Se l’erede vuole agire, la prova della successione deve fornire

E’ inammissibile il ricorso, quando il ricorrente non dimostri la vicenda successoria intercorsa tra l’originario assicurato e gli eredi che avevano agito giudizialmente.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 24264, depositata il 14 novembre 2014. Il caso. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo con il quale era stato stabilito il pagamento ai ratei di una pensione. La Corte d’appello, adita dall’INPS, accoglieva l’appello incidentale proposto dall’erede dell’originario assicurato. La Corte territoriale, in particolare, aveva rilevato la fondatezza della doglianza della parte opposta, relativa alla mancata notificazione del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo e rimetteva la causa al giudice di primo grado. Ricorreva per cassazione un lontano parente erede del primo attore dell’originario assicurato, deducendo violazione dell’articolo 324 c.p.c. cosa giudicata formale , sostenendo l’inesistenza della notificazione in ricorso in opposizione, sicché il decreto ingiuntivo doveva ritenersi definitivo. L’eccezione dell’INPS era stato provato il decesso della parte e la qualità di erede? L’INPS eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per non aver il ricorrente fornito la prova del decesso della parte in causa e della sua qualità di erede. La causa nel dettaglio veniva rinviata a nuovo ruolo dopo la sospensione a tempo indeterminato del difensore della parte ricorrente e, infine, veniva chiamata all’adunanza in camera di consiglio. La Cassazione, nel decidere la questione in esame, rileva, innanzitutto, che «il giudizio di cassazione caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli articolo 299 morte o perdita della capacità prima della costituzione ss c.p.c.», riferendosi tali norme esclusivamente al giudizio di merito e non essendo applicabili in via analogica in quello di legittimità. Se la parte rimane inerte D’altra parte, le Sezioni Unite Cass., S.U., numero 477/2006 si sono espresse rispetto all’eventuale comportamento inerte della parte, decidendo di valorizzarlo. Infatti hanno ritenuto che, ove la parte, una volta ricevuta la comunicazione della necessità di munirsi di un nuovo difensore, sia rimasta inerte, non provvedendo alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’articolo 337, comma 2, c.p.c. sospensione dell'esecuzione e dei processi . L’onere di diligenza della parte. E’ richiesto quindi l’onere di diligenza della parte, affinché si assicuri una nuova difesa. Nel caso di specie, questo onere non era stato assolto, dal momento che i ricorrenti si erano affidati al patrocinio dello stesso avvocato, poi sospeso dall’esercizio della professione. In ogni caso, la comunicazione, ad opera della Cancelleria della Corte, del rinvio a nuovo ruolo e della fissazione dell’udienza camerale, presso lo studio legale dell’avvocato sospeso, con la ricezione dei predetti atti senza riserve, fa presumere la presenza nello studio professionale di persone autorizzate alla ricezione degli atti. Non era stata dimostrata la vicenda successoria. In ogni modo, la Cassazione ritiene che l’eccezione dell’INPS sia fondata, dal momento che nel ricorso non era menzionata affatto la prova documentale della vicenda successoria. Infatti, l’attuale ricorrente non aveva dimostrato la vicenda successoria intercorsa tra l’originario assicurato e gli eredi che avevano ricorso. La Cassazione dichiara, quindi, inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 6 novembre – 14 novembre 2014, numero 24264 Presidente Mammone - Relatore Mancino Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. Revocato dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo relativo al pagamento ai ratei dall'1.3.1975 al 16.4.1988 di una pensione, e proposto appello da parte dell'Inps in merito alla liquidazione delle spese, la Corte d'appello di Roma accoglieva l'appello incidentale proposto da B.R., erede di un erede dell'originario assicurato. 2. La Corte territoriale rilevava la fondatezza della doglianza della parte opposta, rimasta contumace in primo grado, relativa alla mancata notificazione del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo e, in applicazione dell'articolo 354 c.p.c., rimetteva la causa al giudice di primo grado. 3. Ricorre per cassazione la signora B.R.P., nella dichiarata qualità di unica erede di B.R Deducendo violazione dell'articolo 324 c.p.c., sostiene che, data l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto ritenersi ormai definitivo. 4. L'Inps, resistendo con controricorso, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, per non avere il ricorrente fornito la prova del decesso della parte in causa e della sua qualità di erede. 