In materia di lavori socialmente utili, il relativo sussidio, a cui sono estese le disposizioni in materia di indennità di mobilità l. numero 223/1991 , pur essendo determinato su base giornaliera, alla stregua della disciplina dell’indennità di disoccupazione, deve essere corrisposto con cadenza mensile.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 7115, depositata il 26 marzo 2014. Il caso. La Corte d’appello di Napoli accoglieva le domande di alcuni lavoratori, nei confronti dell’INPS, dirette ad ottenere il pagamento degli interessi legali per il tardivo pagamento del sussidio concernente il lavoro socialmente utile prestato. I giudici si basavano sul rilievo che, in casi come quello di specie, deve trovare applicazione la disciplina dell’indennità di disoccupazione, secondo cui il pagamento dell’indennità deve avvenire due volte, a metà e alla fine del mese articolo 32 d.P.R. numero 818/1957 . Rinvio normativo, ma limitato. L’INPS ricorreva in Cassazione, sostenendo che il rinvio dell’articolo 7, comma 12, l. numero 223/1991 relativa alla messa in mobilità e conseguente indennità alla normativa della disoccupazione comporta l’applicazione di quest’ultima anche al trattamento di mobilità, la cui disciplina è estesa al sussidio per lavori socialmente utili, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, d.l. numero 299/1994. Tuttavia, l’inserimento di tale disposizione è funzionale solo alla qualificazione dell’indennità come prestazione giornaliera, ossia rapportata ai giorni di disoccupazione e non al mese di calendario, ma non anche per il termine, quindicinale, di pagamento, che invece resta ancorato alla scadenza mensile. Cadenza mensile. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, in materia di lavori socialmente utili, il relativo sussidio, a cui sono estese le disposizioni in materia di indennità di mobilità, pur essendo determinato, alla stregua della disciplina dell’indennità di disoccupazione, su base giornaliera, deve essere corrisposto con cadenza mensile. Le peculiarità. Bisogna tenere presente le peculiarità della normativa in materia di mobilità riferita ad una ripartizione in mesi con riguardo alla durata massima del trattamento, alla commisurazione della misura della prestazione, alla possibilità di sospensione e cumulo con i redditi da lavoro, in caso di svolgimento di un’attività lavorativa, nonché la detraibilità delle mensilità già godute, se i lavoratori intraprendono un’attività autonoma o in cooperativa. La peculiarità di questi elementi si risolve in una regolamentazione specifica che rende inapplicabile, in quanto incompatibile, il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato dall’articolo 32 d.P.R. numero 818/1957, in due scadenze, a metà e alla fine del mese. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 29 gennaio – 26 marzo 2014, numero 7115 Presidente Coletti De Cesare – Relatore Napoletano Svolgimento del processo La Corte di Appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale di quella stessa sede, accoglie, con la sentenza di cui si chiede la cassazione, le domande dei lavoratori in epigrafe, proposta nei confronti dell'INPS, dirette ad ottenere il pagamento degli interessi legali per il tardivo pagamento del sussidio concernente il lavoro socialmente utile prestato. A fondamento del decisum la Corte del merito pone il rilievo secondo il quale, nella specie, deve trovare applicazione la disciplina dell'indennità di disoccupazione, e in particolare l'articolo 32 del D.P.R. 26 aprile 1957 numero 818 secondo cui il pagamento dell'indennità deve avvenire il giorno 15 e l'ultimo giorno di ciascun mese. Avverso questa sentenza l'INPS ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura, illustrata da memoria. Resistono con controricorso le parti intimate. Motivi della decisione Con l'unica censura l'INPS, deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 7, comma 12, della L. numero 223 del 1991,32 del D.P.R. numero 818 del 1957 con riferimento all'articolo 14, comma 4, del D.L. 16 maggio 1994 numero 299 convertito nella L. numero 451 del 1994, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del D.L. numero 510 del 1996, convertito con modificazioni nella L. numero 608 del 1996 nonché all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs numero 468 del 1997. Sostiene l'Istituto, formulando il quesito di diritto di cui all'articolo 366 bis cpc, che il rinvio di cui al citato articolo 7, comma 12, alla normativa della disoccupazione comporta l'applicazione di quest'ultima anche al trattamento di mobilità la cui disciplina è estesa al sussidio per lavori socialmente utili, ai sensi del D.L. numero 299 del 1994, articolo 14, comma 4, convertito nella L. numero 451 del 1994, come sostituito dal D.L. numero 510 del 1996, articolo 1, comma 3, convertito con modificazioni nella L. numero 608 del 1996 ,tuttavia l'inserimento di tale disposizione è funzionale solo alla qualificazione dell'indennità come prestazione giornaliera, ossia rapportata ai giorni di disoccupazione e non al mese di calendario, ma non anche per il termine quindicinale di pagamento, che invece resta ancorato alla scadenza mensile. La censura alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, che in questa sede va ribadita, è fondata. Infatti la Cassazione occupandosi di una fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente ha sancito che in materia di lavori socialmente utili, il relativo sussidio - al quale sono estese le disposizioni in materia di indennità di mobilità a seguito della modifica normativa introdotta con l'articolo 14, comma quarto, del D.L. numero 299 del 1994, convertito, con modificazioni, nella Legge numero 451 del 1994, - pur essendo determinato, alla stregua della disciplina dell'indennità di disoccupazione, su base giornaliera, deve essere corrisposto con cadenza mensile, attese le peculiarità della normativa in materia di indennità di mobilità riferita ad una ripartizione in mesi con riguardo alla durata massima del trattamento dodici mesi, prorogabili in relazione a fasce di età o aree territoriali e suddivisibile in due periodi, pure indicati in mesi , alla commisurazione della misura della prestazione sulla base dell'integrazione salariale spettante, determinata per ogni mese ai sensi della legge numero 427 del 1980 , alla possibilità di sospensione e cumulo con i redditi da lavoro nel caso di svolgimento di una attività lavorativa prevedendosi, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 223 del 1991, in caso di nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella di provenienza, la corresponsione di un assegno mensile per la differenza , nonché alla detraibilità delle mensilità già godute nel caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che intraprendono un'attività autonoma o in cooperativa, risolvendosi, pertanto, in una regolamentazione specifica che rende inapplicabile, in quanto incompatibile, il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato, dall'articolo 32 del d.P.R. numero 818 del 1957, in due scadenze, il giorno quindici e l'ultimo giorno del mese Cfr. ex plurimus Cass. 19 maggio 2008 numero 12627, Cass. 26 luglio 2011 numero 16357 e Cass. 9 novembre 2011 numero 23329 . Né sono prospettate, nella presente controversia, argomentazioni tali da indurre questo Collegio a rivedere il principio sopra enunciato. Non è, pertanto, corretta in diritto la sentenza impugnata nella quale la Corte del merito ha, invece, ritenuto applicabile la disciplina dell'indennità ordinaria di disoccupazione anche ai fini delle scadenze di pagamento e, conseguentemente, ai fini della determinazione degli interessi legali decorrenti da tali scadenze. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in accoglimento del ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto delle domanda originariamente proposte dagli odierni intimati. Nulla deve disporsi sulle spese dell'intero processo, in applicazione dell'articolo 152 disp. att. cpc nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. numero 269 del 2003, convertito nella L. numero 326 del 2003, non applicabili nella specie ratione temporis . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande. Nulla per le spese dell'intero processo.