La sanzione scatta per il semplice esercizio di giochi d’azzardo a mezzo di apparecchi vietati dalla legge o occorre un quid pluris?

L’esercizio di gioco d’azzardo con apparecchi automatici ed elettronici configura il reato previsto dall’art. 4, comma 4, l. n. 401/1989 solo quando risulta dimostrata l’organizzazione delle scommesse e dei pronostici sui giochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 44645, depositata il 5 novembre 2013. Il caso. La titolare di un bar era stata condannata perché, installando e facendo funzionare all’interno dello stesso un apparecchio elettronico di genere proibito, in quanto dichiarato illegale e messo fuori commercio dai Monopoli di Stato, aveva agevolato e comunque organizzato il gioco d’azzardo con lo stesso praticato. La Corte di merito aveva considerato che dalle prove effettuate dalla polizia giudiziaria risultava che l’apparecchio era utilizzato per il gioco attraverso un meccanismo a molla azionato previa introduzione di moneta e che l’abilità del giocatore non aveva alcuna funzione. Contro tale decisione, l’imputata ha presentato ricorso in Cassazione. A suo dire, l’organizzazione del gioco d’azzardo tramite l’installazione di apparecchio elettronico in esercizio pubblico non sarebbe incasellabile nelle previsioni dell’art. 4 esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa , comma 4, l. n. 401/1989 che rinvia non alla mera organizzazione dei giochi, ma a più articolate condotte, come ad esempio, l’organizzazione del gioco del lotto e di scommesse ovvero l’organizzazione di concorsi pronostici condotte insussistenti nel caso di specie. Inoltre, quanto alla sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 718 c.p. esercizio di giochi d’azzardo , la ricorrente ha dedotto che non basterebbe il generico riferimento alla aleatorietà, bensì sarebbe necessaria la prova dell’effettivo svolgimento del gioco. Per la Suprema Corte il ricorso è parzialmente fondato. La condotta punita consiste nell’organizzazione di lotto, scommesse, pronostici e simili. La prima questione consiste nel delineare la nozione di giochi d’azzardo di cui all’art. 4, comma 4, l. n. 401/1989. Come affermato dagli Ermellini, il problema sussiste perché la particolare formulazione della norma pone l’interprete davanti al dilemma se la sanzione scatti per effetto del semplice esercizio di giochi d’azzardo a mezzo di apparecchi vietati dalla legge, oppure se occorra anche un quid pluris , ossia un comportamento finalizzato alle attività indicate nei commi 1 e 2 organizzazione del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici ecc., in concorrenza quindi con lo Stato . Il Collegio ha ritenuto corretta la seconda soluzione. Quindi, in base a quanto precisato da Piazza Cavour, non è sufficiente accertare che sia stato fatto esercizio del gioco d’azzardo tramite strumenti automatici e elettronici vietati o la partecipazione ai medesimi. Nel caso di specie, non essendo stato evidenziato dal giudice di merito alcun elemento che rimandi alla organizzazione delle scommesse sui giochi d’azzardo, la condotta ascritta all’imputata, come sostenuto dagli Ermellini, non presenta i caratteri costitutivi del reato in questione. Esercizio di giochi d’azzardo. Il S.C., invece, ha considerato infondata la censura riguardante l’art 718 c.p., che punisce chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco di azzardo o lo agevola. Per la sussistenza del reato, occorre la prova, allorché si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, dell’effettivo utilizzo dell’apparecchio per fino di lucro. Nella fattispecie in esame, i giudici di legittimità hanno avallato gli accertamenti in fatto operati in sede di merito, i quali – motivati congruamente e logicamente – sono insindacabili in Cassazione. Infatti, il giudice di merito, aveva riscontrato che l’abilità del giocatore non aveva alcuna funzione nel gioco - essendo assolutamente preponderante l’alea - e che nell’apparecchio, illegale, si trovavano 55 € - accertato, quindi, il requisito dell’effettivo utilizzo dello stesso -. Infine, era stato accertato anche in concreto l’esistenza del fine di lucro in considerazione dell’entità della posta – che non è stata ritenuta irrilevante -. Alla luce di ciò, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al reato di cui all’art. 4, comma 4, l. n. 401/1989, perché il fatto non costituisce reato, con rinvio per la determinazione della pena per il residuo reato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 ottobre - 5 novembre 2013, n. 44645 Presidente Squassoni – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 