattasi indica che, tra gli incontri non prime , dieci hanno attirato tra gli 808 000 e 1,185 milioni di telespettatori e quattordici hanno attirato tra i 649 000 e i 768 000 telespettatori.107 Orbene, secondo il documento intitolato Dati di ascolto in Belgio per la Coppa del mondo dal 1998 al 2006 , gli incontri prime hanno attirato, per l'insieme di questo Stato membro, in media, rispettivamente 2,172 milioni, 1,418 milioni e 1,305 milioni di telespettatori per le competizioni del 1998, del 2002 e del 2006. Comparati a queste medie, i dati menzionati al punto 106 supra dimostrano che gli incontri non prime attirano, in Belgio, grandissimi ascolti, che non si spiegano altrimenti che in ragione dell'inserimento di questi incontri nel calendario della Coppa del mondo. Essi confermano quindi le valutazioni che figurano ai punti 71, 72 e 99 supra e confortano la posizione esposta al 'considerando' 16 della decisione impugnata, secondo la quale gli incontri della Coppa del mondo, compresi gli incontri non prime , hanno tradizionalmente attirato numerosi telespettatori.108 Questa analisi non è rimessa in discussione dai dati di ascolto che si presume particolarmente bassi fatti valere dalla FIFA per quanto riguarda taluni incontri non prime v. punto 83 supra . A tal riguardo occorre rilevare che, dei tre incontri ai quali si riferisce la FIFA, due sono iniziati alle 8,30 ed il terzo alle 13,30, ora del Belgio, e che essi si sono svolti contemporaneamente a tre altri incontri non prime che hanno comunque attirato, in Vallonia, rispettivamente 221 000, 290 000 e 163 000 telespettatori. Il fatto che la differenza oraria combinata con l'ora di svolgimento degli incontri in questione sia la causa di questo fenomeno osservato per la competizione del 2002 è dimostrato dai dati di ascolto nettamente più rilevanti concernenti gli incontri non prime trasmessi né troppo presto di mattina né durante le ore di lavoro, come quelli cui si fa riferimento supra al punto 106. Inoltre, secondo un comunicato stampa allegato alla controreplica, la FIFA stessa afferma la rilevanza della differenza oraria, che determina l'ora di svolgimento di un incontro in ogni paese, essendo questa circostanza riconosciuta come fattore che ha inciso sulla rilevanza degli ascolti in Asia e in Europa durante le Coppe del mondo del 2002 e del 2006.109 Pertanto, i dati di ascolto relativi agli incontri non prime confermano la valutazione contenuta al punto 100 supra, anziché invalidarla.110 Inoltre, la conclusione che figura al punto 107 supra non è compatibile con quella illustrata al 'considerando' 40 della decisione della Commissione 10 maggio 2000, 2000/400/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] Caso numero IV/32.150 Eurovision, GU L 151, pag. 18 , alla quale allude la FIFA v. punto 83 supra . Secondo questo 'considerando', le manifestazioni internazionali sono generalmente più attraenti per il pubblico di un determinato paese rispetto alle manifestazioni nazionali, purché vi partecipino la squadra o un campione nazionali, mentre gli avvenimenti internazionali a cui non gareggiano campioni o squadre nazionali suscitano sovente scarso interesse. Orbene, la Coppa del mondo si svolge spesso con la partecipazione della squadra nazionale belga. Inoltre, anche quando ciò non avviene, l'assenza di partecipazione di questa squadra nazionale è normalmente constatata dopo la compilazione dell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società belga, ma anche dopo la cessione dei diritti di trasmissione televisiva per quanto riguarda l'anno di cui trattasi.111 Per quanto riguarda l'argomento relativo all'assenza di obbligo di trasmissione degli incontri non prime v. punto 86 supra , è sufficiente rilevare che la scelta di non imporre ad un'emittente televisiva la trasmissione di un evento non comporta affatto che questo evento non sia di particolare rilevanza per la società ai sensi dell'articolo 3 bis della direttiva 89/552, anche quando l'introduzione di tali obblighi rientra nella prassi seguita in generale dal legislatore nazionale. Infatti, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'articolo sopra indicato ha per oggetto di impedire che, a causa di trasmissioni televisive esclusive, il pubblico in generale in uno Stato membro non abbia la possibilità di seguire taluni eventi su una televisione ad accesso libero. Esso non ha dunque per oggetto di obbligare indirettamente gli Stati che intendono concedere una tale protezione ad imporre ad un servizio televisivo ad accesso libero di trasmettere tali eventi. Orbene, se, al fine di inserire validamente un evento in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, gli Stati membri dovessero imporre ad un servizio televisivo ad accesso libero di trasmetterlo, la disposizione in questione causerebbe effetti che vanno al di là del proprio obiettivo.112 Dato che gli argomenti della FIFA relativi al fatto che, confermando la valutazione delle autorità belghe, secondo cui la Coppa del mondo costituisce, nella sua integralità, un evento di particolare rilevanza per la società belga, la Commissione avrebbe commesso errori che devono essere esclusi, occorre respingere l'argomento secondo cui tale istituzione non ha proceduto ad un esame appropriato della rilevanza degli incontri non prime per la società belga v. punto 79 supra .113 Per quanto riguarda l'argomento relativo al fatto che altre trasmissioni soddisfarebbero il quarto criterio enunciato al 'considerando' 5 della decisione impugnata v. punto 88 supra , occorre rilevare, innanzitutto, che le produzioni cui allude la FIFA non costituiscono eventi ai sensi del 'considerando' 21 della direttiva 97/36. 114 Inoltre, occorre sottolineare che l'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552 non obbliga gli Stati membri a compilare un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, né impone loro, nel caso in cui un tale elenco è redatto, di inserirvi un evento anche se quest'ultimo avrebbe potuto validamente esservi inserito. Infatti, al di là del fatto che questa disposizione indica che ogni Stato membro può adottare le misure che portano agli obiettivi che essa descrive, essa concretizza le possibilità che hanno gli Stati membri per derogare a talune regole del Trattato, quali quelle che disciplinano la libera circolazione dei servizi. Orbene, per quanto riguarda la scelta tra diversi eventi concreti di particolare rilevanza per la società ai sensi della direttiva 97/36, non può essere direttamente o indirettamente imposto agli Stati membri di inserire nei loro elenchi eventi diversi da quelli che essi scelgono di inserirvi e di derogare alle regole del Trattato in una misura maggiore di quanto essi intendano. Occorre aggiungere a tal riguardo che l'esame della Commissione nell'ambito dell'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552 per quanto riguarda il carattere degli eventi inseriti in quanto eventi di particolare rilevanza per la società avviene in relazione alle loro proprie caratteristiche e non in relazione alle caratteristiche di altri eventi non inseriti.115 Pertanto, quando un evento è di particolare rilevanza per la società di uno Stato membro, la Commissione non commette alcun errore di diritto omettendo, nell'ambito del controllo che essa esercita in forza dell'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552, di opporsi al suo inserimento nell'elenco redatto dallo Stato membro di cui trattasi per il fatto che un altro evento, d'importanza eventualmente più pronunciata per questa società, non vi figura.116 Supponendo quindi che vi siano altri eventi, ai sensi del 'considerando' 21 della direttiva 97/36, di rilevanza ancora più marcata della Coppa del mondo per la società belga, ma che non figurano nell'elenco redatto dalle autorità belghe, la Commissione non ha violato il principio di parità di trattamento accettando l'inserimento di tale competizione nell'elenco controverso.117 Per quanto riguarda gli argomenti con cui si contesta la proporzionalità dell'inserimento dell'insieme degli incontri della Coppa del mondo nell'elenco belga di eventi di particolare rilevanza per la società, occorre rilevare che quelli illustrati al punto 82 supra rilevano una confusione tra, da un lato, la particolare rilevanza di un evento per la società, prima condizione che deve essere soddisfatta e che costituisce il motivo imperativo di interesse che giustifica la restrizione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato v. punti 52-57 supra , e, dall'altro, la proporzionalità della restrizione di cui trattasi, che costituisce una seconda condizione che deve soddisfare la normativa nazionale che limita una tale libertà al fine di essere compatibile con il diritto comunitario v. punto 58 supra . A tal riguardo è sufficiente ricordare che, come risulta dall'analisi effettuata nell'ambito del presente motivo, la Coppa del mondo può validamente essere considerata come un evento unico di particolare rilevanza per la società belga, in quanto i dati di ascolto relativi agli incontri non prime confermano, anziché invalidarla, la valutazione contenuta nei 'considerando' 6 e 16 della decisione impugnata. Si deve quindi constatare che la censura relativa al fatto che gli incontri di cui trattasi non sono di particolare rilevanza per la società, di modo che le misure belghe sarebbero sproporzionate, è, in ogni caso, fondata su una premessa erronea. Di conseguenza, questa censura non invalida la conclusione della Commissione sul carattere appropriato e proporzionato dell'inserimento dell'insieme degli incontri della Coppa del mondo nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società belga, dato il carattere unitario di questa competizione.118 Per quanto riguarda gli argomenti relativi anche alla violazione del principio di proporzionalità esposti supra al punto 91, è sufficiente rilevare che le possibilità proposte dalla FIFA non sono compatibili con la definizione della televisione ad accesso libero esposte al 'considerando' 22 della direttiva 97/36, definizione che la FIFA ha esplicitamente dichiarato riconoscere nella replica. Ne deriva che la Commissione non era tenuta ad esaminare queste possibilità prima di adottare la sua conclusione relativa alla proporzionalità dell'inserimento della Coppa del mondo, nella sua integralità, nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga.119 Ne deriva che, considerando l'inserimento dell'insieme degli incontri della Coppa del mondo nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga compatibile con il diritto comunitario, la Commissione non ha violato l'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552, di modo che il primo motivo dev'essere respinto. Sul secondo e terzo motivo, relativi rispettivamente alla violazione dell'articolo 49 CE e alla violazione dell'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552 in quanto la Commissione ha erroneamente concluso che le misure belghe erano compatibili, rispettivamente, con l'articolo 49 CE e l'articolo 43 CE. Argomenti delle parti120 Nel ricorso la FIFA fa valere che gli argomenti che ha dedotto a sostegno del primo motivo dimostrano anche che, considerando l'inserimento di tutti gli incontri della Coppa del mondo nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga compatibile con il diritto comunitario, la Commissione ha violato l'articolo 49 CE.121 Nella replica la FIFA aggiunge che, in primo luogo, la normativa belga, anche se si applica indistintamente alle emittenti nazionali ed estere, le impedisce di vendere i diritti di trasmissione esclusiva di qualsiasi incontro della Coppa del mondo ad emittenti che non soddisfano le condizioni enunciate ai punti 9 e 13 supra e, in secondo luogo, in forza del meccanismo del reciproco riconoscimento avviato dalla decisione impugnata, emittenti stabilite in altri Stati membri non potrebbero trasmettere in esclusiva qualsiasi incontro della Coppa del mondo in Belgio, poiché non soddisfano dette condizioni. Anche se la normativa adottata dalla comunità fiamminga lascia alle emittenti di cui trattasi la possibilità di procedere ad una trasmissione esclusiva degli incontri della Coppa del mondo nel caso in cui nessuna emittente che soddisfa le condizioni enunciate al punto 9 supra si dichiari disposta ad ottenere sotto-licenze presso di esse, questa eventualità sarebbe puramente teorica. Orbene, l'eliminazione della possibilità di acquisire in esclusiva questo tipo di diritti di trasmissione in Belgio toglierebbe alle emittenti stabilite in altri Stati membri qualsiasi interesse ad ottenerli ed impedirebbe loro così di trasmettere qualsiasi incontro della Coppa del mondo in quest'ultimo paese.122 Tuttavia, gli effetti restrittivi della libertà di prestazione dei servizi da parte delle emittenti stabilite in Stati membri diversi dal Belgio avrebbero potuto essere attenuate ad un livello proporzionato inserendo nell'elenco di eventi di particolare rilevanza solo gli incontri della Coppa del mondo che rivestano veramente una tale rilevanza per la società belga, ossia gli incontri prime , ai quali la FIFA avrebbe sempre aggiunto l'incontro e la cerimonia di apertura. Inoltre, le misure belghe, come approvate dalla Commissione nell'ambito della decisione impugnata, comporterebbero restrizioni sproporzionate e non giustificate alla libertà di prestazione dei servizi rispetto al fine che esse perseguono.123 Nell'ambito del motivo relativo ad una violazione del diritto di stabilimento, la FIFA rileva, nel ricorso, che l'inserimento della totalità degli incontri della Coppa del mondo negli elenchi di particolare rilevanza per la società belga impedisce alle emittenti che vogliono stabilirsi in Belgio e che intendono proporre a tal fine servizi televisivi a pagamento di ottenere diritti esclusivi per la trasmissione degli incontri per la Coppa del mondo in questo paese. Orbene, l'acquisizione dei diritti di trasmissione non esclusivi non consentirebbe ad un'emittente di piccole dimensioni di accumulare gli introiti, gli abbonati e il prestigio richiesti per stabilirsi in Belgio, di modo che la Commissione avrebbe commesso un errore ritenendo che l'inserimento della totalità degli incontri della Coppa del mondo nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga non violava l'articolo 43 CE.124 La Commissione, sostenuta dagli intervenienti, contesta la fondatezza di tali motivi. Giudizio del Tribunale125 Non è contestato che, come è del resto riconosciuto al 'considerando' 17 della decisione impugnata, il meccanismo di riconoscimento reciproco avviato dalla decisione impugnata in forza dell'articolo 3 bis della direttiva 89/552 ha per effetto di restringere la libertà di prestazione dei servizi nel mercato comune, quale stabilita dall'articolo 49 CE.126 Inoltre, come fa valere la FIFA, le misure belghe possono collocare le emittenti stabilite in altri Stati membri in una situazione di fatto o di diritto svantaggiosa rispetto a quella delle emittenti stabilite in Belgio. A tal riguardo, nonostante il fatto che la normativa descritta ai punti 7-15 supra si applichi indistintamente alle emittenti nazionali ed estere, in realtà è molto meno probabile che nessuna emittente che soddisfi i criteri enunciati ai punti 9 e 13 supra, stabilita verosimilmente in Belgio, sarà interessata a ritrasmettere la Coppa del mondo dando così ad un'emittente che intende stabilirsi in Belgio la possibilità di trasmettere detto evento in esclusiva, piuttosto che l'inverso. Inoltre, questa possibilità, secondo la normativa belga, esiste solo per la comunità fiamminga v. punto 10 supra . Ne deriva che le misure belghe costituiscono effettivamente ostacoli alla libertà di stabilimento, come istituita dall'articolo 43 CE.127 Tuttavia, queste restrizioni alla libertà di prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento possono essere giustificate dal momento che mirano a tutelare il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alle trasmissioni televisive di eventi, nazionali o meno, di particolare rilevanza per la società, alle condizioni supplementari che esse siano idonee a garantire la realizzazione dell'obiettivo che esse perseguono e non vadano al di là di quanto è necessario per raggiungerlo v. punti 52-58 supra .128 A tal riguardo, occorre ricordare che la FIFA contesta la legittimità della decisione impugnata in relazione alle disposizioni del Trattato sulla libera prestazione dei servizi e sulla libertà di stabilimento in quanto la Commissione approva l'inserimento degli incontri non prime nell'elenco di particolare rilevanza per la società belga. Secondo la FIFA, detti incontri non risponderebbero a tale qualificazione, di modo che la restrizione alla libertà di prestazioni di servizi e alla libertà di stabilimento sarebbe sproporzionata.129 Orbene, così come gli argomenti esaminati supra al punto 117, le giustificazioni dedotte a sostegno del motivo relativo alla violazione dell'articolo 49 CE sono affette dalla stessa confusione tra, da un lato, la particolare rilevanza di un evento per la società, prima condizione che esso deve soddisfare e che costituisce il motivo imperativo di interesse generale che giustifica la restrizione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato v. punti 52-57 supra , e, dall'altro, la proporzionalità della restrizione di cui trattasi, che costituisce una seconda condizione che deve soddisfare la normativa nazionale che restringe una tale libertà al fine di essere compatibile con il diritto comunitario v. punto 58 supra . A tal riguardo è sufficiente ricordare che, come risulta dall'analisi effettuata nell'ambito del primo motivo, la Coppa del mondo può validamente essere considerata come un evento unico di particolare importanza per la società belga, in quanto i dati di ascolto relativi agli incontri non prime confermano, anziché invalidarla, la valutazione contenuta nei 'considerando' 6 e 16 della decisione impugnata. Si deve quindi constatare che la censura relativa al fatto che, per essere proporzionato, l'elenco controverso avrebbe dovuto limitarsi all'inserimento degli incontri prime , poiché questi ultimi sono i soli a presentare una particolare rilevanza per la società belga, è, in ogni caso, fondata su una premessa erronea. Di conseguenza, questa censura non inficia la conclusione della Commissione sul carattere proporzionato di tutti gli incontri della Coppa del mondo nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga.130 Per quanto riguarda la libertà di stabilimento, le considerazioni che figurano ai punti 127 e 129 supra comportano che gli argomenti dedotti dalla FIFA a tal riguardo devono anch'essi essere respinti.131 Il secondo e il terzo motivo devono di conseguenza essere esclusi. Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552 in quanto la Commissione ha erroneamente concluso che le misure belghe erano compatibili con il diritto di proprietà della FIFA Argomenti delle parti132 La FIFA sostiene che il divieto di cedere i diritti di trasmissione esclusivi di qualsiasi incontro nella Coppa del mondo ad emittenti che non soddisfano le condizioni enunciate ai punti 9 e 13 supra annienta il suo diritto di proprietà nella sua sostanza e, in ogni caso, lo restringe in maniera sproporzionata e ingiustificata. La possibilità di cedere tali diritti nell'ambito di un procedimento di gara a cui possono partecipare diversi operatori sarebbe il fattore più determinante del loro valore, da cui proverrebbe la maggior parte delle entrate della FIFA. Omettendo di constatare questa violazione del diritto di proprietà, tutelato dall'articolo 1 del primo protocollo aggiuntivo della CEDU e dal diritto comunitario, la Commissione avrebbe quindi commesso un errore di diritto.133 Inoltre, la possibilità, consentita dalla normativa fiamminga ad un'emittente che non soddisfa queste condizioni, di trasmettere incontri della Coppa del mondo sarebbe puramente teorica v. punto 121 supra , mentre questa possibilità non sarebbe neanche offerta in Vallonia.134 Orbene, l'obiettivo di un accesso del pubblico agli eventi di particolare rilevanza per la società belga avrebbe potuto essere raggiunto inserendo nell'elenco eventi quali gli incontri della Coppa del mondo che rivestono veramente una tale rilevanza per la società, ossia gli incontri prime .135 La Commissione, sostenuta dagli intervenienti, contesta la fondatezza di questo motivo. Giudizio del Tribunale136 Occorre ricordare che, come è pacifico tra le parti, la FIFA è l'organizzatore della Coppa del mondo ai sensi del 'considerando' 21 della direttiva 97/36, di modo che chiunque intenda sfruttare diritti di trasmissione televisiva di questo evento deve ottenerli presso di essa o presso un soggetto che li ha ottenuti da essa.137 Pertanto, in quanto il valore di questi diritti può essere pregiudicato dagli effetti giuridici che causa la decisione impugnata v. punti 37-41 supra , il diritto di proprietà della FIFA viene ad esserne anch'esso pregiudicato.138 Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che, allorché uno Stato membro fa valere disposizioni quali gli articolo 46 CE e 55 CE per giustificare una normativa che è tale da ostacolare l'esercizio della libera prestazione dei servizi o della libertà di stabilimento, questa giustificazione, prevista dal diritto comunitario, deve essere interpretata alla luce dei principi generali del diritto e, in particolare, dei diritti fondamentali. Pertanto, la normativa nazionale di cui trattasi potrà beneficiare delle eccezioni previste da queste disposizioni solo se è conforme ai diritti fondamentali di cui i giudici comunitari assicurano il rispetto v., in tal senso, sentenza della Corte 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT, Racc. pag. I-2925, punto 43 . Analogamente, non si può ammettere che una misura nazionale non conforme ai diritti fondamentali, quali il diritto di proprietà v., in tal senso, sentenza della Corte 10 luglio 2003, cause riunite C-20/00 e C-64/00, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, Racc. pag. I-7411, punto 67 , possa beneficiare delle eccezioni riconosciute dal fatto che essa risponde a motivi imperativi di interesse generale, come l'accesso televisivo del pubblico in generale agli eventi di particolare rilevanza per la società.139 Tuttavia, il principio di tutela del diritto fondamentale di proprietà nell'ambito del diritto comunitario non si configura come una prerogativa assoluta, ma deve essere preso in considerazione in relazione alla sua funzione nella società. Conseguentemente, possono essere apportate restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà, a condizione che rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti garantiti v., in tal senso, sentenze della Corte 12 maggio 2005, causa C-347/03, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA, Racc. pag. I-3785, punto119, e 12 luglio 2005, cause riunite C-154/04 e C-155/04, Alliance for Natural Health e a., Racc. pag. I-6451, punto 126 .140 A tal riguardo occorre ricordare che, per i motivi che figurano ai punti 98-119 supra e contrariamente a quanto sostenuto dalla FIFA, la Coppa del mondo può validamente essere considerata un evento unico di particolare rilevanza per la società belga, in quanto i dati di ascolto relativi agli incontri non prime confermano, anziché invalidarla, la valutazione contenuta nei 'considerando' 6 e 16 della decisione impugnata. In tale contesto, come dichiarato al punto 117 supra, il carattere unitario della Coppa del mondo in quanto evento comporta che la Commissione non ha commesso alcun errore ritenendo che l'inserimento della totalità dei suoi incontri nell'elenco belga sia una misura proporzionata.141 Si deve quindi constatare che la censura secondo cui l'inserimento degli incontri non prime nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga costituisce un intervento sproporzionato e intollerabile rispetto al diritto di proprietà della FIFA in quanto questi incontri non costituirebbero siffatti eventi si basa su una premessa erronea.142 Inoltre, anche se la normativa di cui trattasi può pregiudicare il prezzo che la FIFA otterrà per la concessione dei diritti di ritrasmissione della Coppa del mondo in Belgio, essa non annienta il valore commerciale di tali diritti, poiché, in primo luogo, non obbliga la FIFA a cederli a qualunque condizione e, in secondo luogo, quest'ultima è tutelata contro pratiche collusive o abusive sia dal diritto comunitario sia dal diritto nazionale della concorrenza. Ne deriva che la Commissione non ha commesso alcun errore concludendo per la proporzionalità delle misure belghe.143 Il quarto motivo deve, quindi, essere respinto. Sul quinto motivo relativo alla violazione dell'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552 in quanto la Commissione ha erroneamente concluso che il procedimento a conclusione del quale le misure belghe sono state adottate era chiaro e trasparente Argomenti delle parti144 La FIFA sostiene che le autorità belghe hanno agito in maniera arbitraria e non hanno fornito spiegazioni relativamente all'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società. Il consiglio dei media fiammingo avrebbe lamentato l'esistenza di un metodo arbitrario di redazione dell'elenco di cui trattasi, ma anche la sua lunghezza e l'assenza di spiegazioni relativamente alla scelta degli eventi.145 Inoltre, per scegliere gli eventi da inserire nell'elenco, le autorità fiamminghe avrebbero utilizzato criteri che differiscono da quelli menzionati al 'considerando' 5 della decisione impugnata.146 Pertanto, in primo luogo, il criterio in base al quale l'evento deve presentare grande valenza di attualità e riscuotere ampio interesse per il pubblico v. punto 8, primo trattino, supra differirebbe sostanzialmente dal primo criterio ammesso al 'considerando' 5 della decisione impugnata v. punto 20 supra in quanto non richiederebbe di verificare se l'evento trovi un'eco particolare al di là di coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività di cui trattasi, ma si limiterebbe ad una valenza di attualità e ad un interesse presso il pubblico. 147 In secondo luogo, il criterio secondo cui l'evento avviene nell'ambito di una competizione internazionale importante o è un incontro al quale partecipa la squadra nazionale, una squadra di un club belga o uno o vari sportivi belgi uomini e donne differirebbe significativamente dal terzo criterio enunciato al 'considerando' 5 della decisione impugnata, poiché quest'ultimo richiederebbe sia la partecipazione di una squadra o di uno sportivo uomo o donna belga sia lo svolgimento nell'ambito di una competizione internazionale.148 Infine, la FIFA fa valere che le autorità belghe non hanno fornito alcuna spiegazione relativamente all'inserimento della totalità degli incontri della Coppa del mondo nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, di modo che la Commissione non potrebbe validamente concludere nel senso che il detto elenco è stato compilato in maniera chiara e trasparente, come richiesto dall'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552.149 La Commissione, sostenuta dagli intervenienti, contesta la fondatezza di questo motivo. Giudizio del Tribunale150 Occorre ricordare, in via preliminare, che l'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552 non enuncia gli elementi specifici che devono caratterizzare le procedure istituite a livello nazionale ai fini della redazione dell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società. Questa disposizione lascia agli Stati membri un potere discrezionale per organizzare le procedure di cui trattasi per quanto riguarda le loro fasi, l'eventuale consultazione degli interessati e l'attribuzione delle competenze amministrative, pur precisando che esse devono essere improntate alla chiarezza e alla trasparenza nel loro insieme.151 Infatti, le restrizioni all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato mediante misure nazionali giustificate da motivi imperativi di interesse generale devono inoltre essere idonee a garantire la realizzazione dell'obiettivo che esse perseguono e non andare oltre quanto necessario per raggiungere tale obiettivo v. punto 54 supra .152 Nell'intento di preservare la proporzionalità e l'assenza di discriminazioni ingiustificate le procedure istituite dagli Stati membri al fine di adottare l'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società devono essere chiare e trasparenti, nel senso che devono essere basate su criteri obiettivi conosciuti in anticipo dagli interessati, in modo da evitare che il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nel decidere sugli eventi specifici da inserire nei loro elenchi sia esercitato in maniera arbitraria v., in tal senso, sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., cit. supra al punto 53, punto 46 . Infatti, anche se l'inserimento di un evento nell'elenco richiede, in base all'articolo 3 bis della direttiva 89/552, che questo abbia una particolare rilevanza per la società, ciò non toglie che la previa fissazione dei criteri specifici in relazione ai quali questa rilevanza viene valutata costituisce un elemento essenziale affinché le decisioni nazionali siano adottate in maniera trasparente e nell'ambito del potere discrezionale di cui dispongono le autorità nazionali al riguardo v. punto 94 supra .153 In tale contesto, quando la Commissione ritiene che il procedimento nazionale di redazione dell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società di uno Stato membro soddisfi i requisiti di chiarezza e di trasparenza, tenendo conto, in particolare, dell'applicazione di taluni criteri di selezione enunciati nella sua decisione, questi criteri devono riflettere la sostanza dei criteri previsti nella normativa nazionale di cui trattasi.154 Nella fattispecie, si deve constatare che il primo criterio posto dal decreto 28 maggio 2004 non presenta alcuna differenza sostanziale rispetto al primo criterio enunciato al 'considerando' 5 della decisione impugnata. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la FIFA, il requisito di un ampio interesse presso il pubblico non è per definizione soddisfatto quando l'evento sportivo di cui trattasi suscita l'interesse unicamente di coloro che seguono abitualmente lo sport in questione.155 Per quanto riguarda il terzo criterio enunciato al 'considerando' 5 della decisione impugnata, è sufficiente constatare che la Commissione non ha considerato che questo era soddisfatto per quanto riguarda la Coppa del mondo. A tal riguardo, risulta dai 'considerando' 6 e 16 della decisione impugnata che, per quanto riguarda la Coppa del mondo, la Commissione ha ritenuto che il primo e il quarto criterio enunciati al 'considerando' 5 della decisione impugnata fossero soddisfatti. Per contro, il 'considerando' 8 della decisione impugnata che applica il terzo criterio enunciato al 'considerando' 5 della stessa non fa riferimento alla Coppa del mondo, ma riguarda le competizioni internazionali a livello dei club di calcio, quali la Champions League e la Coppa UEFA, i cui incontri che coinvolgono i club belgi rientrano anch'essi nell'elenco controverso.156 Per quanto riguarda l'osservazione formulata dal consiglio dei media fiammingo, occorre rilevare che essa non contiene alcun elemento idoneo a giustificare l'affermazione del detto consiglio sul carattere asseritamente arbitrario della procedura di compilazione dell'elenco della comunità fiamminga che è stata formulata nel 1999, ossia diversi anni prima dell'adozione degli strumenti legislativi e dell'elenco controverso. Per quanto riguarda l'allusione alla lunghezza dell'evento di cui trattasi, non vi è nulla in tale valutazione che pregiudichi la chiarezza o la trasparenza della procedura nazionale.157 Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui le autorità belghe non hanno fornito alcuna giustificazione sull'inserimento di tutti gli incontri della Coppa del mondo nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, occorre, innanzitutto, ricordare che il ruolo degli incontri non prime , come esposto supra al punto 72, costituisce un elemento notorio, indubbiamente conosciuto dalla FIFA, organizzatore della competizione in questione. In secondo luogo, la FIFA non contesta il fatto che gli incontri prime soddisfino i criteri per essere qualificati come eventi di particolare rilevanza per la società belga. È quindi manifesto, in tale contesto, che, allorché le autorità belghe inseriscono nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società anche gli incontri non prime della Coppa del mondo, lo fanno poiché questi incontri soddisfano gli stessi criteri degli incontri prime di questa competizione. Si deve constatare che, in tale contesto, la FIFA è stata messa in grado di conoscere i motivi per cui le autorità belghe hanno inserito la Coppa del mondo integralmente nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società che esse hanno adottato e di contestare questa scelta dinanzi ai giudici nazionali facendo valere ogni elemento che, a suo parere, rimette in discussione la valutazione relativa alla rilevanza degli incontri non prime per la società belga, così come ha fatto nell'ambito del presente ricorso.158 Ne deriva che il quinto motivo deve essere respinto. Sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento presentate dalla FIFA159 Le valutazioni effettuate nell'ambito dei motivi dedotti dalla FIFA hanno come conseguenza che non occorre adottare le misure di organizzazione del procedimento da essa richieste v. punti 22 e 24 supra .160 A tal riguardo occorre rilevare che, secondo la FIFA, la sua domanda mira a consentire ad essa, così come al Tribunale, di esaminare, in primo luogo, se la Commissione abbia disposto di elementi sufficienti al fine di concludere per la compatibilità dell'elenco belga con il diritto comunitario e, in secondo luogo, se l'elenco in questione sia stato compilato in maniera chiara e trasparente. In particolare, la FIFA fa valere che la presa di conoscenza dell'insieme delle osservazioni fatte dalla Commissione e dalle autorità belghe durante il procedimento di valutazione delle misure nazionali in questione è indispensabile al fine di poter esaminare se queste autorità si siano pienamente conformate alle domande della Commissione e se i dati di ascolto relativi a diverse discipline sportive siano stati presi in conto in maniera coerente, dato che, trattandosi di altre competizioni, solo taluni incontri sono stati inseriti nell'elenco controverso.161 Occorre osservare che, come dichiarato nell'ambito dell'esame dei motivi dedotti dalla FIFA, la Commissione non ha commesso alcun errore nel concludere che l'inserimento della totalità degli incontri della Coppa del mondo nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga era compatibile con il diritto comunitario, e questo sulla base degli elementi di cui essa disponeva, quali la notifica delle autorità belghe del 10 dicembre 2003, menzionata al 'considerando' 1 della decisione impugnata e allegata al controricorso. Questa stessa notifica ha consentito alla Commissione di concludere che la procedura istituita in Belgio era chiara e trasparente, essendo stati respinti gli argomenti dedotti contro questa valutazione nell'ambito del quinto motivo.162 Inoltre, la legittimità di una decisione della Commissione sulla compatibilità delle misure adottate a titolo dell'articolo 3 bis della direttiva 89/552 con il diritto comunitario viene valutata tenendo conto della versione nella quale queste sono state alla fine approvate. Pertanto, le eventuali versioni anteriori o osservazioni che la Commissione o le autorità nazionali hanno potuto formulare nell'ambito della valutazione di queste misure non sono, per loro natura, pertinenti a tal fine.163 Per quanto riguarda l'argomento relativo ad un eventuale trattamento differenziato tra diverse competizioni nel senso che talune sono state inserite nell'elenco controverso integralmente mentre altre solo per taluni dei loro incontri, è sufficiente rilevare che nulla impedisce alla FIFA di far valere questa circostanza, risultante dall'elenco stesso, come motivo di annullamento della decisione impugnata, anche se essa non conosce i dati di ascolto comunicati alla Commissione relativamente alle competizioni in questione.164 In tale contesto, occorre respingere la domanda di adozione di misure di organizzazione del procedimento nonché il ricorso nel suo insieme. Sulle spese 165 Ai sensi dell'articolo 87, numero 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La FIFA, essendo rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.166 Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito sopporteranno le proprie spese conformemente all'articolo 87, numero 4, del regolamento di procedura.Per questi motivi,IL TRIBUNALE Settima Sezione dichiara e statuisce 1 Il ricorso è respinto. 2 La Fédération internationale de football association FIFA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. 3 Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 febbraio 2011. * Fonte http //curia.europa.eu/

