Benefici fiscali correlati alla data di approvazione del piano regolatore generale

Il contribuente ha diritto ai benefici fiscali prima casa se il piano regolatore generale PRG , che destina la zona a ville”, è stato approvato in epoca successiva alla costruzione dell’immobile.

Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3080 dell’11 febbraio 2014. Il caso. Il giudice del gravame ha annullato un avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali escludendo che il contribuente era decaduto dalle agevolazioni cosiddette prima casa” con riguardo a un immobile acquistato nel 2005. Secondo tale giudice , in particolare, l’immobile oggetto di controversia, pur sorgendo in area destinata a ville”, non poteva considerarsi di lusso” in considerazione della data in cui era stato realizzato, ossia il 1990. A quell’epoca, infatti, non era stato ancora approvato il PRG. Strumento urbanistico da approvare. Gli Ermellini , nel respingere il ricorso del fisco per infondatezza hanno chiarito che la dizione dell'art. 1, D.M. 2 agosto 1969, che considera di lusso” le costruzioni nelle aree destinate a ville”, parco privato”, o direttamente qualificate come tali dallo stesso strumento urbanistico, assume rilievo non già in riferimento a caratteristiche di lusso intrinseche all'edificio qualificato come villa”, bensì in relazione alla collocazione urbanistica, considerata, ove destinata a ville”, come indice di particolare prestigio e, quindi, come caratteristica idonea di per sé a qualificare l'immobile come di lusso”. È evidente, tuttavia, come l'adozione o l'approvazione di uno strumento urbanistico che destini l'area a villa o parco privato debba precedere la costruzione dell'immobile e ciò perché si presuppone che la costruzione realizzata in area destinata a villa o parco privato corrisponda tipologicamente al tipo di abitazione che su quell'area può essere realizzato - villa o parco privato. Deve pertanto ritenersi irrilevante per la qualificazione dell'abitazione come di lusso” l'adozione di uno strumento urbanistico che destini l'area a villa” o parco privato” solamente dopo la realizzazione della costruzione stessa. Acquisto prima casa le norme. Dal 1° gennaio 2014 è cambiata, sotto il profilo dell’imposta di registro, la tassazione degli atti di trasferimento aventi ad oggetto beni immobili non imponibili ad IVA e dei contratti di leasing immobiliari per effetto dell’entrata in vigore 1. dell’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 2. dell’art. 26 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 08/11/2013, n. 128 3. dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 legge di stabilità per il 2014 , commi 164-165-166-608-609-737 L’imposta di registro per l’acquisto della prima casa” scende dal 3% al 2% ma con un minimo di 1.000 euro . Sono cambiati i requisiti di lusso” con i quali l’agevolazione prima casa viene concessa mentre fino al 31/12/2013 si guardava alle caratteristiche elencate del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, dal 1° gennaio 2014 saranno considerate di lusso”, e quindi non agevolabili, le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1 abitazioni signorili , A/8 ville e A/9 castelli , a prescindere dalle loro caratteristiche.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 22 gennaio 11 febbraio 2014, n. 3080 Presidente Cicala – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da N. C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Livorno n. 80/1/2008 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro a seguito di revoca delle agevolazioni concesse per l’acquisto della prima casa . Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Motivi della decisione Assume la ricorrente la violazione dell’art. 1 parte I della tariffa allegata al dpr 131/1986 laddove la CTR ha escluso la decadenza dal beneficio in considerazione della data di realizzazione del fabbricato 1990-, anteriore al Prg approvato nel 1999, ed all’acquisto 2005. La censura è infondata. La dizione dell'art. 1 D.M. 2.8.1969, che considera di lusso le costruzioni nelle aree destinate a ville , parco privato , o direttamente qualificate come tali dallo stesso strumento urbanistico, assume rilievo non già in riferimento a caratteristiche di lusso intrinseche all'edificio qualificato come villa , bensì in relazione alla collocazione urbanistica, considerata, ove destinata a ville , come indice di particolare prestigio e, quindi, come caratteristica idonea di per sé a qualificare l'immobile come di lusso . E’ tuttavia evidente come l’adozione o l’approvazione di uno strumento urbanistico che destini l’area a villa o parco privato debba precedere la costruzione dell’immobile e ciò in quanto si presuppone che la costruzione realizzata in area destinata a villa o parco privato, corrisponda tipologicamente al tipo di abitazione che su quell’area può essere realizzato villa o parco privato-. Deve pertanto irrilevante per la qualificazione dell’abitazione come di lusso l’adozione di uno strumento urbanistico che destini l’area a villa o parco privato successivamente alla realizzazione della costruzione stessa. Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.