Era stato introdotto l’istituto, in via sperimentale per il periodo 2009-2010, dell’anticipazione da parte dell’INPS della cassa integrazione in deroga. Una possibilità prorogata anche per il 2011 e il 2012. E ora? Fine della sperimentazione, perché la legge di stabilità 2013 non ha previsto alcuna proroga. A darne conferma è il messaggio INPS numero 1051 del 17 gennaio 2013.
L’articolo 7 ter, comma 3, d.l. numero 5/2009, convertito nella legge numero 33/2009, ha introdotto l’istituto dell’anticipazione, «in via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto l’INPS è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori». Una norma che, per effetto delle leggi di stabilità del 2011 e del 2012, era stata prorogata per gli anni 2011 e 2012. Anticipazione trattamento CIG in deroga fine sperimentazione anni 2009-2012. Non si può dire la stessa cosa per l’anno appena iniziato. Nel 2013, infatti, non potranno più essere autorizzate richieste di anticipazione di CIG in deroga. Questo perché la legge numero 228/2012 legge di stabilità 2013 non ha previsto un’ulteriore proroga per l’anno 2013 del sopracitato articolo 7 ter, comma 3. Pertanto, viene specificato nella circolare numero 1051 del 17 gennaio 2013, «sarà possibile procedere all’autorizzazione delle domande e conseguentemente all’erogazione delle prestazioni di CIG in deroga riferite a mensilità 2013, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione del relativo e specifico decreto di competenza regionale o ministeriale, in caso di aziende plurilocalizzate». No agli accordi quadro regionali. L’INPS, oltre a ricordare il procedimento amministrativo per la concessione della cig in deroga a pagamento diretto attivato dalle aziende con unità produttive in una sola regione, chiarisce che «non possono trovare applicazione eventuali accordi quadro regionali che prevedano il ricorso all’istituto dell’anticipazione per periodi di competenza 2013».
TP_LAV_msgINPS1051