La Corte risponde di no e conferma la condanna di tre persone, ree di aver messo in commercio confezioni di profumi utilizzando impropriamente un marchio registrato. In relazione al delitto di contraffazione, l’interesse giuridico tutelato è la pubblica fede in senso oggettivo ossia la fiducia dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno e ne garantiscono la circolazione e non l’affidamento del singolo. Per integrare il reato, non è necessario che venga realizzata una situazione tale da indurre i clienti in errore circa la genuinità del prodotto.
Questo il principio enucleabile dalla sentenza della Cassazione Penale, numero 28423/12 del 16 luglio. Quasi duemila confezioni taroccate. Tre persone ricorrevano per cassazione in seguito alla condanna della Corte d’Appello di Roma che imputava loro ex articolo 110 e 473 c.p. il reato di contraffazione di marchi e di confezioni di profumi originali, tutelati dal diritto d’autore, dal momento che la scritta «falso d’autore» non influiva sulla configurazione della fattispecie criminosa. La risposta della Corte Suprema. Dapprima gli Ermellini bocciano tutti quei motivi, palesemente inammissibili in sede di legittimità, volti alla riproposizione di questioni trascurando la puntuale motivazione della decisione oggetto di impugnazione. L’assunzione di una testimonianza in un momento diverso da quello indicato dall’articolo 507 c.p.p. ossia terminata l’acquisizione delle prove costituisce mera irregolarità e non è sanzionata sotto il profilo della nullità o dell’inutilizzabilità. Perizia d’ufficio. Parimenti infondata è l’eccezione relativa alla perizia non disposta dal giudice di seconde cure il ricorso o meno a detta attività – ricorda la Cassazione rifacendosi alla pronuncia numero 38112/09 – non attiene al potere dispositivo delle parti, essendo rimessa discrezionalmente al giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità. Esegesi delle norme. In relazione ai delitti ex articolo 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali e 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi , la Giurisprudenza ha spiegato che l’interesse giuridico tutelato è la «pubblica fede» in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno e ne garantiscono la circolazione, e non l’affidamento del singolo. Di conseguenza non è necessario per integrare il reato che venga realizzata una situazione tale da indurre i clienti in errore circa la genuinità del prodotto. Contraffazione oggettivamente realizzata. Il reato può sussistere anche se il compratore è stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio Cass. numero 1195/2001 , perciò restano prive di rilievo le locandine esposte dalla ricorrente e la scritta «falso d’autore» apposta sulla confezione, quest’ultima riproducibile sostanzialmente i marchi originali. Falso d’autore. La discussa dicitura che compare sulla scatola del profumo non svuota, in conclusione, di valenza penale la contraffazione, consumandosi la fattispecie nella riproduzione illecita del marchio registrato la sola “taroccatura” integra da sé l’ipotesi delittuosa.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 27 aprile – 16 luglio 2012, numero 28423 Presidente Macchia – Relatore Gentile Ritenuto in fatto F.T. G.A. M.A. 1.1 - ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 05.04.2011 che aveva confermato la decisione del Tribunale della stessa città del 21.09.09, di condanna a - M. e G. per il reato ex articolo 110-473 cp per contraffazione dei marchi di numero 1965 confezioni di profumi, muniti di confezione riproducente marchi identici a quelli delle confezioni di profumi originali, tutelati dal diritto d'autore, ove la scritta falso d'autore non influiva sull'avvenuta contraffazione fatti commessi in omissis b - F. per i reati di cui agli articolo 81, 648 e 474 cp per avere acquistato le predette confezioni di profumi, provento di delitto di contraffazione del marchio, poi detenendole per la vendita, in Roma li 18.03.2004 con la recidiva specifica per M. 2.0 - MOTIVI ex articolo 606, 1 co., lett. b , c , d , e c.p.p F. G. e M. , propongono con ricorsi separati un motivo coincidente riguardo alla 2.1 - Violazione di legge, atteso che il Tribunale aveva anticipato l'acquisizione delle