DURC e benefici: quali le cause ostative?

Con l’interpello numero 33 dell’11 dicembre 2013, il Ministero del Lavoro analizza le cause ostative all’acquisizione dei benefici – normativi e contributivi – correlati all’ottenimento del DURC. L’estinzione delle violazioni attraverso la prescrizione obbligatoria o, dal lato amministrativo, attraverso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni non integra il presupposto ostativo.

L’interpello dei Consulenti del Lavoro. Al centro del quesito formulato al MLPS vi è la corretta interpretazione del D.M. 24 ottobre 2007 recante le “le modalità di rilascio, i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva”. L’istante chiede chiarimenti in ordine alla corretta individuazione dell’arco temporale di riferimento di non rilascio del DURC, in presenza delle cause ostative indicate nella Tabella A del Decreto. In sostanza, in applicazione dell’articolo 1, comma 1176, L. numero 296/2006 la Tabella A del Decreto stabilisce che, in presenza di violazioni definitivamente accertate, l’impresa non possa ottenere il DURC utile al godimento di benefici “normativi e contributivi” per un determinato periodo di tempo, pari anche a 24 mesi. La lettura della norma afferente le cause ostative. Come chiarito dal Ministero con la Circolare numero 5/2008, ai fini dell’impedimento al rilascio di un DURC, le citate violazioni devono essere state accertate con sentenza passata in giudicato o con ordinanza di ingiunzione non impugnata viceversa, l’estinzione delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria o, dal lato amministrativo, attraverso il pagamento in misura ridotta ex articolo 16 L. numero 689/1981 non integra il presupposto della causa ostativa. Una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC, l’impresa potrà evidentemente tornare a godere di benefici “normativi e contributivi”, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire poiché non legati a particolari vincoli temporali. Le novità del Decreto del Fare. In base al comma 8-ter dell’articolo 31 D.L. numero 69/2013 conv. da L. numero 98/2013 ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché per finanziamenti e sovvenzioni dell’Unione europea, statali e regionali, il DURC ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. L’eventuale sospensione del documento e quindi dei benefici “normativi e contributivi” in forza di una causa ostativa al suo rilascio opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Documento Unico rilasciato in precedenza per la stessa finalità. Le cause ostative al rilascio. Da ultimo si ricorda che la disciplina delle c.d. cause ostative al rilascio del DURC trova applicazione anche per i Documenti acquisiti d’ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti le quali, ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il DURC. fonte www.fiscopiu.it

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