L’Agenzia delle Entrate approva, con il provvedimento dell’11 gennaio 2013, lo schema di certificazione unica «CUD 2013» con le informazioni per il contribuente e le istruzioni per il datore di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate cristallizza il modello CUD 2013 con un provvedimento del Direttore, in data 11 gennaio 2013, recante l’«approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2013”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria». Data di consegna. Datori di lavoro ed enti pensionistici dovranno consegnare in duplice copia, entro il 28 febbraio 2013, la Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente percepiti nel 2012- Oggetto di attestazione. L’oggetto di attestazione riguarda l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articolo 49 e 50, d.P.R. numero 917/1986, c.d. TUIR, corrisposti nell’anno 2012 ed assoggettati a tassazione ordinaria, separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva. La dichiarazione riguarda anche le relative ritenute di acconto operate e le detrazioni effettuate. Lo schema è utilizzato anche per l’attestazione dell’ammontare dei redditi 2012 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile, dei dati previdenziali ed assistenziali per i contributi –dovuti o versati all’INPS, gestioni ex INPDAP comprese. Modo di compilazione. L’inserimento dei dati deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo dei campi previsti nel modello. Se si rende necessario certificare distinte situazioni per lo stesso sostituito, si possono utilizzare ulteriori righi, numerandoli progressivamente. Redditi diversi di natura finanziaria. Se non viene esercitata la facoltà di opzione ex articolo 6 e 7, d. lgs. numero 461/1997, notai, intermediari professionali, società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria, ex articolo 67, comma 1, lett. c /lett. c-quinquies , TUIR, rilasciano alle parti, entro il 28 febbraio 2013, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate.
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