In applicazione della normativa sul funzionamento del Registro dei revisori legali e del relativo Registro del tirocinio, il MEF ha integrato il Regolamento attuativo in materia di privacy tutto sulla gestione dei dati afferenti all’imprescindibile requisito della onorabilità. Il decreto numero 257/2012 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale G.U. numero 36 del 12 febbraio 2013.
Ridefinito il trattamento dei dati personali nella gestione del Registro dei revisori legali e del tirocinio. Con il decreto numero 257/2012, approdato in G.U. numero 36 del 12 febbraio 2013, vigente dal giorno stesso, si è provveduto a ridefinire il trattamento dei dati personali nella gestione del Registro dei revisori legali e del relativo Registro del tirocinio, identificando i tipi di dati da trattare e le operazioni eseguibili per la gestione delle iscrizioni e per la tenuta e vigilanza dei registri. Le novità integrano la norma di riferimento, il D.M. numero 255/2007. L’onorabilità è un requisito imprescindibile L'acquisizione presso gli interessati o presso l'Autorità giudiziaria dei dati personali concernenti il possesso ed il mantenimento del requisito dell'onorabilità deve rispettare i crismi ed usufruire delle garanzie previste dall'articolo 22 del codice della privacy d.lgs. numero 196/2003 , con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati. altrimenti è preclusa l’iscrizione al Registro o scatta la cancellazione. Il trattamento abituale che concerne i dati giudiziari si compone di due passaggi la raccolta che avviene presso gli interessati e presso terzi e l’elaborazione forma cartacea od elettronica . L’allagato al Decreto numero 257 del 28 dicembre 2012 prevede l’acquisizione della documentazione ad hoc per poter accedere all’iscrizione – e per poter garantire la permanenza – nel Registro dei revisori legali. Laddove non sia attestato il requisito di onorabilità, è preclusa l’iscrizione al Registro o scatta la cancellazione dal medesimo. Al soggetto incaricato della tenuta competono tutte le operazioni attenenti ai dati dalla raccolta alla registrazione, dalla modifica alla distruzione, passando per la cancellazione.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 28 dicembre 2012, numero 257 G.U. 12 febbraio 2013, numero 36 Regolamento integrativo del decreto ministeriale 29 novembre 2007, numero 255, per il trattamento dei dati personali nella gestione del Registro dei revisori legali e del relativo Registro del tirocinio. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, numero 400 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e in particolare gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2 che fissano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari ed il termine per l'identificazione, con atto di natura regolamentare, dei tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, recante Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ed in particolare, l'articolo 21 dello stesso decreto, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, tra l'altro, competenze e poteri in materia di tenuta del Registro dei revisori legali e del Registro del tirocinio Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007, numero 255, recante «Regolamento di attuazione degli articoli 20, 21, e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali », che identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili nel trattamento dei dati personali, sensibili o giudiziari, autorizzati per legge, per il Ministero dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Guardia di finanza e il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze Considerata la necessità di identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e le operazioni eseguibili in relazione alle finalità di interesse pubblico, individuate da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle funzioni di abilitazione e di iscrizione al Registro dei revisori legali e del relativo Registro del tirocinio, nonché di tenuta e vigilanza dei menzionati registri Considerata, in particolare, la necessità di acquisire presso gli interessati o presso l'Autorità giudiziaria dati personali concernenti il possesso ed il mantenimento del requisito dell'onorabilità ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione nel Registro dei revisori legali e nel Registro del tirocinio Verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle operazioni eseguibili per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, iscritto nel relativo Registro dei provvedimenti in data 15 dicembre 2011, al numero 485, parere richiesto ai sensi degli articoli 20, comma 3, 21, comma 2, 154, commi 1, lettera g , 4 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 Udito il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 novembre 2012 Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400, con nota, numero 16113 del 9 novembre 2012, dell'Ufficio legislativo Economia e «il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento» rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con foglio del 29 novembre 2012 numero 10977 Adotta il seguente regolamento articolo 1 Integrazione al decreto ministeriale 29 novembre 2007, numero 255 1. Il presente regolamento, con l'allegata scheda, che ne costituisce parte integrante, individua i tipi di dati e di operazioni che il Ministero dell'economia e delle finanze é autorizzato, rispettivamente, a trattare e ad effettuare, in applicazione della normativa sul funzionamento del Registro dei revisori legali e del relativo Registro del tirocinio, istituiti con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39. 2. La scheda indicata nel primo comma, contrassegnata come Scheda 18-bis, é inserita nell'Allegato numero 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2007, numero 255, dopo la scheda numero 18. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.