Con il decreto dell’11 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 36 del 12 febbraio 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto un nuovo sistema di incentivi per chi acquista un nuovo veicolo a bassa emissione di CO2. I fondi, però, sono limitati
I veicoli incentivabili niente benzina e diesel. Il beneficio riguarda automezzi alimentati a gpl, metano, biometano, biocombustibili, idrogeno oppure ibridi o elettrici, che emettono un basso quantitativo di anidride carbonica CO2 nonché di ulteriori sostanze inquinanti. In particolare, godono del massimo incentivo i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km, che nel 2013-14 possono beneficiare di una riduzione del 20% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 5.000 euro. Per i mezzi che emettono fino a 95 g/km di CO2, invece, la riduzione del 20% non potrà superare i 4.000 euro, somma che scende ulteriormente a 2.000 euro per i veicoli con emissioni non superiori a 120 g/km. Per il 2015 la misura dell’aiuto sarà inferiore. Tali incentivi devono essere ripartiti in parti uguali tra il contributo statale e uno sconto praticato dal venditore. Quando non è necessaria la rottamazione. Per accedere al contributo è necessario rottamare un veicolo della stessa categoria immatricolato da almeno dieci anni e in possesso del richiedente o da uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi. Fanno eccezione i mezzi più ecologici, cioè quelli con emissioni di CO2 inferiori a 95 g/km, per i quali non è richiesto il rispetto delle predette condizioni. Poche risorse per i privati. I fondi a disposizione non sono ripartiti uniformemente tra tutte le categorie di acquirenti buona parte delle risorse, infatti, sono riservate all’acquisto di veicoli destinati a essere usati per il trasporto di terzi taxi, noleggio con conducente o nell'esercizio di imprese, arti e professioni esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. In conclusione, a fronte di 40 milioni di euro stanziati per il 2013, ai privati spettano solo 4,5 milioni per l’acquisto di veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km si prevede pertanto che tale cifra sarà bruciata in breve tempo. La procedura. I venditori dei veicoli agevolati devono anzitutto registrarsi al sistema informatico secondo la procedura disponibile sul sito www.mise.gov.it, ottenendo, in base alla disponibilità delle risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione entro 90 giorni dalla prenotazione i venditori confermano l'operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato. Successivamente, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, i venditori devono consegnare il veicolo usato ad un demolitore e richiedere la radiazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista. Il rimborso del contributo. L’importo del contributo viene rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo, che a loro volta lo recuperano quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute Irpef operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'Ires e dell'Iva, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al PRA l'originale del certificato di proprietà e per i successivi. Avvio e termine delle operazioni. L'avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi, ed il termine delle stesse a seguito dell’esaurimento delle risorse, sarà comunicato annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico con avviso pubblicato sul proprio sito.
Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 11 gennaio 2013 G.U. numero 36 del 12 febbraio 2013 Incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, numero 134. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, numero 134, ed in particolare l'articolo 17-decies che riconosce un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo a basse emissioni complessive, previa rottamazione di altro veicolo Visto inoltre il comma 2 dell'articolo 17-bis del predetto decreto che definisce i veicoli a basse emissioni complessive Visto altresì il comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto medesimo che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l'erogazione dei contributi di cui al citato articolo 17-decies Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, numero 917, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5 Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241 «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, numero 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, numero 73, che prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonchè ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241 Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, numero 155 di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2003 recante recepimento della direttiva 2002/24/CE del 18 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio Visto il Regolamento CE numero 443/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri Vista la legge 21 giugno 1986, numero 317, recante disposizioni sulla procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 Considerato che l'articolo 17-bis del citato decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, numero 134, individua, tra le finalità del capo IV-bis del medesimo decreto, lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso la sperimentazione e diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonchè l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida Ritenuto come da disposizione del citato decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, numero 134, all'articolo 17-undecies, comma 4, di dover procedere, con il presente decreto di natura non regolamentare, alle disposizioni applicative necessarie a disciplinare la fruizione dei contributi in parola Decreta articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono a per veicoli, i veicoli come definiti al comma 2 dell'articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, numero 134 e dettagliati nell'allegato 1 al presente decreto b per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli di cui al precedente punto a a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica CO2 allo scarico non superiori a 120g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti c per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo d per veicoli a trazione ibrida 1 i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo funzionamento ibrido 2 i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti funzionamento ibrido bimodale 3 i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste funzionamento ibrido multimodale . articolo 2 Veicoli agevolabili 1. Sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive acquistati e immatricolati nel periodo indicato al comma 2 dell'articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, numero 134, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82, commi 4 e 5, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, e successive modificazioni, allorquando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. L'uso di terzi comprende a locazione senza conducente b servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza taxi per trasporto di persone c servizio di linea per trasporto di persone d servizio di trasporto di cose per conto terzi e servizio di linea per trasporto di cose f servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi. 2. Sono altresì ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive acquistati e immatricolati nel periodo indicato al comma 2 dell'articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, numero 134, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa come previsto all'articolo 164 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917 e successive modificazioni. 