La linea sottile tra amore e stalking…

E’ colpevole colui che con comportamento minaccioso o molesto, reiteratamente, abbia cagionato nella vittima uno stato di turbamento emotivo o abbia ingenerato fondato timore per la sua incolumità o l’abbia semplicemente costretta ad alterare le proprie abitudini di vita.

Lo ha riaffermato al Corte di Cassazione nella sentenza numero 12434 del 17 marzo 2014. Continue molestie. Un uomo a seguito di condanna per il reato di stalking, perpetrato a danno di una donna, veniva condannato al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore dell’offesa. Avverso detta decisione l’imputato ricorre per cassazione, chiedendo l’assoluzione dal delitto di cui all’articolo 612 bis, c.p., per mancanza dell’elemento oggettivo del reato in questione, il quale richiede la sussistenza di un perdurante stato di ansia o paura della persona offesa, tale da indurla a modificare le proprie abitudini di vita. Secondo il ricorrente, in realtà al donna non aveva manifestato questo stato di sofferenza alle molestie dell’uomo, continuando peraltro a vederlo insieme al figlio minore, inoltre riteneva che la donna si sarebbe trasferita in altro quartiere per ragioni personali e non certo per gli attivi presumibilmente persecutori in danno della stessa. Cambio di abitudini obbligato. La Corte, ritiene infondate le pretese dell’imputato, difatti ammette che la come territoriale abbia correttamente inquadrato la fattispecie criminosa e abbia specificamente evidenziato come il protrarsi delle condotte intimidatorie e moleste abbiano cagionato alla vittima un costante stato di paura e di ansia, anche per la propria incolumità fisica tanto da indurla a cambiare abitudini. La donna infatti, pur di evitare l’uomo smise di recarsi dal figlio minore nel parco vicino casa e di frequentare il bar ed il supermercato, ottenendo infine dal Comune la possibilità di alloggiare in case popolari di altro quartiere proprio per allontanarsi dal luogo, in cui all’epoca dei fatti, l’imputato scontava gli arresti domiciliari. In conclusione la Corte ritiene corretto il ragionamento dei giudici territoriali, in merito alla configurabilità del reato di stalking che sarebbe tale anche solo quando le minacce o molestie siano tali da indurre la vittima a modificare le proprie abitudini di vita, perché si ha un fondato timore per la propria incolumità, intendendosi per alterazioni delle proprie abitudini, ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo indotto nella vittima dalla condotta persecutoria altrui. Per questi motivi le pretese dell’imputato appaiono infondate e devono essere pertanto rigettate.

