A compere concluse un uomo si avvia verso casa, ma alcuni dipendenti lo bloccano e lo costringono a tornare nel supermercato, accusandolo, a più riprese, di essere un ladro. Egli riesce a dimostrare la propria innocenza, grazie allo scontrino, ma resta la ‘ferita’ alla sua reputazione consequenziale la condanna della società proprietaria del supermercato a risarcire il cliente.
Esposto al pubblico ludibrio così si può riassumere la spiacevole situazione vissuta da un uomo, che, una volta uscito da un supermercato a compere concluse, è stato costretto a tornare indietro e a mostrare, urbi et orbi – osservato, ovviamente, dal resto della clientela – lo scontrino, la prova dell’acquisto. Respinta, quindi, l’accusa di essere un ladro, è rimasta, però, la sgradevole sensazione di aver visto sminuita, e fatta a pezzi, seppur solo per pochi minuti, la propria immagine di persona perbene. E tale sensazione merita di essere risarcita, seppur con una cifra simbolica, che dovrà essere versata dalla società proprietaria del supermercato Cassazione, sentenza numero 24198, sez. III Civile, depositata oggi . Dignità. Facilmente ricostruita la disavventura vissuta da un anziano signore a febbraio 2004 egli «aveva effettuato acquisti» in un supermercato, «pagando regolarmente la merce» poi, una volta «uscito dal negozio», fu «inseguito in strada da alcuni dipendenti, dai quali fu accusato di avere rubato alcuni prodotti» e «venne accompagnato all’interno del negozio e costretto ad esibire la prova dell’acquisto», per giunta «al cospetto dei numerosi avventori del supermercato» di cui «era assiduo frequentatore». Per l’uomo la «condotta dei dipendenti» del supermercato «ha leso il suo onore e la sua reputazione». Ma tale visione viene ritenuta non accettabile dal gdp, il quale respinge la relativa richiesta di «risarcimento del danno». Di avviso opposto, però, i giudici del Tribunale, i quali, a sorpresa, ritengono «sussistente la responsabilità» della società e ne sanciscono la condanna al «risarcimento del danno» in favore dell’uomo, che può cantare vittoria, pur di fronte a un obolo assai contenuto, pari ad appena 650 euro. E ora a ‘certificare’ il rilievo della lesione, seppur solo morale, subita dall’uomo provvedono i giudici della Cassazione, i quali respingono le obiezioni mosse dalla società, in qualità di proprietaria del supermercato, e confermano il «risarcimento del danno» a favore dell’oramai ex cliente. Condivisa l’ottica adottata in secondo grado è corretto, alla luce della vicenda, ritenere concreto il «pregiudizio» subito dall’uomo, a seguito della «lesione» alla sua «immagine» e alla sua «reputazione». Rilevante, in questo quadro, non solo l’«accusa» mossa dai dipendenti, ma anche il fatto quell’accusa sia stata espressa, in maniera chiara, coram populo, dinanzi agli sguardi – inevitabilmente sospettosi – della «clientela» presente nel supermercato.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 luglio – 13 novembre 2014, numero 24198 Presidente Segreto – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. Nel 2006 il sig. M.C. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Genova la società Gruppo 5 s.r.l., esponendo che - il 25.2.2004 aveva effettuato acquisti all'interno di un esercizio commerciale gestito dalla società convenuta, pagando regolarmente la merce acquistata - dopo essere uscito dal negozio, venne inseguito in strada da alcuni dipendenti della società convenuta, dai quali fu accusato di avere rubato alcuni prodotti venne perciò da questi accompagnato all'interno del negozio e costretto ad esibire la prova dell'acquisto, al cospetto dei numerosi avventori del supermercato, del quale era assiduo frequentatore - tale condotta dei dipendenti della Gruppo 5 aveva leso il suo onore e la sua reputazione. Concluse pertanto chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno. 2. II Giudice di pace di Genova con sentenza 6.6.2008 numero 2011 rigettò la domanda, ritenendola non provata. 3. II Tribunale di Genova, adito dal soccombente, con sentenza 22.12.2010 numero 4675 riformò tale decisione, e ritenuta sussistente la responsabilità della convenuta la condannò al risarcimento del danno in favore dell'appellante, quantificato in euro 650,88, oltre le spese ed accessori. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Gruppo 5 s.r.l., sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso M.C Motivi della decisione 1. Questioni preliminari. 1.1. Risulta dagli atti che dopo la notifica del ricorso la società ricorrente sia stata dichiarata fallita, mentre il controricorrente sia deceduto. Tali eventi ovviamente non hanno alcun effetto sul presente giudizio al quale, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo ex permultis, Sez. L, Sentenza numero 1257 del 23/01/2006, Rv. 586844 2. Il primo motivo di ricorso. 2.1. Coi primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 360, numero 5, c.p.c Espone, al riguardo, che il Tribunale avrebbe malamente valutato le prove raccolte nel corso dell'istruttoria da un lato, omettendo di considerare quanto riferito dalla testimone intimata dalla società convenuta, secondo cui le contestazioni al cliente da parte del personale del supermercato non avvennero coram populo, ma in un locale riservato all'interno del supermercato stesso dall'altro non considerando che la deposizione del testimone intimato dall'attore era stata assai vaga e generica. 2.2. Il motivo è manifestamente inammissibile. Attraverso esso, infatti, la ricorrente sollecita una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal giudice di merito richiesta, come noto, inammissibile in sede di legittimità. 3. II secondo motivo di ricorso. 3.1. Anche coi secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 360, numero 5, c.p.c. . Nell'illustrazione del motivo, non del tutto chiara, parrebbe di comprendere che la ricorrente si duole di essere stata condannata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, nonostante le domande attoree fossero state accolte solo in parte. 3.2. II ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, in osservanza del disposto dell'articolo 91 c.p.c Ai fini della soccombenza, ovviamente, nulla rileva che il danno liquidato sia stato inferiore a quello preteso dall'attore. 4. II terzo motivo di ricorso. 4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'articolo 360, numero 3, c.p.c Si assume violato l'articolo 2059 c.c Espone, al riguardo, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto esistente un danno non patrimoniale dei quale invece non vi era alcuna prova, nemmeno presuntiva e comunque a tutto concedere quel danno non superava la soglia minima di apprezzabilità, e dunque non era risarcibile. 4.2. Anche questo motivo è manifestamente infondato. Sotto le vesti del vizio di violazione di legge, infatti, la ricorrente intende sottoporre a riesame un accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, ovvero l'esistenza d'un pregiudizio non patrimoniale causato da lesione dell'immagine e della reputazione, accertamento sorretto da una motivazione non incoerente e non illogica. 5. Le spese. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'articolo 385, comma 1, c.p.c P.Q.M. la Corte di cassazione - rigetta il ricorso - condanna la Gruppo 5 s.r.l. alla rifusione in favore degli eredi di M.C. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 1.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A. ed accessori di legge.