Con provvedimento direttoriale numero 54581/2014, le Entrate hanno deciso lo slittamento del termine - inizialmente previsto per il 30 aprile - per la comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari e dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni. Ci sarà tempo fino al trentesimo giorno successivo al termine ultimo di presentazione di Unico.
Slitta il termine - inizialmente previsto per il 30 aprile prossimo - per la comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari e dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa. La proroga è stata decisa dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento direttoriale numero 54581/2014. Comunicazioni da effettuarsi entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare il provvedimento dispone che le comunicazioni all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari articolo 2, comma 36-sexiesdecies, d.l. numero 138/2011 e i dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa articolo 2, comma 36-septiesdecies, d.l. numero 138/2011 vanno effettuate entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento o in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti nel caso ordinario di scadenza per la presentazione di Unico al 30 settembre, la comunicazione in esame andrà presentata entro il 30 ottobre. Vengono dunque modificati rispettivamente i provvedimenti delle Entrate nnumero 94902/2013 e 94904/2013 del 2 agosto 2013, che prevedevano per le comunicazioni in parola il termine del «30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento» punto 4.1 del provv. numero 94902/2013 e del «30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni» punto 5.5 del provv. numero 94904/2013 . Agevolare i contribuenti La proroga è stata decisa per far sì che l'adempimento relativo alle comunicazioni in esame sia posposto rispetto alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi la ratio risiede, infatti, nella volontà di agevolare i contribuenti tenuti all'adempimento consentendo loro di utilizzare gli elementi indicati in sede dichiarativa che si riferiscono ai beni d'impresa concessi in godimento ai soci e ai familiari, per valutare se sono o meno tenuti all'obbligo della comunicazione in esame. Ricordiamo infatti che, secondo quanto previsto dal punto 2.1 del provvedimento numero 94902/2013 citato, l'obbligo della comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati dei soci e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa sussiste per i soggetti indicati dallo stesso provvedimento solo qualora vi sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento , differenza che , ove sussistente, per un verso, ai sensi del comma 36-quinquiesdecies dell'articolo 2 d.l. numero 138/2011, «concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h-ter , del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo», e per altro verso, ai sensi comma 36-quaterdecies, articolo 2, d.l. numero 138/2011, rende indeducibili per i soggetti concedenti i beni i costi a essi relativi. fonte www.fiscopiu.it
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