Corte di Cassazione, sez. IV Civile, sentenza 3 dicembre 2013 – 17 marzo 2014, numero 12434 Presidente Lombardi – Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 16.10.2012 la corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Piacenza, in data 6.7.2011, aveva condannato C.U. , imputato dei reati di cui agli articolo 612 bis, c.p. capo a 635, co. 2, numero 3, in relazione all'articolo 625, numero 7, 61, numero 2, c.p. capo b 582, 585, in riferimento all'articolo 576, 61, numero 2, c.p. capo c , commessi in danno di F.S.C. , alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della persona offesa, costituita parte civile, rideterminava in senso più favorevole all'imputato il trattamento sanzionatorio inflittogli, confermando nel resto la sentenza appellata. 2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato, lamentando 1 violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione dal delitto di cui all'articolo 612 bis, c.p., per mancanza dell'elemento oggettivo del reato in questione, che richiede la sussistenza di un perdurante stato di ansia o di paura della persona offesa, tale da indurla a modificare le abitudini di vita, nel caso in esame erroneamente ritenuta sulla base delle sole dichiarazioni della parte civile, smentite dall'esame delle ulteriori testimonianze, nonché dalla circostanza che la F. , come ammesso dalla stessa parte civile, ha cambiato residenza a distanza di molti mesi dai fatti per cui si è proceduto, trasferendosi, peraltro, in un appartamento a poche centinaia di metri dalla propria precedente abitazione, continuando, peraltro, a vedersi, sia pure saltuariamente, con il C. anche dopo il marzo del 2010, quando sarebbero iniziati i comportamenti molesti dell'imputato, per consentirgli di incontrarsi con il figlio minore, ed a vivere nello stesso quartiere 2 violazione di legge in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui il C. non ha mai goduto in passato, risultando, al riguardo, la prognosi negativa effettuata dalla corte territoriale in ordine alla possibilità di reiterazione del reato, contraddetta dalla decisione con cui il giudice di primo grado, nel sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella del divieto di avvicinamento, ha riconosciuto che l'imputato, negli otto mesi in cui è stato sottoposto agli arresti domiciliari, con autorizzazione a recarsi al lavoro, non ha più posto in essere nessuna condotta molesta o persecutoria in danno della persona offesa. 3. Il ricorso non può essere accolto, essendo inammissibili i motivi su cui si fonda. 4. Ed invero manifestamente infondato, appare il primo motivo di ricorso, con il quale vengono prospettate, in maniera generica ed acritica, le medesime censure, peraltro attinenti al merito, già disattese dal giudice di appello. La corte territoriale, infatti, con motivazione approfondita ed immune da vizi, ha specificamente evidenziato come il protrarsi delle condotte intimidatorie e moleste poste in essere dall'imputato in danno della persona offesa, abbiano cagionato nella F. un costante stato di ansia e di paura, anche per la propria incolumità fisica, tanto da indurla a cambiare abitudini . La persona offesa, infatti, per evitare di incontrare l'imputato smise di recarsi con il figlio minore nel parco vicino casa e di frequentare il bar ed il supermercato, ubicati sotto la sua abitazione, ottenendo, infine, dall'amministrazione comunale di Piacenza un nuovo alloggio di edilizia popolare, proprio per consentirle di allontanarsi dal luogo dove, all'epoca dei fatti, l'imputato era ristretto agli arresti domiciliari cfr. pp. 6-7 dell'impugnata sentenza . Attraverso tale percorso motivazionale la corte territoriale si è inserita nel consolidato alveo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, secondo cui è configurabile il delitto di stalking quando, come previsto dall'articolo 612 bis, co. 1, c.p., il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita cfr. Cass., sez. V, 01/12/2010, numero 8832, R., rv 250202 Cass., sez. V, 11/01/2011, numero 7601, O. Cass., sez. V, 10/01/2011, numero 16864, C, rv 250158 Cass., sez. V, 19/05/2011, numero 29872, L, rv 250399 Cass., sez. V, 09/05/2012, numero 24135, G. . Trattasi, in tutta evidenza, di un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è, dunque, idonea ad integrarlo cfr. Cass., sez. V, 19/05/2011, numero 29872, L, rv. 250399 , dovendosi, in particolare, intendere per alterazione delle proprie abitudini di vita, ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell'ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima, come nel caso in esame, dalla condotta persecutoria altrui quali l'abbandono della propria abitazione l'utilizzazione di percorsi diversi rispetto a quelli usuali per i propri spostamenti la modificazione degli orari per lo svolgimento di certe attività o la cessazione di attività abitualmente svolte il distacco degli apparecchi telefonici negli orari notturni et similia , finalizzato ad evitare l'ingerenza nella propria vita privata del molestatore. 5. Inammissibile del pari appare anche il secondo motivo di ricorso, con il quale vengono prospettate mere censure in fatto, non consentite in sede di legittimità. Ed invero la concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, nell'esercizio del relativo potere, deve formulare la prognosi di ravvedimento di cui all'articolo 164, co., 1, c.p. La sospensione condizionale della pena ben può essere negata sulla base di un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura recidiva dell'imputato, desunto, come nel caso in esame, da un giudizio negativo sulla personalità del reo, fondato sulla circostanza che il C. ha evidenziato, con la sua reiterata, ostinata e grave condotta, una accentuata determinazione nel delinquere , che, unitamente alla mancanza di manifestazioni di reale resipiscenza, non consente, secondo il giudice di appello, di formulare la menzionata prognosi di ravvedimento di cui all'articolo 164, co., 1, c.p. cfr. pp. 7-8 dell'impugnata sentenza . Il giudizio operato sul punto dalla corte territoriale, pertanto, apparendo immune da vizi logici o di motivazione, è insindacabile in questa sede di legittimità cfr. Cass., sez. III, 09/01/1991, Greco . 6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'articolo 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in Euro 1000,00, tenuto conto della evidenziata inammissibilità del ricorso, rispetto alla quale il difensore del ricorrente non può ritenersi immune da colpa cfr. Corte Costituzionale, numero 186 del 13.6.2000 . P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.