L’avvocato della parte che chiede la restituzione di beni confiscati deve avere la procura speciale

Il difensore di parte diversa dall’imputato o indagato che presenti al giudice dell’esecuzione istanza di restituzione di beni deve essere munito di procura speciale ex articolo 100 c.p.p

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 13049, depositata il 27 marzo 2015. Il fatto. Due coniugi, in qualità di legali rappresentanti di tre società, hanno proposto ricorso in Cassazione contro il provvedimento con il quale il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la loro istanza volta ad ottenere la restituzione di immobili intestati alle loro società e sottoposti a confisca per equivalente nei confronti dei figli, riconosciuti responsabili di delitti contro il patrimonio. La procura speciale alle liti. Il Collegio, nell’affrontare il ricorso, ricorda preliminarmente come «il difensore di parte diversa dall’imputato o indagato che presenti al giudice dell’esecuzione istanza di restituzione di beni deve essere munito di procura speciale». La procura speciale disciplinata dall’articolo 100 c.p.p. differisce sia dalla mera nomina di difensore articolo 96 c.p.p. che dalla procura speciale regolata dall’articolo 122 c.p.p., necessaria per determinati atti. La procura speciale deve contenere la chiara manifestazione di volontà della parte di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza la necessità di formule sacramentali. Non si tratta, dunque, di un conferimento di procura in relazione a singoli atti del procedimento, ma di procura speciale alle liti, limitata al procedimento di interesse. Nel caso di specie, non risulta essere stata rilasciata al difensore la procura speciale di cui sopra ad opera delle parti ricorrenti, che avevano proposto al giudice dell’esecuzione istanza di restituzione di beni, sottoposti a confisca per equivalente con sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Questa carenza, conclude il Collegio, si traduce in difetto di ammissibilità del ricorso per cassazione. Motivo per cui la S.C. ha dichiarato il ricorso, appunto, inammissibile e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 10 febbraio – 27 marzo 2015, numero 13049 Presidente Giordano – Relatore Cassano Ritenuto in fatto 1. Il 21 maggio 2014 il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata dai coniugi B.G. e M.E. nella loro qualità di legali rappresentanti delle società s.rl. Aché , s.r.l. Studio Europa , s.rl. R.B. Immobiliare , volta ad ottenere la restituzione degli immobili intestati alle suddette società e sottoposti a confisca per equivalente con la sentenza pronunziata dal medesimo Tribunale nei confronti dei figli Be.Gi. e B.S. , riconosciuti responsabili di delitti contro il patrimonio. Preliminarmente il Tribunale osservava che la domanda era contraddittoria, in quanto gli istanti sollecitavano la restituzione sia in quanto legali rappresentanti delle società proprietarie dei beni sia in quanto essi stessi proprietari dei beni stessi. Nel merito osservava che dalla sentenza irrevocabile di condanna emergeva che le intestazioni degli immobili alle suddette società erano fittizie e che gli stessi riferibili direttamente ai due condannati e, inoltre, sottolineava l'obiettiva sproporzione tra il valore degli immobili e le capacità reddituali degli istanti. Evidenziava, inoltre, che la consulenza prodotta dalla difesa, tesa a ricostruire il patrimonio della famiglia B. -M. dal 1994 al 2005, oltre a non fondare su solide basi scientifiche, non era idonea a superare gli accertamenti illustrati nella sentenza irrevocabile di condanna. 2. Avverso il suddetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto a firma del comune difensore di fiducia, Be.Gi. e M.E. , i quali lamentano mancanza della motivazione in ordine alla relazione datata 1 agosto 2012, redatta dal Dott. S.S. da cui emergeva, secondo parametri obiettivi, l'effettiva proprietà da parte dei coniugi B. degli immobili posti sotto sequestro nel procedimento penale che ha coinvolto i loro figli. Osservano che il giudice dell'esecuzione non ha preso in alcuna considerazione né il lavoro di ricostruzione operato con la consulenza né le centinaia di documenti allegati, comprovanti un calcolo globale e particolarmente analitico, dimostrativi del fatto che i ricorrenti sono i soci delle società proprietari degli immobili, ne detengono le quote di maggioranza e, grazie alle loro disponibilità economiche, hanno finanziato l'acquisto degli immobili. Osserva in diritto I ricorsi sono inammissibili per il motivo di seguito precisato. 1. La procura speciale disciplinata dall'articolo 100 c.p.p differisce sia dalla mera nomina di difensore articolo 96 c.p.p. che dalla procura speciale regolata dall'articolo 122 c.p.p., necessaria per determinati atti. La procura speciale ex articolo 100 c.p.p. non si differenzia per funzione, contenuto e tantomeno per formule sacramentali dalla nomina ex articolo 96 c.p.p. del difensore dell'imputato, con conseguente necessità di interpretare il contenuto dell'atto alla luce della volontà univocamente espressa dal terzo interessato. La procura speciale deve contenere la chiara manifestazione di volontà della parte di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali. Non si tratta di conferimento di procura in relazione a singoli atti del procedimento, ma di procura speciale alle liti , limitata al dato procedimento di interesse. Per contro, la disposizione che specificatamente disciplina la procura speciale per determinati atti è quella, ben diversa, di cui all'articolo 122 c.p.p. Sez. U., numero 12 del 19 maggio 1999 . La procura in questione riguarda il procedimento e non singoli atti come si desume dal testo dell'articolo 100 citato. Il comma 3 di tale disposizione prevede che la procura speciale “si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa”, affermazione che non avrebbe senso se riferita ad una procura per singoli specifici atti e che per contro, proprio prevedendo che la procura possa essere espressamente ampliata agli altri gradi del giudizio, dimostra che si tratta di una procura che vale per il procedimento e non per singoli atti. Il comma 2 dell'articolo 100 prevede, a sua volta che la “procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile”. Il comma 4 chiarisce che il difensore può compiere tutti gli atti del procedimento salvo quelli espressamente riservati alla parte e non può compiere atti di disposizione del diritto controverso se difetta la specifica attribuzione di potere va da sé che anche quest'ultima disposizione ha senso nel caso in cui il difensore abbia procura per il procedimento e non per i singoli atti. La procura speciale per determinati atti disciplinata dall'articolo 122 c.p.p., riguarda invece gli atti espressamente riservati alla parte di cui all'articolo 100, comma 4, c.p.p La procura speciale ex articolo 100 c.p.p. deve essere tenuta distinta dalla mera nomina di un difensore. Di conseguenza il difensore di parte diversa dall'imputato o indagato che, come nel caso di specie, presenti al giudice dell'esecuzione istanza di restituzione di beni deve essere munito di procura speciale. Nella fattispecie sottoposta al'esame del Collegio la suddetta procura speciale non risulta essere stata rilasciata al difensore ad opera delle parti ricorrenti che avevano proposto al giudice dell'esecuzione istanza di restituzione di beni, sottoposti a confisca per equivalente con la sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Tale carenza si traduce in un difetto di ammissibilità del ricorso per cassazione. In adesione ad una recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U., numero 47239 del 30 ottobre 2014 , condivisa dal Collegio, non può trovare applicazione la disposizione di cui all'articolo 182, comma secondo, c.p.c., in base al quale il giudice deve assegnare alle parti un termine per la regolarizzazione degli eventuali difetti di rappresentanza, atteso che nel procedimento penale le regole del processo civile sono applicabili solo in presenza della necessità di colmare eventuali vuoti. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto con un unico atto a firma del comune difensore di fiducia da parte dei due ricorrenti consegue di diritto la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.