Tribunale UE, Settima Sezione, Sentenza 17 febbraio 2011, causa T-68/08 Diffusione radiotelevisiva articolo 3 bis della direttiva 89/552/CEE Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro Coppa del mondo di calcio Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario Motivazione articolo 43 CE, 49 CE e 86 CE Diritto di proprietà SentenzaContesto normativo1 L'articolo 43 CE è così formulato Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, [CE,] alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali .2 L'articolo 49, primo comma, CE dispone quanto segue Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione di servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione .3 A norma dell'articolo 86, numero 1, CE, [g]li Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 [CE] e da 81 [CE] a 89 [CE] inclusi .4 L'articolo 3 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive GU L 298, pag. 23 , come aggiunto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva [89/552] GU L 202, pag. 60 , così prevede 1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale. 2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1, gli eventi che lo Stato medesimo ha indicato ai sensi dei paragrafi precedenti .5 I 'considerando' dal diciottesimo al ventiduesimo della direttiva 97/36 hanno il seguente tenore 18 considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l'esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi 19 considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un'eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale 20 considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni relative all'esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette 21 considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di particolare rilevanza per la società devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell'Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi 22 considerando che, ai fini della presente direttiva, per canale liberamente accessibile si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro quali il canone e/o l'abbonamento base ad una rete via cavo . Fatti e decisione impugnata 6 La Fédération internationale de football association FIFA , ricorrente, è un'associazione composta da 208 federazioni nazionali di calcio e costituisce l'organo esecutivo del calcio a livello mondiale. I suoi obiettivi consistono, tra l'altro, nella promozione globale del calcio e nell'organizzazione delle sue competizioni internazionali. La vendita dei suoi diritti di trasmissione televisiva delle finali della Coppa del mondo della FIFA in prosieguo la Coppa del mondo , di cui essa assicura l'organizzazione, costituisce la sua principale fonte di reddito.7 Con decisione 25 giugno 1998 il Ministro della Cultura, dei Mezzi d'informazione e dello Sport del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in prosieguo il Ministro ha redatto, in forza della sezione IV del Broadcasting Act 1996 legge del 1996 sulle trasmissioni televisive , un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, comprendente la Coppa del mondo.8 L'adozione di tale elenco è stata preceduta dalla consultazione di 42 organismi diversi avviata dal Ministro nel luglio 1997 in merito ai criteri in base ai quali doveva valutarsi la rilevanza dei vari eventi per la società del Regno Unito. Tale procedura è sfociata nell'adozione di un elenco di criteri contenuto in un documento del Ministero della Cultura, dei Mezzi d'informazione e dello Sport del novembre 1997, che il Ministro avrebbe dovuto applicare ai fini della predisposizione dell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Sulla scorta di tale documento un evento può essere menzionato nell'elenco, segnatamente, quando ha spiccata rilevanza generale a livello nazionale e non soltanto tra coloro che seguono di norma la disciplina sportiva in questione. Ai sensi dello stesso documento, è sussumibile in tale nozione un evento sportivo nazionale o internazionale di carattere preminente o in cui è coinvolta la squadra nazionale o partecipano atleti del Regno Unito. Tra gli eventi conformi a tali requisiti, quelli che attirano un gran numero di telespettatori o che sono tradizionalmente trasmessi in diretta su canali televisivi gratuiti avrebbero maggiori possibilità di comparire nell'elenco. Inoltre, nella propria valutazione il Ministro dovrebbe altresì tener conto di altri fattori relativi alle conseguenze per lo sport interessato, quali l'opportunità di offrire una trasmissione in diretta di un evento nel suo complesso, l'impatto sui guadagni nel settore sportivo in questione, le conseguenze per il mercato della radiodiffusione e la sussistenza di circostanze che garantiscono l'accesso alla copertura televisiva o radiofonica in differita dell'evento.9 Il Ministro ha quindi avviato, in conformità all'articolo 97 del Broadcasting Act 1996, una procedura di consultazione relativa agli eventi specifici da inserire nell'elenco. Nell'ambito di tale consultazione, il Ministro ha sollecitato il parere di vari organismi e operatori interessati nonché dei titolari dei diritti di trasmissione televisiva quali la FIFA. Inoltre, un comitato consultivo istituito dal Ministro e denominato Advisory Group on listed events Gruppo consultivo sugli eventi iscritti nell'elenco ha reso il proprio parere sugli eventi da menzionare suggerendo, per quanto riguarda la Coppa del mondo, l'iscrizione della finale, delle semifinali e delle partite in cui sono coinvolte le squadre nazionali del Regno Unito.10 In forza dell'articolo 98 del Broadcasting Act 1996, nel testo di cui ai Television Broadcasting Regulations 2000 Regolamenti 2000 sulle trasmissioni televisive , gli organismi di diffusione televisiva sono suddivisi in due categorie. La prima categoria include gli organismi che forniscono un servizio gratuito che, in aggiunta, possa essere ricevuto almeno dal 95% della popolazione del Regno Unito. La seconda categoria include gli organismi che non rispondono a tali requisiti.11 Inoltre, in forza dell'articolo 101 del Broadcasting Act 1996, nel testo di cui ai Television Broadcasting Regulations 2000, un fornitore di programmi televisivi appartenente ad una delle suddette categorie può trasmettere in diretta la totalità o parte di un evento inserito nell'elenco solo qualora un fornitore dell'altra categoria abbia acquisito il diritto di trasmettere in diretta l'intero evento o detta parte del medesimo evento nella stessa, o sostanzialmente la stessa, area. Ove tale condizione non sia soddisfatta, l'organismo che desidera trasmettere in diretta l'intero evento o parte dell'evento in questione deve ottenere la previa autorizzazione dell'Office of Communications Ufficio delle comunicazioni .12 Ai sensi dell'articolo 3 del Code on Sports and Other Listed and Designated Events Codice relativo agli eventi sportivi e ad altri eventi inseriti nell'elenco , nella versione in vigore nel 2000, gli eventi iscritti nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società sono suddivisi in due gruppi. Il gruppo A include gli eventi che non possono essere trasmessi in diretta esclusiva in difetto di talune condizioni. Il gruppo B include gli eventi che possono essere trasmessi in diretta in esclusiva solo se sono state adottate disposizioni per garantirne la trasmissione in differita.13 A norma dell'articolo 13 del Code on Sports and Other Listed Events, l'Office of Communications può accordare un'autorizzazione per gli eventi appartenenti al gruppo A dell'elenco, del quale fa parte la Coppa del mondo, qualora i relativi diritti di trasmissione siano stati offerti pubblicamente secondo condizioni eque e ragionevoli a tutti gli organismi di diffusione radiotelevisiva, senza che un organismo dell'altra categoria abbia manifestato il proprio interesse all'acquisto.14 Con lettera del 25 settembre 1998 il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552, l'elenco degli eventi predisposto dal Ministro nonché altre informazioni relative alla normativa di tale Stato membro adottata in conformità all'articolo 3 bis, numero 1, della stessa direttiva. A seguito di uno scambio di comunicazioni tra il Regno Unito e la Commissione e di una nuova notifica delle misure avvenuta il 5 maggio 2000, il direttore generale della direzione generale DG Educazione e cultura della Commissione ha informato il Regno Unito, con lettera del 28 luglio 2000, che la Commissione non sollevava obiezioni sulle misure adottate da tale Stato membro, le quali quindi sarebbero state oggetto di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.15 Con sentenza 15 dicembre 2005, causa T-33/01, Infront WM/Commissione Racc. pag. II-5897 , il Tribunale ha annullato la decisione contenuta nella lettera del 28 luglio 2000 in quanto essa configurava una decisione ai sensi dell'articolo 249 CE, che avrebbe dovuto essere adottata dallo stesso collegio dei membri della Commissione sentenza Infront WM/Commissione, cit., punto 178 .16 In attuazione della sentenza Infront WM/Commissione, punto 15 supra, la Commissione ha adottato la decisione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] GU L 295, pag. 12 in prosieguo la decisione impugnata .17 Il dispositivo della decisione impugnata ha il seguente tenore Articolo 1Le misure adottate ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] e notificate dal Regno Unito alla Commissione il 5 maggio 2000, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 328 del 18 novembre 2000, sono compatibili con il diritto comunitario.Articolo 2Le misure, elencate nell'allegato della presente decisione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva [89/552] .18 La decisione impugnata è motivata segnatamente in base ai punti seguenti 4 L'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società incluso nelle misure adottate dal Regno Unito è stato redatto in modo chiaro e trasparente, e [in tale Stato membro] è stata avviata una consultazione di ampio respiro. 5 La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dal Regno Unito rispondono ad almeno due dei criteri indicati qui di seguito, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società i una spiccata rilevanza generale nello Stato membro interessato, e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione ii una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione dello Stato membro, in particolare come evento catalizzatore dell'identità culturale iii la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale iv il fatto che l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori. 6 Numerosi eventi fra quelli elencati nelle misure adottate dal Regno Unito, compresi i [g]iochi olimpici estivi e invernali, nonché le finali dei campionati mondiali ed europei di calcio, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva [97/36]. Questi eventi hanno una spiccata rilevanza generale nel Regno Unito nel loro insieme, essendo particolarmente seguiti dal pubblico in generale indipendentemente dalla nazionalità dei partecipanti , e non solo dal pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi. 18 Gli eventi elencati, compresi quelli da considerare nel loro insieme e non come una serie di singoli eventi, sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori. 19 Le misure adottate dal Regno Unito risultano proporzionate a giustificare una deroga al principio fondamentale, sancito dal trattato CE, della libera prestazione di servizi sulla base di un motivo imperativo di pubblico interesse, che è quello di assicurare l'ampio accesso dei telespettatori alla trasmissione di eventi di particolare importanza per la società. 20 Le misure adottate dal Regno Unito sono compatibili con le regole di concorrenza [del Trattato CE] in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre il numero degli eventi citati non è sproporzionatamente elevato e tale da creare distorsione della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento. 21 A rafforzare la proporzionalità delle misure adottate dal Regno Unito è il fatto che un certo numero di eventi fra quelli elencati richiede soltanto forme adeguate di ritrasmissione. 24 In base alla sentenza [Infront WM/Commissione], la dichiarazione che le misure adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dal Regno Unito sono compatibili con il diritto comunitario. Le misure, elencate nell'allegato della presente decisione, devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva [89/552] . Procedimento e conclusioni delle parti 19 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2008, la FIFA ha proposto il presente ricorso.20 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2008, la FIFA ha chiesto al Tribunale di invitare la Commissione, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a produrre vari documenti a suo avviso essenziali ai fini dell'esercizio dei propri diritti nonché ai fini del sindacato giurisdizionale che il Tribunale è chiamato ad esercitare.21 Con decisione 26 maggio 2008 la Settima Sezione del Tribunale ha deciso di non accogliere l'istanza di misure di organizzazione del procedimento presentata dalla FIFA in questa fase del procedimento.22 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente l'11 e il 16 giugno 2008, il Regno Unito nonché il Regno del Belgio hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.23 Con ordinanza 14 agosto 2008 il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha ammesso tali interventi. Le parti intervenienti hanno depositato le proprie memorie e la FIFA ha depositato le proprie osservazioni su queste ultime entro i termini impartiti.24 Con ordinanza 15 dicembre 2009 la presente causa è stata riunita alla causa T-385/07, FIFA/Commissione, ai fini della fase orale del procedimento.25 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha rivolto per iscritto un quesito alla FIFA e due quesiti alla Commissione. Queste hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale entro il termine impartito.26 La FIFA chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata parzialmente o interamente nella parte in cui concerne la Coppa del mondo condannare la Commissione, il Regno del Belgio e il Regno Unito alle spese.27 La Commissione chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso condannare la FIFA alle spese. 28 Il Regno del Belgio e il Regno Unito chiedono che il Tribunale voglia respingere il ricorso. In diritto 1. Sulla ricevibilità Argomenti delle parti 29 Il Regno del Belgio sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto la FIFA non è né individualmente né direttamente interessata dalla decisione impugnata e il Tribunale non è competente a valutare la legittimità di misure nazionali. Inoltre, la FIFA non avrebbe impugnato le misure adottate dal Regno Unito dinanzi ai giudici nazionali e pertanto il suo ricorso dinanzi al Tribunale sarebbe stato presentato oltre i termini, giacché l'eventuale annullamento della decisione impugnata non pregiudica la validità della normativa nazionale in esame.30 La FIFA ritiene che la decisione impugnata sia un atto che può essere oggetto di ricorso e che, per di più, la concerna direttamente ed individualmente. Giudizio del Tribunale 31 I motivi di irricevibilità dedotti dal Regno del Belgio riguardano l'ordine pubblico dato che, nel loro ambito, vengono messe in discussione la legittimazione ad agire della FIFA, il rispetto dei termini di ricorso e la competenza del Tribunale. È quindi opportuno che il Tribunale esamini d'ufficio tali motivi di irricevibilità, benché il Regno del Belgio, in quanto interveniente, non sia legittimato a sollevarli ai sensi dell'articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell'articolo 116, numero 3, del regolamento di procedura del Tribunale, non avendo la Commissione contestato la ricevibilità del ricorso v., in questo senso e per analogia, sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punti 21-23 .32 Per quanto riguarda l'incidenza diretta nei confronti della FIFA, si deve rammentare che, in ossequio a giurisprudenza costante, la condizione secondo cui una persona fisica o giuridica dev'essere direttamente interessata dalla decisione impugnata, di cui all'articolo 230, quarto comma, CE, richiede che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie v. sentenza della Corte 13 marzo 2008, causa C-125/06 P, Commissione/Infront WM, Racc. pag. I-1451, punto 47 e giurisprudenza ivi citata .33 A tale proposito, ai sensi dell'articolo 101 del Broadcasting Act 1996 v. precedente punto 11 , nessun organismo di diffusione radiotelevisiva appartenente ad una delle categorie descritte al precedente punto 10 può procedere alla trasmissione in diretta e in esclusiva di un evento iscritto nell'elenco del Regno Unito. Solo nel caso in cui nessun organismo appartenente all'altra di tali categorie abbia manifestato un interesse all'acquisto dei diritti di trasmissione di detto evento e ricorrano le altre condizioni menzionate al precedente punto 13, l'Office of Communications può autorizzare l'organismo che ha ottenuto i diritti a trasmettere in diretta e in esclusiva l'evento interessato.34 Da tale normativa risulta che la cessione dei diritti di trasmissione della Coppa del mondo, di cui la FIFA è l'organizzatore ai sensi del ventunesimo 'considerando' della direttiva 97/36, ad organismi di diffusione radiotelevisiva soggetti alla giurisdizione del Regno Unito in modo tale da privare altri organismi soggetti alla giurisdizione dello stesso Stato membro, e che abbiano manifestato interesse all'acquisto da parte loro, della possibilità di trasmettere in tutto o in parte tale evento in detto Stato non produce gli effetti giuridici generati di norma da una simile clausola di esclusiva.35 Sebbene sia vero che le suddette conseguenze giuridiche derivano dalla normativa del Regno Unito e non già dalla decisione impugnata, resta tuttavia il fatto che il meccanismo di mutuo riconoscimento da quest'ultima instaurato, in conformità all'articolo 3 bis, numero 3, della direttiva 89/552, pone a carico degli Stati membri l'obbligo di salvaguardare tali conseguenze. In particolare, gli Stati membri devono garantire il rispetto, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, delle condizioni di trasmissione televisiva nel Regno Unito degli eventi iscritti nell'elenco di tale Stato membro, definiti dal Regno Unito nell'ambito delle sue misure approvate e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Orbene, l'obbligo di conseguire tale risultato lede direttamente la situazione giuridica delle emittenti televisive soggette alla giurisdizione degli Stati membri diversi dal Regno Unito e che desiderino acquistare diritti di trasmissione nel Regno Unito detenuti originariamente dalla FIFA v., in tal senso, sentenza Commissione/Infront WM, punto 32 supra, punti 62 e 63 .36 Pertanto, il meccanismo di mutuo riconoscimento instaurato dalla decisione impugnata obbliga gli Stati membri ad escludere l'attuazione dei diritti come quelli descritti al precedente punto 34 da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, con la conseguenza che la FIFA vede parimenti pregiudicati i diritti da essa originariamente detenuti quando questi sono offerti pubblicamente ad emittenti non soggette alla giurisdizione del Regno Unito, ma a quella di un altro Stato membro.37 Ne risulta che la decisione impugnata incide direttamente sulla situazione giuridica della FIFA per quanto riguarda i diritti originariamente detenuti da quest'ultima e non lascia agli Stati membri alcun margine di discrezionalità quanto al risultato perseguito, imposto in modo automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria, a prescindere dal contenuto dei meccanismi particolari che le autorità nazionali istituiranno per conseguire tale risultato v., in tal senso, sentenza Commissione/Infront WM, punto 32 supra, punti 60 e 61 .38 La FIFA è pertanto direttamente interessata dalla decisione impugnata.39 Per quanto riguarda la questione se la FIFA sia interessata individualmente dalla decisione impugnata, va rammentato che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro specifiche o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari di una simile decisione v. sentenza Commissione/Infront WM, punto 32 supra, punto 70 e giurisprudenza ivi citata .40 Nel caso di specie è pacifico che, a prescindere dalla natura giuridica e dalla fonte dei diritti di trasmissione della Coppa del mondo, questa configura un evento ai sensi del ventunesimo 'considerando' della direttiva 97/36, nel senso che viene organizzata in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere tali diritti e che la FIFA è l'organizzatore in questione. Dal momento che ciò era vero anche all'atto dell'adozione della decisione impugnata, in tale momento la FIFA era perfettamente identificabile. 