Aggiornato il tasso di interesse per regolarizzare i debiti contributivi

Con la circolare n. 158/2013 diffusa il 13 novembre, l’INPS ha comunicato la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

L’INPS ha pubblicato la nuova circolare n. 150/2013 comunicando il nuovo tasso di interesse di dilazione per regolarizzare a rate i debiti contributivi ed assistenziali. Tale modifica si è resa necessaria a seguito della decisione di politica monetaria della Banca centrale europea del 7 novembre scorso che ha diminuito di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema ex Tasso Ufficiale di Riferimento pertanto, a partire dal 13 novembre 2013, il nuovo tasso è fissato allo 0,25%. Contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie così come sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lett. a e b e comma 10, L. n. 388/2000. Pertanto, nella circolare n. 158/2013 si chiarisce che l’interesse di dilazione per regolarizzare i debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,25% annuo. Partito il 13 novembre 2013. Tale misura, come anticipato, si applica alle rateazioni presentate a decorrere dalla data del 13 novembre 2013. Diversamente, nulla cambia per i piani di ammortamento già emessi e notificati che tengono conto del precedente tasso in vigore. Nelle ipotesi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso di 6,25% troverà applicazione a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2013. Sanzioni civili. In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile è pari al 5,75% annuo tasso dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti . Resta ferma, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. fonte www.fiscopiu.it

TP_LAV_13INPScirc158_s