L’acquirente di una villa con piscina, anche se inferiore ai 240mq, non può usufruire dei benefici fiscali sulla prima casa, poiché l’immobile rientra, in ogni caso, in una abitazione di lusso è pertanto corretto l’atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’IVA agevolata indebitamente usufruita.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 21908, del 27 ottobre 2015, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso un contribuente , affermando che non è possibile usufruire dei benefici fiscali sulla prima casa quando l’immobile ha una superficie inferiore a 240 mq., ma è dotato di piscina. Il caso. L’Agenzia delle Entrate procedeva al recupero della maggiore IVA per la decadenza delle agevolazioni fiscali fruite da una contribuente, in relazione all’acquisto della prima casa all’interno del complesso immobiliare. La contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale la quale, in relazione alle perizie giurate dei tecnici prodotte dalla contribuente, riteneva non ricorrenti le caratteristiche di cui agli arti. 4 e 6 del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2.8.1969 e, quindi, annullava l’atto emesso dalle Entrate. L'appello proposto dall’Agenzia delle Entrate veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale che , con sentenza del marzo 2013, rilevava che erano assenti le caratteristiche delle abitazioni di lusso previste dal d.m. 2.8.1969, non raggiungendo l’immobile la superficie di mq. 240, né la cubatura di mcomma 2000. I giudici di secondo grado aggiungevano che, nel caso di decadenza delle agevolazioni in relazione all’assenza dei presupposti di legge, il responsabile non era l’acquirente ma il cedente. L’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza sfavorevole, proponeva ricorso per cassazione. In particolare le Entrate osservano, nel ricorso, che la CTR non aveva esaminato tutti i profili connessi al carattere di lusso degli immobili richiamati nell’avviso di accertamento. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, l’avviso di accertamento aveva indicato una serie di requisiti che rendevano l'abitazione di lusso e, precisamente, che ciascuna villa era dotata di piscina unitamente ad altre caratteristiche correlate alla cubatura ed estensione delle abitazioni. L’Agenzia, inoltre, censurava la sentenza della Commissione tributaria regionale nella parte in cui aveva affermato che il responsabile non era l’acquirente ma il cedente, dovendosi ricondurre all'acquirente del bene il recupero dell’IVA indebitamente calcolata nell’atto di compravendita. Gli immobili “di lusso”. La caratteristica “di lusso” del bene agevolabile non dipende da una sua particolare classificazione catastale e neppure dalla circostanza che lo stesso faccia parte o meno di un edificio dotato delle caratteristiche di cui all’articolo 13, Legge numero 408/1949 c.d. “legge Tupini” viceversa, è a tal fine rilevante che l’immobile abbia le caratteristiche indicate al citato d.m. 2 agosto 1969. In sostanza, le agevolazioni sulla cd. “prima casa” non possono trovare applicazione quando l’acquisto abbia ad oggetto a abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati o approvati, a “ville” o “parco privato” b costruzioni qualificate dagli strumenti urbanistici, adottati o approvati, come “di lusso” c abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati o approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3.000 mq, escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali d abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2.000 mc e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc v. p. p. per ogni 100 mq di superficie asservita ai fabbricati e abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq f case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a 200 mq esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchina ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre 6 volte l’area coperta g singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchina h abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione i case e singole unità immobiliari che abbiano oltre quattro caratteristiche riportate nella Tavola qui sotto indicata. Superficie la superficie utile complessiva dell’appartamento superiore a 160 mq, esclusi dal computo i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchina Terrazze e balconi le terrazze a livello coperte e scoperte e balconi aventi una superficie utile complessiva superiore a mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana Ascensori è presente più di un ascensore per ogni scala ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di sette piani sopraelevati Scale di servizio l’immobile ha una scala di servizio non prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o incendi Montacarichi o ascensore la presenza di montacarichi o ascensore costituisce una caratteristica di lusso se a servizio di meno di quattro piani Scale principali viene considerato un requisito di lusso la scala principale con pareti rivestite di materiali pregiati per una altezza superiore a cm 170 di media oppure di materiali lavorati in modo pregiato Altezze l’altezza libera netta del piano superiore a metri 3,30, salvo che i regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori Porte di ingresso porta di ingresso agli appartamenti, da scala interna, in legno pregiato o massello e lastronato, in legno intagliato scolpito o intarsiato ovvero con decorazioni pregiate sovrapposte o impresse Infissi infissi interni in legno pregiato o massello e lastronato ovvero in legno intagliato scolpito o