41 Inoltre, la decisione impugnata designa specificamente la FIFA quando fa riferimento, nel proprio allegato, alle finali della Coppa del mondo di calcio [FIFA] .42 La FIFA è pertanto interessata individualmente dalla decisione impugnata.43 Per quanto riguarda gli argomenti del Regno del Belgio relativi al fatto che il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla legittimità di misure nazionali in forza dell'articolo 230 CE e che la FIFA non ha impugnato le misure del Regno Unito dinanzi ai giudici nazionali, è sufficiente rilevare che, con il suo ricorso, la FIFA contesta segnatamente la legittimità dell'articolo 1 della decisione impugnata, in cui le misure di cui trattasi sono state dichiarate compatibili con il diritto comunitario.44 Ne consegue che il controllo che il Tribunale è chiamato ad effettuare nel caso di specie verte sulla legittimità di tale dichiarazione, senza che la circostanza che le misure del Regno Unito non siano state contestate dinanzi ai giudici nazionali incida in un modo o in un altro sulla ricevibilità del ricorso, oltretutto depositato entro il termine previsto dall'articolo 230 CE v., in tal senso, sentenza Infront WM/Commissione, punto 15 supra, punto 109 .45 Gli argomenti concernenti l'irricevibilità del ricorso addotti dal Regno del Belgio devono pertanto essere respinti.2. Nel merito 46 La FIFA deduce, in sostanza, sei motivi, relativi, in primo luogo, ad un difetto di motivazione, in secondo luogo, alla violazione dell'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552, in terzo luogo, alla violazione del suo diritto di proprietà, in quarto luogo, alla violazione delle disposizioni del Trattato afferenti alla libera prestazione di servizi, in quinto luogo, alla violazione delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza e, in sesto luogo, alla violazione delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento.47 Prima di procedere alla disamina dei motivi dedotti dalla FIFA, è opportuno esporre talune considerazioni di ordine generale di cui occorre tener conto per valutare la fondatezza degli stessi.48 Occorre anzitutto rilevare che l'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552 ha concretizzato la possibilità riconosciuta agli Stati membri di limitare, in base a motivi imperativi di interesse generale, l'esercizio nel settore audiovisivo delle libertà fondamentali stabilite dal diritto comunitario primario.49 Infatti, anche se le misure adottate dagli Stati membri nell'ambito dell'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552 si applicano in modo non discriminatorio tanto alle imprese stabilite nel territorio nazionale quanto alle imprese stabilite in altri Stati membri, è sufficiente che dette misure avvantaggino talune imprese stabilite nel territorio nazionale perché esse siano considerate costituire una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 49 CE v., in tal senso, sentenze della Corte 5 giugno 1997, causa C-398/95, SETTG, Racc. pag. I-3091, punto 16, e 13 dicembre 2007, causa C-250/06, United Pan-Europe Communications Belgium e a., Racc. pag. I-11135, punti 37 e 38 . In modo analogo, tali misure possono ostacolare la libertà di stabilimento allorché sono atte a porre le società di altri Stati membri in una situazione di fatto o di diritto sfavorevole rispetto a quella delle società dello Stato membro di stabilimento v., in tal senso, sentenza della Corte 11 maggio 1999, causa C-255/97, Pfeiffer, Racc. pag. I-2835, punto 19 .50 Orbene, simili restrizioni di libertà fondamentali garantite dal Trattato possono essere giustificate qualora rispondano a ragioni imperative di interesse generale, sempreché siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo v., in tal senso, sentenze Pfeiffer, punto 49 supra, punto 19, e United Pan-Europe Communications Belgium e a., punto 49 supra, punto 39 e giurisprudenza ivi citata .51 A questo proposito va rammentato che la libertà di espressione, tutelata dall'articolo 10 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, fa parte dei diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento giuridico comunitario e configura un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare simili restrizioni v., in tal senso, sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., punto 49 supra, punto 41 e giurisprudenza ivi citata . Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, numero 1, della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la libertà di espressione include anche la libertà di accedere alle informazioni.52 Nel caso di specie, come rilevato al punto 19 della decisione impugnata, le misure adottate dal Regno Unito configurano un ostacolo alla libera prestazione di servizi. Tuttavia, come risulta dal diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36, le misure previste dall'articolo 3 bis della direttiva 89/552 sono volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società. In base al ventunesimo 'considerando' della direttiva 97/36, un evento è di particolare rilevanza allorché è straordinario, presenta interesse per il grande pubblico nell'Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte significativa di un determinato Stato membro ed è organizzato in anticipo da un organizzatore di eventi legittimato a vendere i diritti relativi a tale evento.53 Ne discende che, quando riguardano eventi di particolare rilevanza per la società, le misure contemplate dall'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552 sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale, circostanza peraltro non contestata dalla FIFA.54 Come evidenziato al precedente punto 50, poi, le misure in questione devono essere altresì idonee a garantire il conseguimento dello scopo da esse perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.55 Infine, per quanto riguarda la portata del diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36, va anzitutto rilevato che l'articolo 3 bis della direttiva 89/552, al quale rimanda tale 'considerando', non procede ad un'armonizzazione degli eventi specifici che gli Stati membri possono considerare di particolare rilevanza per la società. Infatti, contrariamente alla versione di tale disposizione contenuta nella decisione del Parlamento europeo in relazione alla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva 97/36 GU 1996, C 362, pag. 56 e facente espresso riferimento ai giochi olimpici estivi e invernali e ai campionati mondiale ed europeo di calcio, tale disposizione non fa riferimento ad eventi specifici atti ad essere iscritti negli elenchi nazionali.56 Ne consegue che, come del resto rileva la Commissione, il diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36 non può essere letto nel senso che l'iscrizione della Coppa del mondo in un elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza per la società sia automaticamente compatibile con il diritto comunitario. A maggior ragione, tale 'considerando' non può essere inteso nel senso che l'iscrizione della Coppa del mondo nel suo insieme in un simile elenco sia valida indipendentemente dall'interesse che le partite di tale competizione suscitino nello Stato membro interessato.57 Viceversa, in considerazione dei rilievi di cui ai precedenti punti 48-53, tale 'considerando' comporta che, quando uno Stato membro menziona partite della Coppa del mondo nell'elenco che ha deciso di redigere, non è tenuto ad indicare nella sua comunicazione alla Commissione una specifica motivazione inerente al loro carattere di eventi di particolare rilevanza per la società.58 È in base a tali considerazioni che occorre valutare la fondatezza dei motivi dedotti dalla FIFA. Sul primo motivo, relativo a un difetto di motivazione Argomenti delle parti59 Secondo la FIFA, nella decisione impugnata la Commissione non deduce alcun motivo atto a giustificare l'iscrizione di tutte le 64 partite della Coppa del mondo nell'elenco del Regno Unito. È vero che la Coppa del mondo sarebbe menzionata al diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36 a titolo di esempio di evento di particolare rilevanza per la società, ma ciò non significherebbe che tutte le partite della Coppa del mondo possano essere automaticamente considerate rivestire una simile rilevanza o che debbano essere illimitatamente accessibili al pubblico. Inoltre, non vi sarebbero elementi che consentano di concludere che detto 'considerando' si riferisca alla Coppa del mondo nel suo insieme. In proposito, la FIFA sottolinea che una suddivisione delle partite della suddetta competizione, da un lato, in partite prime [principali], comprendenti le semifinali, la finale e le partite della squadra nazionale interessata, nel caso specifico una delle squadre del Regno Unito, idonee ad essere qualificate quali eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro e, dall'altro lato, in partite non prime [secondarie], comprendenti tutte le altre partite, non necessariamente idonee ad essere qualificate in tal modo, sarebbe scevra da errore e corrisponderebbe al metodo impiegato da altri Stati membri che hanno notificato le proprie misure conformemente all'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552. La stessa Commissione avrebbe ammesso una simile classificazione delle partite nel proprio documento di lavoro CC TVSF 97 relativo all'applicazione dell'articolo 3 bis della direttiva 89/552.60 Ritenendo che il proprio sindacato sulle scelte nazionali degli eventi di particolare rilevanza avesse carattere puramente marginale e fosse in pratica ad abundantiam, la Commissione avrebbe contravvenuto al proprio obbligo di verifica dettagliata della compatibilità delle misure del Regno Unito con il diritto comunitario, circostanza che l'avrebbe indotta a non motivare la decisione impugnata in maniera adeguata relativamente al fatto di qualificare tutte le partite della Coppa del mondo quali eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro. 61 La FIFA sottolinea altresì che le autorità del Regno Unito non hanno preso in considerazione le cifre d'ascolto relative alla Coppa del mondo del 1998 ai fini della loro decisione 25 giugno 1998 v. precedente punto 7 , in quanto tale competizione si sarebbe conclusa il 12 luglio 1998, mentre la Commissione si sarebbe fondata su tali dati nell'adottare la decisione 28 luglio 2000. Oltretutto, tali autorità non avrebbero neppure tenuto conto delle suddette cifre d'ascolto prima di notificare una seconda volta il proprio elenco alla Commissione il 5 maggio 2000 v. precedente punto 14 . 62 Dato che tutte le partite della Coppa del mondo sono state incluse nell'elenco della decisione 25 giugno 1998 v. precedente punto 7 , nonostante quanto suggerito dall'Advisory Group on listed events v. precedente punto 9 , dai funzionari del Ministero della Cultura, dei Mezzi d'informazione e dello Sport e dal direttore generale dell'Office of Fair Trading OFT, autorità in materia di concorrenza del Regno Unito nonché dalla posizione iniziale del Ministero che raccomandava l'iscrizione soltanto delle partite prime , la Commissione avrebbe dovuto motivare la propria decisione di accettare l'iscrizione di tutte le partite sull'elenco del Regno Unito. Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto informarsi sulle cifre d'ascolto relative alle Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006, anziché riconfermare tale e quale la decisione adottata sette anni prima, nel luglio 2000. In proposito la FIFA rileva che la stessa Commissione afferma di aver tenuto conto delle cifre d'ascolto della Coppa del mondo del 1998 ai fini della propria decisione 28 luglio 2000, malgrado il fatto che esse non fossero disponibili al momento dell'adozione, da parte del Regno Unito, del suo elenco il 25 giugno 1998, e ciò confermerebbe che sarebbe stato necessario tener conto dei dati più recenti ai fini dell'adozione della decisione impugnata. Inoltre, la FIFA sottolinea che, nella sua sentenza Infront WM/Commissione, punto 15 supra, il Tribunale non si è pronunciato su motivi di annullamento diversi da quello relativo al vizio di forma su cui ha fondato l'annullamento della decisione 28 luglio 2000.63 La FIFA afferma che nel periodo compreso tra agosto 2006 e febbraio 2007 si è svolto uno scambio di corrispondenza tra la Commissione e le autorità del Regno Unito. Essa sottolinea che tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale sono state avviate procedure amministrative di accesso ai documenti senza esito favorevole nei suoi confronti. La FIFA ritiene che nella decisione impugnata la Commissione avrebbe dovuto indicare tutte le circostanze relative alla valutazione da essa compiuta circa la compatibilità delle misure adottate dal Regno Unito con il diritto comunitario, in particolare le cifre d'ascolto delle Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006, nonché il contenuto della predetta corrispondenza, dal momento che ha tenuto conto delle informazioni ivi contenute ai fini dell'adozione della decisione impugnata. 64 Infine, la FIFA afferma che la motivazione della decisione impugnata non può essere completata in corso di causa e, pertanto, motivi fatti valere per la prima volta dinanzi al Tribunale, come quelli addotti dalla Commissione nel proprio controricorso, non possono essere presi in considerazione a tal fine, a prescindere dal loro valore probatorio nel merito.65 Da quanto precede risulterebbe che, per quanto riguarda la valutazione secondo cui tutte le partite della Coppa del mondo, anziché le sole partite prime , sono eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, la Commissione è venuta meno all'obbligo di motivazione ad essa incombente in violazione dell'articolo 253 CE.66 La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo. Giudizio del Tribunale67 Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall'articolo 253 CE dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L'obbligo di motivazione dev'essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi fatti valere e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia sentenza della Corte 30 marzo 2000, causa C-265/97 P, VBA/Florimex e a., Racc. pag. I-2061, punto 93 .68 La FIFA addebita alla Commissione di non aver specificamente motivato la sua conclusione secondo cui tutte le partite della Coppa del mondo, anziché le sole partite prime , debbano essere considerate rivestire particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Occorre peraltro sottolineare che, nella sua risposta scritta al quesito posto dal Tribunale nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento v. precedente punto 25 , la FIFA ha esplicitamente confermato quanto risultava in modo indiretto da vari passaggi dei suoi scritti, ossia che essa ritiene l'iscrizione delle partite prime della Coppa del mondo in un elenco nazionale compatibile con il diritto comunitario, a condizione che siano del pari rispettati i requisiti di una procedura chiara e trasparente.69 Orbene, sebbene il diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36 non prenda posizione sulla questione cruciale relativa all'inclusione di tutte o di una parte delle partite della Coppa del mondo in un elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza per la società, non sussistono validi motivi per concludere che, in linea di principio, solo le partite prime possano essere qualificate in tal modo e, pertanto, far parte di siffatto elenco.70 Difatti, la Coppa del mondo è una competizione che può essere ragionevolmente considerata quale un unico evento piuttosto che come una serie di singoli eventi suddivisi in partite prime e non prime . A questo proposito è noto che, nell'ambito della Coppa del mondo, i risultati delle partite non prime determinano la sorte delle squadre, cosicché può dipenderne la loro partecipazione a partite prime , quali quelle cui partecipa la rispettiva squadra nazionale. In tal modo, le partite non prime definiscono gli avversari della rispettiva squadra nazionale nelle fasi successive della competizione. Inoltre, i risultati delle partite non prime possono addirittura determinare la presenza o l'assenza di tale squadra nazionale nella fase successiva della competizione.71 In considerazione di tali specifiche circostanze che consentono di considerare la Coppa del mondo alla stregua di un evento unico, come sottolineato al punto 18 della decisione impugnata, la Commissione non era tenuta a motivare in modo più dettagliato la propria valutazione riguardo alle partite non prime , in particolare quando i dati statistici rilevanti non dimostrano che tali partite sistematicamente attraggano un numero trascurabile di telespettatori v. seguenti punti 122-129 . Tali circostanze hanno consentito alla Commissione di motivare la propria decisione anche facendo riferimento alla spiccata rilevanza generale della Coppa del mondo nel Regno Unito, nel senso che essa è un evento particolarmente seguito dal grande pubblico e non solo dagli amanti del calcio, come dichiarato al punto 6 della decisione impugnata.72 Ne consegue che la motivazione contenuta ai punti 6 e 18 della decisione impugnata v. precedente punto 18 consente alla FIFA di individuare le ragioni per cui la Commissione ha ritenuto che tutte le partite della Coppa del mondo potessero essere validamente iscritte nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito e al Tribunale di esercitare il proprio controllo circa la fondatezza di tale valutazione e, pertanto, la decisione impugnata soddisfa le condizioni di cui all'articolo 253 CE a questo riguardo. 