La Legge di conversione del Milleproroghe è in G.U.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 di venerdì 28 febbraio 2014 è stata pubblicata la Legge n. 15/2014. Sono diversi gli aspetti di interesse, tra i quali lo slittamento dell’obbligo POS per professionisti e negozi al 30 giugno e la proroga, alla fine del 2014, dei termini per l'invio in forma telematica all'INPS dei certificati di gravidanza da parte dei medici.

Vincolo di accettare i pagamenti superiori a 30 euro tramite carte di debito. Ufficiale lo slittamento di 6 mesi per l‘obbligo di adozione dei dispositivi in grado di accettare bancomat e carte di credito secondo la disposizione originaria, infatti, la presenza dei POS nelle attività private aperte al pubblico negozi e studi professionali avrebbe dovuto decorrere, in maniera vincolante, dallo scorso primo gennaio. Il lasso di tempo più ampio è stato previsto – ricordiamo – al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all’obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito, ex art. 15, comma 4, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, e successive modificazioni. Le proroghe nel panorama del lavoro e delle politiche sociali. L'art. 8 d.l. n. 150/2013 presenta alcune novità in materia di lavoro in primis la proroga alla fine del 2014 dei termini per l'invio in forma telematica all'INPS dei certificati di gravidanza da parte dei medici, già previsto dal d.l. n. 69/2013 Decreto del Fare , e il finanziamento di Italia Lavoro SPA per l'anno 2014 con 13 milioni di euro. Rispetto al d.l., è slittato al 30 giugno 2014 il termine per la creazione dei fondi bilaterali nei settori ancora sprovvisti. Un’ultima disposizione concerne i titolari di indennità di sostegno del reddito fino al prossimo 31 dicembre potranno cumulare le proprie indennità con i compensi derivanti da lavoro accessorio, svolto presso più committenti, fino a un tetto di 3.000 euro netti. Registro dei revisori legali, regole per l’accesso. Nel testo convertito del decreto Milleproroghe”, art. 11, comma 14, rientra la disciplina dell'accesso al Registro dei revisori legali dei conti da parte dei dottori commercialisti sono esonerati dall'esame quei dottori commercialisti che abbiano già superato l'esame di stato da commercialista, fermo restando l'obbligo di completare il tirocinio previsto da revisore. Per accedere al Registro dei revisori legali bisognerà quindi integrare le prove previste per l'accesso alla professione, senza l’obbligo di sostenere nuovi esami. Si attende ora un Decreto del Ministero della Giustizia, da emanare di concerto con i ministero dell’Economia, con l’elencazione delle materie integrative compatibili con la normativa comunitaria. fonte www.fiscopiu.it

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