Inammissibile il privilegio del credito dell’agente, se richiesto in sede di opposizione

Al centro dell’attenzione la problematica concernente la possibilità o meno per il creditore, nella specie un agente di commercio, che ha depositato tempestivamente la domanda di ammissione al passivo in via chirografaria, di richiedere il riconoscimento del privilegio sulle provvigioni in sede di opposizione.

E, con la sentenza n. 1168 del 21 gennaio 2014, la Prima sezione Civile di Piazza Cavour, richiamando un noto precedente cfr. Cass. n. 15702/2011 , risolve la quaestio precisando che la richiesta del privilegio configura una mutatio libelli e non già una mera emendatio , comportando l’accertamento della sussistenza del privilegio una diversa causa petendi , ovvero l’accertamento del titolo diverso rispetto al diritto di credito chirografario, ed un nuovo petitum , ovvero la richiesta di collocazione privilegiata nella liquidazione. Ne consegue che la richiesta del privilegio fatta valere mediante atto ulteriore, successivo al deposito da parte del curatore dello stato passivo, ex art. 95, comma 2, l.fall. risulta inammissibile per novità. Il fatto. Un agente di commercio nella domanda di ammissione al passivo dell’Amministrazione straordinaria della società preponente, attiva nel campo chimico, chiede che venga ammesso, in via chirografaria, il credito per le provvigioni maturate in base alle fatture non pagate negli anni 2008 e 2009. Solo successivamente, in sede di opposizione allo stato passivo, l’agente chiede l’ammissione al privilegio, ex art. 2751 bis n. 3 c.c. Il Tribunale di Udine, tuttavia, ritiene nuova e quindi inammissibile la richiesta di ammissione al privilegio, anziché al chirografo, per le provvigioni maturate dall’agente stesso. Quest’ultimo attiva quindi la tutela in legittimità articolando il ricorso con quattro motivi di censura. In particolare la parte soccombente lamenta col primo gravame, il vizio di violazione o falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l. fall. rilevando come il dato testuale dell’art. 99 l. fall. non esclude espressamente l’ammissibilità di nuove domande, nulla statuendo al riguardo. Gli Ermellini tuttavia non prestano adesione ai rilievi del ricorrente respingendo in toto il ricorso. In particolare, la Suprema Corte sottolinea come, ai sensi dell’art. 94 l. fall., la domanda di cui all’art. 93 l. fall. produce gli effetti della domanda giudiziale, e deve avere i contenuti propri fissati da detta norma, tra cui, in particolare, sub n. 4, l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione”, la cui omissione o assoluta incertezza comportano che il credito venga considerato chirografario, con ciò escludendosi normativamente qualsiasi possibilità di sanatoria o di integrazione della domanda. Cause di prelazione e privilegi. Alla regola della par condicio fanno eccezione quelle ipotesi nelle quali la legge prevede cause di prelazione che comportano, in sede di riparto delle somme ricavate dalla vendita forzata, una serie di posizioni privilegiate caratterizzate da un ordine di preferenza da seguire nella distribuzione del ricavato dalla vendita. Le cause legittime di prelazione sono i privilegi, il pegno e le ipoteche. Esse presuppongono una pluralità di creditori e non anche un patrimonio insufficiente l’ordine di preferenza deve essere rispettato anche in presenza di un patrimonio adeguato a soddisfare le esigenze di tutti i creditori. A differenza del pegno o dell’ipoteca volontaria, che trovano il loro fondamento nella volontà delle parti, i privilegi sono fissati esclusivamente dalla legge in considerazione della cause del credito. La fonte del privilegio è soltanto la legge e la determinazione di esso è sottratto all’autonomia delle parti. I privilegi sono tipici e non ne sono ammessi altri fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Le norme che li disciplinano sono di carattere eccezionale e, come tali, sono suscettibili di interpretazione estensiva ma non già analogica cfr. Cass. n. 1398/1960 . Le provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia godono di privilegio generale sui mobili. In ambito giuslavoristico il privilegio assume peculiare rilevanza, in quanto il legislatore ha ritenuto che alcune tipologie di crediti, derivanti dall’attività lavorativa, siano caratterizzate dalla meritevolezza e che, di conseguenza, debbano essere assistite dal privilegio generale sui beni mobili. Trattasi di privilegio generale che, pertanto, può farsi valere su tutti i beni mobili del debitore esso non costituisce per il creditore un diritto soggettivo distinto dal credito che ne è assistito, ma accede a questo con funzione di rafforzamento della garanzia generica, in