Accordo di prepensionamento, nuova Circolare CDL

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, già intervenuta il mese scorso sul tema dell’uscita anticipata di lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, con la circolare n. 16 riesamina l’argomento alla luce dei recenti chiarimenti dell’INPS.

Alle implicazioni insite nell’innalzamento dell’età pensionabile secondo il contesto normativo attuale art. 4 Legge n. 92/2012 , tangibili sia sul piano sociale che su quello della produttività del lavoro, è necessario fornire una risposta, potenziando, tanto a favore del lavoratore quanto del datore, la possibilità dell’uscita anticipata dal lavoro, in presenza di una prossimità al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. Le implicazioni nell’ambito del licenziamento collettivo. Nell’ipotesi di accordo stipulato tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali, il datore non solo non è tenuto al pagamento del contributo di ingresso alla mobilità di cui all’art. 5, comma 4, Legge n. 223/1991 e del contributo di compartecipazione al finanziamento dell’ASpI, ex art. 2, comma 31, Legge n. 223/1991, ma ha diritto al recupero delle somme corrisposte. Ovviamente queste obbligazioni si estinguono per novazione a causa della nascita delle obbligazioni scaturenti dall’adozione della procedura di cui all’art. 4 Legge n. 92/2012. Contribuzione figurativa correlata. La circolare INPS n. 119/2013 ha chiarito che la retribuzione sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, in analogia con la contribuzione figurativa calcolata per la cessazione involontaria del rapporto di lavoro di cui all’art. 2, commi 6 e 10, Legge n. 92/2012, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Sostanzialmente l’azienda deve assumere la retribuzione imponibile esposta in Uniemens ed a questa sommare l’imponibile perso per eventi tutelati che danno luogo ad accredito figurativo messaggio INPS n. 17768/2013 . Calcolo di convenienza. Circa il punto nodale, per l’azienda, di procedere o meno verso l’accordo di prepensionamento, la circolare n. 16/2013 offre una serie di esempi in cui vengono posti sul piatto della bilancia – dato un supposto RAL di partenza – il costo del lavoro dipendente, il calcolo del prepensionamento e infine del beneficio dell’adesione al prepensionamento stesso. Da ultimo il Documento offre il facsimile della fideiussione bancaria atta a garantire gli obblighi di cui all’art. 4 legge n. 92/2012. fonte www.fiscopiu.it

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