Diventa operativo dal 30 giugno 2014 l’obbligo - che, alla luce dei recenti rilievi del MEF, si configura in realtà come un onere, in quanto sprovvisto di sanzione – previsto dall’articolo 15, d.l. numero 179/2012, secondo cui tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi professionali per importi superiori a 30 euro d.m. 24 gennaio 2014 sono tenuti ad accettare pagamenti attraverso carte di debito.
A partire da oggi, 30 giugno, tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso carte di debito per importi superiori a 30 euro. L’obbligo è stato introdotto dall’articolo 15, commi 4 e 5, d.l. numero 179/2012. L’articolo 2 del Decreto interministeriale MEF – MISE del 24 gennaio 2014, in attuazione del comma 5 del citato d.l. numero 179, ha stabilito l’importo minimo che fa scattare l’obbligo. Il c.d. decreto Milleproroghe d.l. numero 150/2013, convertito dalla Legge numero 15/2014 ha poi disposto articolo 9, comma 15-bis lo slittamento della data di entrata in vigore dell’obbligo in esame dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014. Finalità anti-evasione. L’obbligo in esame, introdotto con finalità anti-evasione, sarebbe in realtà un’arma spuntata. Così parrebbe alla luce sia di una serie di interventi interpretativi succedutisi nelle ultime settimane, volti a chiarire la natura giuridica e dunque le conseguenze per l’eventuale inadempimento dell’obbligo in questione, sia dei chiarimenti forniti sul punto dallo stesso Ministero dell’Economia. CNF si tratta di un onere piuttosto che di un obbligo giuridico. Ha aperto la strada il Consiglio Nazionale Forense, che ha spiegato, nella circolare numero 10 – C del 20 maggio 2014, che «la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento». La disposizione in parola, ha concluso il CNF, introduce «un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all’avvocato di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito». Consulenti del lavoro possibilità di pagare tramite POS. Anche la Fondazione Studi Consulenti del lavoro, nella circolare numero 12 del 29 maggio 2014, ha condiviso il suddetto orientamento, chiarendo che la normativa vigente non obbliga di fatto i professionisti all’'installazione del POS ma consente ai committenti di poter optare per il pagamento elettronico in caso di fatture superiori all’importo di 30 euro riprova ne è il fatto che nessuna sanzione viene comunque prevista in caso di diniego di accettare il pagamento tramite carta di debito. Nessuna sanzione a carico del professionista sprovvisto di POS. Infine, è arrivata sul punto la pronuncia del MEF durante il question time dell’11 giugno, il Ministero, condividendo l’orientamento del Consiglio Nazionale Forense, ha chiarito che la normativa in questione, introduce un onere e non un obbligo giuridico di accettare il pagamento tramite strumentazione elettronica, limitato ai soli casi in cui il cliente richieda espressamente tale modalità di versamento, e che non è applicabile alcuna sanzione a carico del professionista sprovvisto del POS. fonte www.fiscopiu.it