Caso Contrada: la CEDU condanna l’Italia per avergli negato i domiciliari, malgrado fosse gravemente malato

La CEDU ha ritenuto che la ripetuta mancata concessione dei domiciliari a Contrada, sino al luglio 2008, pur se gravemente malato e malgrado la palese incompatibilità del suo stato di salute col regime carcerario, sia una violazione dell’art. 3 Cedu divieto di trattamenti inumani o degradanti .

È quanto deciso dalla CEDU sez. II con la sentenza Bruno Contrada c. Italia numero ricomma /08 dell’11 febbraio 2014. La precedente sentenza Contrada c. Italia del 24/8/98, invece, aveva escluso, per i medesimi fatti, la violazione dell’art. 5 .3 diritto alla libertà ed alla sicurezza Cedu. Il caso. La vicenda è nota, perciò si rinvia alla ricostruzione del testo ed alle citate fonti, compresa l’autobiografia su questa vicenda. Bruno Contrada, ex funzionario di polizia, ex capo del Gabinetto dell’Alto Commissariato per la lotta contro la mafia ed ex direttore aggiunto dei servizi civili SISDE fu accusato da alcuni pentiti di aver sistematicamente collaborato con Cosa Nostra e, perciò, fu condannato a 10 anni di reclusione per concorso esterno in associazione di tipo mafioso artt. 110, 416 e 416 bis cp ed a tre di libertà vigilata. In appello la condanna fu annullata, ma, poi, fu riconfermata nei seguenti gradi di giudizio. La richiesta di revisione del processo fu definitivamente dichiarata inammissibile nel 2012, anno in cui fu scarcerato per fine pena. Malgrado le numerose richieste, viste le molteplici e gravi patologie di cui soffriva ischemia, diabete, depressione, ipertrofia della prostata, cardiopatie, eccessivo dimagrimento in carcere etc. furono negati i domiciliari. Nel 2007 l’allora guardasigilli Mastella dichiarò che la competenza a decidere questa misura era del Tribunale di Sorveglianza era recluso nel carcere militare di S. Maria Capua Vetere . Nello stesso anno fu disposto il suo ricovero in ospedale ed i domiciliari furono concessi solo il 24/7/08, per una durata di sei mesi con l’obbligo di dimora ed il divieto di recarsi a Palermo, perché ritenuto un soggetto pericoloso Cass. pen. 35096/08 e 26673/09 che rileva come il pessimo stato di salute faccia venire meno la pericolosità sociale del reo . In seguito fu negata la libertà condizionata. Il ricorrente ha presentato anche un altro ricorso contro l’Italia nel 2013. Le dichiarazioni del pentito hanno valore probatorio? È imprescindibile la loro analisi, perchè la condanna è basata sulle asserzioni dei pentiti e sul fatto che la S.C. ha giudicato irrilevante che questi fossero in costante contatto, perché le affermazioni rese al PM ed alla polizia giudiziaria non avevano carattere accusatorio. Erano stati sollevati dubbi anche sulla loro ammissibilità, perché tardive ai sensi dell'articolo 16 quater, comma IX della L 82/91 introdotto dall'art. 14, L. n. 45/01 , le dichiarazioni di un pentito rese al pubblico ministero od alla polizia giudiziaria sei mesi dopo la manifestazione della volontà di collaborare con la giustizia non possono essere utilizzate come prova . La Cass. pen. sez. VI 542/08 aveva già affrontato questa problematica, evidenziando che non poteva essere disgiunta dall’esame dell’istituto del concorso in associazione mafiosa, così come delineato dalla sentenza Dimitry 28/12/94 sino a quella Mannino SS.UU. 33748/05 . Il giudice di merito ha ampia facoltà di valutare tutte le prove, anche quelle fattuali e non contenute negli atti del processo, come le dichiarazione dei pentiti di cui si contestava non solo il valore probatorio, ma anche che fossero state acquisite durante il contraddittorio, anzichè nella fase investigativa. La S.C. nel confermare il concorso mafioso ribadiva la legittimità dell’operato dei giudici dei precedenti gradi di giudizio, tanto più che c’era stata una doppia condanna conforme . Ergo la sentenza non solo si è pienamente uniformata ai canoni motivazionali delineati dai principi di diritto espressi dalla sentenza di annullamento con riguardo ai temi del concorso esterno in associazione mafiosa, della chiamata di correo, delle prove dichiarative de relato e della valutazione unitaria delle prove, ma con commendevole impegno ha sviluppato la motivazione anche facendo applicazione della stessa evoluzione ermeneutica della giurisprudenza di legittimità plasticamente riassunta - per la figura del concorso eventuale nel reato associativo mafiosodalla più volte citata sentenza Mannino delle Sezioni Unite penali . Inoltre è confermata l’utilizzabilità delle affermazioni ex L. 82/91, perché si è più