73 Tale conclusione non è messa in discussione dal fatto che, in occasione della procedura di adozione dell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, taluni organismi avessero suggerito l'iscrizione soltanto delle partite prime in tale elenco. Infatti, dato che la rilevanza delle partite non prime consente di qualificare la Coppa del mondo nel suo complesso quale evento di particolare rilevanza per la società, la circostanza che taluni funzionari od organismi consultivi abbiano, nell'ambito delle proprie competenze, suggerito al Ministro l'iscrizione delle sole partite prime nell'elenco non implica che la Commissione sia tenuta a chiarire perché il Ministro non abbia commesso errori adottando una posizione divergente, ma altrettanto legittima. 74 Tale rilievo è valido anche per quanto riguarda gli argomenti concernenti l'esistenza di comunicazioni tra la Commissione e le autorità del Regno Unito alle quali la decisione impugnata non fa riferimento. Infatti, dal momento che la motivazione della decisione impugnata è sufficiente, non può addebitarsi alla Commissione di non avervi indicato ulteriori elementi. Per il resto, la questione se da altri elementi risulti che, di fatto, le partite non prime non sono di particolare rilevanza per la società del Regno Unito afferisce alla legittimità nel merito della decisione impugnata e sarà oggetto di disamina nell'ambito del secondo motivo v. seguenti punti 118-129 .75 Quanto all'argomento relativo al fatto che i dati di ascolto della Coppa del mondo del 1998 non fossero disponibili il 25 giugno 1998, data di adozione dell'elenco del Regno Unito v. precedente punto 7 , mentre la Commissione si sarebbe per contro fondata su tali dati, si deve necessariamente rilevare che niente vieta ad uno Stato membro di sottoporre alla Commissione elementi relativi ad un periodo successivo alla data di adozione dell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la sua società né alla Commissione di tenerne conto. Inoltre, simili elementi possono indurre la Commissione a chiedere allo Stato membro in questione di modificare le proprie misure onde renderle compatibili con il diritto comunitario, sulla scorta dei dati il più aggiornati possibile. Tale interpretazione è corroborata dal fatto che l'articolo 3 bis, numero 2, della direttiva 89/552 invita gli Stati membri a sottoporre alla Commissione le proprie misure anche prima della loro adozione. 76 Pertanto, nella decisione impugnata la Commissione non era tenuta ad esporre specificamente la ragione per cui essa ha deciso di tener conto di elementi non sussistenti al momento della predisposizione dell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito.77 Il primo motivo deve pertanto essere respinto. Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552 78 Tale motivo si articola in due parti, relative, la prima, al fatto che le misure del Regno Unito non sono state adottate secondo una procedura chiara e trasparente e, la seconda, al fatto che le partite non prime non rivestono particolare rilevanza per la società di tale Stato membro. Sulla procedura seguita dalle autorità del Regno Unito Argomenti delle parti79 La FIFA sostiene che l'iscrizione di tutte le partite della Coppa del mondo nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito è stata connotata da indubbia opacità ed è di per sé incomprensibile. In proposito la FIFA osserva che il Ministro non ha seguito gli unanimi pareri ricevuti dai funzionari competenti del Ministero, dall'Advisory Group on listed events e dal direttore generale dell'Office of Fair Trading OFT, autorità in materia di concorrenza del Regno Unito né la posizione iniziale del Ministero e che le ragioni di tale scelta non sono state mai rese note. Orbene, la mancata divulgazione dei motivi che hanno indotto il Ministro a discostarsi da tali indicazioni indipendenti non sarebbe compatibile con i requisiti di chiarezza e di trasparenza che debbono disciplinare la procedura di cui trattasi. Inoltre, in un documento datato 23 settembre 1999 le autorità del Regno Unito avrebbero erroneamente dichiarato che le cifre d'ascolto relative alla Coppa del mondo del 1998 erano state prese in considerazione ai fini dell'adozione della decisione 25 giugno 1998 v. precedente punto 61 , circostanza di cui la Commissione avrebbe potuto agevolmente rendersi conto.80 Inoltre, le cifre d'ascolto relative alla Coppa del mondo del 1994 sarebbero state parimenti affette da un rilevante errore matematico. In ogni caso, né le cifre relative alla Coppa del mondo del 1998 né quelle relative a quella del 1994 giustificherebbero l'iscrizione di tutte le partite di detta competizione nell'elenco. La seconda notifica dell'elenco, avvenuta il 5 maggio 2000 v. precedente punto 14 , sarebbe priva di effetto sulla situazione sopra descritta, dal momento che le cifre del 1998 non sarebbero state effettivamente sottoposte a riesame prima della suddetta nuova notifica.81 Dal momento che, innanzitutto, le ragioni alla base dell'iscrizione di tutte le partite nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito non erano manifestamente le stesse di quelle comunicate dalle autorità di tale Stato membro alla Commissione e, in secondo luogo, le prime non sarebbero state rese note, la Commissione potrebbe unicamente concludere per l'incompatibilità della procedura nazionale con i requisiti di chiarezza e di trasparenza enunciati dall'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552. In tali circostanze, la Commissione avrebbe commesso un errore considerando detta procedura chiara e trasparente. Tale censura non riguarderebbe la validità della procedura nazionale in quanto tale, bensì la legittimità della valutazione della Commissione a questo riguardo.82 Infine, la FIFA sottolinea che l'attuazione di una consultazione, cui ha proceduto il Ministro in ordine ai criteri di selezione degli eventi di particolare rilevanza per la società, non altera le valutazioni cui essa giunge, in quanto la stessa non metterebbe in dubbio la pertinenza di tali criteri.83 La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza delle affermazioni della FIFA. Giudizio del Tribunale84 In via preliminare va rammentato che l'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552 non enuncia gli elementi specifici che devono caratterizzare le procedure poste in essere a livello nazionale ai fini della predisposizione dell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società. Tale disposizione lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nell'organizzazione di tali procedure per quanto attiene alle loro fasi, all'eventuale consultazione dei soggetti interessati e all'attribuzione delle competenze amministrative, pur precisando che, nel loro complesso, esse devono essere improntate a chiarezza e trasparenza.85 Infatti, le restrizioni all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato per mezzo di misure nazionali giustificate da motivi imperativi di interesse generale devono comunque essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo da esse perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo v. precedente punto 50 .86 In tal modo, anche quando normative nazionali, come quelle contemplate dall'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva 89/552, sono preordinate alla salvaguardia del diritto alla libertà di espressione v. precedenti punti 51-53 , gli obblighi derivanti dai provvedimenti d'attuazione di questa politica debbono in ogni caso essere proporzionati rispetto a tale scopo e le relative modalità d'applicazione non debbono comportare discriminazioni a danno dei cittadini di altri Stati membri v., in tal senso, sentenze della Corte 28 novembre 1989, causa C-379/87, Groener, Racc. pag. 3967, punto 19, e 12 giugno 2003, causa C-112/00, Schmidberger, Racc. pag. I-5659, punto 82 .87 È in tali condizioni che le procedure poste in essere dagli Stati membri per adottare l'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società devono essere chiare e trasparenti, nel senso che esse devono essere fondate su criteri oggettivi noti in anticipo ai soggetti interessati, così da evitare che il potere discrezionale di cui gli Stati membri dispongono per decidere quali specifici eventi vadano menzionati nei loro elenchi sia esercitato in modo arbitrario v., in tal senso, sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., punto 49 supra, punto 46 . Infatti, sebbene sia vero che l'iscrizione di un evento nell'elenco esige, ai sensi dell'articolo 3 bis della direttiva 89/552, che esso sia di particolare rilevanza per la società, resta tuttavia il fatto che la previa determinazione dei criteri specifici in base ai quali tale rilevanza viene valutata costituisce un elemento essenziale affinché le decisioni nazionali siano adottate in modo trasparente ed entro i limiti del margine di discrezionalità di cui le autorità nazionali dispongono a questo fine v. punto 112 qui di seguito .88 Il requisito di chiarezza e di trasparenza della procedura implica altresì che le disposizioni corrispondenti indichino l'organo competente a predisporre l'elenco degli eventi nonché le condizioni alle quali i soggetti interessati possano formulare proprie osservazioni.89 Per contro, la semplice sussistenza di elementi volti ad inficiare la valutazione operata da un'autorità nazionale in ordine alla rilevanza di un preciso evento per la società non attiene né alla chiarezza né alla trasparenza della procedura seguita, bensì alla fondatezza di detta valutazione. Lo stesso dicasi allorché tali elementi consistono in pareri che promanano da organismi consultivi o da servizi dell'autorità competente.90 Nel caso di specie si deve anzitutto rilevare che la FIFA contesta la chiarezza e la trasparenza della procedura attuata dal Regno Unito in quanto essa ha condotto all'iscrizione nell'elenco di tutte le partite della Coppa del mondo anziché delle sole partite prime .91 Si deve necessariamente rilevare, poi, che le censure sollevate dalla FIFA non sono atte a rimettere in discussione la valutazione operata dalla Commissione circa la chiarezza o la trasparenza della procedura seguita dal Ministro ai fini dell'adozione dell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito v. precedenti punti 7-9 . Infatti, contrariamente a quanto sostiene la FIFA, il requisito di chiarezza e trasparenza posto dall'articolo 3 bis della direttiva 89/552 non ha né l'obiettivo né l'effetto di porre a carico dell'autorità nazionale competente l'obbligo di esporre i motivi per cui essa non ha seguito pareri od osservazioni sottopostile nel corso della procedura di consultazione.92 Tale valutazione si impone a fortiori per quanto riguarda la Coppa del mondo, che è menzionata al diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36 e che può essere ragionevolmente considerata un unico evento piuttosto che una serie di eventi individuali suddivisi in partite prime e non prime v. precedente punto 70 .93 In tali circostanze, se un soggetto interessato ritiene che i pareri presentati nel corso della procedura consultiva ovvero una posizione espressa da servizi appartenenti all'autorità competente contengano elementi atti ad invalidare la valutazione finale di detta autorità in ordine alla rilevanza dell'evento in questione per la società, esso ha la possibilità, in primo luogo, di rimettere in discussione tale valutazione dinanzi ai giudici nazionali e, in secondo luogo, di contestare dinanzi al Tribunale la fondatezza dell'eventuale decisione della Commissione di approvazione di detta valutazione, come del resto fa la FIFA nell'ambito della seconda parte del motivo in esame.94 Per quanto attiene alle affermazioni relative alle cifre d'ascolto prese in considerazione dalle autorità del Regno Unito, si deve rilevare che anch'esse rimettono in discussione la valutazione nel merito compiuta dalla Commissione circa la fondatezza della posizione del Ministro sulla rilevanza delle partite non prime per la società di tale Stato membro. Neppure esse, dunque, concernono la questione se la procedura posta in essere dalle autorità del Regno Unito fosse chiara e trasparente.95 Quanto all'argomento relativo al fatto che le cifre di ascolto della Coppa del mondo del 1998 non erano disponibili il 25 giugno 1998, data di adozione dell'elenco del Regno Unito v. precedente punto 7 , laddove invece la Commissione si sarebbe fondata su tali cifre, esso deve essere respinto per i motivi illustrati al precedente punto 75.96 Gli argomenti della FIFA, pertanto, non dimostrano che la Commissione abbia commesso un errore ritenendo che la procedura attuata dal Regno Unito per quanto riguarda l'iscrizione della Coppa del mondo nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro fosse chiara e trasparente.97 Ne consegue che la prima parte del secondo motivo deve essere respinta. Sulla rilevanza delle partite non prime per la società del Regno Unito Argomenti delle parti98 A sostegno di tale parte del presente motivo la FIFA fa valere, in primo luogo, che le partite non prime hanno una spiccata rilevanza unicamente tra gli amanti del calcio e, in secondo luogo, che tali partite non sono state tradizionalmente trasmesse su canali televisivi gratuiti né avrebbero attirato un gran numero di telespettatori. Ne discenderebbe che le partite non prime non rispondono ai due criteri indicati dalla Commissione ai punti 6 e 18 della decisione impugnata, cosicché tale istituzione avrebbe commesso un errore a questo riguardo.99 A giudizio della FIFA, non può validamente asserirsi che tutte le partite della Coppa del mondo costituiscano eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, vale a dire eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale, come sancito dal ventunesimo 'considerando' della direttiva 97/36. 100 A questo proposito, la FIFA sostiene che, sebbene gli Stati membri possano liberamente decidere quali eventi considerare di particolare rilevanza per la società, la Commissione è tenuta a controllare in modo approfondito la legittimità di tale scelta dal punto di vista del diritto comunitario. Pertanto, il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri in materia non li autorizza ad adottare posizioni arbitrarie né sarebbe illimitato e le decisioni di questi ultimi non sarebbero né prioritarie, né preponderanti, né, a maggior ragione, incontestabili. 101 Nel caso di specie, gli studi effettuati confermerebbero che coloro che non seguono il calcio in modo abituale manifestano solo un limitato interesse per le partite non prime . La FIFA sottolinea altresì che essa non contesta la scelta del legislatore di stabilire norme come quelle di cui all'articolo 3 bis della direttiva 89/552 relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società, bensì la portata che la Commissione ha attribuito a tale nozione nella decisione impugnata. Al riguardo la FIFA ribadisce che le partite prime possono essere legittimamente considerate di particolare rilevanza per la società ai sensi di tale disposizione, circostanza che del resto corrisponderebbe al proprio orientamento. Secondo tale orientamento, le semifinali, la finale, le partite della rispettiva squadra nazionale e la partita di apertura della Coppa del mondo, vale a dire almeno 22 partite in totale, devono essere trasmesse in diretta su un canale gratuito.102 In base ad uno studio fondato sugli elementi della banca dati del Broadcast Audience Research Board risulterebbe che il numero medio di soggetti non amanti del calcio che hanno guardato almeno 30 minuti consecutivi di tutte le partite non prime della Coppa del mondo del 2006 rappresentava soltanto il 2,8% degli ascolti totali, contro il 14,7 % dei soggetti non amanti del calcio che hanno guardato almeno 30 minuti consecutivi di tutte le partite prime , ove il 18,5% ha seguito una porzione identica della finale, il 7,1 % le semifinali e il 17% le partite della squadra nazionale d'Inghilterra.103 In riferimento ai dati forniti dal Regno Unito alla Commissione, la FIFA ribadisce che quelli relativi alla Coppa del mondo del 1998 non erano disponibili il 25 giugno 1998, data in cui è stato predisposto l'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro v. precedente punto 7 , mentre il documento del 23 settembre 1999 v. precedente punto 79 farebbe riferimento ad un numero medio di 8,59 milioni di spettatori che hanno guardato le partite di tale competizione. A parte la sopravvalutazione di tale cifra essendo corretta la cifra di 6,518 milioni di telespettatori -, essa non fornirebbe alcuna indicazione in ordine alla rilevanza delle partite non prime per il grande pubblico nel Regno Unito. Difatti, da un lato, tale risultato terrebbe conto anche delle partite prime e, dall'altro, non distinguerebbe tra amanti e non amanti del calcio, laddove questi ultimi decidono comunque di guardare una partita della Coppa del mondo in quanto percepiscono la stessa come di particolare rilevanza per la società. Orbene, i risultati dello studio menzionato al precedente punto 102 dimostrerebbero che, al di fuori degli amanti del calcio, il grande pubblico non nutre un interesse particolare per quanto attiene alle partite non prime , cosicché tali partite non avrebbero una spiccata rilevanza presso detto pubblico. Simili conclusioni sarebbero conformi alla prassi decisionale della Commissione. Quest'istituzione avrebbe quindi commesso un errore considerando che le partite non prime siano rilevanti per i non amanti del calcio.104 La Commissione avrebbe altresì commesso un errore ritenendo che tutte le partite della Coppa del mondo siano state tradizionalmente trasmesse in diretta su canali televisivi ad accesso libero, giacché 16, 8 e 8 partite delle Coppe del mondo rispettivamente del 1994, del 1998 e del 2002 non lo sono state, anche se, in taluni casi, non si svolgevano contemporaneamente ad un'altra partita. Inoltre, 8 partite non prime della Coppa del mondo del 2006 sono state trasmesse da emittenti appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 98 del Broadcasting Act 1996 v. precedente punto 10 . L'approccio seguito durante le Coppe del mondo del 1994, del 1998 e del 2002 consisterebbe, peraltro, nella non trasmissione di una partita quando essa si svolgeva contemporaneamente ad un'altra. 105 Del resto, dai dati relativi alle cifre d'ascolto delle Coppe del mondo del 1994, del 1998, del 2002 e del 2006, disponibili all'atto dell'adozione della decisione impugnata, risulterebbe che le partite non prime attirano una frazione del numero di telespettatori che guardano le partite prime . Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, le cifre d'ascolto relative alle partite non prime della Coppa del mondo del 1994 e del 1998 non possono in alcun caso essere considerate come eccezionalmente elevate in considerazione della popolazione del Regno Unito e delle cifre d'ascolto relative alle partite prime .106 Invero, 9 partite della Coppa del mondo del 1994 e 23 partite della Coppa del mondo del 2002 trasmesse in diretta avrebbero attirato meno di 3 milioni di telespettatori, 12 partite della Coppa del mondo del 1998 trasmesse in diretta avrebbero attirato meno di 5 milioni di telespettatori e 5 partite non prime della Coppa del mondo del 2006 avrebbero attirato tra i 65 000 e i 96 000 telespettatori.107 Pertanto, i due criteri su cui si è fondata la Commissione per concludere che le partite non prime della Coppa del mondo sono di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, ossia che abbiano una spiccata rilevanza in tale Stato membro e che siano state tradizionalmente trasmesse da canali televisivi gratuiti e abbiano attirato un gran numero di telespettatori, in realtà non sarebbero soddisfatti.108 Oltretutto, secondo la FIFA non può sostenersi che le partite non prime siano di particolare rilevanza per la società del Regno Unito allorché la normativa di tale Stato membro non impone agli organismi di diffusione televisiva di trasmetterle e siffatti obblighi sussisterebbero per altri eventi. Inoltre, la FIFA controbatte all'argomento della Commissione secondo cui è impossibile trasmettere su uno stesso canale due partite della Coppa del mondo giocate simultaneamente affermando che, se le partite in questione fossero effettivamente eventi di particolare rilevanza per la società, un'emittente potrebbe trasmetterle contemporaneamente su due canali diversi ad essa appartenenti quali la BBC 1 e la BBC 2 o concedere ad un'altra emittente una sotto-licenza. Quanto all'argomento della Commissione secondo cui le cifre fatte valere dalla FIFA non terrebbero conto né del giorno né dell'ora alla quale una partita fosse trasmessa, quest'ultima afferma che tali fattori sono privi d'incidenza significativa sulle cifre d'ascolto e, a suffragio della propria tesi, cita molteplici esempi di partite della Coppa del mondo tra il 1994 e il 2006.109 La FIFA rileva inoltre che, dato che un evento considerato di particolare rilevanza per una società non lo è necessariamente per un'altra, l'affermazione della Commissione secondo cui il riferimento alla Coppa del mondo compiuto al diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36 riguarda tutte le partite della stessa è insostenibile. Oltretutto, non sarebbe logico considerare la Coppa del mondo come un evento indivisibile, quando invece essa è organizzata in varie fasi e l'elenco del Regno Unito considera altri eventi articolati in varie partite, in particolare la Coppa del mondo di cricket, quali eventi divisibili. Del resto, a parte il Regno Unito e il Regno del Belgio, tutti gli altri Stati membri avrebbero redatto elenchi di eventi in cui sono iscritte solo talune partite corrispondenti alle partite prime della Coppa del mondo e che la Commissione avrebbe approvato. Tale circostanza dimostrerebbe che la Coppa del mondo non deve essere necessariamente considerata come un evento indivisibile. 110 La FIFA afferma che, qualora, contrariamente agli argomenti da essa addotti, l'articolo 3 bis, numero 1, della direttiva dovesse essere inteso nel senso che la Coppa del mondo vada considerata nel suo insieme un evento di particolare rilevanza per la società in virtù del testo del diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36, occorrerebbe ritenere che sia stata implicitamente sollevata un'eccezione in forza dell'articolo 241 CE nei confronti di tale disposizione nel ricorso e, in ogni caso, nella replica. Nell'ambito di tale eccezione, la FIFA adduce il complesso degli argomenti tesi a dimostrare, a suo avviso, che niente consente di considerare la Coppa del mondo nella sua interezza un evento unico di particolare rilevanza per la società.111 La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di questa parte del secondo motivo e sottolinea che la FIFA non può validamente dedurre un'eccezione in forza dell'articolo 241 CE avverso la direttiva 97/36. Giudizio del Tribunale112 Si deve anzitutto rammentare che, disponendo che spetta agli Stati membri stabilire gli eventi di particolare rilevanza per la loro società nel senso enunciato dal ventunesimo 'considerando' della direttiva 97/36, l'articolo 3 bis della direttiva 89/552 riconosce a questo riguardo un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri.113 Secondariamente, nonostante il fatto che l'articolo 3 bis della direttiva 89/552 non proceda ad un'armonizzazione a livello degli eventi specifici che uno Stato membro può considerare di particolare rilevanza per la sua società v. precedenti punti 55 e 56 , la menzione della Coppa del mondo al diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36 implica che la Commissione non possa considerare l'iscrizione di partite di tale competizione nell'elenco degli eventi come contraria al diritto comunitario per il fatto che lo Stato membro interessato non le abbia comunicato i motivi specifici atti a giustificarne la qualità di eventi di particolare rilevanza per la società v. precedente punto 57 . Tuttavia, l'eventuale conclusione della Commissione secondo cui l'iscrizione della Coppa del mondo nel suo complesso in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società di uno Stato membro è compatibile con il diritto comunitario, in quanto tale competizione è, per le sue caratteristiche, considerata validamente un unico evento, può essere rimessa in discussione in base ad elementi specifici che dimostrino che le partite non prime non rivestono una simile rilevanza per la società di tale Stato membro.114 Infatti, come illustrato ai precedenti punti 55 e 56, né il diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36 né l'articolo 3 bis della direttiva 89/552 affrontano la questione se la Coppa del mondo possa validamente essere inclusa nel suo insieme in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, a prescindere dall'interesse che le sue partite, in particolare quelle non prime , suscitino nello Stato membro interessato.115 Di conseguenza, qualsiasi dibattito relativo alla legittimità della direttiva 97/36 per quanto riguarda la qualificazione della Coppa del mondo nel suo insieme, piuttosto che soltanto delle sue partite prime , quale evento di particolare rilevanza per la società v. precedente punto 110 è privo di oggetto, dato che il diciottesimo 'considerando' di tale direttiva non affronta tale questione. Perciò, non occorre pronunciarsi sulla questione se, nella replica, la FIFA potesse legittimamente sollevare un'eccezione a questo proposito in forza dell'articolo 241 CE o se una simile eccezione debba essere considerata implicitamente sollevata nell'ambito del ricorso.116 In terzo luogo, come chiarito ai precedenti punti 69 e 70, la Coppa del mondo può essere ragionevolmente considerata come un unico evento piuttosto che come una serie di singoli eventi suddivisi in partite prime e non prime , cosicché l'approccio del Ministro non ha carattere arbitrario, ma rimane entro i limiti del suo margine di discrezionalità. 117 La rilevanza delle partite non prime emerge del resto anche per il semplice fatto che esse fanno parte di tale competizione, al pari di altri sport per i quali l'interesse, di norma limitato, aumenta quando essi si svolgono nel contesto dei giochi olimpici.118 Ne discende che, non mettendo in discussione la tesi secondo cui, ai fini della valutazione relativa alla rilevanza della Coppa del mondo per la società del Regno Unito, non debba distinguersi fra partite prime e non prime , ma occorra considerare tale competizione nel suo insieme e non come una serie di singoli eventi punti 6 e 18 della decisione impugnata, v. precedente punto 18 , la Commissione non ha commesso alcun errore.119 Gli argomenti che la FIFA adduce a questo riguardo nell'ambito del presente motivo non inficiano le valutazioni espresse ai punti 6 e 18 della decisione impugnata.120 Difatti, la circostanza secondo cui solo il 2,8% dei non amanti del calcio avrebbe guardato almeno 30 minuti consecutivi di tutte le partite non prime della Coppa del mondo del 2006 v. precedente punto 102 non è concludente, dal momento che non è necessario che tutte le partite non prime debbano rivestire particolare rilevanza per la società del Regno Unito affinché la Coppa del mondo possa essere validamente iscritta, nella sua interezza, nell'elenco di tali eventi di detto Stato membro. Al contrario, è sufficiente che la caratteristica descritta al precedente punto 70 riguardi alcune delle partite non prime , delle quali né il numero né i partecipanti possono essere precisati al momento della predisposizione dell'elenco o dell'acquisizione dei diritti di trasmissione, per giustificare il fatto di non distinguere tra partite prime e non prime in base alla loro rilevanza per la società. Ne discende che il criterio adottato ai fini dei sondaggi effettuati nell'ambito di tale inchiesta è stato eccessivamente restrittivo e, pertanto, inadeguato tanto rispetto alla struttura della Coppa del mondo quanto alle caratteristiche che questa competizione deve possedere per poter essere qualificata nel suo complesso come un evento di particolare rilevanza per la società.121 Tale constatazione invalida anche l'argomento della FIFA relativo al fatto che talune partite non prime della Coppa del mondo del 1994, del 1998 e del 2002 non sono state trasmesse in diretta o che sono state trasmesse da emittenti appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 98 del Broadcasting Act 1996 v. precedente punto 10 . Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla FIFA, il punto 18 della decisione impugnata v. precedente punto 18 non si riferisce a partite che siano state tradizionalmente trasmesse in diretta, ma a partite che siano state tradizionalmente trasmesse da canali televisivi gratuiti, il che corrisponde al quarto criterio enunciato al punto 5 della stessa decisione.122 Per quanto riguarda gli argomenti relativi alle cifre d'ascolto delle partite non prime delle Coppe del mondo del 1994, nel 1998, del 2002 e del 2006 v. precedente punto 105 , devono essere anch'essi respinti.123 A questo riguardo si deve sottolineare che, contrariamente a quanto afferma la FIFA, le cifre d'ascolto relative alle partite non prime rispetto a quelle relative alle partite prime non dimostrano che le prime non abbiano attirato un numero elevato di telespettatori. Infatti, le statistiche fornite dalla FIFA rivelano che le partite non prime hanno attirato, in media, il 60% dei telespettatori che hanno guardato le partite prime per la Coppa del mondo del 1994, mentre tali percentuali raggiungono il 43, il 30 e il 33% per le Coppe del mondo rispettivamente del 1998, del 2002 e del 2006. Sebbene sia vero che tali cifre sono inferiori a quelle relative alle partite prime , ciò non toglie che l'iscrizione delle partite non prime nell'elenco nazionale degli eventi di particolare rilevanza per la società non esige che esse attirino lo stesso numero di telespettatori attirati dalle partite prime . Nel caso di specie, tali cifre non possono essere considerate rappresentare il numero di telespettatori che avrebbero normalmente attirato nel Regno Unito partite che non si svolgono nell'ambito di una rilevante competizione internazionale di calcio a livello di squadre nazionali e che, per di più, non coinvolgono una squadra nazionale di tale Stato membro.124 Tali valutazioni sono confermate da vari elementi figuranti in una comunicazione del Regno Unito alla Commissione del 24 marzo 1999, il cui contenuto appare in un documento dal titolo Progetto di risposta alla lettera della Commissione del 23 dicembre 1998 allegato al ricorso. Infatti, l'allegato E di detto documento contiene un'analisi delle cifre d'ascolto relative alla Coppa del mondo del 1998. Da questa analisi risulta che la partita non prime tra i Paesi Bassi e la Jugoslavia, dall'esito della quale dipendeva l'avversario della squadra d'Inghilterra nel caso in cui quest'ultima avesse prevalso contro l'Argentina, ha attirato circa 10,55 milioni di telespettatori, cifra portata a 10,605 milioni in un altro documento dal titolo Dati d'ascolto in diretta nel Regno Unito allegato al ricorso in prosieguo i dati d'ascolto analitici . Al contempo, partite non prime tra il Brasile e il Cile, da un lato, e la Nigeria e la Danimarca, dall'altro, hanno attirato rispettivamente 10,63 e 10,32 milioni di telespettatori, cifre concordanti con i dati d'ascolto analitici, nonostante il fatto che nessuna di tali partite fosse collegata con il progresso di una squadra nazionale del Regno Unito. Inoltre, la squadra nazionale del Camerun ha attirato, secondo tali due documenti, in media 9,18 milioni di telespettatori circa per le due partite trasmesse in diretta nell'ambito della Coppa del mondo del 1998 contro rispettivamente l'Austria e l'Italia, laddove le partite tra gli Stati Uniti d'America e l'Iran, da un lato, e la Spagna e la Bulgaria, dall'altro, hanno attirato rispettivamente 7,94 e 7,91 milioni di telespettatori. Da ultimo, sulla scorta di tali due documenti, la squadra nazionale della Giamaica ha attirato in media 7,89 milioni di telespettatori per due partite rispettivamente contro la Croazia e l'Argentina, la prima delle quali ha attirato 10,234 milioni di telespettatori. 125 Occorre aggiungere che, in base alla stessa comunicazione delle autorità del Regno Unito, la finale della Football Association Cup del 1998 la competizione nazionale di calcio per la Coppa aveva attirato 7,81 milioni di telespettatori, circostanza che dimostra la rilevanza acquisita dalle partite non prime nell'ambito della Coppa del mondo rispetto alle cifre d'ascolto esposte al precedente punto.126 In proposito si deve sottolineare che, secondo i dati d'ascolto analitici, tra le partite non prime della Coppa del mondo del 1994, 16 hanno attirato tra i 7,196 e gli 11,625 milioni di telespettatori, mentre 8 hanno attirato tra i 5,669 e i 6,926 milioni di telespettatori. Quanto alla Coppa del mondo del 1998, dallo stesso documento risulta che, tra le partite non prime , 21 hanno attirato tra i 7,161 e i 10,632 milioni di telespettatori e 13 hanno attirato tra i 5,254 e i 6,761 milioni di telespettatori. Per quanto riguarda la Coppa del mondo del 2002, i dati di ascolto analitici indicano che 24 partite non prime hanno attirato tra i 3,073 e i 5,317 milioni di telespettatori. Relativamente alla Coppa del mondo del 2006, i dati di ascolto analitici indicano che 11 partite non prime hanno attirato tra i 7,058 e i 9,645 milioni di telespettatori, laddove 15 partite della stessa categoria hanno attirato tra i 5 e i 6,692 milioni di telespettatori.127 Considerate sia in assoluto che in relazione alle cifre d'ascolto della finale della Football Association Cup del 1998, tali cifre dimostrano che le partite non prime attirano, nel Regno Unito, ascolti eccezionalmente elevati, che si spiegano unicamente in funzione dell'inclusione di tali partite nel calendario della Coppa del mondo. Simili cifre d'ascolto confermano quindi le valutazioni di cui ai precedenti punti 69, 70 e 117 e suffragano la posizione esposta al punto 18 della decisione impugnata, secondo cui le partite della Coppa del mondo, comprese quelle non prime , hanno attirato tradizionalmente un gran numero di telespettatori.128 Tale analisi non è invalidata dalle cifre d'ascolto asseritamente molto basse fatte valere dalla FIFA relativamente a talune partite non prime v. precedente punto 106 . Al riguardo si deve osservare che tutte le 9 partite della Coppa del mondo del 1994 trasmesse in diretta e che hanno attirato meno di 3 milioni di telespettatori sono iniziate a mezzanotte e mezzo GMT, dal momento che la competizione si svolgeva negli Stati Uniti. La differenza oraria spiega in modo analogo le cifre d'ascolto registrate per talune partite della Coppa del mondo del 2002, che si è svolta nella Corea del Sud e in Giappone. Infatti, delle 23 partite non prime fatte valere dalla FIFA e che hanno attirato meno di 3 milioni di telespettatori, 14 sono iniziate tra le h. 6.15 e le h. 7.15 GMT e 9 tra le h. 8.25 e h. 12.15. Il fatto che la differenza di fuso orario in combinazione con l'ora di svolgimento delle partite di cui trattasi sia la causa di tale fenomeno osservato per le competizioni del 1994 e del 2002 è dimostrato dalle cifre d'ascolto nettamente superiori relative alle partite non prime trasmesse né troppo presto al mattino né durante le ore di lavoro, come quelle cui si è fatto riferimento al precedente punto 126. Inoltre, secondo un comunicato stampa allegato alla controreplica nella causa T-385/07, alla quale la presente causa è stata riunita ai fini della fase orale del procedimento v. precedente punto 24 , la stessa FIFA sostiene l'importanza della differenza di fuso orario, che determina l'ora di svolgimento di una partita in ciascun paese, essendo stata tale circostanza riconosciuta quale fattore che ha inciso sulla portata degli ascolti in Asia e in Europa durante le Coppe del mondo del 2002 e del 2006.129 Per quanto riguarda la Coppa del mondo del 2002, tutte le 12 partite non prime fatte valere dalla FIFA sono state trasmesse tra le h. 13.30 e le h. 16.30 GMT, ossia durante ore lavorative. Quanto alle 5 partite non prime della Coppa del mondo del 2006, che hanno effettivamente raggiunto cifre d'ascolto molto basse, è sufficiente rilevare che la partita tra il Paraguay e Trinidad & Tobago si è svolta contemporaneamente alla partita tra l'Inghilterra e la Svezia, la quale ha attirato 18,464 milioni di spettatori. La partita tra il Costa Rica e la Polonia è iniziata alle h. 14.28 e si è svolta contemporaneamente a quella tra l'Ecuador e la Germania, seguita da 2,725 milioni di telespettatori. La partita tra l'Iran e l'Angola ha avuto inizio alle h. 14.30 e si è svolta contemporaneamente alla partita tra il Portogallo ed il Messico, che è stata seguita da 2,301 milioni di telespettatori. La partita tra la Costa d'Avorio e la Serbia Montenegro è stata giocata contemporaneamente a quella tra i Paesi Bassi e l'Argentina, che ha attirato 8,740 milioni di telespettatori, mentre la partita tra l'Ucraina e la Tunisia è iniziata alle h. 15.00 e si è svolta contemporaneamente a quella tra l'Arabia Saudita e la Spagna, seguita da 1,872 milioni di telespettatori. Tali circostanze costituiscono motivi obiettivi che