quanto gli consente l’esercizio della preferenza rispetto agli altri creditori, in sede di ripartizione del ricavato della vendita dei beni assoggettati ad esecuzione. Norma di riferimento in tale ambito è l’art. 2751 bis , c.c. In particolare, l’art. 2751 bis n. 3 c.c., nel testo fissato dalla legge n. 426/1975, nell’accordare privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, trova applicazione solo nei rapporti tra l’agente ed il preponente cfr. Cass. n. 3380/2008 . L’agente non è un lavoratore subordinato ma la sua dipendenza economica dal preponente ne fa una parte debole e ne giustifica una tutela che ha indotto ad inquadrarlo nell’ambito della parasubordinazione. Il privilegio è limitato alla provvigione maturata nell’ultimo anno dell’attività dell’agente. L’art. 2751 bis , n. 3, c.c., attribuisce il privilegio generale sui beni mobili ai crediti riguardanti le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazioni e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo. Si precisa che il credito per provvigioni connesse a rapporti di agenzia è assistito dal privilegio limitatamente alle prestazioni svolte nell’ultimo anno e non anche al credito inerente alle provvigioni maturate nello stesso periodo per prestazioni anteriori. L’ultimo anno di prestazione cui si deve avere riguardo ai fini dell’applicazione del privilegio alle somme dovute all’agente a titolo di indennità per la cessazione del rapporto di agenzia, non è quello che precede la dichiarazione di insolvenza, bensì quello di effettivo svolgimento delle prestazioni. L’eventuale indicazione di un titolo di prelazione. L’esigenza che la domanda di ammissione al passivo rechi l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione”, impone che qualora si affermi titolare di un credito privilegiato o assistito da prelazione il creditore concorsuale debba espressamente chiedere l’ammissione in via privilegiata e specificare il tipo di prelazione richiesta, nonchè indicare qual è lo specifico titolo della prelazione richiesta. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4, dell’art. 93 l. fall. il credito è considerato chirografario. Inammissibilità della mutatio libelli nel giudizio di opposizione. Peraltro, la richiesta di essere ammessi al passivo con una causa di prelazione non dedotta in sede di insinuazione tempestiva, integra una domanda nuova, come tale inammissibile, ove il credito sia stato ammesso in via chirografaria dal giudice delegato. Il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell’immutabilità della domanda, il quale esclude che possano essere prese in considerazione questioni, irrilevabili d’ufficio, dedotte in quella fase dall’opponente. E’, pertanto, inammissibile la richiesta di riconoscimento di prededucibilità del credito insinuato formulata per la prima volta nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 novembre 2013 - 21 gennaio 2014, numero 1168 Presidente Salmè – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo Con decreto depositato il 6/7/2011, comunicato il 14/7/2011 e notificato il 3/8/2011, il Tribunale di Udine ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposta da F.M. nei confronti del provvedimento di ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria della Caffaro Chimica s.r.l. in via chirografaria, del credito per le provvigioni non pagate quale agente della società, in relazione alle fatture emesse negli anni 2008 e 2009, per Euro 48.799,15, oltre che per altri crediti, che qui non interessano, per avere la parte chiesto l’ammissione al privilegio, ex articolo 2751 bis numero 3 c.c., solo in sede di opposizione e non già nella domanda di ammissione, sottoscritta personalmente dall'interessata. Il Tribunale ha ritenuto nuova e quindi inammissibile la richiesta di ammissione al privilegio, anziché al chirografo, per le provvigioni maturate, ritenendo il principio di immutabilità della domanda, stante la natura impugnatoria del giudizio, alla stregua dell'articolo 98 l.f., e vista la nuova formulazione dell'articolo 93, 1 comma numero 4 l.f Avverso detta pronuncia ricorre la F. , sulla base di quattro motivi. Si difende con controricorso l'Amministrazione straordinaria. Ambedue le parti hanno depositato memoria, ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione o falsa applicazione degli articolo 98,99 l.f., 53 d.lgs. 270/99. La parte deduce di aver redatto personalmente la domanda di ammissione e che sussistevano i presupposti per l'ammissione in privilegio, trattandosi di provvigioni relative all'ultimo anno di attività, attesa la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Udine con la sentenza del 19/5/09. Secondo la ricorrente, il dato testuale dell'articolo 99 l.f. non