prove ex articolo 507 cpp esaminando i periti delle parti civili ed anche la teste Ma.Au Fi. , prima ancora di esaminare i testi indicati dalla difesa, in violazione del principio che l'esame delle testimonianze ammesse ex articolo 507 cpp deve rispondere al requisito della necessarietà e decisività F. 2.2 -Violazione di legge per mancata assunzione della prova decisiva costituita dall'esperimento di una perizia di ufficio, più attendibile delle consulenze di parte effettuate dalle parti civili, anche in relazione alla regolare registrazione della linea falso di autore 2.3 - Violazione di legge per avere omesso la Corte di appello di considerare che i reati di cui agli articolo 473-474 cp sussistono solo se il marchio sia idoneo ad ingenerare confusione tra prodotto originale e quello non autentico, circostanza che nella specie era esclusa dalla cartellonistica che la sig.ra F. aveva esposto nel suo negozio e che, pur se sequestrata, non era stata esaminata dalla Corte di appello nonostante l'espressa richiesta della Difesa 2.4 - Violazione di legge per avere omesso la Corte di appello di considerare l’insussistenza del reato ex articolo 648 cp atteso che la F. aveva acquisto i prodotti dalla ditta Agiemme previo rilascio di regolare fattura, sicché era evidente la sua buona fede G. e M. 2.5 -Eccepiscono la violazione dell'articolo 16 cpp atteso che la Corte di appello aveva erroneamente respinto l'eccezione di incompetenza per territorio, per altro ritualmente formulata in primo grado, avendo la Difesa sottolineato come agli imputati sia contestata la contraffazione del prodotto ex articolo 473 cp e non la sua commercializzazione, sicché il luogo da considerare ai fini della competenza per territorio era , ove venivano prodotti i beni in esame - tale conclusione non era modificata nemmeno dalla considerazione che, ai sensi dell'articolo 16 cpp, andava radicata la competenza in Roma per il reato connesso ex articolo 648 cp, ritenuto più grave, atteso che dagli atti non emergeva il luogo in cui la sig.ra F. aveva ricevuto la mercé sicché, in mancanza di elementi, doveva ritenersi che tale luogo coincidesse con la città di , luogo di produzione 2.6 - Violazione di legge atteso che la notifica dei dispositivi delle sentenze di primo e secondo grado era stata compiuta solo in favore dell'Avv. Paolo Parente di Caserta in realtà il M. era stato difeso esclusivamente dall'Avv. Sergio Clemente, sicché vi era una rinuncia implicita all'altro difensore pertanto, l'omessa notifica all'Avv. Sergio Clemente avrebbe pregiudicato il diritto all'impugnazione del M. 2.7 - La sentenza sarebbe da censurare riguardo al trattamento sanzionatorio riguardo a G.A. , per omessa concessione delle attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione 2.8 - Violazione di legge per non avere riconosciuto l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'articolo 473 cp, attesa anche l'assoluta incertezza del momento consumativo del reato non desumibile dal dato temporale della vendita del prodotto CHIEDONO l'annullamento della sentenza impugnata. 2.9 - Le parti civili Versus e Bulgari hanno depositato memorie difensive. Considerato in diritto 3.0 - I ricorsi sono totalmente infondati e vanno perciò ritenuti inammissibili, atteso che ripropongono in questa sede delle questioni, anche in diritto, trascurando la precisa e puntuale motivazione della decisione impugnata. 3.1 - Invero, del tutto correttamente, la Corte di appello aveva respinto l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da M. e G. , osservando che dagli atti emergeva che la coimputata F. aveva fatto l'ordine ed aveva ricevuto la merce direttamente in , così da attrarre in tale luogo la competenza per territorio per il più grave e connesso reato di ricettazione, ex articolo 16 cpp - le censure mosse dai ricorrenti in punto di individuazione di un diverso luogo in cui la mercé sarebbe stata ricevuta dalla F. sono inammissibili per genericità, atteso che si limitano a prospettare ipotesi alternative ed infondate sul piano probatorio. 