chiariscono perché le cifre d'ascolto di dette partite non prime divergano dalle cifre abitualmente osservate v. precedente punto 126 .130 Pertanto, le cifre d'ascolto relative alle partite non prime confermano, anziché invalidarla, la valutazione espressa al precedente punto 118.131 Inoltre, la conclusione esposta al precedente punto 127 non contraddice quella illustrata al punto 40 della decisione della Commissione 10 maggio 2000, 2000/400/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] Caso IV/32.150 Eurovisione GU L 151, pag. 18 , cui allude la FIFA v. precedente punto 103 . Ai termini di tale punto, le manifestazioni internazionali esercitano sul pubblico locale un richiamo di regola maggiore delle manifestazioni nazionali, purché vi partecipino la squadra o un campione nazionali, mentre gli avvenimenti internazionali in cui non gareggiano campioni o squadre nazionali suscitano sovente solo scarso interesse. Orbene, nella grande maggioranza dei casi, la Coppa del mondo si svolge con la partecipazione di una squadra nazionale del Regno Unito. Inoltre, anche nei casi eccezionali in cui ciò non accada, il fatto che nessuna squadra nazionale del Regno Unito partecipi alla Coppa del mondo viene di norma constatato dopo la redazione dell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro, ma anche dopo la cessione dei diritti di trasmissione televisiva relativi all'anno in questione.132 Per quanto riguarda l'argomento relativo alla mancanza dell'obbligo di trasmissione delle partite non prime v. precedente punto 108 , è sufficiente rilevare che la scelta di non imporre ad un organismo di diffusione radiotelevisiva la trasmissione di un evento non implica affatto che tale evento non sia di particolare rilevanza per la società ai sensi dell'articolo 3 bis della direttiva 89/552, anche qualora l'attuazione di siffatti obblighi figuri tra le prassi generalmente seguite dal legislatore nazionale. Infatti, nel rispetto del principio di proporzionalità, il summenzionato articolo ha l'obiettivo di impedire che, a causa delle trasmissioni televisive in esclusiva, in uno Stato membro il grande pubblico sia privato della possibilità di seguire determinati avvenimenti su un canale televisivo gratuito. Esso non ha, dunque, lo scopo di obbligare in modo indiretto gli Stati che desiderino concedere una simile tutela ad imporre ad un servizio televisivo ad accesso gratuito la trasmissione di detti avvenimenti. Orbene, se, per includere validamente un evento in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, gli Stati membri dovessero imporre ad un servizio televisivo ad accesso libero di trasmetterlo, la disposizione di cui trattasi sarebbe produttiva di effetti che vanno al di là del suo obiettivo.133 La circostanza che il Regno Unito abbia seguito un approccio diverso rispetto a quello adottato per altri eventi, quale la Coppa del mondo di cricket, o che altri Stati membri abbiano menzionato nei propri elenchi principalmente partite prime della Coppa del mondo non pregiudica le precedenti valutazioni, che hanno consentito di considerare validamente la Coppa del mondo nel suo complesso come un evento di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro. Difatti, dato che l'articolo 3 bis della direttiva 89/552 non procede ad un'armonizzazione a livello degli eventi specifici che gli Stati membri possono considerare di particolare rilevanza per la società v. precedente punto 55 , diversi approcci in ordine all'iscrizione delle partite della Coppa del mondo in un elenco nazionale possono essere parimenti compatibili con la disposizione in esame.134 Dal momento che si devono respingere gli argomenti della FIFA relativi al fatto che, confermando la valutazione del Ministro secondo cui la Coppa del mondo costituisce, nel suo complesso, un evento di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, la Commissione avrebbe commesso un errore, occorre respingere la seconda parte del presente motivo nonché quest'ultimo nella sua interezza. Sul terzo motivo, relativo ad una violazione del diritto di proprietà della FIFA Argomenti delle parti135 La FIFA rileva che il diritto di proprietà è garantito dall'ordinamento giuridico comunitario in quanto principio generale dello stesso. Per rispondere ad obiettivi di interesse generale potrebbero apporsi restrizioni all'esercizio di tale diritto, purché esse non siano sproporzionate e non ledano il contenuto stesso di detto diritto. Lo sfruttamento esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale mediante l'uso o la concessione di licenze costituirebbe la sostanza di tali diritti.136 Orbene, nella misura in cui la decisione impugnata ha approvato l'iscrizione delle partite non prime della Coppa del mondo nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, laddove tali partite non potrebbero ricevere tale qualifica, essa approverebbe non solo una restrizione del diritto della FIFA di sfruttare la sua proprietà, ma anche di annullarne la sostanza, indipendentemente dai suoi effetti sulle emittenti televisive. Infatti, il divieto di concedere una licenza esclusiva per la trasmissione in diretta nel Regno Unito di qualsiasi partita della Coppa del mondo priverebbe arbitrariamente la FIFA della sostanza del suo diritto di proprietà. 137 Nessun obiettivo di interesse generale sarebbe atto a giustificare una lesione talmente drastica e sproporzionata di tale diritto di proprietà, atteso che l'iscrizione delle sole partite prime nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società sarebbe adeguata ed ampiamente sufficiente a garantire l'accesso del grande pubblico agli eventi in questione. A questo proposito la FIFA aggiunge che la concessione e l'acquisizione di diritti esclusivi per la diffusione di eventi sportivi sono di importanza cruciale e costituiscono una pratica commerciale consolidata e come tale accettata dalla stessa Commissione. Invero, l'esclusiva aumenterebbe in modo significativo il valore dei diritti, consentendo in tal modo alla FIFA di perseguire i propri obiettivi statutari e, pertanto, il divieto di concessione esclusiva di questi inciderebbe sulla loro stessa sostanza.138 La Commissione avrebbe quindi commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo nella decisione impugnata che le misure adottate dal Regno Unito risultino proporzionate rispetto all'obiettivo di garantire un ampio accesso alle trasmissioni televisive degli eventi di particolare rilevanza per la società.139 La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo. Giudizio del Tribunale140 Si deve ricordare che, come è pacifico tra le parti, la FIFA è l'organizzatore della Coppa del mondo ai sensi del ventunesimo 'considerando' della direttiva 97/36, di modo che chiunque desideri esercitare diritti di trasmissione televisiva di tale evento deve conseguirli da questa o da un soggetto che li abbia ottenuti dalla stessa.141 Pertanto, nella misura in cui il valore di tali diritti possa essere pregiudicato dagli effetti giuridici derivanti dalla decisione impugnata v. precedenti punti 33-37 , anche il diritto di proprietà della FIFA ne risulta compromesso.142 Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che, quando uno Stato membro fa valere disposizioni quali gli articolo 46 CE e 55 CE per giustificare una normativa idonea ad ostacolare l'esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento, tale giustificazione, contemplata dal diritto comunitario, deve essere interpretata alla luce dei principi generali del diritto e, in particolare, dei diritti fondamentali. Pertanto, la normativa nazionale in questione potrà beneficiare delle eccezioni previste da tali disposizioni unicamente ove sia conforme ai diritti fondamentali il cui rispetto è garantito dai giudici comunitari v., in tal senso, sentenza della Corte 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT, Racc. pag. I-2925, punto 43 . In modo analogo, non è ammissibile che una misura nazionale non conforme ai diritti fondamentali, quali il diritto di proprietà v., in tal senso, sentenza della Corte 10 luglio 2003, cause riunite C-20/00 e C-64/00, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, Racc. pag. I-7411, punto 67 , possa beneficiare delle eccezioni riconosciute per il fatto che essa risponde a motivi imperativi di interesse generale, come l'accesso televisivo del grande pubblico agli eventi di particolare rilevanza per la società.143 Tuttavia, il principio di tutela del diritto fondamentale di proprietà nell'ambito del diritto comunitario non risulta una prerogativa assoluta, ma deve essere preso in considerazione in rapporto alla sua funzione nella società. Conseguentemente, possono essere apportate restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà, a condizione che rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti garantiti v., in tal senso, sentenze della Corte 12 maggio 2005, causa C-347/03, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA, Racc. pag. I-3785, punto 119, e 12 luglio 2005, cause riunite C-154/04 e C-155/04, Alliance for Natural Health e a., Racc. pag. I-6451, punto 68 .144 A questo proposito va rammentato che, per i motivi indicati ai precedenti punti 116-134 e contrariamente a quanto sostiene la FIFA, la Coppa del mondo può essere validamente considerata un evento unico di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, dal momento che le cifre d'ascolto relative alle partite non prime confermano, anziché invalidarla, la valutazione esposta ai punti 6 e 18 della decisione impugnata. In tali condizioni, il fatto che la Coppa del mondo abbia carattere unitario quale evento comporta che la Commissione non abbia commesso errori ritenendo che l'iscrizione di tutte le sue partite nell'elenco del Regno Unito fosse una misura proporzionata. 145 Si deve necessariamente rilevare, dunque, che la censura, secondo cui la menzione delle partite non prime nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito configura un intervento smisurato e inaccettabile sul diritto di proprietà della FIFA in quanto dette partite non sarebbero eventi di tale genere, poggia su una premessa errata.146 Inoltre, sebbene la normativa in esame sia idonea ad incidere sul prezzo che la FIFA percepirà per la cessione dei diritti di trasmissione della Coppa del mondo nel Regno Unito, essa non azzera il valore commerciale di tali diritti, posto che, in primo luogo, non obbliga la FIFA a cederli a qualunque condizione e, in secondo luogo, quest'ultima è tutelata contro eventuali pratiche collusive o abusive da parte dei potenziali acquirenti di tali diritti tanto dal diritto comunitario quanto dal diritto nazionale in materia di concorrenza. Ne consegue che la Commissione non ha commesso errori concludendo per il carattere proporzionale delle misure adottate dal Regno Unito.147 Il terzo motivo deve pertanto essere respinto. Sul quarto e sul sesto motivo, relativi alla violazione delle disposizioni del Trattato afferenti alla libera prestazione di servizi e al diritto di stabilimento Argomenti delle parti 148 Nell'ambito del primo di tali motivi, che è d'uopo esaminare congiuntamente, la FIFA sottolinea che la decisione impugnata limita la libera prestazione di servizi in quanto, innanzitutto, essa produrrebbe l'effetto di impedire la vendita dei diritti di trasmissione in esclusiva di tutte le partite della Coppa del mondo ad emittenti televisive appartenenti alla seconda delle categorie definite dalla normativa del Regno Unito v. precedente punto 10 e, in secondo luogo, le emittenti appartenenti a detta categoria stabilite in altri Stati membri non potrebbero trasmettere in esclusiva una partita della Coppa del mondo in tale Stato membro. Il fatto che non sia più possibile acquisire in esclusiva questo tipo di diritti di trasmissione nel Regno Unito farebbe sì che le emittenti soggette alla giurisdizione di altri Stati membri non avrebbero più alcun interesse a conseguirli, impedendo loro in tal modo di trasmettere tutte le partite della Coppa del mondo nel predetto Stato membro. Invero, l'esclusiva sarebbe stata essenziale per le emittenti che auspicavano rinnovare o sviluppare i propri servizi, soprattutto in Stati membri diversi dallo Stato membro in cui sono stabilite.149 Al riguardo, anche se restrizioni alla libera prestazione di servizi possono essere giustificate per motivi imperativi di interesse generale, le misure nazionali adottate a tal fine dovrebbero essere necessarie, adeguate e proporzionate. La Commissione, alla quale incomberebbe l'onere di provare la conformità a tali condizioni, dovrebbe procedere ad un esame approfondito e dimostrare che essa ha ricevuto elementi in questo senso. 150 Orbene, tali restrizioni, peraltro ammesse al punto 19 della decisione impugnata, sarebbero ampiamente sproporzionate e inadeguate ed avrebbero potuto essere rimosse o attenuate menzionando nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito soltanto le partite della Coppa del mondo che presentino una simile rilevanza, vale a dire le partite prime . Tale ipotesi sarebbe conforme alla politica seguita dalla FIFA, che impone essa stessa la trasmissione della prima partita, delle semifinali, della finale e delle partite della rispettiva squadra nazionale da parte di canali gratuiti, mentre le altre partite possono essere trasmesse da canali a pagamento. La FIFA aggiunge che il carattere proporzionato o meno dell'iscrizione di ciascun evento nell'elenco del Regno Unito deve essere valutato in modo separato, dal momento che essa costituisce in realtà un insieme di decisioni, ciascuna relativa ad un evento particolare.151 In risposta agli argomenti del Regno Unito fondati sul potere dell'Office of Communications di autorizzare una trasmissione in esclusiva in diretta, la FIFA evidenzia che le emittenti che non possono essere designate non avranno alcun interesse all'acquisto dei diritti di diffusione se l'esclusiva non è garantita. 152 Nell'ambito del motivo relativo ad una violazione del diritto di stabilimento, la FIFA rileva che, dal momento che l'articolo 66 CE è uno dei fondamenti normativi della direttiva 97/36 e che le misure statali adottate in forza dell'articolo 3 bis della direttiva 89/552 devono essere conformi a tutte le disposizioni del diritto comunitario, le misure nazionali devono essere compatibili in particolare con gli articoli del Trattato CE relativi al diritto di stabilimento. Secondo la FIFA, l'elenco del Regno Unito, approvato con la decisione impugnata, preclude alle emittenti che vogliano stabilirsi in tale Stato membro e desiderino a tal fine offrire servizi televisivi a pagamento l'acquisizione dei diritti esclusivi per la trasmissione delle partite della Coppa del mondo.153 Orbene, sebbene sia vero che, quando misure nazionali limitanti la libertà di stabilimento sono applicabili a qualunque soggetto o impresa che eserciti un'attività nel territorio dello Stato membro ospitante, esse possono essere giustificate nel caso in cui rispondano a motivi imperativi di interesse generale, tuttavia sarebbe del pari necessario che esse fossero adeguate a garantire la realizzazione dell'obiettivo da esse perseguito e non vadano al di là di quanto necessario per conseguirlo.154 Dal momento che i diritti di trasmissione in esclusiva di eventi sportivi configurerebbero uno strumento importante per la realizzazione del diritto di stabilimento da parte dei nuovi soggetti nel mercato del Regno Unito, l'impossibilità per un potenziale nuovo soggetto di diffondere in esclusiva una partita della Coppa del mondo configurerebbe una restrizione al diritto di stabilimento. La Commissione avrebbe quindi commesso un errore nella decisione impugnata omettendo di riconoscere tale circostanza.155 La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza degli argomenti sviluppati dalla FIFA nell'ambito dei presenti motivi. Giudizio del Tribunale156 Come del resto riconosciuto al punto 19 della decisione impugnata, è pacifico che il meccanismo di mutuo riconoscimento instaurato con la decisione impugnata in virtù dell'articolo 3 bis della direttiva 89/552 comporta una restrizione alla libera prestazione di servizi nel mercato comune sancita dall'articolo 49 CE.157 Inoltre, come fatto valere dalla FIFA, le misure adottate dal Regno Unito sono idonee a porre le emittenti stabilite in altri Stati membri in una situazione di fatto o di diritto sfavorevole rispetto a quella delle emittenti stabilite in tale Stato membro. In proposito, nonostante la normativa descritta ai precedenti punti 10-13 sia applicabile indistintamente agli operatori appartenenti alle due categorie definite dalla normativa del Regno Unito, di fatto è assai meno probabile che nessuna emittente della prima categoria, stabilita con ogni verosimiglianza in tale Stato membro, sia interessata a trasmettere la Coppa del mondo offrendo in tal modo ad un concorrente che desideri stabilirsi in tale Paese la possibilità di ottenere dall'Office of Communications l'autorizzazione a trasmettere detto evento praticamente in esclusiva v. precedente punto 13 , piuttosto che il contrario. Ne discende che le misure del Regno Unito configurano effettivamente un ostacolo alla libertà di stabilimento sancita dall'articolo 43 CE.158 Ciò nonostante, simili restrizioni alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento possono essere giustificate quando sono preordinate alla tutela del diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla trasmissione televisiva di eventi, nazionali o non, di particolare rilevanza per la società, all'ulteriore condizione che esse siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo v. precedenti punti 48-54 .159 A tale proposito occorre ricordare che la FIFA contesta la legittimità della decisione impugnata alla luce delle disposizioni del Trattato sulla libera prestazione di servizi, dal momento in cui la Commissione approva l'iscrizione delle partite non prime nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Secondo la FIFA, tali partite non risponderebbero a detta qualifica e, pertanto, la restrizione alla libera prestazione di servizi sarebbe sproporzionata.160 Si deve rilevare che l'argomento della FIFA rivela una confusione tra, da un lato, la particolare rilevanza di un evento per la società, prima condizione che deve essere soddisfatta e che costituisce il motivo imperativo di interesse generale a giustificazione della restrizione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato v. precedenti punti 48-53 , e, dall'altro, la proporzionalità della restrizione in esame, che costituisce una seconda condizione cui deve rispondere la normativa nazionale che limita una simile libertà per essere compatibile con il diritto comunitario v. precedente punto 54 .161 In tale contesto si deve sottolineare che, come risulta dai precedenti punti 116-134, contrariamente a quanto sostenuto dalla FIFA nell'ambito del quarto motivo, la Coppa del mondo può essere validamente considerata come un unico evento di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, dato che le cifre di ascolto relative alle partite non prime confermano, anziché invalidarla, la valutazione esposta ai punti 6 e 18 della decisione impugnata. Si deve necessariamente rilevare, pertanto, che la censura relativa al fatto che le partite in discorso non rivestono una particolare rilevanza per la società, cosicché le misure adottate dal Regno Unito sarebbero sproporzionate, poggia, in ogni caso, su una premessa errata. Di conseguenza, tale censura non inficia la conclusione della Commissione circa il carattere adeguato e proporzionato dell'iscrizione di tutte le partite della Coppa del mondo nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, in considerazione del carattere unitario di tale competizione.162 Le stesse considerazioni si applicano per quanto riguarda la libertà di stabilimento. Difatti, anche se nell'ambito della sua argomentazione relativa al sesto motivo la FIFA non ha direttamente precisato se essa contesti la validità della posizione adottata dalla Commissione nella decisione impugnata circa la compatibilità dell'elenco del Regno Unito con il diritto comunitario unicamente in quanto la Commissione approva l'iscrizione delle partite non prime in esso, dal ricorso nel suo complesso nonché dalla sua risposta al quesito scritto posto dal Tribunale v. precedente punto 68 risulta che ciò è vero nel caso di specie.163 Orbene, i rilievi di cui al precedente punto 161 comportano che gli argomenti relativi alla violazione delle disposizioni del Trattato afferenti alla libertà di stabilimento non possano essere accolti. 