intarsiato ovvero con decorazioni pregiate sovrapposte od impresse anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% della superficie totale Pavimenti pavimenti eseguiti, per una superficie complessiva superiore al 50% della superficie utile totale dell’appartamento, in materiale pregiato ovvero con materiali lavorati in modo pregiato Pareti pareti eseguite con materiali e lavori pregiati ovvero rivestite di stoffe od altri materiali pregiati per oltre il 30% della loro superficie complessiva Soffitti a cassettoni soffitti a cassettoni decorati oppure con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco tra pareti e soffitti Piscine è presente una piscina coperta o scoperta, in muratura, a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di quindici unità immobiliari Campo da tennis è presente un campo da tennis a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di quindici unità immobiliari Si ricorda che a seguito della riforma delle imposte d’atto sui trasferimenti immobiliari, dal 1° gennaio 2014, l’individuazione degli immobili di lusso ai fini dell’imposta di registro è stata legata al dato catastale, prevedendo che si considerano immobili di lusso le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 a prescindere dalle loro caratteristiche. Villa con piscina L’Agenzia delle Entrate ricorrente ha evidenziato di avere esposto, fra le altre doglianze, anche la questione relativa all’esistenza, a servizio dell’immobile dei contribuenti, anche di una piscina ad uso esclusivo della superficie di mq 89. Per i giudici di legittimità, tale elemento, in astratto idoneo a configurare il carattere di lusso di un’abitazione ai sensi del DM 2.8.1969, articolo 4, è stato totalmente tralasciato dalla CTR che si è unicamente incentrata, per escludere il carattere lussuoso dei beni, sulla superficie dell’immobile e sulla sua cubatura. Occorre evidenziare, come puntualmente esposto dall’Agenzia ricorrente, che in forza della nota II-bis dell’articolo 1, della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. numero 131/86, l’acquirente, in sede di rogito notarile, richieda l’applicazione del beneficio fiscale in oggetto e renda un'apposita dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti previsti. Il comma 4, stabilisce poi che, in caso di dichiarazione mendace, l’Agenzia delle Entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti debba recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30% della differenza medesima. Nel caso in esame, osserva la Corte di Cassazione , la CTR, nel ritenere che in caso di assenza dei presupposti relativi al carattere di lusso l’errore determinerebbe unicamente la responsabilità del cedente che ha fatturato in modo errato l’operazione commerciale, tralascia di considerare il fermo orientamento della Cassazione secondo il quale in tema di IVA, nel caso in cui la cessione di una casa di abitazione di lusso venga assoggettata, usufruendo indebitamente dell'agevolazione per la prima casa, all’IVA con aliquota del 4%, ai sensi del disposto del numero 21 , della parte seconda della Tabella A , allegata al d.p.r. numero 633/1972, in luogo di quella ordinaria del 22%, l'Ufficio emette l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti dell'acquirente dell'immobile medesimo, in quanto l'applicazione dell'aliquota inferiore da parte del venditore dell'immobile è derivata da una dichiarazione mendace dell’acquirente. Conclusioni. La Corte di Cassazione rileva che, sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dal contribuente controricorrente, i motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate vanno accolti e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 16 settembre – 27 ottobre 2015, numero 21908 Presidente Iacobellis – Relatore Conti In fatto e in diritto L’Agenzia delle Entrate di Catania procedeva al recupero della maggiore IVA per la decadenza delle agevolazioni fiscali fruite da B.M.G. e A.S. in relazione all’acquisto della prima casa all’interno del complesso . La contribuente impugnava l’atto innanzi al giudice di primo grado il quale, in relazione alle perizie giurate dei tecnici prodotte dalla contribuente, riteneva non ricorrenti le caratteristiche di cui agli articolo 4 e 6 del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2.8.1969. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate veniva rigettato dalla CTR della Sicilia con sentenza numero 127/34/13, depositata il 12.3.2013. Il giudice di appello rilevava che erano assenti le caratteristiche delle abitazioni di lusso previste dal D.M. 2.8.1969, non raggiungendo l’immobile la superficie di mq. 240 nè la cubatura di mcomma 2000. Aggiungeva che nel caso di decadenza delle agevolazioni in relazione all’assenza dei presupposti di legge il responsabile non era l’acquirente ma il cedente. Peraltro, la CTR di Palermo, con sentenza numero 19/34/13, depositata il 14.1.2013, si era pronunciata in favore della società costruttrice del complesso, annullando l’avviso di accertamento nei confronti della stessa. Pertanto, occorreva conformarsi a detta decisione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Hanno resistito con controricorso i contribuenti. Con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione del DPR numero 131/1986, Tariffa 1, articolo 1, nota 2 bis, l. numero 408/1949 e successive modifiche, della I. numero 35/1960 e successive modifiche, del dl. numero 1150/1967, conv. nella l. numero 26/1968 e del D.M. 2 agosto 1969. Con il secondo motivo si deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata, precisando che la CTR non aveva esaminato