3.2 - Ugualmente infondati i motivi di censura riguardo alla violazione dell'articolo 507 cpp, per la quale la sentenza impugnata sottolinea congruamente l'importanza e la decisività delle prove assunte ex articolo 507 cpp in conformità a Cassazione penale, sez. un, 17/10/2006, numero 41281 , quest'ultimo requisito unico legittimante il ricorso a tale facoltà processuale, a nulla rilevando la circostanza che i testi ex articolo 507 cpp ivi compresa la teste Fi. siano stati ammessi di ufficio e sentiti prima degli altri indicati dalle parti - invero, l'assunzione di una testimonianza ai sensi dell'articolo 507 c.p.p. in un momento diverso rispetto a quello indicato dalla norma terminata l'acquisizione delle prove costituisce mera irregolarità e non è sanzionata né sotto il profilo della nullità né sotto quello dell’inutilizzabilità in particolare non può ravvisarsi, in tale ipotesi, alcuna nullità di ordine generale ricollegabile all'articolo 178 lett. c cpp., in quanto l'escussione di un teste, anticipata rispetto al termine dell'acquisizione delle prove, non può incidere sull'assistenza, sulla rappresentanza o sull'intervento dell'imputato. Cassazione penale, sez. 11, 22/11/1994 3.3 – Del pari infondata è l'eccezione relativa alla perizia di ufficio non disposta dalla Corte di appello, essendo noto che l'accertamento peritale - per sua natura mezzo di prova neutro - non può ricondursi al concetto di prova decisiva , la cui mancata assunzione possa costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. d cpp., perché il ricorso o meno a una perizia è attività sottratta al potere dispositivo delle parti e rimessa essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità. Cassazione penale, sez. VI, 18/06/2009, numero 38112 - per completezza di motivazione va osservato, per un verso, che la Corte di appello ha adempiuto all'onere motivazionale osservando che il quadro probatorio era completo sicché non vi era alcuna necessità di procedere a perizia e, per altro verso, che i motivi di ricorso sulla necessità della perizia sono del tutto generici, facendo riferimento ad indagini di tipo meramente esplorativo. 3.4 - Del tutto infondati sono i motivi sulla ricorrenza dei delitti ex articolo 473 - 474 cp, atteso che sul punto i ricorrenti trascurano la corretta motivazione della Corte territoriale che, quanto ai delitti ex articolo 473-474 cp, ha richiamato la nota Giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha affermato il principio per il quale l'interesse giuridico tutelato dalla norma dell'articolo 473 cp. in piena coincidenza con quello dell'articolo 474 cp. è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché non è necessario per integrare il reato che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto. Al contrario, il reato può sussistere - se la contraffazione sia oggettivamente realizzata - come pacifico nella specie anche se il compratore è stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio Cassazione penale, sez. V, 05/11/2001, numero 1195 sicché restano privo di rilevo le locandine esposte dalla ricorrente F. e la scritta falso d'autore apposta sulla confezione, quest'ultima sostanzialmente riproducente i marchi originali. - Al riguardo va ricordato che la legge accorda una speciale tutela al marchio registrato e la tutela non può essere aggirata con la dicitura falso d'autore poiché la contraffazione è, in sé, sufficiente e decisiva per la violazione del bene tutelato. - Invero, la confusione che la norma vuole scongiurare è tra i marchi e non tra prodotti, cioè tra quello registrato e quello illecitamente riprodotto, e ciò che la legge punisce è la riproduzione - senza averne titolo - del marchio registrato su di un prodotto industriale il prodotto è quindi il veicolo attraverso il quale si manifestano i marchi e la legge impone che non vengano riprodotti in modo pedissequo o con modifiche che non ne alterino i caratteri principali che lo connotano illecitamente, su prodotti industriali - dunque risulta ininfluente il raffronto tra i prodotti e la confondibilità degli stessi, avendo riguardo la tutela penale solo ai marchi e alla confondibilità di quello registrato con quello illecitamente riprodotto sul bene sequestrato - al riguardo la dicitura falso d'autore non svuota di valenza penale la contraffazione, consumandosi la fattispecie penale nella riproduzione illecita del marchio registrato, con impiego improprio della dicitura