Il pericolo (di fuga o di recidiva) deve essere “concreto” ed “attuale”

E’ necessaria la sussistenza di un pericolo “concreto” e “attuale”, sia per quanto riguarda il pericolo di fuga che per il pericolo di commissione di gravi delitti o di delitti della stessa specie.

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 43352/2015, depositata il 27 ottobre, si è occupata di misure cautelari ed, in particolare, della valutazione del pericolo di reiterazione del reato. La fattispecie. Dopo la concessione degli arresti domiciliari a 3 soggetti - accusati di associazione a delinquere, di diversi furti in concorso anche nella forma tentata, di rapina in concorso e di detenzione di arma da sparo – il Tribunale accoglieva le richieste del pubblico ministero e ripristinava le la misura cautelare della custodia in carcere. La Cassazione, chiamata a pronunciarsi su tale decisione, conferma la misura cautelare più restrittiva e rigetta il ricorso presentato da uno dei 3 indagati. Non basta la concretezza del pericolo. Nello specifico la S.C. rileva che per effetto della legge numero 47/2015 - i cui articoli 1 e 2 hanno modificato l’articolo 274 c.p.p. - «è necessaria la sussistenza di un pericolo non più solo “concreto”, ma anche “attuale”», sia per quanto riguarda il pericolo di fuga articolo 274, lett. b, c.p.p. che per il pericolo di commissione di gravi delitti o di delitti della stessa specie articolo 274, lett. c, c.p.p. . Di conseguenza, è necessario superare l’indirizzo interpretativo secondo il quale gli elementi apprezzabili per la configurabilità del pericolo di reiterazione possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività. Pertanto è «imprescindibile un giudizio prognostico basato su dati concreti necessariamente considerati di attualità», dato che i parametri individuati dalla lett. c dell’articolo 274 c.p.p. specifiche modalità e circostanze del fatto, personalità dell’imputato o indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali «hanno la specifica funzione di evitare che la valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari possa essere correlata, astrattamente, al solo titolo di reato contestato». Il pericolo deve essere “concreto” e “attuale”. Tornando al caso esaminato dalla Cassazione, la concretezza e l’attualità del pericolo di recidiva sono dimostrati anche dal fatto che gli indagati abbiano scelto, come unico canone di vita, il crimine e la commissione di reati contro il patrimonio. E poi – concludono i giudici di legittimità - «la pluralità dei reati commessi rendono altamente fondato, concreto ed attuale il rischio di recidiva, tenuto conto della prosecuzione dell’attività illecita sino ad epoca recentissima». Al rigetto del ricorso, infine, segue anche la condanna delle spese.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 – 27 ottobre 2015, numero 43352 Presidente Gentile – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 20.10.2014, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Viterbo, disponeva nei confronti di T.M. e di altri soggetti la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati di associazione a delinquere capo 1 , diversi furti in concorso anche nella forma tentata capi 3, 6, 7, 8, 9 , rapina in concorso capo 15 , detenzione illegale di arma da sparo capi 17, 20 . 1.1. Con ordinanza in data 17.11.2014, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, confermava la misura in atto nei confronti del T. . 1.2. Con successiva ordinanza in data 02.03.2015, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Viterbo, in accoglimento di istanza difensiva, sostituiva la misura cautelare massima con quella degli arresti domiciliari. 1.3. Avverso tale ordinanza, il pubblico ministero proponeva appello avanti al Tribunale di Roma che, con ordinanza in data 29.05.2015, accoglieva il gravame, ripristinando nei confronti di T.M. la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso tale ordinanza, T.M. , tramite difensore, propone ricorso per cassazione, evidenziando come il Tribunale non avesse spiegato il motivo per cui la misura cautelare degli arresti domiciliari non fosse idonea ad impedire la reiterazione del reato e ciò tenuto conto che il T. da circa tre mesi si trovava sottoposto a detta misura senza aver compiuto alcuna violazione degli obblighi alla medesima connessi. Inoltre, il provvedimento impugnato veniva censurato per aver omesso di considerare, da un lato, la materiale interruzione del reato associativo essendo i coimputati detenuti e, dall'altro, di aver omesso di verificare se le esigenze cautelari