26.11.2012 la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di Cosenza che aveva condannato alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione D.G.F. , ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 81 primo comma, 110, 718, 719 n. 2 cp e 4 comma 4 della legge 401/1989 perché, quale titolare del bar Vale 46, installando e facendo funzionare all'interno dello stesso un apparecchio elettronico del tipo denominato Continental One Ball , di genere proibito, in quanto dichiarato illegale e messo fuori commercio dai Monopoli di Stato, agevolava e comunque organizzava il gioco d'azzardo con lo stesso praticato. La Corte di merito ha considerato che dalle prove effettuate dalla polizia giudiziaria - i cui esiti sono stati confermati in dibattimento - risultava che l'apparecchio era utilizzato per il gioco attraverso un meccanismo a molla azionato previa introduzione di monete e che l'abilità del giocatore non aveva alcuna funzione. L'imputata ricorre per cassazione. Considerato in diritto 1. Con un articolato motivo si deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 4 comma 4 della legge n. 401/1989 e 718 cp nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Secondo la ricorrente, l'organizzazione del gioco d'azzardo tramite installazione di apparecchio elettronico in esercizio pubblico non è incasellabile nelle previsioni dell'articolo 4 comma 4 della legge 401/1989 che, nel richiamare le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, rinvia non alla mera organizzazione dei giochi, ma alla più articolata condotta descritta nelle suddette disposizioni, come ad esempio l'organizzazione del gioco del lotto e di scommesse ovvero l'organizzazione di concorsi pronostici, condotte insussistenti nel caso di specie, così come insussistenti sono le altre condotte previste nel comma 1 per le quali è prevista la pena dell'arresto o l'ammenda richiama una serie di pronunce a sostegno dell'assunto. Quanto alla sussistenza della contravvenzione di cui all'articolo 718 cp, la ricorrente rimprovera ai giudici di merito di avere ritenuto sufficienti le dichiarazioni della polizia giudiziaria e rileva che non basta il generico riferimento alla alcatorietà, la cui sussistenza deve essere oggetto di approfondito accertamento e non di congetture fatte da militari privi di conoscenze tecniche in materia. Sempre a dire della ricorrente, si rendeva necessaria un'indagine sugli algoritmi del software dell'apparecchio e in ogni caso sarebbe stata necessaria la prova dell'effettivo svolgimento del gioco o dell'utilizzo dell'apparecchio a fini di lucro, che va valutato in considerazione dell'entità della posta, della durata delle partite, della possibile ripetizione di queste e del tipo di premi erogabili in danaro o in natura, così come affermato dalla giurisprudenza nel caso dei c.d. videopoker. Il ricorso è parzialmente fondato. La prima questione che viene sottoposta all'esame del Collegio consiste nel delineare la nozione di giochi d'azzardo di cui all'articolo 4 comma 4 della legge 401/1989. La norma testualmente dispone che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904 . Il problema sussiste perché la particolare formulazione della norma pone l'interprete davanti al dilemma se la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni oppure dell'arresto e della ammenda prevista nei commi 1 e 2 scatti per effetto del semplice esercizio di giochi d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati dalla legge, oppure se occorra anche un quid pluris , ossia un comportamento finalizzato alle attività indicate nei commi 1 e 2 organizzazione del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici ecc, in concorrenza quindi con lo Stato . Ritiene il Collegio che la seconda soluzione sia corretta. Infatti, come già rilevato da questa Corte cfr. Sez. 4, Sentenza n. 16973 del 21/12/2012 Ud. dep. 12/04/2013 Rv. 255266 l'esercizio di gioco d'azzardo con apparecchi automatici ed elettronici, come i videopoker, configura il reato previsto dall'articolo 4, comma quarto, L. n. 401 del 1989 solo quando risulta dimostrata l'organizzazione delle scommesse e dei pronostici sui giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati è stato precisato che, poiché la condotta punita dall'articolo 4 della legge n. 401/89 consiste pur sempre nell'organizzazione di lotto, scommesse, pronostici e simili, la formula usata nel quarto comma dell'articolo 4 della legge n. 401/89 rimanda essa pure all'organizzazione delle scommesse e dei pronostici sui giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati. Non