Notifica atto di appello: si applica la sospensione feriale dei termini processuali?

La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25857, depositata il 18 novembre 2013. Il caso. Il Tribunale, dichiarato inefficace e nullo un precetto e un atto di pignoramento, aveva dichiarato estinto il processo. Infatti, l’organo giudicante aveva rigettato la preliminare eccezione del Ministero appellato sulla intempestività del gravame, ritenendo che non si dovesse applicare al caso di specie – ove il creditore procedente aveva manifestato con la rinuncia la volontà di non procedere oltre con l’esecuzione – l’esclusione delle cause di opposizione dalla sospensione dei termini processuali in periodo feriale. Per la cassazione di tale sentenza, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso, osservando che l’atto di rinuncia dei creditori procedenti riguardava l’atto di citazione in riassunzione del giudizio di opposizione all’esecuzione. Sicché, a suo dire, l’oggetto del giudizio concerneva la verifica dell’efficacia della rinuncia ai fini dell’estinzione del giudizio di opposizione. Dunque, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato a ritenere che da detta rinuncia conseguisse una cessazione della materia del contendere per avere i creditori manifestato la volontà di non procedere oltre con l’esecuzione, posto che essa non atteneva agli atti esecutivi, ma solo al giudizio di opposizione, la cui estinzione non spiega alcun effetto a sua volta estintivo nei confronti del processo esecutivo . Inoltre, il Ministero ha aggiunto che, non vertendo in ipotesi di cessazione della materia del contendere, il giudice avrebbe anche errato ad applicare la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in relazione all’atto di appello, notificato ben oltre il termine annuale. Per la Suprema Corte i motivi sono fondati. Appello tardivamente proposto dai creditori procedenti. Quanto al rigetto dell’eccezione di decadenza dall’impugnazione per tardività dell’appello - sollevata dal Ministero appellato -, gli Ermellini hanno chiarito che la sentenza impugnata ha evocato a proprio sostegno un orientamento superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità. In base a quest’ultima, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione . Come evidenziato da Piazza Cavour, avendo la rinuncia dei creditori procedenti ad oggetto esclusivamente gli atti e gli effetti della citazione in riassunzione del giudizio di opposizione – e, dunque, vertendo essa soltanto sul giudizio di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi instaurato originariamente dal Ministero avverso gli atti di precetto e pignoramento degli stessi creditori procedenti –, non poteva ravvisarsi alcuna volontà degli stessi creditori di non procedere oltre con l’esecuzione , posto che, in ragione dell’autonomia tra i due procedimenti, l’estinzione del giudizio di cognizione, cui tale opposizione abbia dato luogo, non impedisce la prosecuzione del processo esecutivo. Il Collegio ha dichiarato, quindi, che il Tribunale ha errato a rigettare l’eccezione sollevata dal Ministero appellato di decadenza degli appellanti dall’impugnazione. Pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ed è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello tardivamente proposto dai creditori procedenti.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 ottobre - 18 novembre 2013, n. 25857 Presidente Amatucci – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza depositata il 5 dicembre 2006, il Tribunale di Bari - in accoglimento dell'appello proposto in data 21 dicembre 2004 da I S. , M D.V. , Di.Vi.Fi. , F D.V. , T D.V. , S D.V. , An Di.Vi. , a d.v. , D.V.G. , V D.V. e An Di.Vi. avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari del 5 novembre 2003, che aveva dichiarato inefficace e nullo il precetto per lire 4.328.905 e l'atto pignoramento notificati dai predetti appellanti al Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente nelle date 21 settembre 2000 e 2 novembre 2000 - dichiarava estinto il processo. Il Tribunale rigettava la preliminare eccezione del Ministero appellato sulla intempestività del gravame, ritenendo che non si dovesse applicare al caso di specie - ove il creditore procedente aveva manifestato con la rinuncia la volontà di non procedere oltre con l'esecuzione - l'esclusione delle cause di opposizione dalla sospensione dei termini processuali in periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969. Quanto poi all'estinzione del giudizio, il Tribunale riteneva valida ed efficace la rinuncia agli atti ed agli effetti della citazione notificata il 26 luglio 2002 al Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di riassunzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione promosso dal predetto Ministero avverso i surrichiamati atti di precetto e di pignoramento dinanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari, il quale si dichiarava incompetente, rimettendo le parti dinanzi al Giudice di pace della medesima Città. A tal riguardo, il Tribunale assumeva, in particolare, che al momento della notificazione dell'atto di rinuncia della prima riassunzione, il 12 novembre 2002, l'Amministrazione non era costituita in giudizio, posto che non aveva ancora iscritto a ruolo il proprio atto di riassunzione del 9 novembre 2002. 2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati S.I. , M D.V. , Fi Di.Vi. , D.V.F. , T D.V. , S D.V. , An Di.Vi. , d.v.a. , G D.V. , V D.V. e A D.V. . Considerato in diritto 1. - Con il primo mezzo, assistito da quesito di diritto, è denunciata, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 615 e 629 cod. pro. civ. Il ricorrente Ministero osserva che, come emergerebbe dalla sentenza impugnata, l'atto di rinuncia dei creditori procedenti riguardava l'atto di citazione di citazione in riassunzione del giudizio di opposizione all'esecuzione notificato all'Amministrazione il 27 luglio 2002, sicché l'oggetto del giudizio concerneva la verifica dell'efficacia delle rinuncia ai fini dell'estinzione del giudizio di opposizione. Avrebbe, dunque, errato il Tribunale di Bari a ritenere che da detta rinuncia conseguisse una cessazione della materia del contendere per aver i creditori manifestato la volontà di non procedere oltre con l'esecuzione, posto che essa non atteneva agli atti esecutivi, ma solo al giudizio di opposizione, la cui estinzione non spiega alcun effetto a sua volta estintivo nei confronti del processo esecutivo . 