In caso di danni derivanti a terzi dall’incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia si configura a carico sia del proprietario che del conduttore allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno subito dal terzo sia da ravvisare nella violazione, da parte dell’altro, dello specifico dovere di vigilanza ad esso incombente.
Pertanto, nell’ipotesi in cui in giudizio debba essere accertata la responsabilità del solo locatore, quest’ultimo va condannato a risarcire l’intero danno, salvo l’eventuale regresso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia numero 25203 del 27 novembre 2014. Il caso. Il giudizio nasce dalla domanda risarcitoria formulata dai proprietari di un immobile in relazione ai danni allo stesso provocati in conseguenza di un incendio propagatosi da un sovrastante locale. Gli attori citavano in giudizio sia i proprietari del ridetto locale sia la fallita società che lo conduceva in locazione. Il Giudice di primo grado dichiarava innanzitutto l’improcedibilità della domanda nei confronti del fallimento della società conduttrice, in quanto, ai sensi degli articolo 52 e 93 legge fallimentare, l’accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato. Quanto ai locatori, invece, la medesima domanda veniva rigettata. La sentenza d’appello – confermativa del rigetto delle pretese risarcitorie – veniva poi cassata in sede di legittimità. Il Giudice del rinvio, a sua volta, affermava la responsabilità dei proprietari del locale da cui si era propagato l’incendio, condannandoli al pagamento di una somma pari alla metà dei danni accertati l’altra metà restando a carico della società conduttrice . La causa veniva quindi riportata in sede di legittimità su istanza di entrambe le parti. Responsabilità solidale del locatore e del conduttore. Il ricorso principale proposto dagli attori è sostanzialmente incentrato sulla presunta violazione dei principi che regolano la responsabilità solidale. In particolare, i ricorrenti evidenziano che la Corte territoriale, pur partendo dal giusto principio per cui, nel caso in cui rimanga ignota la causa dell’incendio, sussiste una responsabilità solidale del proprietario e del conduttore, avrebbe trattato l’obbligazione come parziaria, liquidando a carico dei locatori soltanto la metà dell’intero danno. Nel condividere il motivo di censura, la Suprema Corte richiama innanzitutto il principio di diritto indicato dalla sentenza di rinvio, alla stregua del quale la responsabilità per i danni cagionati da un immobile condotto in locazione si configura a carico sia del proprietario che del conduttore allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno subito dal terzo sia da ravvisare nella violazione, da parte dell’altro, dello specifico dovere di vigilanza ad esso incombente. In applicazione del ridetto principio, la Corte di merito aveva affermato che, non risultando accertate le cause dell’incendio, i locatori non avevano offerto la prova liberatoria rispetto alla presunzione di responsabilità a carico del custode derivante dalla previsione di cui all’articolo 2051 c.c Condanna del proprietario al pagamento dell’intero danno. Ciò nondimeno, tale principio – a giudizio degli Ermellini – non è stato correttamente applicato dai Giudici del rinvio. Ed invero, secondo i principi di cui all’articolo 2055 c.c., la responsabilità dei predetti locatori l’unica a dover essere accertata in sede di legittimità in quanto la posizione della conduttrice era stata rimessa alla sede fallimentare doveva intendersi solidale e quindi affermata in relazione all’intero danno. Pertanto, nel caso specifico, i locatori dovevano essere condannati a provvedere all’integrale risarcimento, previa detrazione di quanto già versato dal fallimento e fatto salvo l’eventuale regresso. Ciò posto, la Suprema Corte, rigettato il ricorso incidentale formulato dai locatori – in quanto contenente censure inerenti la valutazione del materiale probatorio effettuato dai Giudici del rinvio – procede alla cassazione della sentenza in relazione al motivo di ricorso formulato dai ricorrenti principali. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si pronuncia quindi nel merito della causa, ponendo a carico dei locatori l’intero danno liquidato dalla Corte d’appello e non soltanto la metà , diminuito della somma già versata ai danneggiati dal fallimento della società conduttrice.