Non sempre è reato mentire ai Carabinieri ...

Asserire falsamente di non essere in possesso del passaporto non integra il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria se la dichiarazione non è versata in un atto destinato a essere prodotto davanti a quest’ultima.

Neppure è configurabile il falso ideologico qualora l’atto in cui la comunicazione è raccolta non sia destinato a provare la verità di essa. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9063/13, depositata il 25 febbraio. Il caso. Un uomo viene condannato per aver dichiarato falsamente ai Carabinieri - in sede di verbale relativo agli adempimenti connessi all’applicazione della libertà controllata - dapprima di non essere in possesso del passaporto, e poi di averlo smarrito. L’imputato ricorre allora per cassazione, lamentando erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in ordine alla prova della sua responsabilità La prima condotta non è reato Secondo gli Ermellini, effettivamente, la falsa dichiarazione di non essere in possesso del passaporto non integra il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria art. 374 bis c.p. , proprio perché non è stata versata in un atto destinato a essere prodotto davanti a quest’ultima. Tale condotta non è riconducibile neppure alla fattispecie dell’art. 483 c.p. falsità ideologica in atto pubblico , dal momento che l’atto in cui la comunicazione è stata raccolta non è destinato a provare la verità di essa. ma la falsa dichiarazione di smarrimento sì. Il reato in questione, però, pare configurarsi in relazione alla successiva condotta dell’imputato, cioè quando, nuovamente convocato dai Carabinieri, egli ha dichiarato falsamente di aver smarrito il passaporto in questo caso, infatti, l’uomo avrebbe attestato in un atto pubblico un fatto del quale l’atto era destinato a provare la verità, costituendo il presupposto necessario per attivare il procedimento di rilascio del duplicato. Per questi motivi la S.C. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di non possesso del passaporto e annulla la medesima con rinvio in ordine alla falsa dichiarazione di smarrimento, qualificato il fatto contestato ex art. 483 c.p

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 novembre 2012 – 25 febbraio 2013, n. 9063 Presidente Serpico – Relatore Conti Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza in data 20 settembre 2007 del Tribunale di Udine, appellata da B M. , condannato, con l'aumento per la recidiva, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in quanto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 374-bis cod. pen., per avere in sede di verbale relativo agli adempimenti connessi all'applicazione della misura della libertà controllata, dichiarato falsamente al Comando Stazione Carabinieri di Udine di non essere in possesso del passaporto, e successivamente, nuovamente convocato da detto Comando, di averlo smarrito in omissis . 2. Ha proposto ricorso per cassazione il M. , che deduce 2.1. Erronea applicazione della legge penale, non essendo configurabile il reato contestato, dato che la dichiarazione inserita a verbale non era destinata a essere prodotta all'a.g 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza della prova della responsabilità, avendo il ricorrente dichiarato di non essere in quel momento in possesso del passaporto, circostanza veritiera e, quanto alla denuncia di smarrimento, non essendovi alcun elemento per ritenerne la falsità. Considerato in diritto 1. Ad avviso della Corte, la condotta consistita nella falsa dichiarazione da parte del M. di non essere in possesso del passaporto non integra il reato contestato, non essendo essa stata versata in un atto destinato a essere prodotto davanti all'autorità giudiziaria. Infatti, l'atto di cui si discute consisteva in un verbale relativo ad adempimenti connessi alla sottoposizione del M. alla libertà controllata, provvedimento con il quale si imponevano al medesimo determinate prescrizioni, tra cui il ritiro del passaporto. Né tale condotta corrisponde ad altra fattispecie di reato, in particolare non a quella di cui all'art. 495 cod. pen., non trattandosi di dichiarazione concernente l'identità, lo stato o altre qualità della persona” né a quella di cui all'art. 483 cod. pen., non essendo l'atto in cui la dichiarazione venne raccolta destinato a provare la verità di essa, trattandosi di un mero atto di comunicazione di prescrizioni imposte dall'a.g., tra cui quella del ritiro del passaporto. Tale ultima fattispecie, prospettata in udienza dal Procuratore generale, si attaglia invece alla ulteriore condotta posta in essere dall'imputato, quando venne nuovamente convocato dai Carabinieri di Udine occasione nella quale egli dichiarò falsamente, secondo l'accusa, di avere smarrito il passaporto. Infatti, così facendo, il M. avrebbe attestato in un atto pubblico un fatto del quale l'atto era destinato a provare la verità, costituendo il presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato del passaporto v. per analoga fattispecie, relativa alla falsa denuncia di smarrimento della patente di guida, Sez. 5, n. 7022 del 02/12/3010, dep. 2011, Oliva, Rv. 249832 e analogamente, in tema di falsa denuncia di smarrimento di documento di identità, Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217208, o, in tema di falsa denuncia di smarrimento di targhe e di documenti di circolazione, Sez. 5, n. 10338 dell'I 1/06/1999, De Salve, Rv. 214192 . Che, poi, la dichiarazione di smarrimento del passaporto possa considerarsi effettivamente falsa si potrebbe ricavare dalle considerazioni svolte nella sentenza impugnata, che mettono in risalto la non sostenibilità di una simile dichiarazione in raffronto a quella precedente con la quale il M. aveva sostenuto di non essere in possesso di tale documento. Tuttavia, in presenza di una mutata qualificazione del fatto, appare necessario mettere in condizione l'imputato di difendersi in sede di merito, esperendo al riguardo ogni utile iniziativa. 2. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla parte del fatto relativa alla dichiarazione del non possesso del passaporto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e l'annullamento della stessa sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, in ordine alla falsa dichiarazione di smarrimento del passaporto, qualificato il fatto contestato ex art. 483 cod. pen P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla falsa dichiarazione del non possesso del passaporto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Annulla la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste in ordine alla falsa dichiarazione di smarrimento del passaporto, qualificato il fatto contestato ex art. 483 cod. pen