2. - Con il secondo mezzo, assistito da quesito di diritto, è dedotta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969. Emergendo da quanto esposto con il primo mezzo che, nella specie, non si verteva in ipotesi di cessazione della materia del contendere, avrebbe errato il Tribunale nell'escludere l'applicazione dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969 al giudizio di opposizione all'esecuzione inter partes e, di conseguenza, ad applicare la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in relazione all'atto di appello, notificato ben oltre il termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ. 3. - I motivi - che possono essere congiuntamente scrutinati per la loro stretta connessione - sono fondati. 3.1. - La sentenza impugnata, quanto al rigetto dell'eccezione di decadenza dall'impugnazione per tardività dell'appello, sollevata dal Ministero appellato, ha evocato a proprio sostegno la giurisprudenza di questa Corte, la quale ritiene che la sospensione trovi applicazione nei giudizi di opposizione in materia di esecuzione allorquando la situazione attiva, di cui il creditore s'era affermato titolare e per la cui soddisfazione aveva minacciato o iniziato l'esecuzione forzata, abbia cessato d'essere contestata fra le parti ed abbia ricevuto soddisfazione proprio attraverso il processo esecutivo, ma tra le parti stesse si continui a discutere, soltanto ai fini del riparto delle spese del processo, sul se il creditore avesse o meno il diritto di promuovere l'azione esecutiva tra le altre, Cass., 21 dicembre 1994, n. 10994 Cass., 23 gennaio 1998, n. 658 Cass., 25 giugno 2003, n. 10132 . 3.2. - Siffatto orientamento è stato però superato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte e, in ogni caso, non risulta pertinente al caso di specie. Si è difatti affermato, in via più generale, che, i sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione Cass., 11 gennaio 2012, n. 171 . Peraltro, già Cass., 27 aprile 2010, n. 9997 - in linea con Cass., 22 marzo 2007, n. 6940 e Cass., 3 novembre 2009, n. 23266 - aveva enunciato il principio secondo il quale la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando l'impugnazione venga proposta, contestandosene il fondamento, avverso la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere implicante, comunque, una pronuncia sulla pretesa esecutiva in contesa tra le parti e sulla correlata statuizione riguardante le spese . 3.3. - Invero, neppure i connotati della fattispecie oggetto di cognizione consentirebbero di tener in maggior conto l'orientamento più risalente, posto che nella specie non è mai cessata tra le parti ogni contestazione sulla situazione attiva di cui i creditori si erano affermati titolari, giacché, in primo grado, l'opposizione del Ministero era stata accolta e, in fase di gravame, gli appellanti chiedevano l'estinzione del solo giudizio di opposizione, là dove l'Amministrazione appellata insisteva per la conferma della sentenza del Giudice di pace. Appare, dunque, evidente che, avendo la rinuncia dei creditori procedenti come da atto in sentenza lo stesso Tribunale di Bari ad oggetto esclusivamente gli atti e gli effetti della citazione in riassunzione del giudizio di opposizione, effettuata con atto notificato il 27 luglio 2002 e, dunque, vertendo essa soltanto sul giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi instaurato originariamente dal Ministero avverso gli atti di precetto e pignoramento degli stessi creditori procedenti - non poteva ravvisarsi alcuna volontà degli stessi creditori di non procedere oltre con l'esecuzione come affermato nella impugnata sentenza , posto che, in ragione dell'autonomia tra i due procedimenti, l'estinzione del giudizio di cognizione, cui tale opposizione abbia dato luogo, non impedisce la prosecuzione del processo esecutivo mentre è la rinuncia del creditore all'esecuzione che, comportando l'estinzione di questa e la rimozione del vincolo del pignoramento, comporta il venir meno dell'interesse dell'opponente alla prosecuzione del giudizio medesimo e, con ciò, la cessazione della materia del contendere in tale prospettiva, Cass., 25 maggio 1998, n. 5207 Cass., 28 luglio 1997, n. 7059 Cass., sez. un., 23 aprile 1987, n. 3933 Cass., 17 novembre 1976, n. 4293 . 3.4. - Il Tribunale di Bari ha, dunque, errato nell'escludere l'applicazione dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969 al giudizio di opposizione esecutiva oggetto della presente cognizione e, di conseguenza, a rigettare l'eccezione sollevata dal Ministero appellato di decadenza degli appellanti dall'impugnazione, giacché - come risulta dalla stessa sentenza di appello - il gravame era stato interposto con atto notificato il 21 dicembre 2004 e, dunque, ben oltre il termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. al quale non potevano sommarsi i 46 giorni della sospensione feriale dei termini processuali , essendo stata pubblicata la sentenza gravata il 5 novembre 2003. 4. - Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello tardivamente proposto dai creditori procedenti dinanzi al Tribunale di Bari. Le spese del doppio grado del giudizio di merito e quelle del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico degli intimati, soccombenti, come liquidate in dispositivo, in mancanza di nota spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., dichiara inammissibile l'appello proposto dai creditori procedenti - attuali intimati - avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari del 5 novembre 2003 condanna gli intimati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, che liquida per il primo grado in complessivi Euro 820,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito per il secondo grado in complessivi Euro 1.178,00, di cui Euro 710,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito per il presente giudizio di legittimità in complessivi Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.