Piccola proprietà contadina acquisita per usucapione: largo ai benefici

Con la risoluzione n. 77/E dell’8 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i benefici fiscali per la piccola proprietà contadina - consistenti nell’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e nell’esenzione dall’imposta di bollo - si applicano anche all’acquisto per usucapione ordinaria, giudizialmente accertata, di terreni agricoli.

Il nodo della questione. Un soggetto regolarmente iscritto ai coltivatori diretti è stato dichiarato, con ordinanza del Tribunale, unico ed esclusivo proprietario di un terreno agricolo per intervenuta usucapione ordinaria ventennale. L’istante chiede di conoscere se possa beneficiare, in sede di registrazione della suddetta ordinanza, dei benefici fiscali previsti per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, ex art. 1, Legge 6 agosto 1954, n. 604. Nell’interpello vengono richiamate la sentenza della Cassazione Civile 16 giugno 2010, n. 14520, nonché con risoluzione 27 luglio 2011, n. 76/E, in cui sono state ritenute applicabili le agevolazioni previste per la piccola proprietà alle sentenze dichiarative dell’usucapione speciale. Si osserva, infine, che una diversa interpretazione comporterebbe un’ingiustificata discriminazione nei confronti del coltivatore diretto che abbia la propria attività nel territorio nazionale, ma non in Comune denominato montano, pur avendo posseduto per un tempo maggiore il terreno venti anni anziché quindici ”. Interpretazione alla lettera. La disposizione normativa citata - applicabile, alla luce di varie proroghe normative, agli atti posti in essere fino al 31 dicembre 2009 - non contempla espressamente gli atti del giudice dichiarativi dell’acquisto per usucapione. Potrebbero quindi beneficiare dell’agevolazione, consistente nell’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e nell’esenzione dall’imposta di bollo, gli atti volti alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina”, se ricorrono le condizioni e i requisiti prescritti. Logica però l’estensione essendo l’elenco non tassativo. Gli atti giudiziari dichiarativi dell’acquisto per usucapione non sono compresi tra quelli menzionati dall’art. 1 legge n. 604/54 per la spettanza dei benefici compravendita, permuta, concessione di enfiteusi, atti di alienazione del diritto a usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata, quelli di affitto e compartecipazione a miglioria, atti con i quali i coniugi o i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l’usufrutto o la nuda proprietà. Tuttavia, come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, tale elenco non ha carattere tassativo. La ratio legis” si ravvisa di fatti nell’intenzione del legislatore di favorire gli atti posti in essere per la formazione o l’arrotondamento della piccola proprietà contadina. Ne deriva che i benefici fiscali per la piccola proprietà contadina devono ritenersi applicabili anche all’acquisto per usucapione ordinaria giudizialmente accertata di terreni agricoli, sempre che sussistano i requisiti di legge. fonte www.fiscopiu.it

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