3. Nei limiti delle risorse, previsti dal successivo articolo 5, sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 inferiori a 95 g/km acquistati da parte di tutte le categorie di acquirenti. articolo 3 Entità dei contributi 1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive sono riconosciuti i seguenti contributi a. Per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014 1 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km 2 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km 3 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 2.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km. b. Per gli acquisti effettuati nell'anno 2015 1 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km 2 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km 3 15 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 1.800 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km. articolo 4 Risorse disponibili 1. Per l'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 3, si provvede nel limite delle risorse del Fondo istituito, ai sensi dell' articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, numero 134, nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. articolo 5 Utilizzo delle risorse 1. Per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 17-undecies commi 2 e 4 del decreto-legge numero 83 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, numero 134, le risorse di cui al precedente articolo 4 sono così utilizzate a una quota pari a 3,5 milioni di euro è riservata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive pubblici o privati, destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km b una quota pari a 7 milioni di euro è riservata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km c una quota pari a 4,5 milioni di euro è riservata all'acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti, di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km, di cui una quota pari a 1,5 milioni di euro è riservata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km d le rimanenti risorse sono destinate all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km. 2. Per gli anni 2014 e 2015 il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, ridetermina le ripartizioni delle risorse di cui al presente articolo, sulla base della dotazione del fondo di cui all'articolo 4 e del monitoraggio delle agevolazioni relativo all'anno precedente. articolo 6 Fruizione dei contributi 1. I contributi spettano per i veicoli acquistati e immatricolati nel periodo indicato al comma 2 dell'articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, numero 134, a condizione che a i contributi di cui al precedente articolo 3 siano ripartiti in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui ai precedenti articoli 4 e 5, e uno sconto praticato dal venditore b nell'atto di acquisto siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale, di cui al precedente punto a c il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza. 2. Con l'eccezione dei contributi di cui alle risorse previste dal precedente articolo 5, comma 1, lettera c , per la fruizione dei contributi devono essere rispettate, oltre alle condizioni previste al precedente comma 1, anche le seguenti condizioni a contestualmente all'acquisto del veicolo nuovo venga consegnato al venditore un veicolo appartenente alla stessa categoria, di cui all'allegato al presente decreto, del veicolo acquistato, che risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di immatricolazione del veicolo nuovo b il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari c nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione. 3. Il contributo, comprensivo del contributo statale e dello sconto del venditore, come indicato al precedente comma 1, lettera a , è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, come risultante dall'atto d'acquisto, al netto delle imposte. articolo 7 Condizioni e modalità di accesso 1. Per la gestione dei contributi il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico la cui realizzazione e gestione, ai sensi dell'articolo 17-undecies, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, numero 134, è affidata, sulla base di apposita convenzione ad una società in house ovvero sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure previste dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà. I relativi costi graveranno sulle risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto, nella misura massima dell'1 per cento. 2. I venditori dei veicoli agevolati, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi al sistema informatico secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione. Entro novanta giorni dalla prenotazione i venditori confermano l'operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato. 3. I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato, nei casi previsti al precedente articolo 6, ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, numero 358. 4. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. 5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo, ricevendo dallo stesso la seguente documentazione, che dovrà essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita a copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto b copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo nuovo. 6. In tutti i casi in cui sia prevista la rottamazione di un veicolo usato, al fine di consentire la verifica della regolarità della fruizione del contributo, le imprese costruttrici o importatrici ricevono dal venditore oltre a quanto previsto dal precedente comma 5, anche la seguente documentazione, che dovrà essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita a copia della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico b originale del certificato di proprietà relativo alla radiazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista c certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del veicolo usato sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo d documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore. 7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, ai sensi dell'articolo 17-decies, comma 6 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, numero 134, recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi. 8. Le operazioni effettuate dal venditore di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4 vengono sottoposte dal Ministero dello sviluppo economico ad un controllo di completezza e regolarità della documentazione. 9. Per ognuna delle operazioni ammissibili viene riconosciuto il contributo statale spettante, nei limiti delle risorse disponibili. articolo 8 Apertura e chiusura dei termini 1. Il Ministero dello sviluppo economico, con avviso pubblicato sul sito www.mise.gov.it, comunica annualmente l'avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi, ed il termine delle stesse per esaurimento delle risorse. Periodicamente pubblica sul medesimo sito informazioni sull'andamento della misura, con particolare riferimento al tempestivo monitoraggio delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4. articolo 9 Revoca del credito d'imposta 1. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste, viene disposta la revoca del credito d'imposta concesso e si procede, contestualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, numero 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, numero 73, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo. articolo 10 Disposizioni finali 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto è sottoposto al visto degli organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it