L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento pubblicato il 5 marzo 2013, ha adeguato la relata di notifica della cartella di pagamento alle indicazioni contenute nella sentenza numero 258/2012 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato illegittima una parte del terzo comma dell’articolo 26, D.P.R. 602/1973.
Relata modificata. Il Direttore dell’Agenzia dell’Entrate, con provvedimento del 5 marzo 2013, ha disposto la modifica della relata di notifica della cartella di pagamento di cui all’allegato 1 del Provvedimento dell’Agenzia prot. numero 100148 del 3/7/2012 recependo quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 258/2012. Illegittimità costituzionale. La Consulta nella sentenza suddetta aveva dichiarato l’illegittimità del terzo comma dell’articolo 26, D.P.R. numero 602/1973 uniformando a livello sistematico le modalità di notificazione degli atti di accertamento articolo 60, D.P.R. numero 600/1973 e delle cartelle di pagamento articolo 26, D.P.R. numero 602/1973 in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ovvero nel caso di mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario. Adeguamento del testo. Il Provvedimento firmato ieri dal Direttore Attilio Befera, pertanto, ha disposto l’adeguamento del testo della relata di notifica della cartella di pagamento nella parte concernente l’irreperibilità relativa del destinatario specificando che - in caso di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario - si procede alla notifica mediante deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.
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