fossero ancora attuali, come imposto dalla L. 16.04.2015, numero 47 che rende obbligatoria una valutazione più approfondita degli elementi necessari per verificare l'opportunità di applicare la misura cautelare massima, in quanto, oltre alla gravità ed alle modalità del delitto, impone di prendere in considerazione anche altri parametri, quali i precedenti, i comportamenti, la personalità dell'imputato ecc. Peraltro, il Tribunale entra in contraddizione, laddove, da un lato valuta la pericolosità degli indagati dai loro plurimi e specifici precedenti e, dall'altro, riferendosi al T. , sostiene che questi abbia dei precedenti di scarsa rilevanza, senza peraltro considerare il sincero pentimento intervenuto ed il contributo causale modesto e marginale offerto dallo stesso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. 2. È anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte Suprema dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale. 2.1. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'articolo 606 cod. proc. penumero cui l'articolo 311 cod. proc. penumero implicitamente rinvia , in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Si è anche precisato che la richiesta di riesame - mezzo di impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'articolo 292 cod. proc. penumero , ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'articolo 546 cod. proc. penumero , con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza Sez. U, sent. numero 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 conforme, dopo la novella dell'articolo 606 cod. proc. penumero , Sez. 4, sent. numero 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012 . 2.2. Si è successivamente osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito Sez. 5, sent. numero 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 Sez. 6, sent. numero 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 . 2.3. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza articolo 273 cod. proc. penumero e delle esigenze cautelari articolo 274 cod. proc. penumero è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo all'interno del provvedimento impugnato il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni sono assistite da motivazione non manifestamente illogica. 2.4. Va inoltre evidenziato come nella motivazione del provvedimento, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata cfr., Sez. 6, sent. numero 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107 . 3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come la motivazione del provvedimento impugnato risulti esente da vuoti logici e sia totalmente scevra da profili di manifesta illogicità tali da inficiarne il portato dispositivo. Invero, le conclusioni in merito al giudizio cautelare sono adeguatamente motivate ed in sintonia con le doverose verifiche imposte dalla legge 16.04.2015, numero 47, i cui articoli 1 e 2 - come è noto - hanno modificato l'articolo 274 del codice di procedura penale con un duplice e simmetrico intervento sulle lettere b pericolo di fuga e c pericolo di commissione di gravi delitti o di delitti della stessa specie , certamente ispirato dall'intento di condizionare l'applicazione delle misure cautelari ad una più rigorosa e stringente valutazione delle predette esigenze. La simmetria riguarda, in primo luogo, il fatto che, per effetto della novella, è necessaria la sussistenza di un pericolo non più solo concreto , ma anche attuale sia quanto all'esigenza di cui alla lett. b , sia quanto a quella di cui alla lett. c dell'articolo 274 cod. proc. penumero . Con riferimento al pericolo di reiterazione, la Suprema Corte, in varie occasioni, aveva affermato che, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta delitti della stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell'attualità, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendano lo stesso bene giuridico così ad es., Sez. 6, sent. numero 28618 del 05/04/2013, Vignali, Rv. 255857 in senso analogo, Sez. 4, sent. numero 18851 del 10/04/2012, Schettino, Rv. 253864 Sez. 1, sent. numero 25214 del 03/06/2009, Pallucchini, Rv. 244829 . In buona sostanza, la giurisprudenza aveva correlato la configurabilità del pericolo di reiterazione di cui alla lett. e dell'articolo 274 cod. proc. penumero alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi concreti cioè non meramente congetturali idonei a consentire una prognosi di commissione di ulteriori delitti analoghi così, da ultimo, Sez. 5, sent. numero 24051 del 11/05/2014, Lorenzini, Rv. 