volte rimarcato, alle fonti di prova costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia di cui si è appena delineato un sommario esemplificativo , tutte rigorosamente verificate e riscontrate anche alla luce delle notazioni critiche dei difensori dell'imputato dalla sentenza di appello, si sovrappongono - in simbiotica valenza probatoriaaltre fonti conoscitive di prevalente natura dichiarativa inerenti specifici episodi di cui Bruno Contrada è divenuto protagonista, le quali non solo offrono in più casi motivo di riscontro alle propalazioni dei collaboranti, ma si palesano dotate di autonoma efficienza indiziaria. Anche per esse la verifica referenziale storica e logica di attendibilità espletata dalla sentenza della Corte territoriale risulta sul piano dimostrativo e causale e sul piano valutativo immune - per coerenza di analisi e razionalità di enunciatidai vizi motivazionali denunciati dal ricorrente . Correttezza delle decisioni interne sul punto. La CEDU, rilevando che non rientra nei suoi poteri vagliare l’ammissibilità delle prove, ha ribadito la correttezza e la conformità col diritto interno e con la giurisprudenza costante delle sentenze che avevano emesso la condanna di Contrada sulla scorta delle dichiarazioni dei pentiti. È stata, perciò, esclusa una violazione dell’art. 6 .1 Cedu. Onere di conformarsi ai principi della Cedu. La Consulta 347 e 348/07 ha imposto che l’interpretazione del diritto nazionale sia coerente con i principi internazionali e soprattutto con la Cedu. L’Italia non può invocare una violazione del contraddittorio, anzi la Corte rileva come il ruolo del giudice deve essere attentamente valutato, anche se il ricorso non attiene a deroghe del principio dell’equo processo, come detto non ravvisate nella fattispecie Gafgen c.Germania del 2010 . Trattamento inumano o degradante. Per essere qualificato tale deve raggiungere un minimo di gravità , la cui valutazione dipende da vari fattori la durata del trattamento, l’età, il sesso, lo stato di salute e le ricadute dello stesso sul fisico e la mente di chi lo subisce. La prova deve essere fondata su elementi precisi, concordanti e sufficientemente gravi atti a dimostrare che sia stato travalicato il limite, pur previsto ed accettato, che comporta una punizione od una misura legittima Jalloh c. Germania dell’11/7/06,Gennadi Naoumenko c. Ucraina del 10/2/04 e Labita c. Italia del 2000 . Relativamente alle persone private della loro libertà l'articolo 3 impone allo stato l'obbligo positivo di garantire che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che l'attuazione della misura non sottoponga la persona a disagi détresse o prove épreuve di un'intensità superiore al livello d’ inevitabile sofferenza insita nella detenzione ed impone che, tenuto conto delle esigenze pratiche della prigionia, la salute e il benessere del prigioniero siano assicurati adeguatamente, specialmente con la somministrazione di cure mediche . C’è violazione dell’art. 3 ogni volta che non sono rispettati questi doveri e la Corte deve tener conto, tra l'altro, di tre elementi al fine di esaminare la compatibilità dello stato di salute del richiedente con la sua detenzione continuata vale a dire a la condizione del detenuto, b la qualità dell'assistenza e c la costante adeguatezza della detenzione alla luce dello stato di salute del richiedente Sakkopoulos c. Grecia del 15/1/04 . Le condizioni di Contrada erano incompatibili col carcere. È quanto affermato dalla Corte dopo avere analizzato anche la copiosa documentazione medica è stato violato l’art. 3 Cedu Scoppola v. Italia del 10/6/08 e Cara Damiani c. Italia del 7/2/12 . I domiciliari sono stati concessi alla quarta istanza, pur se erano evidenti e provate le gravi patologie di cui soffriva il reo e, quindi, l’incompatibilità del suo stato di salute col regime carcerario. Opinione parzialmente dissenziente del giudice Karakas . Ritiene che la condotta dell’Italia sia stata corretta, perché, quando ha ravvisato l’incompatibilità dello stato di salute di Contrada col carcere, lo ha fatto ricoverare in ospedale perché fosse curato. Dopo questo episodio e che era stata acclarata tale incompatibilità è da considerarsi inumano che sia stato ricondotto in carcere e che gli siano stati nuovamente negati i domiciliari, pur se dovuti. Risarcimento danni. Gli sono stati refusi 10.000,00 per i danni morali, 5.000,00 per il rimborso spese oltre oneri accessori ed interessi legali calcolati come nella generalità delle cause presso la CEDU.

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