esclude espressamente l'ammissibilità di nuove domande, nulla statuendo a riguardo il ritenere la preclusione delle domande nuove non tiene in adeguata considerazione l'inciso dell'articolo 93, 2 comma, l.f che ammette che il ricorso di ammissione allo stato passivo può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte , con ciò derogando all'articolo 82 c.p.c., norma che nel sistema è intesa a salvaguardare il diritto di difesa e del contraddittorio, costituzionalmente garantiti, né la fase di accertamento del passivo prevede all'articolo 93 l.f. alcun preciso onere di informazione in capo al curatore, a tutela dei creditori concorsuali in relazione all'impossibilità di modificare la domanda di insinuazione nel giudizio di opposizione. E tali scelte legislative, secondo la ricorrente, dovrebbero indurre l'interprete ad escludere il carattere giurisdizionale della fase di accertamento avanti al Giudice delegato non a caso, il legislatore, anche quando ha previsto la difesa tecnica, all'articolo 163 numero 7 c.p.c. ha disposto l'espresso avvertimento al convenuto in ordine alle decadenze in cui andrebbe questi incontro in caso di mancata tempestiva costituzione, così da tutelare la parte nel lasso temporale tra la notifica dell'atto ed il momento in cui si rivolgerà all'avvocato. S'impone pertanto, a detta della F. , un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 99 l.f., intesa a considerare ammissibile la proposizione per la prima volta in sede di opposizione della richiesta di riconoscimento del privilegio. 1.2.- Col secondo mezzo, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli articolo 98,99 l.f., 53 d.lgs. 270/99, 153, 2 comma c.p.c., per la mancata rimessione in termini per la proposizione della domanda di riconoscimento del privilegio proposta solo nell'atto di opposizione allo stato passivo quando la domanda tempestiva sia stata presentata personalmente, senza l'ausilio della difesa tecnica . 1.3.- Col terzo motivo, la ricorrente si duole del vizio di omessa e/o insufficiente motivazione da parte del Tribunale e comunque ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'articolo articolo 93, 2 comma l.f., nella parte in cui consente che il ricorso può essere sottoscritto anche dalla parte personalmente, per violazione degli articolo 3, 24, 111 Cost La parte argomenta a riguardo il profilo della non manifesta infondatezza, per non prevedere l’articolo 93 l.f. alcun preciso onere informativo in capo al curatore a tutela dei creditori concorsuali in relazione alla impossibilità di modificare la domanda nel corso del giudizio, nonché della rilevanza, deducendo che, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale, ne conseguirebbe l'inammissibilità della domanda presentata personalmente, con la conseguenza della ripresentazione della domanda ex articolo 101 u.c. l.f., con la corretta richiesta dell'ammissione del credito in via privilegiata. 1.4.- Col quarto mezzo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 92 c.p.c., dolendosi della mancata compensazione delle spese di lite. 2.1.- Il primo motivo è infondato. Va a riguardo premesso che la ricorrente non ha impugnato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto la novità della domanda per la richiesta della collocazione del credito in privilegio, avanzata solo in sede di opposizione fermo che la richiesta del privilegio configura una mutatio libelli e non già una mera emendatio , comportando l'accertamento della sussistenza del privilegio una diversa causa petendi , ovvero l'accertamento del titolo diverso rispetto al diritto di credito chirografario, ed un nuovo petitum , ovvero la richiesta di collocazione privilegiata nella liquidazione. In tal senso, si richiama la pronuncia 15702/2011, che ha ritenuto inammissibile per novità la richiesta del privilegio fatta valere mediante atto ulteriore,successivo al deposito da parte del curatore dello stato passivo, ex articolo 95,2 comma l.f. . Ciò posto, si rileva che la ricorrente ha argomentato nel motivo sotto diversi profili, ritenendo non preclusa l'ammissibilità della domanda nuova alla stregua dell'articolo 99 l.f. che la mancanza di oneri informativi a carico del curatore, in relazione all'impossibilità di modificare la domanda in sede di opposizione, e la non obbligatorietà della difesa tecnica nella presentazione della domanda di ammissione dovrebbero indurre ad escludere il carattere giurisdizionale della fase di accertamento avanti al Giudice delegato, da cui la proponibilità di domande nuove in sede di opposizione che infine, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 99 l.f., dovrebbe ammettersi la proposizione per la prima volta nel giudizio di opposizione della richiesta