164 Il quarto e il sesto motivo devono pertanto essere respinti. Sul quinto motivo, relativo alla violazione delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza Argomenti delle parti 165 La FIFA evidenzia che la decisione impugnata non contiene alcuna analisi relativa alla distorsione della concorrenza generata dall'iscrizione di tutte le partite della Coppa del mondo nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Orbene, tale distorsione risiederebbe nella diminuzione del numero delle emittenti in concorrenza tra loro per ottenere i diritti di trasmissione televisiva della Coppa del mondo nel Regno Unito, circostanza che si ripercuoterebbe sui ricavi della FIFA in quanto organizzatore di tale evento. Inoltre, la decisione impugnata non identificherebbe i prodotti né i mercati oggetto dell'analisi da essa effettuata e che ha condotto alla formulazione dei punti 20 e 21 della decisione impugnata v. precedente punto 18 . Nondimeno, la definizione dei mercati di riferimento sarebbe indispensabile ai fini dell'analisi della situazione concorrenziale, a maggior ragione in quanto l'elenco del Regno Unito riguarderebbe quattro diverse competizioni di calcio.166 La FIFA sostiene che la definizione delle emittenti appartenenti alla prima categoria stabilita dalla normativa del Regno Unito è stata deliberatamente concepita al fine di consentire alle sole emittenti storiche di tale Stato membro di soddisfare le condizioni previste e di acquisire in tal modo il diritto esclusivo di trasmettere in diretta le partite della Coppa del mondo. In pratica, a partire dal 1966 tali diritti sarebbero stati tradizionalmente acquisiti in modo congiunto da due emittenti, la BBC e la ITV, con la conseguenza che, innanzitutto, non vi sarebbe alcuna concorrenza per l'acquisizione dei diritti di trasmissione delle partite della Coppa del mondo del Regno Unito e, in secondo luogo, la BBC e la ITV si troverebbero in una posizione dominante collettiva. La Commissione avrebbe pertanto commesso un errore affermando, al punto 20 della decisione impugnata, che le misure adottate dal Regno Unito consentono una concorrenza reale o potenziale a questo riguardo. Inoltre, tali misure comporterebbero una distorsione del mercato della pubblicità nonché di quello delle trasmissioni di eventi sportivi da parte di canali a pagamento. 167 In tal modo, la normativa del Regno Unito concederebbe diritti speciali alla BBC ed alla ITV, senza che l'obiettività dei criteri per la concessione di tali diritti incida su questa valutazione. Mediante l'acquisizione tradizionalmente congiunta dei diritti relativi alla Coppa del mondo, dette emittenti agirebbero come un ente collettivo. Così, secondo la FIFA, esse si troverebbero in una posizione dominante collettiva e potrebbero abusare di tale posizione, considerata la concessione di cui trattasi. A questo riguardo la FIFA osserva che non è necessario dimostrare che un siffatto abuso di posizione dominante abbia avuto effettivamente luogo per concludere che uno Stato membro violi il combinato disposto dell'articolo 86, numero 1, CE e dell'articolo 82 CE, essendo a tal fine sufficiente che sussista la possibilità di un abuso. Orbene, le misure del Regno Unito avrebbero creato una struttura del mercato che autorizza e favorisce un comportamento abusivo.168 Inoltre, la BBC e la ITV non avrebbero esercitato pienamente i diritti da esse acquisiti, dato che non avrebbero trasmesso in diretta 40 delle 244 partite delle ultime quattro edizioni della Coppa del mondo. Così facendo, esse avrebbero limitato la produzione in violazione dell'articolo 82 CE. L'acquisizione dei diritti di cui trattasi da parte delle due emittenti suddette avrebbe altresì limitato lo sviluppo di mercati come quello dei canali sportivi a pagamento e quello della pubblicità televisiva per la Coppa del mondo, poiché sussisterebbero ostacoli notevoli all'acquisto dei diritti di trasmissione di eventi sportivi di analoga rilevanza, tutti detenuti da canali a pagamento durante periodi importanti. 169 La FIFA afferma anche che la concessione dei diritti speciali in esame alla BBC e alla ITV, in combinazione con l'accordo di acquisizione congiunta dei diritti di trasmissione della Coppa del mondo che lega tali due emittenti, costituirebbe una misura contraria all'articolo 81, numero 1, CE, in violazione dell'articolo 86, numero 1, CE.170 La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza delle affermazioni della FIFA. Giudizio del Tribunale171 Va rilevato che nell'ambito del presente motivo l'argomentazione della FIFA si articola in due censure.172 La prima censura riguarda le conseguenze riconducibili al fatto che, considerata la rilevanza del carattere esclusivo della trasmissione televisiva delle partite della Coppa del mondo per le emittenti appartenenti alla seconda categoria definita dalla normativa del Regno Unito, queste ultime non hanno interesse all'acquisto dei diritti di trasmissione non in esclusiva. Ad avviso della FIFA, tale circostanza comporta restrizioni alla concorrenza in molteplici mercati, come quello dell'acquisto di detti diritti, il mercato della pubblicità e il mercato della trasmissione degli eventi sportivi da parte di canali a pagamento, a causa della diminuzione delle emittenti che operano su tali mercati. Nello stesso ambito la FIFA addebita altresì alla Commissione di non aver definito i suddetti mercati e di non aver illustrato la propria valutazione circa le restrizioni in oggetto.173 A tale proposito occorre osservare che le conseguenze di cui trattasi discendono indirettamente dalle restrizioni alla libera prestazione di servizi derivanti dalle misure adottate dal Regno Unito. Orbene, come si è dichiarato nell'ambito del secondo e del quarto motivo, la Commissione non ha commesso errori ritenendo che le restrizioni alla libera prestazione di servizi derivanti dall'iscrizione di tutte le partite della Coppa del mondo nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale e non siano né inadeguate né sproporzionate. Gli effetti a livello del numero dei concorrenti potenziali, generati quale inevitabile conseguenza di tali ostacoli alla libera prestazione di servizi, non possono pertanto essere ritenuti contrari alle norme del Trattato in materia di concorrenza. In tali circostanze, la Commissione non era tenuta ad effettuare un'analisi più approfondita rispetto a quella da essa condotta in ordine alle suddette conseguenze.174 La seconda censura riguarda i diritti speciali asseritamente accordati alla BBC e alla ITV aventi l'effetto di autorizzare o rendere possibile l'abuso della posizione dominante di cui beneficerebbero tali emittenti nel mercato di riferimento, vale a dire, secondo la FIFA, il mercato dei diritti di trasmissione delle partite della Coppa del mondo.175 Difatti, ai sensi dell'articolo 86, numero 1, CE, che è la norma sulla concorrenza applicabile ai provvedimenti statali sentenza della Corte 16 settembre 1999, causa C-22/98, Becu e a., Racc. pag. I-5665, punto 31 , è vietato agli Stati membri porre, mediante provvedimenti di legge, regolamentari o amministrativi, le imprese pubbliche e le imprese cui essi concedono diritti speciali o esclusivi in una situazione nella quale dette imprese non potrebbero esse stesse collocarsi con comportamenti autonomi senza trasgredire agli articolo 12 CE e 81 CE 89 CE v., in tal senso, sentenza della Corte 13 dicembre 1991, causa C-18/88, GB-Inno-BM, Racc. pag. I-5941, punto 20 .176 In proposito, sebbene sia vero che diritti speciali o esclusivi ai sensi della suddetta disposizione sono concessi allorché una tutela viene conferita dallo Stato ad un limitato novero di imprese ed è tale da incidere sostanzialmente sulla capacità delle altre imprese di esercitare l'attività economica di cui trattasi nello stesso territorio, in circostanze sostanzialmente equivalenti sentenza della Corte 25 ottobre 2001, causa C-475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I-8089, punto 24 , tuttavia la normativa del Regno Unito non offre una simile tutela alle emittenti in discorso.177 Infatti, si è in presenza di diritti di questo genere quando i poteri pubblici concedono un monopolio sentenza della Corte 12 febbraio 1998, causa C-163/96, Raso e a., Racc. pag. I-533, punto 23 , quando possono bloccare l'ingresso di un concorrente sul mercato dell'attività del titolare dei diritti o su un mercato vicino per motivi relativi agli effetti negativi che tale ingresso produrrebbe sul funzionamento e la redditività dell'attività di detto titolare sentenza Ambulanz Glöckner, punto 167 supra, punti 7, 23 e 25 o alle necessità di manodopera sentenza Becu e a., punto 175 supra, punto 23 , o quando il titolare è abilitato, mediante la normativa corrispondente, ad influenzare le condizioni di esercizio dell'attività di cui trattasi da parte dei suoi concorrenti in funzione dei propri interessi o delle conseguenze che la loro attività avrebbe su tale mercato, ovvero su un mercato vicino v., in tal senso, sentenze della Corte 19 marzo 1991, causa C-202/88, Francia/Commissione, Racc. pag. I-1223, punto 51 ERT, punto 142 supra, punto 37 GB-Inno-BM, punto 175 supra, punto 25, e 1° luglio 2008, causa C-49/07, MOTOE, Racc. pag. I-4863, punto 43 .178 Tuttavia, lungi dal vietare essa stessa o dall'autorizzare la BBC o la ITV a vietare a qualunque emittente di acquistare diritti di trasmissione delle partite della Coppa del mondo o ad influire sulle condizioni di trasmissione di queste, la normativa del Regno Unito si limita ad escludere la possibilità che esse vengano trasmesse in esclusiva nel territorio di tale Stato membro, senza operare a questo riguardo alcuna distinzione tra le due categorie di emittenti v. precedenti punti 10 e 11 . Occorre precisare, a tal fine, che la FIFA sostiene erroneamente che la BBC e la ITV siano le uniche emittenti alle quali è consentito l'acquisto dei diritti di trasmettere in esclusiva la Coppa del mondo nel Regno Unito. Anzi, in primo luogo, come appena indicato, il divieto di trasmissione in esclusiva stabilito dall'articolo 101 del Broadcasting Act 1996 riguarda allo stesso modo le emittenti delle due categorie definite dalla normativa del Regno Unito. Poi, il divieto in questione si affianca all'articolo 99 del Broadcasting Act 1996, che dichiara invalidi i contratti di trasmissione di un evento menzionato nell'elenco qualora abbiano lo scopo di conferire un diritto esclusivo, a prescindere dell'identità dell'emittente.179 Ne consegue che la normativa del Regno Unito vieta l'esclusiva nei confronti di tutte le emittenti, non solo nella fase della trasmissione, ma anche nella fase della conclusione dei contratti di diffusione radiotelevisiva, di modo che nessuna emittente soggetta alla giurisdizione del Regno Unito può stipulare validamente un contratto per trasmettere in esclusiva un evento inserito nel suo elenco. Viceversa, tale normativa consente allo stesso modo alle emittenti delle due categorie da essa definite di presentare offerte per acquisire i diritti di trasmissione televisiva non in esclusiva delle partite della Coppa del mondo.180 In tali condizioni, il fatto che solo talune emittenti della prima categoria, quali la BBC e la ITV, in definitiva trasmettano la Coppa del mondo nel Regno Unito a seguito dell'autorizzazione dell'Office of Communications, in quanto le loro concorrenti hanno interesse unicamente per una trasmissione in esclusiva e, perciò, si astengono dal presentare offerte per acquisirne i necessari diritti v. precedente punto 13 , non equivale a una concessione alle prime dei diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 86, numero 1, CE. Infatti, tale circostanza, quand'anche accertata, dipende dall'importanza riconosciuta all'esclusiva nel contesto del modello di impresa posto in essere dalle emittenti che gestiscono canali a pagamento e non da un qualsivoglia divieto riconducibile alla normativa del Regno Unito, poiché i termini di tale normativa sono indistintamente applicabili alle emittenti delle due categorie. Ne consegue che le misure adottate dal Regno Unito non pregiudicano, in quanto tali, la facoltà dei gestori di canali a pagamento di esercitare, per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti di trasmissione televisiva della Coppa del mondo, la loro attività in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle vigenti per la BBC o la ITV. 181 Il quinto motivo deve pertanto essere respinto. Sull'istanza di misure di organizzazione del procedimento introdotta dalla FIFA 182 Dalle valutazioni elaborate relativamente ai motivi dedotti dalla FIFA consegue che non è necessario adottare le misure di organizzazione del procedimento da essa sollecitate v. precedenti punti 20 e 21 .183 A questo proposito si deve rilevare che, secondo la FIFA, la propria istanza è volta permettere ad essa, nonché al Tribunale, di esaminare, in primo luogo, se gli elementi disponibili consentissero alla Commissione di concludere validamente che tutte le partite della Coppa del mondo sono state tradizionalmente ritenute di particolare rilevanza per la società del Regno Unito e hanno una spiccata rilevanza presso il pubblico in generale, in secondo luogo, se la Commissione potesse acconsentire all'iscrizione di tutte tali partite nell'elenco del Regno Unito e, in terzo luogo, se la Commissione abbia dimostrato in modo sufficiente che le restrizioni apportate alle libertà fondamentali, al diritto di proprietà e alla concorrenza siano giustificate. Inoltre, tali elementi consentirebbero alla FIFA di dimostrare che la Commissione avrebbe motivato in modo insufficiente la decisione impugnata omettendo di chiarire perché essa non abbia preso in considerazione le informazioni sottoposte dalle autorità del Regno Unito dopo il 28 luglio 2000. Gli elementi in questione sarebbero altresì rilevanti al fine di valutare se la procedura posta in essere dalle autorità del Regno Unito fosse chiara e trasparente, segnatamente per quanto concerne gli elementi sottoposti alla Commissione, ma non sussistenti al momento in cui l'elenco del Regno Unito è stato predisposto, e i pareri contrari manifestati dai servizi nazionali competenti.184 In tale contesto la FIFA ha chiesto al Tribunale di invitare la Commissione a produrre tutta la corrispondenza intercorsa tra quest'ultima e le autorità del Regno Unito in merito all'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, comprese le lettere scambiate dopo il 15 dicembre 2005, data della pronuncia della sentenza Infront WM/Commissione, punto 15 supra.185 A questo riguardo occorre osservare che, come dichiarato nell'ambito dell'esame dei motivi sollevati dalla FIFA, tutti gli argomenti a sostegno dei quali quest'ultima desidera far valere elementi potenzialmente contenuti nei documenti di cui essa chiede la produzione non sono idonei ad influire sulla legittimità della decisione impugnata. 186 In particolare, per quanto riguarda la rilevanza delle partite non prime per la società del Regno Unito e, correlativamente, la qualificazione della Coppa del mondo nel suo insieme come evento di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro, la FIFA ha prodotto una serie di elementi statistici, per loro natura ampiamente pertinenti, che a suo avviso dimostrano l'esattezza delle proprie affermazioni a questo proposito, mentre il Tribunale ha ritenuto che questi non inficiassero le conclusioni cui è giunta la Commissione. Lo stesso dicasi per quanto riguarda gli argomenti relativi all'asserita mancata considerazione di elementi successivi al 2000, in quanto la FIFA ha effettivamente prodotto elementi statistici ad essi relativi ed il Tribunale ha ritenuto che essi non intaccassero la fondatezza delle conclusioni della Commissione. Per quanto riguarda il fatto che la Commissione ha tenuto conto di elementi non disponibili al momento in cui le autorità del Regno Unito hanno redatto l'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro, è sufficiente rammentare che esso non è indice di alcuna irregolarità procedurale o sostanziale v. precedenti punti 75, 76 e 95 e, di conseguenza, non sussiste l'opportunità di misure di organizzazione del procedimento a questo riguardo.187 In tali circostanze, si deve respingere l'istanza di adozione di misure di organizzazione del procedimento nonché il ricorso nella sua interezza. Sulle spese 188 Ai sensi dell'articolo 87, numero 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la FIFA, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.189 Il Regno del Belgio e il Regno Unito sopporteranno le proprie spese, conformemente all'articolo 87, numero 4, del regolamento di procedura.Per questi motivi,IL TRIBUNALE Settima Sezione dichiara e statuisce 1 Il ricorso è respinto. 2 La Fédération internationale de football association FIFA sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea. 3 Il Regno del Belgio e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 febbraio 2011. * Fonte http //curia.europa.eu/