Anche se la parte chiede che venga fatta di persona, la via postale non comporta la nullità della notificazione

Inoltre, la validità della notificazione eseguita dall’agente postale deve essere valutata con gli stessi criteri applicabili nel caso di notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario.

Con la sentenza n. 13085, depositata il 27 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la validità del procedimento di dichiarazione del fallimento. Dichiarazione di fallimento tutto regolare? Una s.a.s. viene dichiarata fallita. Il legale rappresentante propone reclamo, anche in proprio, avverso la sentenza del Tribunale per vizi procedimentali, reclamo respinto dalla Corte d’Appello, che, quindi, conferma la decisione di primo grado. Corretto il mezzo postale? E gli indirizzi? L’uomo ricorre per cassazione, lamentandosi del fatto che la notificazione dell’istanza di fallimento, proposta da Equitalia, è stata fatta a mezzo posta, in contrasto con il decreto presidenziale, e non all’indirizzo della sede legale della società né all’indirizzo della propria residenza anagrafica. Anche se la parte ha chiesto la notifica di persona, il mezzo postale non ne comporta la nullità. La Suprema Corte ricorda che, in base all’art. 1, comma 2, legge n. 890/1982, l'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona . Tale eccezione, nei casi in cui l’ufficiale giudiziario non vi ottemperi, non comporta la nullità della notificazione a mezzo posta che abbia raggiunto il suo scopo . La Corte di Cassazione rileva poi come il ricorrente non contesti il fatto che le notificazioni potessero essere fatte dove effettivamente furono fatte, ma solo che ciò potesse essere deciso dal postino . Postino e Ufficiale Giudiziario sono, allo stesso modo, agenti notificatori. Ricorda, poi, che l’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale gode della stessa fede privilegiata dell’attività direttamente svolta dall’ufficiale giudiziario . Non cambia nulla che la notificazione venga fatta da uno piuttosto che dall’altro la sua validità dipende dall’esattezza dell’individuazione del luogo di recapito del plico da notificare, secondo le norme del codice di rito, mentre non assumono alcun rilievo le decisioni” dell’agente notificatore .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 aprile – 27 maggio 2013, n. 13085 Presidente Vitrone – Relatore Ceccherini Svolgimento del processo 1. Con reclamo ex art. 18 legge fall., il signor C.S. , nella qualità di legale rappresentante della Conti Sandro Autoservizi s.a.s. e in proprio, chiese alla Corte d'appello di Bologna l'annullamento della sentenza dichiarativa del fallimento della società da lui rappresentata, e suo in estensione, pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 11 novembre 2010, per nullità della notificazione dell'istanza di fallimento presentata da Equitalia Polis s.p.a. e del relativo decreto presidenziale di convocazione del fallito. A fondamento del reclamo erano esposti due profili di nullità della notificazione dell'atto, eseguita dagli ufficiali giudiziari di Bologna, a mezzo posta, a Imola a violazione delle prescrizioni contenute nel decreto presidenziale, che - con il riferimento alle forme da seguirsi, indicate in modo progressivo e subordinato, nell'art. 145 primo comma c.p.c., negli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., nell'art. 140 c.p.c. e infine nell'art. 143 c.p.c. - aveva escluso la notificazione a mezzo posta, poi in effetti eseguita b le due notifiche a mezzo posta alla società e al socio personalmente non erano state eseguite, rispettivamente, presso la sede legale della società Via omissis e presso la residenza anagrafica Viale omissis , bensì ad un altro indirizzo in via omissis sede amministrativa della società . 2. Con sentenza 25 febbraio 2011, la Corte d'appello di Bologna ha respinto il reclamo. 3. Per la cassazione di questo provvedimento ricorrono la società fallita e il suo socio accomandatario, per due motivi. Resiste Equitalia Polis s.p.a. con controricorso. Ragioni della decisione 4. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 15 della legge fallimentare e del decreto di convocazione emesso dal Presidente del Tribunale di Bologna il 21 maggio 2010, perché non furono rispettate le specifiche forme di notificazione indicate nel decreto medesimo. 4.1. Il motivo è infondato. L'indicazione, nel decreto di comparizione, dei modi da seguire nella notificazione non aveva, né poteva avere il significato ad esso attribuito dal ricorrente, di precludere la notificazione a mezzo posta in un comune diverso da quello in cui l'ufficio ha sede. A norma dell'art. 1 cpv. legge 26 novembre 1982 n. 890, l'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per le notificazioni da eseguirsi fuori del comune. L'eccezione contemplata nella medesima disposizione, costituita dalla richiesta della parte, non comporta, nei casi in cui l'ufficiale giudiziario non vi ottemperi, la nullità della notificazione a mezzo posta che abbia raggiunto il suo scopo. 5. Con il secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle disposizioni della legge n. 890 del 1982, avendo il postino, di sua iniziativa eseguito le notificazioni a un indirizzo diverso da quelli indicati sulla busta. Il ricorrente chiarisce che egli non contesta che le notificazioni potessero essere fatte nel luogo in cui furono fatte, ma solo che ciò potesse essere deciso dal postino. 5.1. Il motivo è infondato. Va premesso che l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha lo stesso contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice di rito sulle persone cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa della propria qualità Cass. 23 luglio 2003 n. 11452 . Ne deriva che la validità della notificazione eseguita dall'agente postale delegato deve essere valutata con gli stessi criteri applicabili nel caso di notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario essa dipende dall'esattezza dell'individuazione del luogo di recapito del plico da notificare, secondo le norme dettate dal codice di rito, mentre non assumono alcun rilievo le decisioni dell'agente notificatore. 6. In conclusione il ricorso è respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compenso, oltre agli accessori di legge.