è quindi sufficiente accertare che sia stato fatto esercizio del gioco d'azzardo tramite i suddetti strumenti elettronici o la partecipazione ai medesimi cfr. sentenza cit. . Detto principio è certamente applicabile anche al gioco denominato Continental One Ball che, come accertato da giudice di merito, si svolge attraverso un apparecchio automatico ed elettronico. Una tale interpretazione trova conferma - come già ha avuto modo di rilevare questa Corte cfr. Sez. 3, n. 10642/1999 - anche nei relativi lavori parlamentari dai quali balzano in evidenza tre dati 1 l'eliminazione - dal primo comma dell'originario progetto - del riferimento ai giochi d'azzardo 2 la menzione da parte di taluni parlamentari dell'opportunità di consentire un agevole coordinamento con le disposizioni del codice del 1930 3 la mancanza dell'espressa abrogazione degli artt. 718 segg. cod. pen Nel caso di specie, il giudice di merito non ha evidenziato alcun elemento che rimandi alla organizzazione delle scommesse sui giochi di azzardo, cioè in definitiva ad una di quelle attività in concorrenza con lo Stato come elencate nell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge n. 401/89e pertanto la condotta ascritta all'imputata non presenta i caratteri costitutivi del reato di cui all'articolo 4, co. 4 della legge medesima. 2. È invece infondata la censura riguardante la contravvenzione di cui all'articolo 718 cp che punisce chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco di azzardo o lo agevola. Come già precisato in giurisprudenza cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21639 del 06/05/2010 Ud. dep. 08/06/2010 Rv. 247643 che la fattispecie di cui all'articolo 718 cp., è integrata dalla effettiva tenuta di un gioco d'azzardo e che ai fini dell'accertamento del reato, pertanto, non è sufficiente la prova dell'esistenza di mezzi atti ad esercitare il gioco d'azzardo, ma occorre anche la prova, eventualmente desunta da elementi indiziali, che vi sia stato il gioco. Occorre inoltre la prova, allorché si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, dell'effettivo utilizzo dell'apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente l'accertamento della potenziale utilizzabilità dello stesso per l'esercizio del gioco d'azzardo. Il fine di lucro richiesto in materia di gioco d'azzardo ricorre ogni qual volta il giocatore partecipi al gioco anche per conseguire vantaggi economicamente rilevanti, e va identificato in relazione al giocatore e non all'organizzatore o gestore del gioco, il quale ricava ordinariamente un utile dall'organizzazione o gestione professionale del gioco, sia esso o meno d'azzardo cfr. Sez. 3, Sentenza n. 42374 del 18/10/2007 Ud. dep. 16/11/2007 Rv. 238104 . Il fine di lucro non può essere ritenuto esistente solo perché l'apparecchio automatico riproduca un gioco vietato, ma deve essere valutato considerando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste ed il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura . sez. 3^, 19.2.2008 n. 9988, Balducci ed altri, RV 239073 sez. 3^, 23.11.2006 n. 41621 . Nel caso che ci occupa, il giudice di merito, sulla scorta dei rilievi eseguiti dalla Polizia Giudiziaria che ha provato direttamente il funzionamento del gioco e confermati in dibattimento, ha riscontrato che l'apparecchio, dichiarato illegale dai Monopoli di Stato, sito all'interno del locale pubblico gestito dall'imputata, previa introduzione di una moneta, consente di accedere al gioco elettronico attraverso un semplice meccanismo a molla senza che l'abilità del giocatore abbia alcuna funzione essendo assolutamente preponderante l'alea. Ha altresì rilevato che nell'apparecchio si trovavano 55 Euro e quindi ha accertato anche il requisito dell'effettivo utilizzo dello stesso. Ancora, ha accertato in concreto l'esistenza del fine di lucro in considerazione dell'entità della posta, che non è stata ritenuta irrilevante. Trattasi, come si vede, di accertamenti in fatto motivati in modo congruo e logicamente coerente, come tali insindacabili in questa sede. Correttamente quindi è stata ritenuta la sussistenza della contravvenzione di cui all'articolo 718 cp. In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di all'articolo 4 comma 4 della legge 401/1989, con rinvio per la determinazione della pena in ordine all'altro reato. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di all'articolo 4 della legge 401/1989 perché il fatto non costituisce reato con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per la determinazione della pena per il residuo reato rigetta nel resto il ricorso.