5. La causa, sulla base della relazione redatta a norma dell'articolo 380-bis c.p.c., è stata chiamata ad una prima adunanza, per la trattazione in camera di consiglio, all'esito della quale veniva disposta l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di altri eredi B.S. e B.A. quindi, all'esito di altra adunanza, preso atto della sospensione a tempo indeterminato del difensore della parte ricorrente, ai sensi dell'articolo 46 della Legge professionale, avvocato Gina Tralicci, veniva rinviata a nuovo ruolo per essere, infine, chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 7 ottobre 2014. 6. Tanto premesso, rileva il Collegio che il giudizio di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli articolo 299 segg. cod. proc. civ., tenendo conto che tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità, e ciò - pur considerato il rilievo delle attività espletabili dagli avvocati delle parti dopo il deposito del ricorso produzione di documenti, integrazione del contraddittorio, partecipazione alla discussione orale, ecc. - non contrasta, manifestamente, con gli articolo 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111 Cost., perché il Legislatore ben può - nei limiti della ragionevolezza - ridurre la rilevanza di eventi che in astratto potrebbero compromettere l'effettività del contraddittorio ciò che avviene anche per il giudizio di merito quanto a vicende quali la rinuncia o la revoca del mandato , ovvero escludere, per il solo giudizio di cassazione, in considerazione delle sue caratteristiche, l'effetto interruttivo collegato ad eventi come, appunto, la sospensione del difensore dall'esercizio della professione incidenti, per converso, sul giudizio di merito. 7. A tali evenienze potrebbe far fronte la parte, gravata quindi dell'onere di attivarsi o - nel giudizio di legittimità - di prestare particolare attenzione v., in tal senso, Cass. 20325/2004 . 8. Un eventuale problema di effettività del diritto di difesa potrebbe porsi sotto il profilo della esiguità del tempo a disposizione della parte per munirsi di un nuovo difensore che possa partecipare all'udienza con la necessaria preparazione, ipotesi, però, nella specie da escludere in considerazione della circostanza che l'odierna udienza camerale si è svolta dopo quasi un anno dal rinvio della causa a nuovo ruolo per la sanzione disciplinare inflitta al difensore della parte ricorrente. 9. Peraltro il comportamento inerte della parte è stato valorizzato anche dalle Sezioni unite della Corte, con sentenza numero 477 del 2006, che hanno ritenuto che ove la parte, ricevuta la comunicazione della necessità di munirsi di un nuovo difensore sempre nell'ipotesi, pur diversa dalla presente, della morte del difensore , sia rimasta inerte, non provvedendo alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'articolo 377, secondo comma, cod. proc. civ. 10. Ed ancora, a conferma dell'impulso d'ufficio del giudizio di Cassazione e dell'ordinaria diligenza che deve esigersi dalla parte affinché si assicuri una nuova difesa, questa Corte, con la sentenza numero 17065 del 2007, ha rigettato l'istanza di rinvio del processo a nuovo ruolo, formulata dalla parte personalmente prima dell'udienza pubblica, onde consentire la nomina di altro difensore, ove non forniti, dalla parte medesima, gli elementi necessari quali l'indicazione della decorrenza della sospensione e il momento della sua conoscenza per valutare l'impiego dell'ordinaria diligenza per assicurarsi una nuova difesa. 11. Nella specie, peraltro, l'onere di diligenza della parte non risulta in alcun modo assolto nel ricorso all'esame del Collegio, avente ad oggetto, al pari di numerosi altri ricorsi, gli accessori per la ritardata erogazione di prestazioni pensionistiche, proposti da ricorrenti di nazionalità croata, tutti patrocinati dal medesimo avvocato, ora soggetto a sospensione dall'esercizio della professione. 12. In ogni caso, la comunicazione, ad opera della Cancelleria della Corte, del rinvio a nuovo ruolo e della fissazione dell'udienza camerale, presso lo studio legale dell'avvocato sospeso, con la ricezione dei predetti atti senza riserve, fa presumere la presenza nello studio professionale di persone autorizzate quanto meno alla ricezione degli atti. 13. Tanto premesso, non resta che esaminare l'eccezione dell'Inps, eccezione fondata in quanto nel ricorso non è menzionata affatto la prova documentale della vicenda successoria, neanche nel conclusivo elenco dei documenti che sarebbero stati prodotti. 14. In altre parole, l'attuale ricorrente non ha dimostrato la vicenda successoria intercorsa tra l'originario assicurato, B. J., e quindi M.Z.B., ed ancora B.R., fino a giungere all'attuale ricorrente, B. P.R. 15. Risulta, quindi, all'evidenza violato l'articolo 366, primo comma, numero 6 c.p.c., nel testo ex d.lgs. numero 40/2006, applicabile, come nella specie, ai ricorsi per cassazione contro le sentenze pubblicate a decorrere dal 2.3.2006 articolo 27 d.lgs. cit. , secondo cui il ricorso deve contenere la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui si fonda. 16. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. 17. Le spese del giudizio si compensano in considerazione della peculiarità delle questioni trattate. P.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso spese compensate.