falso d'autore riferibile a fattispecie di altro genere ma non al campo dei marchi industriali registrati, la cui riproduzione è da sola sufficiente ad integrare l'ipotesi delittuosa. - La Giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l'apposizione della dicitura copia d'autore su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l'integrazione del reato di commercio di prodotti con segni falsi articolo 474 c.p. , - il quale tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi - trattandosi di un reato di pericolo per la cui integrazione è necessaria soltanto l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione, Cassazione penale, sez. V, 09/01/2009, numero 14876 3.5 - Altrettanto infondato risulta il motivo sulla contestazione ex articolo 648 cp, atteso che l'evidenza del falso rendeva manifesto il reato presupposto ex articolo 473 cp che, anche sul piano dell'elemento soggettivo, non poeta sfuggire alla F. , esperta nella vendita di tale genere di prodotti né può risultare scriminante la circostanza che l'acquisto non sia stato clandestino ma sia avvenuto presso una ditta ben precisa e mediante regolare fatturazione, trattandosi di elementi non idonei ad escludere la mala fede dell'acquirente, desumibile da qualsiasi elemento, e, in particolare, dalla sua peculiare natura, in quanto tale da ingenerare in una persona di media levatura la certezza che la cosa proveniva da illecito Cassazione penale, sez. II, 22/01/2008, numero 5996 3.6 - Parimenti infondato il motivo sulla notifica del dispositivo della sentenza effettuato all'avv. Paolo Parente, che invece risulta del tutto legittima, perché il codice di rito si ispira all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica, secondo il principio dell'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dell'incarico, sicché quando sia stata effettuata una nomina di fiducia, l'eventuale mancata comparizione del difensore in udienza non comporta la revoca implicita della designazione fiduciaria. Cassazione penale, sez. II, 06/06/1997, numero 3832 - Per altro, i diritti all’impugnazione sono stati effettivamente garantiti - per l'imputato, dalla notifica effettuata presso l'avv. Parente suo domiciliatario e - per l’Avv. Clemente, per la notifica relativa alla coimputata G. . 3.7 - Del tutto infondati i motivi di censura sul trattamento sanzionatone per la ricorrente G. , atteso che quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale come nella specie l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'articolo 133 c.p Cassazione penale. sez. IV. 21 settembre 2007, numero 38536 - anche per il resto, va ricordato che il beneficio della non menzione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'articolo 133 cod. penumero , senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione Cassazione penale, sez. Ili, 17/11/2009, numero 7608 , motivazione, per altro presente in sentenza, attraverso il congruo richiamo del valore sociale ed economico dei reati e l'entità degli stessi. - Le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena sono state già riconosciute alla ricorrente G. . 3.8 - I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'articolo 606 lett. e c.p.p. in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicché sono da ritenersi inammissibili. - L'inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 c.p.p. ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del ricorso di legittimità, Cassazione penale, sez. II 21 aprile 2006, numero 19578 rilevando nella specie che al momento della decisione di appello il termine massimo della prescrizione 01.09.2011 non era ancora decorso. 3.9 - Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3.10 - Segue la condanna degli imputati al rimborso delle spese del grado in favore delle parti civili costituite, come statuito nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende Condanna altresì i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parti civili costituite, che liquida - in complessivi Euro 3.000 - oltre spese generali,IVA e CPA - per WerusKa L Joel srl, e - in complessivi Euro 5.000 - oltre spese generali, IVA e CPA - per le parti civili Lancome, Guy Laroche, Saint Lorent, Cacharel, L'Oreal, Kentzo, Beautè Prestige.