260143 . In tale prospettiva, si era anche sostenuto che la concretezza del pericolo in questione può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo cfr., Sez. 3, sent. numero 3661 del 17/12/2013, Tipicchio, Rv. 258053 nello stesso senso, cfr. Sez. 5, sent. numero 45950 del 16/11/2005, Salucci, Rv. 233222 . L'intervento simmetricamente effettuato, dagli articolo 1 e 2 della legge numero 47/2015, sulle disposizioni di cui alle lett. b e c dell'articolo 274 cod. proc. penumero , è consistito nell'inserimento della seguente proposizione conclusiva le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede nella lett. e, si precisa che tale preclusione valutativa opera anche in relazione alla personalità dell'imputato . La nuova previsione normativa lascia pertanto chiaramente intendere la necessità di superare l'indirizzo interpretativo secondo cui gli elementi apprezzabili per la configurabilità del pericolo di reiterazione possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'articolo 133 cod. penumero tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato Sez. 2, sent. numero 51843 del 16/10/2013, Caterino, Rv. 258070 in senso analogo, cfr., tra le altre, Sez. 4, sent. numero 11179 del 09/01/2005, Miranda, Rv. 231583 nel senso invece della impossibilità di valutare la personalità dell'imputato unicamente in base alle modalità e circostanze del fatto, v. Sez. 4, sent. numero 37566 del 01/04/2004, Albanese, Rv. 229141 . Ne consegue che, in relazione alla valutazione del pericolo di reiterazione, si rende ormai imprescindibile un giudizio prognostico basato su dati concreti necessariamente considerati nell'attualità, dal momento che i parametri individuati dalla lett. c dell'articolo 274 specifiche modalità e circostanze del fatto personalità dell'imputato o indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali hanno la specifica funzione di evitare che la valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari possa essere correlata, astrattamente, al solo titolo di reato contestato. Su queste premesse, ribadisce il Collegio come nel provvedimento impugnato, con riferimento alla posizione del ricorrente, vi sia adeguata motivazione in ordine alla valutazione della concretezza e della attualità del pericolo di recidivazione ed all'ineludibilità della misura in atto. Invero, il Tribunale ha ampiamente lumeggiato gli elementi che dimostrano l'assoluta pericolosità del sodalizio scoperto e di tutti i suoi componenti anche singolarmente considerati la predisposizione di mezzi, la disponibilità di arnesi atti allo scasso e persino di armi, abilmente occultate, la registrata mobilità sul territorio, con spostamenti repentini da una zona all'altra, anche per più volte nell'arco di una sola giornata, dimostrano che gli indagati hanno scelto il crimine e la commissione di reati contro il patrimonio quale unico canone di vita. Tali considerazioni e la pluralità dei reati commessi rendono altamente fondato, concreto ed attuale il rischio di recidiva, tenuto conto della prosecuzione dell'attività illecita sino ad epoca recentissima a questo si aggiungono - nella disamina del Tribunale - la spregiudicatezza e la determinazione delle condotte, l'intensità del dolo, la disponibilità di armi ed i precedenti penali, anche plurimi e specifici, degli indagati. Con specifico riferimento alla posizione del T. , il Tribunale evidenzia un pari livello di intensità del dolo, un'identica capacità di iniziativa ed intraprendenza oltre che di scaltrezza e lucidità emerse, in particolare, a proposito della versione che il M. avrebbe dovuto rendere agli inquirenti, assumendosi falsamente la responsabilità del furto per tutelarli . Ma, non meno allarmante è stato considerata dal Tribunale la disponibilità prestata dal T. a custodire il fucile rinvenuto da Me.Sa. , ad occultarlo ed a provarlo, al pari del disinvolto ricorso ai metodi intimidatori propri dei sodali v. ambientale numero 3255 . Da qui la consequenziale conclusione che considera irrilevanti nel giudizio cautelare sia l'intervenuta fissazione del giudizio immediato che il comportamento del ricorrente il quale ha mancato di offrire elementi concreti in ordine ad un suo genuino pentimento, anche alla luce di una pregressa e non smentita scelta processuale di silenzio in sede di interrogatorio di garanzia. 4. Ne consegue il rigetto del ricorso e, per il disposto dell'articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 28 reg. esec. cod. proc. penumero . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 28 reg. esec. cod. proc. penumero .