RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE UP 3 APRILE 2014, N. 20264/14 RICORRENTE C. ED ALTRO IMPUGNAZIONI. Cassazione – Beneficio della non menzione negato in primo grado – Annullamento con rinvio - Necessità. Nel caso in cui l'imputato abbia chiesto con specifico motivo d'appello la concessione del beneficio della non menzione della condanna inflitta in primo grado e il giudice d'appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, non potendo la Corte di Cassazione procedere ad annullamento senza rinvio, involgendo comunque la questione valutazioni di merito anche laddove il giudice di prime cure abbia già provveduto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo quest’ultimo istituto e quello della non menzione ragioni e scopi diversi. La pronuncia si pone in difformità rispetto all’indirizzo che, invece, consente alla Corte di disporre direttamente il beneficio della non menzione omesso e di annullare così senza rinvio la sentenza che detto abbia immotivatamente disatteso la relativa richiesta Seconda Sezione, n. 24742/10, CED 247747 Quinta Sezione, n. 21049/04, CED 229233 . QUINTA SEZIONE UP 30 GENNAIO 2014, N. 19891/14 RICORRENTE A. MISURE CAUTELARI. Latitanza – Provvedimento dichiarativo - Presupposti – Conoscenza in ordine all’avvenuta emissione di provvedimento restrittivo – Necessità - Esclusione. Ai fini dell’accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo, quale presupposto del decreto di latitanza, non è necessaria la conoscenza dell'interessato in ordine alla avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale, essendo semplicemente sufficiente che egli sappia che un ordine o un mandato può essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima alle notificazioni mediante consegna al difensore. L’affermazione ribadisce il principio di cui alle sentenze della Quinta Sezione, n. 4114/09, CED 246098 e della Prima Sezione, n. 48739/04, CED 230390. QUINTA SEZIONE UP 30 GENNAIO 2014, N. 19891/14 RICORRENTE A. IMPUGNAZIONI. Appello – Imputato restituito in termini – Rinnovazione dell’istruzione – Limitazioni ex art. 603 cod. proc. pen. – Applicabilità – Esclusione. Il condannato in contumacia, restituito nel termine per l’impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto di ottenere la rinnovazione dell’istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste dall’art. 603 cod. proc. pen Il principio, già affermato da Prima Sezione, n. 27160/13, CED 256703, ma contrastato da Sesta Sezione, n. 14916/10, CED 246666, si fonda, pur a fronte del mancato coordinamento tra il disposto dell’art. 175 cod. proc. pen., come modificato dal d.l. n. 17 del 2005, convertito in l. n. 60 del 2005, e il disposto dell’art. 603 cod. proc. pen., sulla necessità di un’interpretazione di tale ultima norma in conformità ai principi costituzionali di cui agli artt. 111 e 117 nonché all’art. 6, comma terzo, lett. d , della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, tanto più prevedendo l’art. 176 cod. proc. pen. che il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere. Di qui, appunto, la affermazione che, una volta ottenuta dal condannato in contumacia la restituzione in termini, non possono essere fatte valere nei suoi confronti la limitazioni che escludono o considerano residuali, nel giudizio di appello, i principi di oralità e del contraddittorio. QUARTA SEZIONE CC 28 GENNAIO 2014, N. 19282/14 RICORRENTE S. MISURE CAUTELARI. Riparazione per ingiusta detenzione – Onere di prova del richiedente - Contenuto. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, benché incomba sull’instante l’onere di specificare i fatti su cui si fonda la richiesta e l’oggetto della stessa, anche con riferimento ai danni subiti, e di dimostrare tali presupposti producendo in giudizio, ed allegandoli alla domanda, i documenti che si pongono in rapporto di immediatezza e specificazione con il contenuto della stessa, è dovere del giudice esercitare i propri poteri officiosi ed integrare la documentazione incompleta o insufficiente. La pronuncia ribadisce quanto già affermato, nei medesimi termini, dalla Corte con le decisioni della Quarta Sezione, n. 27431/11, CED 250899 e n. 21060/08, CED 240020 secondo cui, pur essendo onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, deve tuttavia ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che il giudice sia tenuto ad avvalersi, se necessario, della possibilità, prevista dagli artt. 213 e 738, comma terzo, cod. proc. civ., di chiedere anche d'ufficio alla P.A. ivi compresa, quindi, quella della giustizia informazioni scritte su atti e documenti di cui essa sia in possesso. Nel senso, ripreso in motivazione dalla Corte con la sentenza qui segnalata, che l’instante è tenuto, più specificamente, a produrre 1 la sentenza che ha definito il giudizio in relazione al quale si chiede la riparazione, necessaria per verificare la tempestività del ricorso 2 il provvedimento cautelare cui si riferisce la detenzione ed il provvedimento della sua cessazione 3 la sentenza di assoluzione, di non luogo a procedere, il decreto di archiviazione, ovvero di annullamento del provvedimento cautelare, da cui deriva il diritto stesso, vedasi Quarta Sezione, n. 17847/12, inedita. SECONDA SEZIONE UP 21 GENNAIO 2014, N. 18379/14 RICORRENTE C. PENA. Determinazione del trattamento sanzionatorio – Indici valorizzabili favorevolmente - Scelta del rito abbreviato – Esclusione. Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, non può essere valorizzata la scelta dell’imputato di procedere con rito abbreviato, che già implica per legge l’applicazione di una predeterminata riduzione della pena. L’affermazione è inedita.