Ricorso inammissibile per omessa esposizione dei fatti rilevanti ai fini della decisione gli elementi presuntivi a favore del consumatore non possono essere presi in considerazione.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15200/13, depositata lo scorso 18 giugno. Il caso. Un uomo ha presentato ricorso per cassazione per vedersi annullare la sentenza della Corte di appello, con la quale era stata rigettata la domanda di condanna della propria compagnia assicurativa al risarcimento del danno cagionato dall’incremento dei premi di assicurazione RCA da lui corrisposti in relazione alla propria autovettura dal 1995 al 2000. L’incremento era dipeso dalla partecipazione della compagnia di assicurazioni ad un’intesa anticoncorrenziale, sanzionata, tra l’altro, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Elementi presuntivi a favore del consumatore? La S.C., dal canto suo, ritiene inammissibile il ricorso per l’omessa idonea esposizione dei fatti rilevanti ai fini della decisione art. 366, comma 1 n. 3, c.p.c. . Pertanto, la doglianza del ricorrente secondo cui la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, degli elementi presuntivi a favore del consumatore, adeguatamente messi in luce a sostegno del nesso causale tra partecipazione all’intesa vietata e danno lamentato, non viene presa in considerazione dai Giudici di Cassazione. Il ricorrente, quindi, dovrà pagare le spese del giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile 3, sentenza 8 maggio 18 giugno 2013, n. 15200 Presidente Finocchiaro Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1. D.R. ricorre affidandosi a due motivi avverso la sentenza n. 1703 del 17.5.11 della Corte di appello di Napoli, con la quale è stata rigettata la domanda, da lui proposta ai sensi dell'art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di condanna della Milano Assicurazioni spa al risarcimento del danno cagionato dall'incremento dei premi di assicurazione RcA da lui corrisposti a controparte in relazione ad un'autovettura di sua proprietà per il periodo dal 1995 al 2000, incremento dipeso dalla partecipazione della compagnia di assicurazioni ad un'intesa anticoncorrenziale, sanzionata con disposizione 28.7.2000 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Resiste l'intimata con controricorso, illustrato da memoria. Motivi della decisione 2. - Il ricorrente sviluppa due motivi e 2.1. con un primo di violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, 41 della Costituzione, 81 CE , 2043 - 2697 - 2729 cod. civ., 115 cod. proc. civ. e dell'intera legge 273 del 12 dicembre 2002 lamenta avere la corte territoriale malamente applicato il principio di distribuzione dell'onere della prova, anche con riferimento ai principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte e lamenta la mancata considerazione, da parte della corte territoriale, degli elementi presuntivi a favore del consumatore, adeguatamente messi in luce a sostegno del nesso causale tra partecipazione all'intesa vietata e danno lamentato 2.2. con un secondo, si duole di vizio motivazionale, consistente nell'omessa considerazione dei numerosi elementi accertati nello stesso procedimento dell'AGCM, concluso con il richiamato provvedimento n. 8654/2000, a dimostrazione della connessione causale fra l'illecito scambio di informazioni fra le compagnie assicuratoci e l'aumento dei premi. 3. La controricorrente contesta del ricorso l'ammissibilità, per assemblaggio degli atti processuali - e violazione, quindi, dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ. - e per mancata trascrizione degli atti e documenti richiamati a vario titolo con violazione, pertanto, dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. inoltre, deduce l'inammissibilità della censura, in questa sede, dell'accertamento del nesso causale, questo integrando un giudizio di fatto, precluso al giudice di legittimità ancora, sostiene l'infondatezza della pretesa avversaria di fondare alcunché sugli elementi e sulle conclusioni del procedimento amministrativo concluso con la decisione dell'AGCM, del resto in presenza di validi elementi probatori contrari addotti da essa controricorrente, convenuta nel giudizio in unico grado concluso con la gravata sentenza e, quanto alla seconda doglianza di controparte, argomenta per la correttezza dell'esclusione di ogni prova a sostegno del nesso causale tra partecipazione all'intesa sanzionata e danno lamentato, comunque sottolineando il difetto di autosufficienza del ricorso anche su questi profili e l'inammissibilità di una doglianza di vizio motivazionale avente ad oggetto una valutazione giuridica. 4. E effettivamente fondata la preliminare eccezione della controricorrente il ricorso è inammissibile per l'omessa idonea esposizione dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 366, 1 comma n. 3, cod. proc. civ. per un caso singolarmente analogo, v. Cass. 19 aprile 2013, n. 9620 . Parte ricorrente ha ritenuto di assolvere a tale requisito mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, pedissequamente trascritti o riprodotti nel ricorso, anche nelle parti che non interessano ai fini del decidere, senza procedere alla narrativa sintetica delle vicende sostanziali e processuali, sì da consentire l'individuazione della materia del contendere. Ha contravvenuto così allo scopo della citata disposizione di legge, che è preordinata ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura. Infatti, le sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è per un verso del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre per altro verso è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto anche quello di cui occorre sia informata , la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso Cass. Sez. Un., 11 aprile 2012, n. 5698 in tal modo confermando una analoga tendenza interpretativa già invalsa presso le sezioni semplici tra le molte Cass., ord. 22 settembre 2009, n. 20395 Cass. 30 giugno 2010, n. 15631 Cass. 16 marzo 2011, n. 6279 Cass., ord. 23 novembre 2011, n. 24749 Cass. 9 febbraio 2012, n. 1905 . 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente, soccombente, alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di controparte, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.