di ammissione al passivo in privilegio. Ai rilievi della ricorrente non può prestarsi adesione. Com'è noto, ai sensi dell'articolo 94 l.f., la domanda di cui all'articolo 93 l.f. produce gli effetti della domanda giudiziale, e deve avere i contenuti propri fissati da detta norma, tra cui, in particolare, sub numero 4 , l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione , la cui omissione o assoluta incertezza comportano che il credito venga considerato chirografario, con ciò escludendosi normativamente qualsiasi possibilità di sanatoria o di integrazione della domanda alla fase sommaria che caratterizza il procedimento giurisdizionale di accertamento del passivo avanti al Giudice delegato che tale era anche prima della riforma fallimentare , può seguire la fase dell'opposizione del creditore o del titolare di diritti su beni mobili o immobili per le domande respinte, strutturata ex articolo 98 nella disciplina riformata ex d.lgs. 5/2006 e d.lgs. 169/2007, che qui si applica, al pari delle altre impugnazioni dello stesso decreto e regolata in modo dettagliato con una disciplina autonoma, non assimilabile ad altri giudizi di opposizione che si propongono avanti allo stesso Giudice, avente natura inequivocabilmente impugnatoria così tra le tante, le pronunce 6900/2010, 9341/2012,e 22765/2012 , e che, ancorché non qualificabile come appello, è disciplinata in relazione alle eccezioni proponibili esclusivamente nel detto articolo 99. Degli ulteriori rilievi si tratterà nell'ambito dell'esame del terzo motivo, per l’evidente collegamento tra i due profili. 2.2.- Il secondo motivo è infondato. A riguardo, va evidenziato non solo che la parte non ha mai formulato nel giudizio di merito la richiesta di rimessione in termini, ma che tale rimedio in sé non appare concettualmente ipotizzabile, intendendo la parte ottenere, facendo valere una scelta della stessa la proposizione personale della domanda , non la semplice reiterazione di un atto, ma addirittura la retrocessione del giudizio in altra e precedente fase. 2.3.- Il terzo motivo, come argomentato sotto il profilo del vizio motivazionale in relazione alla mancata valutazione da parte del Tribunale della questione di legittimità costituzionale sollevata, è inammissibile vedi la pronuncia 17224/2010 , e, quale questione di costituzionalità, che può essere sollevata anche d'ufficio e va quindi esaminata, è manifestamente infondata. La parte, consapevole che la Corte costituzionale ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore, purché non arbitraria ed irragionevole, la disciplina del diritto di difesa e vedi in particolare, la pronuncia 819/2000, in cui la Corte costituzionale ha affermato che non vi è in linea generale, una scelta costituzionalmente obbligata di assistenza di difensore abilitato soprattutto in relazione alla tenuità del valore della lite o alla natura della controversia , prospetta l'illegittimità costituzionale dell'articolo 93, 2 comma l.f., nella parte in cui consente la proposizione del ricorso anche senza assistenza tecnica, per l'irrazionalità della scelta legislativa, non compensata da un adeguato dovere informativo imposto al curatore . Così come prospettata, la questione è irrilevante, in quanto la parte ha dato per premesso di avere ricevuto l'avviso del curatore, ex articolo 92 l.f., che, per il disposto normativo sub numero 1, deve contenere l'avvertimento ai creditori che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente , e l’articolo 93, 3 comma numero 4 , nel prevedere il contenuto del ricorso, si riferisce proprio alla indicazione di titoli di prelazione. Quanto infine alla prospettata violazione dell'articolo 6 della CEDU e dell'articolo 117 cost., alla stregua della recente giurisprudenza della Corte EDU, fatta valere in sede di memoria, la stessa pronuncia allegata, in data 25 giugno 2013, Anghel c. Italia, smentisce l'assunto, atteso che la corte ha affrontato la gestione, diversa, del legal aid” , affermando che Article 6 p. 1 may sometimes compel the State to provide for the assistence of a lawyer when such assistance proves indispensabile to effective access to court .” pag. 14 . Ne consegue il venir meno delle esigenze rappresentate dalla ricorrente a fondamento della richiesta della interpretazione costituzionalmente orientata degli articolo 93 e 99 l.f., di cui al secondo motivo di ricorso. 2.4 - Il quarto motivo é inammissibile, non potendosi censurare la mancata compensazione delle spese di lite. 3.1 Il ricorso va quindi respinto le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La corte riatta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5000,00 per compenso, oltre Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.