L’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha espresso una propria valutazione rispetto al d.l. numero 132/2014 e sugli ulteriori interventi sul processo civili preannunciati dal Governo. L’OUA ha ritenuto, in particolare, di evidenziare sia le criticità che gli aspetti positivi dell’intervento in tema di giustizia. Le osservazioni riguardano arbitrato e negoziazione, separazioni e divorzi, procedimento di cognizione, processo esecutivo, sospensione feriale e ferie dei magistrati e Ddl delega di riforma.
Sull’arbitrato nessuna agevolazione economica e «Se scopo della riforma è quello di smaltire l’arretrato e di rendere celere il processo, l’Avvocatura teme di essere poco seduttiva nei confronti dei propri clienti per orientarli a scegliere l’arbitrato traslativo». E’ stato chiaro l’OUA, non c’è nessuno incentivo a trasferire in sede arbitrale il contenzioso in atto in sede giudiziale, perché mancano rilevanti agevolazioni fiscali e tributarie. Non risulta conveniente per le parti processuali l’abbandono del giudizio in favore di una soluzione della controversia devoluta ad arbitri, da pagare separatamente ed in aggiunta al già corrisposto contributo unificato. nessuna riduzione effettiva dell’arretrato. Devolvere agli arbitri non è nemmeno visto come lo strumento ideale per tentare di risolvere il drammatico problema dell’arretrato. L’OUA, come aveva già detto in passato, ha segnalato i possibili strumenti per far fronte alle lungaggini giudiziarie reclutando magistrati togati e ordinari a cui affidare la funzione esclusiva di decidere i processi pendenti da più di 3 anni, e la tipizzazione di best practices, strumenti che permettono di ridurre l’arretrato senza intervenire sulla struttura del processo. Altra critica l’obbligatorietà preclude la via alla giustizia. Il fatto poi di rendere obbligatorio il ricorso alla negoziazione assistita per alcune materie è visto con perplessità dall’Organismo, infatti «l’utilizzo degli ADR deve essere sentito dagli avvocati e dai cittadini come strumento efficace e rapido per la soluzione delle controversie e giammai come ostacolo all’accesso diretto alla giustizia». Giudizio positivo. Vista, invece, con favore la previsione che consente la possibilità di conciliare le controversie di lavoro avanti agli avvocati delle parti, suggerita dall’Avvocatura associata. Sulle separazioni e divorzi effetto deflattivo limitato. Altre perplessità da parte dell’OUA riguardano la possibilità di definire in negoziazione assistita le separazioni tra coniugi. Questa possibilità, infatti, potrà riguardare solo il 10% dei procedimenti di separazione, ovvero quelli nei quali la controversia riguardi coniugi senza figli minori, portatori di handicap o maggiorenni non autosufficienti. Sanzione eccessiva per il ritardo. Appare, inoltre, spropositata la sanzione prevista a carico dell’avvocato che non esegua o esegua con ritardo la trasmissione di copia dell’atto di accordo all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto. L’organismo propone la modifica di questa previsione, aumentando il termine per l’esecuzione dell’incombenza minimo a 20 giorni e la riduzione della sanzione. Pericolo sociale. La semplificazione del procedimento di separazione e di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, che si potrà realizzare con la mera comparizione dei coniugi, senza, quindi, l’assistenza dell’avvocato, avanti all’Ufficiale di Stato Civile, potrà comportare conseguenza pericolose anche dal punto di vista sociale. La possibilità di svincolarsi sic et simpliciter dall’unione matrimoniale eliminerebbe ogni solennità al matrimonio. Sugli altri interventi del procedimento di cognizione dalla poca utilità degli strumenti già presenti . Totalmente inutile, a detta dell’OUA, la previsione del passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, essendo già presenti nell’ordinamento italiano strumenti che permettono al Giudice ordinario l’immediata trattazione della causa e di definire con sentenza a motivazione abbreviata la controversia. a quelli innovativi. Positivo invece il giudizio sull’introduzione di strumenti di velocizzazione della fase istruttoria, benché venga richiesto al magistrato una maggiore prudenza nell’esame e nella valutazione del materiale così acquisito. Sulle novità nel processo esecutivo un sistema d’esecuzione più efficace «Estremamente interessante è la parte del decreto legge che si occupa di rendere efficace e fruttuoso il procedimento di esecuzione civile» dice l’OUA poiché viene finalmente razionalizzata ed estesa la possibilità del creditore di avvalersi di tutte le banche date pubbliche esistenti per la ricerca dei beni del debitore, creandosi così un sistema di esecuzione del pignoramento più efficace, grazie anche all’intervento degli avvocati, chiamati ad intervenire all’attività dell’ufficio. ma spropositata la premialità per i pubblici ufficiali. Tuttavia, appare incomprensibile la previsione di incentivi agli ufficiali giudiziari che la svolgono, trattandosi di pubblici ufficiali dipendenti