Trasporti regionali fermi, lavoratori per i treni passanti: condotta antisindacale di ‘Trenitalia’

Condannata l’azienda per avere utilizzato ad hoc la categoria dei “servizi minimi” da garantire per la clientela, allargandola illegittimamente e utilizzando i dipendenti non in sciopero in maniera assolutamente scorretta.

Sciopero regionale dei trasporti su ferro ‘Trenitalia’ in difficoltà. Unico strumento a disposizione dell’azienda è quello di appellarsi ai cosiddetti “servizi indispensabili”, chiamando a raccolta i lavoratori proprio per le prestazioni ritenute primarie. Linea di pensiero corretta, che, però, non può essere considerata flessibile e, quindi, ampliata a dismisura. Detto in maniera chiara, la categoria delle “prestazioni indispensabili” non può comprendere i cosiddetti treni passanti, quelli, cioè, che non hanno origine o destinazione in impianti collocati all’interno della regione. Adottare una soluzione simile può costare a ‘Trenitalia’ una condanna per “comportamento antisindacale” Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza numero 10130/14 depositata oggi . Prestazioni indispensabili. Contesto territoriale la regione Toscana. Lì, a fine ottobre 2004, lo sciopero regionale dei trasporti che rende difficile l’operatività di ‘Trenitalia’. Pronta la reazione dell’azienda, che punta sul fronte dei “servizi indispensabili”, ovviamente convocando i dipendenti non in sciopero. Ma, secondo il sindacato – l’‘Orsa’, per la precisione –, l’azione di ‘Trenitalia’ è stata scorretta, valutabile come «condotta antisindacale», avendo allargato illegittimamente l’elenco dei treni riconducibili alla categoria delle “prestazioni indispensabili”. Nodo gordiano, in particolare, la scelta dell’azienda di utilizzare i lavoratori anche per i cosiddetti treni passanti, cioè «i treni di media e lunga percorrenza aventi origine e destinazione al di fuori della regione» protagonista dello sciopero. Ebbene, così come sostenuto dal sindacato, il «‘comando’» dato da ‘Trenitalia’ è da valutare come illegittimo, sanciscono i giudici del ‘Palazzaccio’, evidenziando che «i treni passanti» non costituiscono «prestazioni indispensabili» e quindi «garantiti». Confermata, in toto, quindi la condanna – sancita in Appello – di ‘Trenitalia’ per «comportamento antisindacale», avendo qualificato «come prestazioni indispensabili tutti i treni non aventi origine o destinazione in impianti situati nella regione» fermata dallo sciopero.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 27 febbraio – 9 maggio 2014, numero 10130 Presidente Lamorgese – Relatore Ghinoy Svolgimento del processo Il Sindacato ORSA Organizzazione sindacati autonomi di base proponeva ricorso, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori nei confronti di Trenitalia s.p.a., assumendo che la societa', nell'individuare le prestazioni indispensabili in occasione dello sciopero regionale proclamato per il 29 ottobre 2004, aveva violato l'Accordo sindacale nazionale del 23.11.1999, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia. Il giudice del lavoro accoglieva il ricorso, ma il Tribunale accoglieva l'opposizione di Trenitalia, sul presupposto dell'assenza di tempestività dell'azione e della carenza di attualità della condotta lamentata. Il Sindacato ORSA proponeva quindi appello che veniva accolto dalla Corte d'appello di Firenze che, con la sentenza numero 892 del 2007, dichiarava che le disposizioni di comando dei servizi indispensabili erano state adottate da Trenitalia in difformità dall'Accordo nazionale 23.11.1999 e costituivano comportamento antisindacale ordinava alla società di attenersi, in caso di scioperi regionali, al citato Accordo nella puntuale applicazione dei punti 4.2.2. e 4.2.2.a. Per la cassazione di tale sentenza Trenitalia s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a due motivi il Sindacato ORSA ha resistito con controricorso entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 5 . La sentenza viene censurata nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto sussistente il requisito dell' attualità della condotta denunciata dal sindacato, omettendo di considerare che essa aveva già realizzato la lesione dell'interesse collettivo e che il provvedimento di condanna non avrebbe comunque sortito alcun effetto, dal momento che lo sciopero si era tenuto il 29.10.2004 ed il ricorso ex articolo 28 era stato proposto da ORSA solo in data 27.12.2004. La Corte non si sarebbe poi avveduta del fatto che il capo di sentenza relativo alla rimozione degli effetti del provvedimento lesivo costituiva una condanna in futuro. 