Fatale il controllo effettuato ai danni di un uomo, e beccato in possesso di 24 grammi di eroina. Non regge l’ipotesi dell’uso prettamente personale decisivo il quantum, e la possibilità di rilevare un grosso numero di dosi. E poi, è impensabile che una persona senza occupazione fissa possa affrontare una spesa così gravosa.
‘Bottino’ monstre ben 24 grammi di eroina! Troppi per un solo uomo a maggior ragione se egli, come in questa vicenda, è disoccupato, e quindi non capace, economicamente, di sostenere un investimento corposo per l’acquisto di sostanza stupefacente. Esclusa, quindi, l’ipotesi dell’uso prettamente personale, ciò che resta è, ovviamente, la contestazione della detenzione per lo spaccio, con consequenziale condanna Cass., sent. numero 11548/2014, Terza Sezione Penale, depositata oggi . Spaccio. Dura la sanzione nei confronti di un uomo, ‘beccato’ in possesso di ben 24 grammi di eroina «4 anni di reclusione» e «20mila euro di multa». Nessun dubbio, per i giudici – sia di primo che di secondo grado –, sul fatto che la droga, a disposizione dell’uomo, fosse destinata allo «spaccio». Secondo l’uomo, però, è erronea l’ottica adottata prima dal Gup del Tribunale e poi dalla Corte d’Appello. Per quale ragione? Perché, sempre secondo l’uomo, il «quantitativo di eroina» era «ad esclusivo uso personale», per giunta non suddiviso «in dosi» e «acquistato poco prima dell’arresto». E poi, aggiunge ancora l’uomo, è stato trascurato il particolare del «confezionamento non frazionato», così come è stato ignorato il fatto che egli «è in carico presso il ‘Sert’» a causa della propria «tossicodipendenza». Disoccupazione. Ma, nonostante tutto, nonostante le obiezioni proposte, la posizione dell’uomo non migliora assolutamente difatti, la condanna, così come decisa in secondo grado, viene confermata in toto dai giudici del Palazzaccio. Questi ultimi, difatti, ritengono corrette le valutazioni compiute in Corte d’Appello, laddove si è riconosciuto un ‘peso specifico’ enorme – per la contestazione del reato di «detenzione a fini di spaccio» – al quantum di «droga sequestrata», al numero di «dosi ricavabili» – circa «250 dosi medie singole» – e, infine, al «comportamento» tenuto dall’uomo, il quale, «al momento dell’accertamento», una volta «fermato dagli agenti, a bordo della sua auto», provava «ad ingoiare un oggetto, che poi gettava dal finestrino l’involucro contenente l’eroina». A completare il quadro, poi, anche la constatazione della «assenza di un’occupazione stabile» capace di ‘giustificare’, da un punto di vista strettamente economico, «una simile spesa» logico ritenere, come hanno fatto anche i giudici di secondo grado, che l’uomo «si procurasse il denaro spacciando lo stupefacente».
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 febbraio – 11 marzo 2014, numero 11548 Presidente Mannino - Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 marzo 2013 la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'appello proposto da D.M.M. avverso sentenza del 28 maggio 2012 con cui il GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo aveva condannato alla pena di quattro anni di reclusione e € 20.000 di multa per il reato di cui all'articolo 73, comma 1 bis, d.p.r. 309/1990, per avere detenuto per spaccio g.24 di eroina. 2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo due motivi. Il primo denuncia violazione di legge penale quanto all'accertamento del reato essendo lo stupefacente detenuto ad uso personale e quanto all'applicabilità dell'articolo 73, quinto comma, d.p.r. 309/1990. Il secondo motivo è vizio motivazionale sulle stesse tematiche. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. I due motivi, visto il loro oggetto, possono essere accorpati nel vaglio. Adduce il ricorrente che le risultanze di fatto contrasterebbero con quelle di diritto e che la corte territoriale avrebbe fornito una motivazione scarna e poco convincente sulla sua responsabilità. Si sarebbe trattato, infatti, di un piccolo quantitativo di eroina 7,27 grammi ad esclusivo uso personale, non divisa in dosi e acquistata poco prima dell'arresto da uno sconosciuto. Sulla destinazione dello stupefacente la corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto anche del confezionamento non frazionato, dei principio attivo e del fatto che l'imputato è in carico presso il SERT per tossicodipendenza, elementi non autonomi, nel senso che non è sufficiente l'accertamento di uno solo di essi perché la condotta divenga penalmente rilevante ovvero si escluda automaticamente l'attenuante ex articolo 73, quinto comma, d.p.r. 309/1990, dovendosi poi tenere in considerazione il fatto che l'onere della prova dell'uso non personale ricade sull'accusa. Questi argomenti sono variamente sviluppati nei motivi, che comunque sono sintetizzabili in quanto appena esposto. Premesso che la doglianza può essere considerato, soltanto nei termini di censura di diritto e della conformazione motivazionale della sentenza impugnata, senza potere vagliare, essendo in sede di legittimità, le argomentazioni puramente fattuali, si deve dare atto che la motivazione della corte territoriale è sufficiente sulla tematica censurata e che comunque la corte, alla luce di quanto accertato secondo detta motivazione, non ha violato l'articolo 73 d.p.r. 309/1990. Infatti il giudice d'appello evidenzia che l'uso personale è dimostrato condividendo la valutazione del primo giudice fondandosi sulla rilevante quantità di droga sequestrata e sulle dosi ricavabili si trattava di 24 grammi di eroina da cui potevano ricavarsi 291 dosi medie singole , nonché sul comportamento dell'imputato al momento dell'accertamento fermato dagli agenti a bordo della sua auto, alla loro vista cercava di ingoiare un oggetto che poi gettava dal finestrino l'involucro contenente l'eroina e sull'assenza di un'occupazione stabile che giustificasse una simile spesa, così da far ritenere che il denaro l'imputato se lo procurasse spacciando lo stupefacente. L'attenuante dell'articolo 73, quinto comma, d.p.r. 309/1990 è stata poi esclusa non solo per la rilevante quantità della sostanza stupefacente, ma anche per le dosi ricavabili nonché per la considerazione della qualità drogante dello stupefacente. La motivazione, chiaramente integrata si tratta di doppia conforme con quella del primo grado espressamente la corte territoriale dichiara di ritenere integralmente condivisibili la ricostruzione dei fatti e la motivazione posta a fondamento della stessa da parte del giudice di primo grado , raggiunge dunque un livello adeguato e si dispiega in modo corretto, il che rende infondate tutte le doglianze del ricorso. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.