e già retribuiti dalla Stato e dalle parti. Potrebbero, invece, intervenire gli avvocati. D’altra parte, secondo l’Organismo, sarebbe più conveniente che lo svolgimento delle predette attività fosse attribuito agli avvocati. Le medesime attività di accesso alle banche dati potrebbero essere eseguite direttamente dagli avvocati, senza il filtro dell’ufficiale giudiziario prevedendo una regolamentazione agli accessi sarebbe più facile verificare l’esistenza delle condizioni di legittimazione all’accesso stesso e sanzionare penalmente e deontologicamente ogni abuso. Sulla riduzione della sospensione feriale il falso mito della chiusura. Secondo l’OUA, «la riduzione della sospensione feriale dei termini, che non equivale a chiusura dei Tribunali che restano aperti tutto l’anno non ha e non potrà determinare alcuna efficacia sulla velocizzazione dei processi e sull’incremento dell’efficienza, anche perché dovrà scontare la necessità di consentire a magistrati, personale di cancelleria e ufficiali giudiziari di godere delle ferie ». Ci sarà quindi il rischio che l’attività, per quanto ufficialmente non sospesa resti di fatto paralizzata per l’assenza o non sufficiente presenza negli uffici del personale. Brevi considerazioni sul DDL delega di riforma del processo civile. «Il vero tallone d’Achille rimane il controllo qualità e quantità dei provvedimenti giudiziari». Giusto eliminare il superfluo. E’ opportuna la proposta, contenuta nel ddl, di revisione e abolizione di alcuni principi formalistici es autosufficienza del ricorso per cassazione che hanno condotto, secondo l’OUA, a dichiarazioni di inammissibilità di ricorsi sulla base di vizi formali, determinando una sostanziale perdita della funzione nomofilattica della Suprema Corte. Buoni propositi Il ddl affronto tra le altre cose due questioni estremamente delicate l’ampliamento di competenza del Tribunale per le imprese e l’istituzione del Tribunale della famiglia. ma assenza di interventi concreti e Mancano, però, del tutto i presupposti per migliorare l’efficienza del Tribunale delle imprese. Inoltre, pare che «la volontà del governo di aumentare le competenze del Tribunale delle imprese rischia di far decadere il livello di competenze specialistiche dei magistrati che invece si voleva garantire con l’istituzioni di questi. poca chiarezza. Sempre secondo l’Avvocatura, non brilla nemmeno di chiarezza la delega sulla questione del Tribunale della famiglia. Se da un lato è chiaro che le sezioni specializzate faranno parte del Tribunale ordinario a livello circondariale e distrettuale, dall’altro lato, non appare chiaro se sia finalmente prevista la definitiva eliminazione dei Tribunali per i Minorenni ed il recupero relativo del personale togato e non all’interno della giurisdizione ordinaria. Il vero problema. Secondo l’Organismo «il ddl, per quanto attiene alla struttura del processo civile, appare piuttosto preoccupato di ridurre i tempi iniziali del giudizio che non di occuparsi del vero problema, che è quello della fase di decisione della causa». L’anticipazione del deposito delle difese conseguenze spiacevoli. Rileva difatti l’OUA che l’anticipazione del deposito delle difese conclusionali rispetto al momento dell’assunzione a riserva della causa, non è molto risolutivo, poiché può accadere che le parti predispongano la proprie difese per poi trovarsi di fronte ad un rinvio di ufficio dell’udienza o che il Giudice rinvii per più volte la riserva , perché oberato da altre riserve decisorie o istruttorie scelga quelle più meritevoli. In queste ipotesi le parti potrebbero avere l’esigenza di tornare a redigere le difese, in funzione di cambiamenti giurisprudenziali o normativi. No all’incentivazione della proposta di conciliazione, sì allo stimolo dei poteri di direzione del giudice. L’incentivazione all’uso della proposta di conciliazione potrebbe portare a preoccupanti abusi. Secondo l’OUA sarebbe meglio stimolare e monitorare l’uso dei poteri di direzione del giudice nel sanzionare gli ausiliari, nel ridurre le liste dei testi, nel revocare o modificare le ordinanze istruttorie, ogni qual volta che la causa sia matura per la decisione. L’appello e la forma dell’atto. Valutata positivamente la previsione di eliminazione del filtro nell’appello, avendo tale strumento dimostrato tutta la sua iniquità ed inefficacia. Tuttavia, preoccupante le innovazioni che incidono sulla forma dell’atto d’appello, tali da attribuire ai giudici troppa discrezionalità nel decidere se il gravame sia inammissibile, con contemporaneo aumento di casi di responsabilità professionale dell’avvocato. Troppa sinteticità può far male. Preoccupa, inoltre, la possibilità di adozione di modelli di motivazione sintetici da parte della Cassazione. Infine, emerge la totale contrarietà dell’OUA rispetto anche la sinteticità degli atti si correrebbe il rischio di attribuire alla discrezione del singolo Magistrato la valutazione circa l’effettivo superamento o meno della lunghezza massima di un atto, con rischio evidente di abusi e ingiustizie.