1.a. Il motivo e' inammissibile. Corte fiorentina ha ritenuto circostanze idonee ad integrare 1' attualità del comportamento antisindacale malgrado il ricorso ex articolo 28 dello Statuto sia stato proposto dopo quasi 40 giorni dalla conclusione dello sciopero la sua reiterabilità nel tempo e la sua portata intimidatoria, valorizzando il fatto che la medesima interpretazione dell'accordo era stata adottata in occasione di più astensioni collettive e che erano state adottate sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non avevano ottemperato al comando di svolgere le prestazioni erroneamente ritenute indispensabili. Il giudice di merito non ha quindi ignorato o erroneamente valutato le circostanze di fatto valorizzate dalla ricorrente, ma le ha ritenute non decisive nell'ambito dell'opzione interpretava adottata. Questa peraltro è coerente con i principi in più occasioni ribaditi da questa Corte secondo i quali in primo luogo il mero ritardo della proposizione del ricorso non ne determina di per sé l'inammissibilità in presenza della permanenza degli effetti lesivi, ed inoltre il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale Sez. L, Sentenza numero 11741 del 06/06/2005, Sez. L, Sentenza numero 23038 del 12/11/2010 . Da quanto premesso risulta che prospettando una diversa soluzione oggi Trenitalia chiede a questa Corte non il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'articolo 360, primo comma, numero 5 cod. proc. civ., ma una revisione del ragionamento decisorio , ossia dell'opzione ermeneutica contrastata, che rientra piuttosto nel diverso vizio di violazione di legge previsto dall'articolo 360 primo comma numero 3 c.p.c L'errata qualificazione del motivo non consente a questa Corte di individuare quali siano il tipo di valutazione richiesto ed il metro di giudizio da adottarsi, sicché essa si pone in contrasto con l'onere di chiara e coerente enunciazione imposto dall' articolo 366 numero 4 c.p.comma 2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia Violazione e falsa applicazione degli articolo 4.2.2., 4.2.2a e 4.2.2.b, dell'accordo sindacale nazionale del 23 novembre 1999 . Il quesito di diritto posto e' il seguente l'interpretazione letterale e sistematica della normativa collettiva in esame conduce a ritenere che quando uno sciopero non abbraccia l'intero territorio nazionale, ma abbia un ambito geografico limitato e locale, i suoi effetti non possano estendersi oltre l'ambito geografico interessato, con la conseguenza che le limitazioni dei treni garantiti di cui all'articolo 4.2.2 e segg. dovranno intendersi riferite esclusivamente ai treni che abbiano arrivo a destino nell'area interessata dallo sciopero e non ai c. d. treni di passaggio . 2.a. Per comprendere la questione occorre premettere che la legge sullo sciopero nei servizi essenziali numero 146 del 1990 , impone nell' effettuare l'astensione collettiva di garantire le prestazioni indispensabili individuate negli accordi e contratti collettivi giudicati idonei dalla Commissione di garanzia. Nel caso, l'Accordo era quello nazionale del 23 novembre 1999 tra Trenitalia e sindacati. Le disposizioni che rilevano e che sono state oggetto dell'interpretazione della Corte fiorentina sono le seguenti 4.2.2 Nei giorni feriali e festivi, fatto salvo, per questi ultimi, quanto previsto al successivo punto 4.2.4. deve essere assicurata la circolazione di treni a lunga/media percorrenza nella misura minima di tre coppie di treni al giorno sulle principali direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest, una almeno delle quali della categoria Intercity o Eurostar. Tali treni dovranno essere garantiti fino all'arrivo alla stazione di destinazione. 4.2.2 a. Vanno garantiti tutti i treni che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un'ora dall'inizio dello sciopero stesso. I treni che abbiano arrivo a destino nell'area interessata dallo sciopero in tempo successivo ad un'ora dall'inizio dello sciopero sono soppressi o possono essere garantiti con limitazione di percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi sostitutivi e%o di conforto per i viaggiatori. 4.2.2.b Alfine di limitare gli effetti ultrattivi degli scioperi di carattere sub regionale o sub compartimentale oltre ai treni di cui ai precedenti punti e agli Eurostar attualmente previsti sull'orario FS, sara' assicurata la circolazione di ulteriori treni della categoria Intercity che saranno comunicati all'utenza nei termini previsti dalla L. numero 146 del 1990, articolo 2, comma 6, e che saranno concordati a livello regionale in occasione del cambio orario. La società potrà far circolare treni non garantiti nella propria autonomia garantendone l'arrivo a destinazione con personale non scioperante o tramite l'utilizzo di mezzi sostitutivi, in conformità a quanto previsto al punto 5. Il comando aziendale in ordine ai treni da garantire in occasione dello sciopero regionale del 29 ottobre 2004 considerava prestazioni indispensabili, quindi da garantire, anche quelle relative a tutti i treni di media e lunga percorrenza aventi origine e destinazione al di fuori della Regione Toscana i c.d treni passanti . Tale comando è stato ritenuto dalla Corte di Firenze non rispondente alle previsioni dell'accordo, e tale soluzione viene contestata oggi dalla parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso. 2.b. Il motivo è infondato. Le clausole dell'accordo sopra riportate sono state già esaminate ed interpretate da questa Corte nella sentenza numero 8075 del 2011, resa in un caso sovrapponibile a quello in esame, cui occorre dare continuità. In quel caso si è ritenuto, ed oggi si conferma, che la regola posta dall'accordo e' che, in questi casi, devono essere garantiti i treni dei pendolari nei giorni feriali di cui al punto 4.2.1., i treni di media e lunga percorrenza in misura di tre coppie al giorno sulle direttive principali sino all'arrivo alla stazione di destinazione di cui al punto 4.2.2. tutti i treni con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero e arrivo a destino entro un'ora dall'inizio dello sciopero di cui al punto 4.2.2.a. In piu', il punto 4.2.2.b. aggiunge gli Eurostar e ulteriori treni della categoria Intercity che saranno concordati a livello regionale. L'area delle prestazioni indispensabili, in caso di sciopero locale, quindi, è ulteriormente dilatabile con l'utilizzo dei lavoratori non scioperanti, ma non comprende indiscriminatamente, come sostenuto da Trenitalia, tutti i treni non aventi origine o destinazione in impianti all'interno della regione. 2.c. La sentenza 8075/2011 sopra richiamata ha affrontato anche l'ulteriore argomentazione prospettata da Trenitalia, osservando che non rileva in senso contrario la previsione contenuta nella seconda parte del punto 4.2.2a, laddove, dopo che nella prima parte si e' sancito che devono essere garantiti tutti i treni con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero ed arrivo a destino entro un'ora, si afferma che, invece, i treni con arrivo a destino nell'area interessata successivo a un'ora dall'inizio dello sciopero sono soppressi. Quest'ultima previsione, infatti, stabilisce che sono soppressi quei treni, ma non dispone, in positivo, che quelli con arrivo a destino al di fuori dell'area interessata debbono essere tutti garantiti e costituiscono prestazioni indispensabili. 2.d. Non ha rilievo ostativo neppure la delibera 45/2000 valorizzata nel ricorso e nella memoria ex articolo 378 c.p.c da Trenitalia con la quale la Commissione di garanzia ha giudicato idoneo l'accordo del 23.11.1999, precisando che la clausola sulla soppressione contenuta nel punto 4.2.2. riguarda i treni la cui destinazione ricade nell'area interessata dallo sciopero e non riguarda tutti i treni che vanno al di là di tale area. L'affermazione infatti deve essere intesa secondo la sua portata letterale e logica, che è quella di limitare ai suddetti treni la possibilità di Trenitalia di provvedere alla soppressione o alla limitazione di percorso, ma non significa che questi treni passanti costituiscano tutti prestazioni indispensabili e debbano essere comunque garantiti, dal momento che l'accordo si è preoccupato di regolare i treni garantiti con le previsioni espresse sopra enucleate. 2.e. Correttamente la Corte fiorentina ha pertanto ritenuto che il comportamento adottato da Trenitalia nel corso dello sciopero ragionale del 29 ottobre 2004, consistente nel qualificare come prestazioni indispensabili tutti i treni non aventi origine o destinazione in impianti situati nella regione Toscana, va al di là di quanto convenuto nell'accordo e consentito dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali. Deve essere quindi ribadito ex articolo 384 I comma c.p.c. il seguente principio di diritto Costituisce comportamento antisindacale la condotta di Trenitalia s.p.a., tenuta in occasione di uno sciopero regionale e consistita nel qualificare come prestazioni indispensabili tutti i treni non aventi origine o destinazione in impianti situati nella regione interessata, in quanto non conforme a quanto convenuto nell'accordo sindacale del 23 novembre 1999, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia, atteso che, in particolare, la relativa disposizione del predetto accordo par. 4.2.2. qualifica come indispensabili solo i treni dei pendolari nei giorni feriali, i treni di media e lunga percorrenza nella misura minima di tre coppie di treni al giorno sulle principali direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest fino alla destinazione e i treni che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, giungano a destinazione entro la prima ora dello sciopero stesso, restando salva la possibilità per la società di far circolare gli Eurostar e gli ulteriori treni concordati a livello regionale della categoria Intercity nonché quelli non garantiti con personale non scioperante. 3. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza ex articolo 385 I c. c.p.c. e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna Trenitalia s.p.a. alla rifusione in favore della parte resistente delle spese del giudizio, liquidate in € 100,00 per esborsi ed 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27.2.2014