Com’è noto pende avanti al TAR Lazio il ricorso proposto da alcuni avvocati per l’annullamento, previa sospensione, del regolamento attuativo ex articolo 21, commi 8 e 9, della legge numero 247/2012 approvato con ministeriale del 07 agosto 2014 pubblicata in G.U. del 20 agosto 2014. L’udienza, fissata per la sospensiva si è tenuta il 1° dicembre 2014 e dai comunicati successivi si è appreso che la sospensiva è stata accorpata al merito
Nel giudizio, accanto a Cassa Forense, è intervenuto anche il Consiglio Nazionale Forense, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Bagnoli del Foro di Bari, past presidente di Cassa Forense e consulente del sottosegretario Cassano al Ministero del Lavoro. Il CNF scende in campo. L’intervento ha suscitato molte sorprese perché il Consiglio Nazionale Forense è l’organo di rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura e rappresenta l’intera classa forense. I ricorrenti, iscritti all’Albo ma non in Cassa Forense, sono la prima pattuglia di un esercito di 56.000 circa Colleghi interessati all’iscrizione d’ufficio e quindi all’applicazione del regolamento in questione. Ritengo che l’intervento del Consiglio Nazionale Forense, che è un ente pubblico non economico a carattere associativo, sia avvenuto non già ad adiuvandum di una parte di iscritti rispetto a un’altra ma per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge numero 247/2012. Nell’atto di intervento il CNF afferma infatti di avere, in quanto ente preposto alla tutela degli interessi della categoria forense, interesse e legittimazione ad intervenire nel giudizio introdotto con il ricorso su indicato, per sostenere la legittimità costituzionale dell’articolo 21 della L.P. numero 247/2012 e quindi per sostenere le ragioni della Cassa Forense, che ha emanato il regolamento impugnato ex articolo 21 e dei Ministeri Vigilanti che tale regolamento hanno approvato, al fine di ottenere il rigetto del ricorso stesso e di tutte le domande ivi formulate, principali ed incidentali, perché irricevibili, inammissibili ed infondate. Non credo però che spetti al CNF né la difesa di Cassa Forense né tantomeno dei Ministeri Vigilanti i quali ultimi sono stati evocati in giudizio e non si sono costituiti. La difesa del CNF ha quindi eccepito - il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo - l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica a soggetti controinteressati - l’inammissibilità per carenza di interesse - nel merito l’assenza del fumus boni iuris - la legittimità costituzionale dell’articolo 21, commi 8 e 9, della legge numero 247/2012 - l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum di altro collega - l’assenza del periculum in mora. Esaminiamo ogni singolo motivo. Per la difesa del CNF il ricorso proposto e i relativi motivi attengono alla materia della previdenza e assistenza obbligatoria dei liberi professionisti, e quindi a posizioni giuridiche di diritto soggettivo, in quanto tali tutelabili dinnanzi all’AGO, e segnatamente dinnanzi al Giudice del lavoro. L’eccezione mi pare di assoluta inconsistenza giuridica posto che oggetto dell’impugnativa è un regolamento approvato dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense il quale, per diventare operativo ,ha bisogno dell’assenso dei Ministeri vigilanti e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi con giurisdizione piena del Giudice amministrativo, unica autorità che può disporne l’ annullamento con efficacia erga omnes mentre il Giudice del lavoro eventualmente adito potrà solo disapplicare il regolamento ma certamente non annullarlo e con efficacia limitata per quel singolo giudizio e non con valenza erga omnes. Eccepisce poi la difesa del CNF che il ricorso, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, C.P.A., andava notificato, oltre che agli Enti che hanno emanato gli atti impugnati, almeno ad uno dei soggetti controinteressati che, secondo la tesi proposta, rivestirebbero tale posizione sia l’INPS che altri avvocati iscritti ex lege alla Cassa Forense. Anche tale eccezione ci sembra fuor d’opera posto che il ricorso, oltre che ai Ministeri vigilanti, è stato notificato anche a Cassa Forense che rappresenta quindi tutti gli iscritti. L’INPS, ovvero sia la gestione autonoma dell’INPS, non ha titolo alcuno a partecipare al giudizio posto che ai sensi dell’articolo 21, comma 10, della legge numero 247/2012 è fatto divieto agli avvocati di iscriversi ad altra forma previdenziale obbligatoria, alternativa a Cassa Forense. A prescindere dagli atti applicativi del regolamento impugnato a me pare che non possa essere contestato l’interesse all’impugnativa da parte dei ricorrenti. Nel merito va rilevato che i Ministeri Vigilanti, nella prima nota di esame della bozza del regolamento, avevano suggerito opportunamente a Cassa Forense di individuare dei criteri autonomi di accesso per questi colleghi, il che avrebbe evitato il pesante contenzioso in essere che rischia di essere solo la punta in un Iceberg. Si afferma poi nella difesa del CNF che un’assoluta stabilità finanziaria di lungo periodo, richiesta in ricorso, non potrebbe essere garantita da nessun sistema previdenziale, neppure e tantomeno dal sistema pubblico. Si scrive ancora che ad oggi la sostenibilità finanziaria a 50 anni di Cassa Forense è stata già testata dai Ministeri Vigilanti sulla base dei bilanci presentati e, alla stregua del consistente patrimonio finanziario e delle riserve annualmente costituite, cosicché Cassa Forense non presenterebbe rischi di squilibri finanziari che possano preoccupare i ricorrenti. La stabilità cinquantennale introdotta dalla legge Monti-Fornero nel 2011 è necessaria proprio perché Cassa Forense non gode della protezione di ultima istanza dello Stato che rappresenta la miglior garanzia possibile. La sostenibilità finanziaria è stata testata. È verissimo che la sostenibilità finanziaria è stata testata da Ministeri Vigilanti sulla base del bilancio tecnico prodotto ma è altrettanto vero che quella stabilità è stata ottenuta proiettando nel bilancio tecnico dati riguardanti la numerosità degli iscritti, il reddito medio, il volume d’affari e il rendimento del patrimonio completamente diversi da quelli reali, purtroppo regrediti , e ben conosciuti sia da Cassa Forense che dal CNF perché regolarmente pubblicati. Quando si verificano scostamenti evidenti tra i valori proiettati nel bilancio tecnico e quelli reali, la Ragioneria Generale dello Stato richiede di sottoporre il bilancio tecnico ad analisi di sensitività che altro non sono che uno stress test rilanciando i dati reali rispetto a quelli attesi. Ci auguriamo, proprio nell’esclusivo interesse di tutti gli iscritti, che le analisi di sensitività vengano fatte al più presto per adottare, all’esito, tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la sostenibilità di lungo periodo della Fondazione. Sulle questioni di legittimità costituzionale, dato che la vicenda è in fieri, è bene lasciare al Giudice amministrativo ogni più ampia valutazione senza voler interferire minimamente.