Il funzionario va in pensione, ma non è detto che venga meno il pericolo di reiterazione dei reati. Per questo il giudice può comunque disporre la misura cautelare, purché motivi adeguatamente e in maniera logica la sua decisione.
Ad affermarlo è stata la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 1750/2013 depositata il 14 gennaio. La fattispecie. Un dirigente del settore finanziario di una Provincia campana, all’esito del giudizio di appello, si vedeva applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari, considerato il pericolo di reiterazione nei reati nella specie una serie di peculati . L’imputato ora è in pensione. L’imputato presenta ricorso per cassazione, sottolineando che il suo pensionamento faceva venir meno le esigenze cautelari. Però, non si tratta certo di un passaggio così logico, almeno per la S.C. la quale, nella sentenza numero 1750, precisa che «nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi da funzionari o impiegati pubblici», il giudice di merito può ritenere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie articolo 274, lett. c c.p.p. «anche quando il soggetto, in posizione di rapporto organico con la pubblica amministrazione, risulti sospeso o dimesso dal servizio». Ma si possono comunque ritenere sussistenti le misure cautelari. Tuttavia deve essere fornita adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta cessazione del rapporto, cosa che, nella fattispecie, non è avvenuta. Per questo i giudici del rinvio dovranno riesaminare la vicenda.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 novembre 2012 – 14 gennaio 2013, numero 1750 Presidente Serpico – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell'appello presentato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 310 c.p.p. contro il provvedimento reiettivo del G.i.p. in data 21 febbraio 2012, ha disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di C.L. , indagato per una serie di peculati commessi nel periodo 2005-2009 nella sua qualità di dirigente del settore finanziario della Provincia di Salerno. Il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, ha considerato esistente anche il pericolo di reiterazione nei reati, escludendo che tale esigenza cautelare fosse venuta meno a seguito del collocamento a riposo dell'indagato. 2. L'indagato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, proponendo due motivi. Il primo riguarda la violazione dell'articolo 273 c.p.p., per la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, nonché il vizio di motivazione, con riferimento al travisamento della prova, in quanto il Tribunale non ha preso in considerazione la documentazione prodotta da cui avrebbe potuto desumere che sin dal giugno 2005 C. non era più responsabile delle spese, né ha preso in considerazione le dichiarazioni della coindagata M. , favorevoli al ricorrente. Con il secondo motivo ha censurato l'ordinanza per avere sostenuto la esistenza delle esigenze cautelari nonostante l'intervenuto pensionamento del funzionario. Considerato in diritto 3. Il primo motivo è del tutto generico nel dedurre travisamenti di prove che non appaiono idonei a rovesciare la puntuale ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza impugnata. 4. È invece fondato il secondo motivo. Nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi da funzionari o impiegati pubblici, il giudice di merito può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex articolo 274 lett. c c.p.p. anche quando il soggetto, in posizione di rapporto organico con la pubblica amministrazione, risulti sospeso o dimesso dal servizio. Ma in questo caso deve essere fornita adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato, pur nella mutata veste di soggetto estraneo ormai alla pubblica amministrazione Sez. VI, 28 gennaio 1997, numero 285, Ortolano Sez. VI, 10 marzo 2004, numero 22377, Perri Sez. VI, 16 dicembre 2009, numero 1963, Rotondo Sez. VI, 16 dicembre 2011, numero 9177, Tedesco . Nel caso di specie, invece, il Tribunale non ha offerto alcuna motivazione al riguardo, facendo riferimento alla sola gravità della condotta posta in essere dall'indagato. 5. Pertanto, proprio in relazione alle esigenze cautelari deve essere annullata l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame sul punto. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso.