Acquisti tra società: sì al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, ma…

Per il pagamento di intessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam .

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3017 dell’11 febbraio 2014. Il fatto. La Corte d’Appello di Torino dichiarava che una s.p.a. era tenuta nei confronti di una s.r.l. al pagamento di interessi nella misura legale, escludendo che potesse riconoscersi la forma scritta di cui all’art. 1284 c.c., necessaria per la determinazione degli interessi al tasso ultralegale, nelle conferme degli ordini di acquisto sottoscritte dal venditore ma non dall’acquirente. Tra l’altro, il primo non aveva neppure apposto la firma in calce alla nota indicante gli interesse ultralegali. Di conseguenza, secondo i giudici territoriali, non si era concluso alcun patto relativo agli interessi convenzionali in misura superiore a quella legale, il quale non poteva essere definito per fatti concludenti. La s.r.l. ricorre per cassazione. Forma scritta necessaria. La società ricorrente sostiene che, una volta determinata per iscritto la misura degli interessi, non è necessaria un’apposita sottoscrizione. E inoltre, la convenuta, per ben undici volte, aveva dato seguito alle conferme degli ordini, contravvenendo agli obblighi di buona fede e correttezza nel negare di essere debitrice degli interessi ultralegali. La Suprema Corte rigetta il ricorso, sulla base dell’art. 1284, secondo il quale per la costituzione dell’obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam . Ciò significa che, se il patto non è stato sottoscritto da entrambi i contraenti, non può spiegare effetti in ragione di una sua stipulazione per facta conclidentia , essendo, nel caso di specie, la forma imposta a pena di nullità del negozio. Il ricorso deve, quindi, intendersi respinto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 dicembre 2013 – 11 febbraio 2014, n. 3017 Presidente Finocchiaro – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza resa pubblica il 6 maggio 2008, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania del 20 febbraio 2007, dichiarava che la Oltolina S.p.A. era tenuta nei confronti della Meierhofer Enrico s.r.l. al pagamento di interessi unicamente nella misura legale , con conseguente condanna della seconda società a restituire alla prima quanto pagato in eccesso per tale titolo. 1.1. - La Corte territoriale - per ciò che ancora interessa in questa sede - escludeva che potesse riconoscersi la forma scritta di cui all'art. 1284 cod. civ., necessaria per la determinazione degli interessi al tasso ultralegale nella specie, nella misura di sei punti oltre il tasso BCE sui crediti scaduti , nelle conferme degli ordini di acquisto denominate contratti tipo per filati cotonieri , inviati dalla Meierhofer s.r.l. alla Oltolina S.p.A., contenenti una nota, formalizzata addirittura dopo la firma del venditore , con la dizione in caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi di sconto del 6% oltre il tasso ufficiale di sconto vigente . Conferme di ordini sottoscritte, per l'appunto, dal venditore, ma non dall'acquirente, là dove, come detto, il primo non aveva neppure apposto la firma in calce alla nota indicante gli interessi ultralegali. Sicché, osservava il giudice del gravame, non si era concluso alcun patto relativo agli interessi convenzionali in misura superiore a quella legale, che, in ragione della necessaria forma scritta ad substantlam, non poteva ritenersi definito per fatti concludenti , come invece erroneamente opinato dal primo giudice. 2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Meierhofer Enrico s.r.l. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Oltolina S.p.A Considerato in diritto 1. - Con il primo mezzo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1326, ultimo comma, 1175, 1176, 1337 cod. civ. in relazione all'art. 1284, ultimo comma, cod. civ La Corte territoriale avrebbe errato ad escludere la debenza in capo alla Oltolina S.p.A. di interessi ultralegali siccome precisamente determinati nelle conferme di ordine che, per ben undici volte , essa Meierhofer s.r.l. aveva ad essa inviato, posto che, una volta determinata per iscritto la misura di detti interessi, non era necessaria una apposita sottoscrizione, non trattandosi neppure di clausola vessatoria ex art. 1341 cod. civ Peraltro, il giudice di appello avrebbe dovuto considerare anche il particolare sviluppo della vicenda contrattuale, per cui la Oltolina S.p.A. per ben undici volte aveva dato seguito alle conferme degli ordini, contravvenendo poi agli obblighi di buona fede e correttezza nel negare di essere debitrice degli interessi ultralegali. Infine, la Corte territoriale non avrebbe letto con attenzione i documenti prodotti in giudizio, ritenendo riduttivamente, ma ingiustificatamente che essi riguardassero mere conferme d'ordine , mentre si trattava di contratti-tipo per filati cotonieri cosi come sarebbe contraddittoria la lettura fatta della sentenza di primo grado, non avendo attribuito il Tribunale uguale rilevanza ai fatti concludenti che connotavano il perfezionamento della transazione ed a quelli sulla pattuizione relativa agli interessi convenzionali. Viene, quindi, formulato il seguente quesito ex art. 366-bis cod. proc. civ. Si chiede all'Ecc.ma Corte di Cassazione se la determinazione per iscritto degli interessi ultralegali ex art. 1284 u.c. c.c. richieda anche una approvazione scritta oppure se sia sufficiente l'indicazione scritta del criterio di calcolo degli interessi e se la loro approvazione possa ritenersi raggiunta per fatti concludenti inequivocabili e reiterati ricavabili dal comportamento della controparte che non abbia agito secondo la buona fede nella contrattazione art. 1337 c.c. e secondo le regole della correttezza artt. 1175, 1176 c.c. ”. 1.1. - Il motivo è infondato, per la parte in cui non è inammissibile. Esso è infondato là dove censura la decisione della Corte territoriale che ha escluso che la convenzione sugli interessi determinati in misura superiore al tasso legale, ex art. 1284, terzo comma, cod. civ., possa concludersi anche per facta concludentia , ove sia mancata - come accertato dallo stesso giudice di gravame - la sottoscrizione di entrambe le parti della relativa clausola. È difatti principio consolidato quello che interpreta il terzo comma dell'art. 1284 cod. civ. nel senso che per la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam tra le tante, Cass., 21 giugno 2002, n. 9080 Cass., 20 ottobre 2003, n. 15643 Cass., 11 gennaio 2006, n. 266 . Con la conseguenza che, in assenza di accordo sul punto, per mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che lo stesso possa validamente spiegare effetto in ragione di una sua conclusione per facta concludentia , che non è ammissibile in ipotesi, come quella di specie, di forma imposta a pena di nullità del negozio solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto , in considerazione della natura imperativa della norma che lo contempla. Per il resto il motivo censura l'accertamento compiuto dalla Corte territoriale in ordine alla mancata conclusione della convenzione sugli interessi ultralegali, sicché, non essendo la doglianza veicolata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e, come tale, corredata da quesito di fatto o, altrimenti, detto di sintesi ai sensi del capoverso dell'art. 366-bis cod. proc. civ. secondo l'interpretazione del diritto vivente tra le altre, Cass., 16 luglio 2007, n. 16002 Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603 Cass., 30 dicembre 2009, n. 27680 Cass., 18 novembre 2011, n. 24255 , essa è in parte qua inammissibile, come, peraltro, lo è anche in ragione della non consentita rivalutazione, alternativa a quella espressa dal giudice del merito, delle emergenze probatorie in funzione esegetica della disciplina convenzionale intercorsa tre le parti. 2. - Con il secondo mezzo è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1326, ultimo comma, cod. civ., neppure preso in considerazione dalla C.d.A. . La Corte territoriale non avrebbe in alcun modo considerato, alla luce dell'ignorato ultimo comma dell'art. 1326 cod. civ., che, a fronte della circostanza, ripetutasi per ben undici volte, per cui la Meierhofer s.r.l. aveva inviato la mercé alla Oltolina S.p.A. e quest'ultima la tratteneva senza obiezione alcuna , che si era verificata l'accettazione del contratto di vendita, che comprendeva anche la clausola relativa agli interessi ultralegali. Viene, quindi, formulato il seguente quesito ex art. 366-bis cod. proc. civ. Si chiede all'Ecc.ma Corte di Cassazione se nel caso di una proposta non conforme ad una accettazione mediante l'invio di un contratto contenente condizioni assenti nella proposta, il comportamento posto in essere dal primo proponente che nulla abbia obiettato limitandosi a trattenere la merce in un contesto di plurime ripetizioni dell'azione, si possa considerare come accettazione del contratto e delle condizioni in esso contenute ex art. 1326 u.c. c.c. . 2.1. - Il motivo non può trovare accoglimento. La ricorrente, anche in questo caso, come in parte con la prima censura, ha veicolato sotto il profilo della violazione di norma di diritto una doglianza che impinge sostanzialmente sul vizio di motivazione della sentenza impugnata, proponendo una lettura delle risultanze istruttorie in punto di conclusione dei contratti di vendita intercorsi tra le parti alternativa a quella fornita dalla Corte territoriale nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento a fini di esegesi contrattuale. Sicché, oltre ad essere di per sé inammissibile la surrettizia sostituzione nei poteri riservati al giudice del merito, la censura sarebbe comunque priva del necessario corredo del quesito di fatto imposto dall'art. 366-bis cod. proc. civ., non potendo con esso confondersi quello formulato - e sopra trascritto - che è orientato a veicolare un error in indicando . Peraltro, la doglianza sarebbe in ogni caso priva di consistenza, posto che con essa si insiste a sostenere la validità ed efficacia di una conclusione per fatti concludenti della convenzione sugli interessi ultralegali, siccome contenuta in un contratto di vendita che in tal modo sarebbe stato validamente concluso tra le parti, là dove -come si è visto in sede di scrutinio del primo motivo - ciò la Corte territoriale ha esplicitamente negato, in armonia con le coordinate giuridiche della materia. 3. — Il ricorso va, dunque, rigettato e la società ricorrente, in quanto soccombente, condannata al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della società controricorrente, in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre accessori di legge.