tutti i profili connessi al carattere di lusso degli immobili richiamati nell’avviso di accertamento. In particolare, secondo l’Ufficio l’avviso di accertamento aveva indicato una serie di requisiti che rendevano l’abitazione di lusso e precisamente che ciascuna villa era dotata di piscina unitamente ad altre caratteristiche correlate alla cubatura ed estensione delle abitazioni. Con il terzo motivo si deduce la violazione del DPR numero 131/1986, Tariffa 1, articolo 1, nota 2 bis l. numero 408/1949, della I. numero 35/1960 e del d.l. numero 1150/1967, conv. nella l. numero 26/1968 e del D.M. 2 agosto 1969. Viene lamentata l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva affermato che il responsabile non era l’acquirente ma il cedente, dovendosi ricondurre all’acquirente del bene il recupero dell'IVA indebitamente calcolata nell’atto di compravendita. L’Agenzia chiedeva riunirsi il procedimento con quello definito con sentenza numero 19/34/13, depositata il 14.1.2013, citata nella sentenza impugnata. Le parti contribuenti hanno dedotto l’infondatezza delle censure ed hanno depositato memoria. Occorre premettere che non ricorrono i presupposti per la riunione invocati dall’Agenzia risultando definiti i giudizi richiamati dalla stessa con ordinanze di questa Corte nnumero 4722 e 4724 del 2015. Occorre premettere che secondo il Collegio il ricorso non può essere ritenuto manifestamente inammissibile per mancata impugnazione di un capo autonomo della decisione. E’ vero che la CTR, ha evidenziato che altra decisione della commissione tributaria della Sicilia, decidendo il ricorso pronunziato nei confronti della società costruttrice del complesso immobiliare, lo aveva annullato. Ma tale circostanza unitamente a quella che aveva indotto lo stesso giudice a conformarsi a tale pronunzia non costituisce una ragione autonoma della pronunzia che ha invece escluso il carattere di lusso del compendio immobiliare delle parti controricorrenti. Parimenti infondata risulta la dedotta inammissibilità dell’impugnazione in relazione alla definitività delle pronunzie rese da questa Corte in vicende secondo le parti controricorrenti sovrapponibili a quella qui in esame. Ed invero, proprio la lettura delle ordinanze numero 4722/2015 e 4724/2015 di questa stessa sezione rende evidente l’assenza dei presupposti per ritenere non solo che vi sia stato un accertamento di fatto vincolante nel caso qui in esame ma, ancora prima, che vi fosse perfetta coincidenza fra le vicende definite con le decisioni anzidette e quella odierna. Ciò posto, occorre esaminare con priorità per ragioni di natura logica il secondo motivo che risulta fondato e assorbe l’esame del primo motivo. L’Agenzia ricorrente, riproducendo l’atto di appello proposto innanzi alla CTR all’interno del ricorso, ha evidenziato di avere esposto fra le altre doglianze, anche la questione relativa all’esistenza, a servizio dell’immobile dei contribuenti, anche di una piscina ad uso esclusivo della superficie di mq 89.Orbene, tale elemento, in astratto idoneo a configurare il carattere di lusso di un’abitazione ai sensi del DM 2.8.1969 articolo 4, è stato totalmente pretermesso dalla CTR che si è unicamente incentrata, per escludere il carattere lussuoso dei beni, sulla superficie dell'immobile e sulla sua cubatura. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato. Giova rammentare, come puntualmente esposto dall’Agenzia ricorrente nel motivo di censura, che in forza della nota Il-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR numero 131/86 l’acquirente, in sede di rogito notarile, richieda l’applicazione del beneficio fiscale in oggetto e renda un’apposita dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti previsti. Il comma 4 stabilisce poi che, in caso di dichiarazione mendace, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti debba recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolala in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30% della differenza medesima. Orbene, la CTR, nel ritenere che in caso di assenza dei presupposti relativi al carattere di lusso l’errore determinerebbe unicamente la responsabilità del cedente che ha fatturato in modo errato l’operazione commerciale, tralascia di considerare il fermo orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di IVA, nel caso in cui la cessione di una casa di abitazione di lusso venga assoggettata, usufruendo indebitamente dell'agevolazione per la prima casa, all'lVA con aliquota del 4%, ai sensi del disposto del numero 21 della parte seconda della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633, in luogo di quella ordinaria del 20%, l'Ufficio emette l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti dell'acquirente dell'immobile medesimo, in quanto l'applicazione dell'aliquota inferiore da parte del venditore dell'immobile è derivata da una dichiarazione mendace dell'acquirente, la quale istituisce ai sensi dell'articolo 1 della nota II-bis della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, numero 131, richiamato dalla seconda parte del predetto punto numero 21 , un rapporto diretto tra l’acquirente stesso e l'Amministrazione finanzaria cfr. Cass. numero 26259/2010 Cass numero 10807/2012. Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dalle parti controricorrenti a sostegno della correttezza della pronunzia in parte qua, vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo e la sentenza impugnala va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Visti gli articolo 375 e 380 bis c.p.c Accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.