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 settembre – 27 novembre 2014, numero 25203 Presidente Salmé – Relatore Sestini Svolgimento del processo D.A. e R.A. - proprietari di locali compresi in un immobile sito in via OMISSIS - agirono in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni provocati da un incendio che si era propagato da un sovrastante locale di proprietà di F.A. e D.M.M. , condotto in locazione dalla New Taxi s.r.l A tal fine, convennero in causa i predetti F. e D.M. nonché la fallita New Taxi e i soci della stessa, G.G. e Re.Ag. . Il Tribunale di Roma dichiarò l'improcedibilità della domanda nei confronti del fallimento della New Taxi e rigettò sia la domanda degli attori nei confronti degli altri convenuti che quella riconvenzionale proposta dal F. . La sentenza di appello - confermativa del rigetto delle pretese risarcitorie - venne cassata da questa Corte con sentenza numero 23945/2009. Pronunciando in sede di rinvio, la Corte di Appello di Roma ha affermato la responsabilità solidale del F. e della D.M. e li ha condannati al risarcimento col pagamento di una somma pari alla metà dei danni accertati. Ricorrono per cassazione il D. e la R. affidandosi a quattro motivi gli intimati F. e D.M. propongono ricorso incidentale - basato su due motivi - al quale resistono, con controricorso, i ricorrenti principali. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. L'eccezione di tardività del ricorso sollevata dagli intimati risulta infondata, alla luce dell'ormai consolidato orientamento di questa Corte in punto di applicazione del nuovo termine “lungo” stabilito dall'articolo 327 C.P.C., ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della l. numero 69/2009 cfr. Cass. numero 6007/2012, Cass. numero 6784/2012, Cass. numero 15741/2013 . 2. Il primo motivo del ricorso principale deduce nullità della sentenza impugnata ex articolo 360/1 - numero 4 C.P.C., laddove la Corte distrettuale ha liquidato in via equitativa il danno ricorrendo a criteri discrezionali mentre, dalla documentazione prodotta in prime cure, esistevano riscontri probatori e, comunque, un principio di prova per iscritto tali da giustificare l'ammissione della C.T.U. già richiesta . dai ricorrenti . Il motivo è inammissibile, in quanto la doglianza relativa alla mancata ammissione di una C.T.U. non è deducibile quale error in procedendo, senza contare che – comunque - la Corte ha dato ampia ed adeguata motivazione come tale, non censurabile in sede di legittimità delle ragioni che hanno determinato la liquidazione equitativa cfr. pagg. 14-15-16 della sentenza , con implicito rigetto dell'istanza di C.T.U 3. Col secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza per violazione e falsa applicazione degli articolo 1292 - 1299 c.c. in relazione all'articolo 360/1 - numero 3 C.P.C. rilevando che, pur partendo dalla giusta premessa che, ove sia rimasta ignota la causa dell'incendio, sussiste una responsabilità solidale del proprietario e del conduttore, la Corte di Appello ha trattato l7obbligazione come parziaria, liquidando a carico dei locatori soltanto la metà dell'intero danno. La censura è fondata. Applicando il principio di diritto indicato dalla sentenza di rinvio secondo cui, in caso di danni derivanti a terzi dall'incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia si configura a carico sia del proprietario che del conduttore allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno subito dal terzo è da ravvisare nella violazione, da parte dell'altro, dello specifico dovere di vigilanza ad esso incombente , la Corte ha affermato che - non risultando accertate le cause dell'incendio - i locatori non avevano offerto la prova liberatoria rispetto alla presunzione di responsabilità derivante dalla previsione dell'articolo 2051 c.c. non ne ha tratto, tuttavia, la necessaria conseguenza che, secondo i principi di cui all'articolo 2055 e.e, la responsabilità dei predetti locatori l'unica a dover essere accertata in questa sede, in quanto la posizione della conduttrice è stata rimessa alla sede fallimentare doveva intendersi solidale e quindi affermata in relazione all'intero danno, con consequenziale condanna del F. e della D.M. a provvedere all'integrale risarcimento previa detrazione di quanto già versato dal fallimento e fatto salvo l'eventuale regresso . 