L’INPS detta le istruzioni per l’integrazione salariale

Nuove istruzioni operative e contabili sull’incremento del 10% dell'integrazione salariale per i contratti di solidarietà. Questo è quanto disposto dall’INPS con il messaggio numero 3234/2014 dell’11 marzo scorso. L'ammontare del trattamento, per l'anno in corso è pari al 70% della retribuzione ordinaria persa.

Con il messaggio numero 3234/2014, l’INPS ha disposto le nuove istruzioni operative e contabili sull’incremento del 10% del trattamento d’integrazione della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario per i contratti di solidarietà di cui all’articolo 1 d.l. numero 726/1984 convertito con Legge numero 863/1984 e s.m.i Limite di spesa di 50 milioni di euro. L’ammontare del trattamento di integrazione salariale per quest’anno, disciplinato dalla Legge di stabilità 2014 all’articolo 1, comma 186, è subordinato al limite di spesa di 50 milioni di euro pertanto, precisa l’Istituto, è pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione. L’INPS fornisce anche le istruzioni operative sull’incremento dell'integrazione. Per la compilazione del flusso UniEmens, si richiamano le indicazioni in merito già fornite con circ. numero 15/2014, punto 3 e, ad integrazione, si fa presente che, per l’esposizione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2014, i datori di lavoro dovranno valorizzare, nell’elemento “DenunciaIndividuale” “CausaleCongCIGS” il codice di nuova istituzione “F503” e, nell’Elemento “ImportoCongCIGS”, l’importo posto a conguaglio. Per i recuperi riferiti ai contratti di solidarietà relativi a periodi di competenza fino a tutto il 2013, rimangono valide le disposizioni già in uso codici “G704, G705 e F502” . Inoltre, circa i trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento 60% e all’incremento del 10% ovvero del 20% per gli anni precedenti , onde consentire, tra l’altro, l’esatta imputazione contabile delle somme erogate secondo le istruzioni fornite dall’Istituto nel messaggio. Nel pagamento dell’incremento, nel campo “Tipo integrazione” delle mensilità, si dovrà indicare il codice 7.

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