4. Il terzo motivo, che propone nuovamente - ancorché sotto il profilo del vizio di motivazione - doglianze relative all'omessa applicazione della disciplina delle obbligazioni solidali, è assorbito in conseguenza dell'accoglimento del precedente. 5. Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata ex articolo 360/1 numero 4 C.P.C., laddove il giudice del rinvio ha fatto decorrere gli interessi legali sul quantum liquidato in sede risarcitoria dalla pubblicazione della sentenza impugnata anziché dalla domanda in prime cure assumono i ricorrenti che, così facendo, la Corte di merito ha disatteso il granitico orientamento della Suprema Corte che prevede la decorrenza degli interessi dalla domanda . Il motivo è inammissibile, in quanto la censura - che deduce la violazione di norme di diritto – non avrebbe potuto essere prospettata sotto il profilo della nullità della sentenza per error in procedendo cfr. Cass., S.U. numero 17931/2013 . 6. Con i due motivi del ricorso incidentale, il F. e la D.M. deducono violazione e falsa applicazione ex articolo 360 numero 3 dell'articolo 2051 c.c. sull'an e dell'articolo 1226 c.c. sulla quantificazione in via equitativa del danno . Sotto il primo profilo, assumono che la Corte di merito ha erroneamente dato per assodato che non sia stata fornita alcuna prova dagli odierni ricorrenti a discarico di ogni responsabilità , evidenziando - al riguardo - che il Tribunale fallimentare aveva accertato - con efficacia di giudicato - la responsabilità esclusiva in capo al conduttore New Taxi s.r.l. e che non erano emersi di contro elementi che implicassero la responsabilità del locatore , con la conseguenza che risultava fornita dal locatore la prova liberatoria imposta dall'articolo 2051 c.c Sotto il secondo profilo, contestano la liquidazione effettuata, assumendo che nessuna quantificazione di danno sarebbe legittima, dato che il danno subito dai ricorrenti per il sinistro è pari a zero e rilevano come la valutazione equitativa del giudice non debba mai sopperire all'inerzia del danneggiato, quando il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno . Entrambi i motivi sono infondati i ricorrenti incidentali non individuano nella sentenza erronee affermazioni di diritto in relazione alle norme richiamate, ma si dolgono – piuttosto - della valutazione del materiale probatorio che la Corte ha compiuto per pervenire alle conclusioni contestate, senza tuttavia svolgere specifiche censure di tipo motivazionale. 7. Rigettato – pertanto - il ricorso incidentale e dichiarati inammissibili il primo e quarto motivo del ricorso principale, deve accogliersi il secondo motivo con conseguente assorbimento del terzo , cassandosi la sentenza in relazione ad esso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, disponendosi che il risarcimento debba comprendere l'intero danno liquidato dalla Corte di Appello e non soltanto la quota del 50% di esso , diminuito della somma già versata ai danneggiati dal Fallimento della New Taxi s.r.l 8. Confermato il regolamento delle spese di lite compiuto nel giudizio di rinvio essendo rimasta confermata la soccombenza della parte ivi appellata , va disposta la parziale compensazione delle spese processuali del presente giudizio - tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso principale e del totale rigetto di quello incidentale - con condanna del F. e della D.M. a rifondere ai ricorrenti principali la restante metà, come liquidata in dispositivo. 9. Trattandosi di procedimento iniziato successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1 quater del D.P.R. numero 115/2002 in relazione al ricorso incidentale del F. e della D.M P.Q.M. la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigettato il ricorso incidentale, dichiarati inammissibili il primo e il quarto motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo assorbito il terzo , cassa in relazione e, decidendo nel merito, condanna il F. e la D.M. in solido a risarcire al D. e alla R. l'intero danno liquidato dalla Corte di Appello, diminuito della somma già versata ai danneggiati dal Fallimento della New Taxi s.r.l Confermato il regolamento delle spese del giudizio di rinvio, compensa per metà le spese del presente giudizio e condanna il F. e la D.M. a rifondere alla controparte la restante metà, liquidata in Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi , oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. numero 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13.